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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 7.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 555/2022 R.G., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Alfonso Mancino (c.f. ), domiciliata in CodiceFiscale_1
Salerno alla via Mauri, 126; pec: appellante Email_1
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Manfredini (c.f. Controparte_1
) e Laura Parascandolo (c.f. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
domiciliato in Scafati, alla via Dante Alighieri, 102 pec: Email_2
appellato Email_3
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1655/22, pubblicata il 26.10.22, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di proposta (per l'importo di € Controparte_1
319.665,10 lordi) nei confronti della
[...]
; e condannato quest'ultima al Parte_1
pagamento: • della somma di € 45.950,09 con detrazione di eventuali anticipazioni a titolo di TFR, se già corrisposte, in favore del ricorrente;
• delle spese di lite e della c.t.u.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorrente aveva dimostrato, mediante documentazione prodotta e testimonianze acquisite, di aver lavorato senza soluzione di continuità (dal
01/07/1994 al 21/09/1998 e dal 05/10/1998 al 29/05/2000 presso la ditta individuale Parte_1
dal 03/07/2000 al 05/06/18 presso l' e
[...] Parte_1 Parte_1
e );
[...] Parte_1
• che il lasso di tempo molto breve intercorso tra il licenziamento e la riassunzione presso il medesimo luogo di lavoro, e con le stesse mansioni, lasciavano presumere la continuità del rapporto lavorativo e l'applicabilità dell'art. 2112 cc;
• che, anche sulla base delle testimonianze assunte, risultava che il signor CP_1
svolgeva le mansioni di un operaio qualificato (V livello) e non quelle, superiori, di un elettricista specializzato provetto, né di addetto alle vendite (IV livello);
• che era stato necessario disporre una c.t.u. per calcolare le somme dovute al sulla base delle statuizioni del Ccnl Commercio;
CP_1
• che i conteggi risultanti dalla c.t.u. erano conformi alle contrattazioni collettive di riferimento;
• che l' Parte_1
non aveva aderito ad alcuna Associazione di categoria né alle
[...]
organizzazioni Provinciali stipulanti i contratti di categoria;
• che, pertanto, andava presa in considerazione la parte normativa in base al contratto collettivo avente efficacia “erga omnes” e per la parte economica in relazione al Ccnl di diritto comune.
°
2 3. La Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso 28.11.22,
[...]
dolendosi dell'accoglimento della domanda di controparte e concludendo per il suo rigetto, previa sospensione della esecutorietà della sentenza.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'unicità dei distinti rapporti di lavoro, poiché non risultava alcun documento o dichiarazione testimoniale da cui si evinceva che il avesse lavorato senza soluzione di continuità; CP_1
• che era erroneo, in sentenza, il richiamo all'art. 2112 c.c. in quanto non vi era stato alcun trasferimento di azienda, dato che la ditta individuale Parte_1
era cessata il 10.12.14, data successiva al licenziamento di;
[...] CP_1
• che l'unico riscontro documentale afferiva:
➢ al pagamento del TFR da parte della ditta individuale (eccepito sin dalla memoria di costituzione in lite, rigo 15 segg. pag. 3, e giammai contestato);
➢ alla percezione da parte del dell'indennità di disoccupazione nel CP_1
periodo di “presunto lavoro al nero” (circostanza ammessa in ricorso dal , CP_1
rigo 4 segg. pag. 5);
• che il giudice di prime cure, pur avendo preso atto della dichiarazione del CP_1
circa la sua percezione dell'indennità di disoccupazione, non aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per la verifica della ricorrenza dei reati di cui agli artt. 483 e 316ter c.p. posti in essere dal;
CP_1
• che, essendo stata la domanda di mansioni superiori rigettata, doveva esserlo anche la pedissequa richiesta di condanna al “pagamento di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive fra il V e il IV livello d'inquadramento pari a 319.665,10 euro di cui 272.956,00 euro per differenze retributive e
46.709,00 euro per TFR” (pag. 7 conclusioni ricorso);
• che, in subordine, l'importo determinato dal Tribunale era erroneo:
-quanto al t.f.r., poiché il SS aveva già ricevuto a tal titolo € 23.318,53;
3 -quanto alla indennità per ferie non godute, e alle differenze retributive per tredicesime, festività, poiché ne mancava la prova;
• che, nonostante la richiesta di un supplemento di perizia (rigo 5 segg., pag. 4 note conclusive), non veniva disposto ulteriore incarico da conferire al c.t.u., e che in tal senso avrebbe potuto provvedere questa Corte.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con Controparte_1
memoria 19.1.23, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto integrale, con vittoria di spese, in favore dei difensori antistatari.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'atto di appello della era inammissibile in virtù del Parte_1
combinato disposto degli artt. 342 e 434 cpc;
• che, correttamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la circostanza fattuale per cui il sig. aveva lavorato alle dipendenze del CP_1
senza soluzione di continuità dall'anno 1994 all'anno 2018, Controparte_2
dapprima alle dipendenze della e poi alle Controparte_3
dipendenze della .; Parte_1
• che non sussisteva alcuna discrasia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza di primo grado riguardo il riconoscimento delle mansioni superiori;
• che le conclusioni di calcolo cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio erano da considerarsi giuste in quanto, stante la lacunosità nel deposito della documentazione del resistente/oggi appellante, l'importo dovuto era stato determinato in base alla documentazione in atti, e che, attesi i pagamenti ricevuti,
l'importo dovuto era di € 22.631,56.
°
5. Con ordinanza 30.1.23, la Corte ha dichiarato l'istanza di inibitoria inammissibile, sul rilievo che l'appellante non aveva dichiarato di aver ricevuto la notificazione del pignoramento.
4 Con ordinanza 25.11.24, la Corte formulava proposta conciliativa1, che non aveva esito positivo. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello merita parziale accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha invocato la discontinuità del rapporto di lavoro, è inammissibile. Infatti, l'appellante non ha specificamente contestato quello che, sul punto, costituisce il nucleo fondamentale della decisione impugnata, vale a dire che “il lasso di tempo molto breve intercorso tra il licenziamento e la riassunzione presso il medesimo luogo di lavoro e per lo svolgimento di identiche mansioni lasciano presumere la continuità del rapporto lavorativo e l'applicabilità dell'art. 2112 cc in tema di trasferimento di azienda” (pag. 2, sent. 1655/22).
A tali fini si osserva che le circostanze dedotte in appello (pagamento del TFR da parte della ditta individuale e mancata trasmissione degli atti alla Procura) sono irrilevanti: il primo è circostanza estrinseca rispetto alla affermata continuità del rapporto di lavoro;
la seconda esula dal giudizio civile oggetto del ricorso, e comunque sarebbe illogica, poiché il tempo trascorso dai fatti (quasi
20 anni) rende impossibile qualsiasi accertamento in sede penale. Piuttosto,
l'appellante avrebbe avuto l'onere di contestare specificamente (ma non l'ha fatto) le prove testimoniali su cui la sentenza si basa.
5 * 6.2. Ragioni di ordine logico suggeriscono a questo punto la trattazione del terzo motivo, con cui l'appellante ha invocato la rinnovazione della c.t.u.
Esso è infondato, poiché non sussistono elementi che comportino siffatta esigenza. Difatti, le conclusioni rese dal consulente tecnico in primo grado sono di per sé sufficienti ad individuare le spettanze retributive del signor . CP_1
D'altronde, “Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma primo cod. proc. civ., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3371 del 08/03/2001).
*
6.3. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'erronea determinazione degli importi riconosciuti al . Tale motivo è parzialmente fondato. CP_1
Per intendere il punto, occorre osservare che la relazione del consulente nominato dal Tribunale non soffre di alcuno dei vizi prospettati dall'appellante, poiché il calcolo degli importi è stato fatto in base all'effettivo inquadramento riconosciuto al lavoratore, cioè il livello V del CCNL Commercio;
e sulla base di quanto (in fatto dedotto dal ricorrente e) ritenuto provato sulla base di testimonianze e documenti. Lo stesso consulente ha altresì calcolato non solo quanto dovuto nell'ipotesi di mancato versamento del t.f.r., ma anche quanto dovuto nell'ipotesi di parziale versamento del t.f.r. (pag. 13 relazione), giungendo alla somma poi riconosciuta corretta dall'appellato a pag. 12 della memoria di costituzione: € 22.631,56. E appunto in tal misura la domanda va accolta.
6 7. Il tenore della decisione (parziale accoglimento della domanda del ), CP_1
comporta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di ½, col residuo posto a carico del datore di lavoro, mentre non merita censura la statuizione del Tribunale circa le spese di c.t.u., poste a carico di esso datore, comunque soccombente. Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n.
1655/22, pubblicata il 26.10.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di € 22.631,56, oltre accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti sino al soddisfo;
II. compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado nella misura di
½;
III. condanna l'appellante al pagamento di ½ delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari dell'appellato, spese che liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nei seguenti termini: <consensuale definizione del giudizio alle sottostanti condizioni eventualmente parimenti consensualmente integrabili e modificabili anche in punto di determinazione della quantificazione delle modalit rateali dazione somme da corrispondersi: versamento a mero titolo transattivo al sig.>Controparte_1 dall'appellante ditta della somma di € 20.000,00 omnia;
- rinuncia, Parte_1 reciprocamente accettata, delle parti alle contrapposte pretese formulate nel corso del giudizio;
- compensazione per intero tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio>>.
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 7.4.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 555/2022 R.G., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Alfonso Mancino (c.f. ), domiciliata in CodiceFiscale_1
Salerno alla via Mauri, 126; pec: appellante Email_1
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Manfredini (c.f. Controparte_1
) e Laura Parascandolo (c.f. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
domiciliato in Scafati, alla via Dante Alighieri, 102 pec: Email_2
appellato Email_3
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1655/22, pubblicata il 26.10.22, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica/sezione lavoro e previdenza, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di proposta (per l'importo di € Controparte_1
319.665,10 lordi) nei confronti della
[...]
; e condannato quest'ultima al Parte_1
pagamento: • della somma di € 45.950,09 con detrazione di eventuali anticipazioni a titolo di TFR, se già corrisposte, in favore del ricorrente;
• delle spese di lite e della c.t.u.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorrente aveva dimostrato, mediante documentazione prodotta e testimonianze acquisite, di aver lavorato senza soluzione di continuità (dal
01/07/1994 al 21/09/1998 e dal 05/10/1998 al 29/05/2000 presso la ditta individuale Parte_1
dal 03/07/2000 al 05/06/18 presso l' e
[...] Parte_1 Parte_1
e );
[...] Parte_1
• che il lasso di tempo molto breve intercorso tra il licenziamento e la riassunzione presso il medesimo luogo di lavoro, e con le stesse mansioni, lasciavano presumere la continuità del rapporto lavorativo e l'applicabilità dell'art. 2112 cc;
• che, anche sulla base delle testimonianze assunte, risultava che il signor CP_1
svolgeva le mansioni di un operaio qualificato (V livello) e non quelle, superiori, di un elettricista specializzato provetto, né di addetto alle vendite (IV livello);
• che era stato necessario disporre una c.t.u. per calcolare le somme dovute al sulla base delle statuizioni del Ccnl Commercio;
CP_1
• che i conteggi risultanti dalla c.t.u. erano conformi alle contrattazioni collettive di riferimento;
• che l' Parte_1
non aveva aderito ad alcuna Associazione di categoria né alle
[...]
organizzazioni Provinciali stipulanti i contratti di categoria;
• che, pertanto, andava presa in considerazione la parte normativa in base al contratto collettivo avente efficacia “erga omnes” e per la parte economica in relazione al Ccnl di diritto comune.
°
2 3. La Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso 28.11.22,
[...]
dolendosi dell'accoglimento della domanda di controparte e concludendo per il suo rigetto, previa sospensione della esecutorietà della sentenza.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'unicità dei distinti rapporti di lavoro, poiché non risultava alcun documento o dichiarazione testimoniale da cui si evinceva che il avesse lavorato senza soluzione di continuità; CP_1
• che era erroneo, in sentenza, il richiamo all'art. 2112 c.c. in quanto non vi era stato alcun trasferimento di azienda, dato che la ditta individuale Parte_1
era cessata il 10.12.14, data successiva al licenziamento di;
[...] CP_1
• che l'unico riscontro documentale afferiva:
➢ al pagamento del TFR da parte della ditta individuale (eccepito sin dalla memoria di costituzione in lite, rigo 15 segg. pag. 3, e giammai contestato);
➢ alla percezione da parte del dell'indennità di disoccupazione nel CP_1
periodo di “presunto lavoro al nero” (circostanza ammessa in ricorso dal , CP_1
rigo 4 segg. pag. 5);
• che il giudice di prime cure, pur avendo preso atto della dichiarazione del CP_1
circa la sua percezione dell'indennità di disoccupazione, non aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per la verifica della ricorrenza dei reati di cui agli artt. 483 e 316ter c.p. posti in essere dal;
CP_1
• che, essendo stata la domanda di mansioni superiori rigettata, doveva esserlo anche la pedissequa richiesta di condanna al “pagamento di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive fra il V e il IV livello d'inquadramento pari a 319.665,10 euro di cui 272.956,00 euro per differenze retributive e
46.709,00 euro per TFR” (pag. 7 conclusioni ricorso);
• che, in subordine, l'importo determinato dal Tribunale era erroneo:
-quanto al t.f.r., poiché il SS aveva già ricevuto a tal titolo € 23.318,53;
3 -quanto alla indennità per ferie non godute, e alle differenze retributive per tredicesime, festività, poiché ne mancava la prova;
• che, nonostante la richiesta di un supplemento di perizia (rigo 5 segg., pag. 4 note conclusive), non veniva disposto ulteriore incarico da conferire al c.t.u., e che in tal senso avrebbe potuto provvedere questa Corte.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con Controparte_1
memoria 19.1.23, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto integrale, con vittoria di spese, in favore dei difensori antistatari.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'atto di appello della era inammissibile in virtù del Parte_1
combinato disposto degli artt. 342 e 434 cpc;
• che, correttamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la circostanza fattuale per cui il sig. aveva lavorato alle dipendenze del CP_1
senza soluzione di continuità dall'anno 1994 all'anno 2018, Controparte_2
dapprima alle dipendenze della e poi alle Controparte_3
dipendenze della .; Parte_1
• che non sussisteva alcuna discrasia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza di primo grado riguardo il riconoscimento delle mansioni superiori;
• che le conclusioni di calcolo cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio erano da considerarsi giuste in quanto, stante la lacunosità nel deposito della documentazione del resistente/oggi appellante, l'importo dovuto era stato determinato in base alla documentazione in atti, e che, attesi i pagamenti ricevuti,
l'importo dovuto era di € 22.631,56.
°
5. Con ordinanza 30.1.23, la Corte ha dichiarato l'istanza di inibitoria inammissibile, sul rilievo che l'appellante non aveva dichiarato di aver ricevuto la notificazione del pignoramento.
4 Con ordinanza 25.11.24, la Corte formulava proposta conciliativa1, che non aveva esito positivo. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello merita parziale accoglimento.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha invocato la discontinuità del rapporto di lavoro, è inammissibile. Infatti, l'appellante non ha specificamente contestato quello che, sul punto, costituisce il nucleo fondamentale della decisione impugnata, vale a dire che “il lasso di tempo molto breve intercorso tra il licenziamento e la riassunzione presso il medesimo luogo di lavoro e per lo svolgimento di identiche mansioni lasciano presumere la continuità del rapporto lavorativo e l'applicabilità dell'art. 2112 cc in tema di trasferimento di azienda” (pag. 2, sent. 1655/22).
A tali fini si osserva che le circostanze dedotte in appello (pagamento del TFR da parte della ditta individuale e mancata trasmissione degli atti alla Procura) sono irrilevanti: il primo è circostanza estrinseca rispetto alla affermata continuità del rapporto di lavoro;
la seconda esula dal giudizio civile oggetto del ricorso, e comunque sarebbe illogica, poiché il tempo trascorso dai fatti (quasi
20 anni) rende impossibile qualsiasi accertamento in sede penale. Piuttosto,
l'appellante avrebbe avuto l'onere di contestare specificamente (ma non l'ha fatto) le prove testimoniali su cui la sentenza si basa.
5 * 6.2. Ragioni di ordine logico suggeriscono a questo punto la trattazione del terzo motivo, con cui l'appellante ha invocato la rinnovazione della c.t.u.
Esso è infondato, poiché non sussistono elementi che comportino siffatta esigenza. Difatti, le conclusioni rese dal consulente tecnico in primo grado sono di per sé sufficienti ad individuare le spettanze retributive del signor . CP_1
D'altronde, “Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma primo cod. proc. civ., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3371 del 08/03/2001).
*
6.3. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'erronea determinazione degli importi riconosciuti al . Tale motivo è parzialmente fondato. CP_1
Per intendere il punto, occorre osservare che la relazione del consulente nominato dal Tribunale non soffre di alcuno dei vizi prospettati dall'appellante, poiché il calcolo degli importi è stato fatto in base all'effettivo inquadramento riconosciuto al lavoratore, cioè il livello V del CCNL Commercio;
e sulla base di quanto (in fatto dedotto dal ricorrente e) ritenuto provato sulla base di testimonianze e documenti. Lo stesso consulente ha altresì calcolato non solo quanto dovuto nell'ipotesi di mancato versamento del t.f.r., ma anche quanto dovuto nell'ipotesi di parziale versamento del t.f.r. (pag. 13 relazione), giungendo alla somma poi riconosciuta corretta dall'appellato a pag. 12 della memoria di costituzione: € 22.631,56. E appunto in tal misura la domanda va accolta.
6 7. Il tenore della decisione (parziale accoglimento della domanda del ), CP_1
comporta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di ½, col residuo posto a carico del datore di lavoro, mentre non merita censura la statuizione del Tribunale circa le spese di c.t.u., poste a carico di esso datore, comunque soccombente. Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000, valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n.
1655/22, pubblicata il 26.10.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di € 22.631,56, oltre accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti sino al soddisfo;
II. compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado nella misura di
½;
III. condanna l'appellante al pagamento di ½ delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dei difensori antistatari dell'appellato, spese che liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.4.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nei seguenti termini: <consensuale definizione del giudizio alle sottostanti condizioni eventualmente parimenti consensualmente integrabili e modificabili anche in punto di determinazione della quantificazione delle modalit rateali dazione somme da corrispondersi: versamento a mero titolo transattivo al sig.>Controparte_1 dall'appellante ditta della somma di € 20.000,00 omnia;
- rinuncia, Parte_1 reciprocamente accettata, delle parti alle contrapposte pretese formulate nel corso del giudizio;
- compensazione per intero tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio>>.