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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 325/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 3 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Francesco Berti Suman)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8855/2020 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza del 3 aprile 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La cancelleria ha comunicato alla parte costituita la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico della parte. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 325/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 3 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Francesco Berti Suman)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8855/2020 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza, all'udienza del 3 aprile 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La cancelleria ha comunicato alla parte costituita la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico della parte. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino