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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2884/2021 R.G.;
nella causa pendente tra: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bibbona Pt_1
(LI), Via del Mare n. 40, (C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Simone Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (LI), Corso
Matteotti n. 65, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P. Iva Controparte_1
), con sede in Montescudaio (PI) Via I Maggio 9, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Laura Bertagni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montopoli In Val D'Arno (PI) - Frazione Capanne, Via Lucca n. 42, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. RG 2183/2021 emesso in data 2/7/2021 dal
Tribunale di Livorno, notificato via PEC il 6/7/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importa di € 17.750,00 oltre interessi e spese del procedimento
1 monitorio, in favore della per il mancato pagamento della fattura n. Controparte_1
83 del 31/12/2028.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, rappresentando di aver già regolarmente pagato tutto quanto doveva alla controparte in virtù del contratto di appalto intercorso con la stessa, e che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio si riferisce a presunti lavori extra che però mai sono stati concordati tra le parti. Alla luce di ciò, ha domandato di dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata la pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, rappresentando come i lavori extra realizzati sono stati tutti commissionati e richiesti dalla controparte, la quale li ha anche formalmente accettati e mai contestati, per cui la fattura emessa a saldo dei lavori effettuati è pienamente legittima. Alla luce di ciò, ha domandato, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 3/3/2022 è stata rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. .
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e l'escussione di testimoni.
All'esito dell'istruttoria orale, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente della somma di e
10.000,00, oltre 800,00 per spese legali, a tacitazione della presente controversia, con revoca del decreto ingiuntivo. La proposta è stata accetta dalla parte opposta ma non dalla parte opponente.
All'udienza del 25/9/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad
2 allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una fattura emessa dalla società opposta in virtù di un contratto di appalto intercorso con la società opponente, la quale non avrebbe adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il
3 rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, che tra le parti sia stato concluso un contratto di appalto in data 10/7/2013, che prevedeva la realizzazione da parte della dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico, per la CP_1 costruzione di una struttura balneare presso il Camping Casa di Caccia. Nel contratto di appalto, le parti avevano pattuito il prezzo complessivo di € 17.969,00 oltre IVA, per la realizzazione dei lavori come specificamente indicati nell'allegato A al contratto di appalto. Tale somma risulta integralmente versata dall'opponente e non contestata.
Ciò che è in contestazione tra le parti è il pagamento dell'ulteriore importo di cui alla fattura n. 83 del 31/12/2018, emessa dalla società per lavori extra CP_1 realizzati in aggiunta rispetto a quelli di cui al contratto di appalto, e che sono stati contestati dalla Pt_1
Sul punto, va osservato in via preliminare che i lavori extra in un contratto di appalto possono assumere una duplice valenza: vanno considerate varianti in corso d'opera quei lavori che se, pur non comprese nel progetto originario, sono necessari per la migliore esecuzione dell'opera o, comunque, rientrano nel piano dell'opera stessa;
sono invece da considerare lavori extracontrattuali quelle opere dotate di una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria. Da ciò deriva che nel primo caso l'appaltatore è obbligato ad eseguirle e il committente è tenuto a pagare l'eventuale corrispettivo aggiuntivo per tali varianti, mentre nel secondo caso le opere debbono costituire oggetto di un nuovo e specifico accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame, dall'istruttoria della causa, e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel corso del giudizio, è emerso che la realizzazione degli impianti, idrico ed elettrico, è stata iniziata e realizzata dalla nell'estate dell'anno 2013, per poi essere rifinita e completata, con CP_1 piccoli adeguamenti ed aggiusti nella primavera dell'anno 2014 (vedi dichiarazione rese dai testi e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Dall'esame complessivo della documentazione depositata in atti, e in particolare dal contratto di appalto, dalle fatture emesse, dalle dichiarazioni di conformità e dal documento in cui sono contabilizzati i lavori aggiuntivi eseguiti dalla CP_1
4 nonché dalla disamina di tutte le testimonianze ricevute nel corso del presente giudizio, può ritenersi sufficientemente provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, l'elenco dei lavori in aggiunta, come descritti nel documento n. 5 prodotto dalla convenuta/opposta, se confrontato con l'elenco dei lavori di cui all'originario contratto di appalto, conferma che trattasi di meri adeguamenti resi necessari, nel corso della realizzazione dei lavori, al fine della migliore esecuzione possibile dell'opera. Pertanto, tali lavori extra non necessitavano di uno specifico accordo per iscritto tra le parti, come invece rappresentato dall'opponente, ma rientravano nella previsione dell'art. 4 del contratto di appalto (“Salvo lavori imprevisti e da contabilizzare a fine opera”), per cui il committente è tenuto a pagarli in aggiunta al prezzo originariamente pattuito.
Lo stesso rilascio di due dichiarazioni di conformità dei lavori, una del 31/7/2013
e l'altra successiva del 26/3/2015, dimostra proprio la realizzazione da parte della di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente realizzati nell'estate CP_1 del 2013 e che hanno comportato la necessità del rilascio di una nuova dichiarazione di conformità degli impianti ad integrazione di quella precedente, che non avrebbe avuto, invece, ragione di esistere, se i lavori fossero integralmente terminati nel 2013, come sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, alla luce dell'istruzione della causa e delle allegazioni difensive delle parti, si ritiene che la convenuta abbia dato sufficiente prova della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo. Dal canto suo, l'opponente non è riuscita a fornire la prova contraria necessaria ai fini dell'accoglimento della sua opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, in base al valore della causa,
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. RG 2183/2021 emesso il 2/7/2021, che dichiara definitivamente esecutivo,
5 • Condanna la al rimborso in favore della delle spese del Pt_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 13/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2884/2021 R.G.;
nella causa pendente tra: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bibbona Pt_1
(LI), Via del Mare n. 40, (C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Simone Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (LI), Corso
Matteotti n. 65, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P. Iva Controparte_1
), con sede in Montescudaio (PI) Via I Maggio 9, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Laura Bertagni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montopoli In Val D'Arno (PI) - Frazione Capanne, Via Lucca n. 42, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. RG 2183/2021 emesso in data 2/7/2021 dal
Tribunale di Livorno, notificato via PEC il 6/7/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importa di € 17.750,00 oltre interessi e spese del procedimento
1 monitorio, in favore della per il mancato pagamento della fattura n. Controparte_1
83 del 31/12/2028.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, rappresentando di aver già regolarmente pagato tutto quanto doveva alla controparte in virtù del contratto di appalto intercorso con la stessa, e che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio si riferisce a presunti lavori extra che però mai sono stati concordati tra le parti. Alla luce di ciò, ha domandato di dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata la pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, rappresentando come i lavori extra realizzati sono stati tutti commissionati e richiesti dalla controparte, la quale li ha anche formalmente accettati e mai contestati, per cui la fattura emessa a saldo dei lavori effettuati è pienamente legittima. Alla luce di ciò, ha domandato, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 3/3/2022 è stata rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. .
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e l'escussione di testimoni.
All'esito dell'istruttoria orale, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente della somma di e
10.000,00, oltre 800,00 per spese legali, a tacitazione della presente controversia, con revoca del decreto ingiuntivo. La proposta è stata accetta dalla parte opposta ma non dalla parte opponente.
All'udienza del 25/9/2024 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad
2 allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una fattura emessa dalla società opposta in virtù di un contratto di appalto intercorso con la società opponente, la quale non avrebbe adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il
3 rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, che tra le parti sia stato concluso un contratto di appalto in data 10/7/2013, che prevedeva la realizzazione da parte della dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico, per la CP_1 costruzione di una struttura balneare presso il Camping Casa di Caccia. Nel contratto di appalto, le parti avevano pattuito il prezzo complessivo di € 17.969,00 oltre IVA, per la realizzazione dei lavori come specificamente indicati nell'allegato A al contratto di appalto. Tale somma risulta integralmente versata dall'opponente e non contestata.
Ciò che è in contestazione tra le parti è il pagamento dell'ulteriore importo di cui alla fattura n. 83 del 31/12/2018, emessa dalla società per lavori extra CP_1 realizzati in aggiunta rispetto a quelli di cui al contratto di appalto, e che sono stati contestati dalla Pt_1
Sul punto, va osservato in via preliminare che i lavori extra in un contratto di appalto possono assumere una duplice valenza: vanno considerate varianti in corso d'opera quei lavori che se, pur non comprese nel progetto originario, sono necessari per la migliore esecuzione dell'opera o, comunque, rientrano nel piano dell'opera stessa;
sono invece da considerare lavori extracontrattuali quelle opere dotate di una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria. Da ciò deriva che nel primo caso l'appaltatore è obbligato ad eseguirle e il committente è tenuto a pagare l'eventuale corrispettivo aggiuntivo per tali varianti, mentre nel secondo caso le opere debbono costituire oggetto di un nuovo e specifico accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame, dall'istruttoria della causa, e in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel corso del giudizio, è emerso che la realizzazione degli impianti, idrico ed elettrico, è stata iniziata e realizzata dalla nell'estate dell'anno 2013, per poi essere rifinita e completata, con CP_1 piccoli adeguamenti ed aggiusti nella primavera dell'anno 2014 (vedi dichiarazione rese dai testi e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Dall'esame complessivo della documentazione depositata in atti, e in particolare dal contratto di appalto, dalle fatture emesse, dalle dichiarazioni di conformità e dal documento in cui sono contabilizzati i lavori aggiuntivi eseguiti dalla CP_1
4 nonché dalla disamina di tutte le testimonianze ricevute nel corso del presente giudizio, può ritenersi sufficientemente provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, l'elenco dei lavori in aggiunta, come descritti nel documento n. 5 prodotto dalla convenuta/opposta, se confrontato con l'elenco dei lavori di cui all'originario contratto di appalto, conferma che trattasi di meri adeguamenti resi necessari, nel corso della realizzazione dei lavori, al fine della migliore esecuzione possibile dell'opera. Pertanto, tali lavori extra non necessitavano di uno specifico accordo per iscritto tra le parti, come invece rappresentato dall'opponente, ma rientravano nella previsione dell'art. 4 del contratto di appalto (“Salvo lavori imprevisti e da contabilizzare a fine opera”), per cui il committente è tenuto a pagarli in aggiunta al prezzo originariamente pattuito.
Lo stesso rilascio di due dichiarazioni di conformità dei lavori, una del 31/7/2013
e l'altra successiva del 26/3/2015, dimostra proprio la realizzazione da parte della di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente realizzati nell'estate CP_1 del 2013 e che hanno comportato la necessità del rilascio di una nuova dichiarazione di conformità degli impianti ad integrazione di quella precedente, che non avrebbe avuto, invece, ragione di esistere, se i lavori fossero integralmente terminati nel 2013, come sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, alla luce dell'istruzione della causa e delle allegazioni difensive delle parti, si ritiene che la convenuta abbia dato sufficiente prova della pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo. Dal canto suo, l'opponente non è riuscita a fornire la prova contraria necessaria ai fini dell'accoglimento della sua opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, in base al valore della causa,
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. RG 2183/2021 emesso il 2/7/2021, che dichiara definitivamente esecutivo,
5 • Condanna la al rimborso in favore della delle spese del Pt_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 13/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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