Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14714/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. SANTONOCETO MONICA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: assegno sociale
Il Giudice rilevato che ha proposto ricorso per chiedere di Parte_1
CP_
“1) Annullare la delibera n. 2421234 del 28/05/2024;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (5/3/2024); CP_
3) condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale nella misura di legge, con decorrenza dal 5/3/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_
4) Condannare l' al pagamento delle prestazioni arretrate, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo”. Con vittoria di spese di lite.
che l si è costituito, contestando le tesi di parte attorea e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso;
che, poi, i difensori hanno comunicato che gli uffici dell'ente hanno definito in autotutela la materia per cui è causa, versando quanto richiesto con il ricorso e hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con discussione solo sulle spese di lite (cfr. il verbale);
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che, dunque, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, nella liquidazione delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale, occorre ritenere che la pretesa della parte ricorrente doveva ritenersi fondata in quanto riconosciuta dalla stessa convenuta, cosicché si deve condannare quest'ultima alla refusione delle spese di lite allo Stato ex art. 133 del DPR n. 115/02 (essendo ammesso al Parte_1 gratuito patrocinio: cfr. il verbale), come da dispositivo, con compensazione, già operata, per 1/3, in virtù del buon comportamento processuale dell'ente pubblico che ha provveduto, in autotutela, al riconoscimento delle pretese attoree;
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna
l a versare a favore dello Stato le spese di lite per euro 1220, oltre 15% per spese CP_1 forfettarie, oltre IVA e CPA, già operata una compensazione per 1/3.
Milano, lì 26.6.25 Il Giudice dott. N. Di Leo
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