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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1175/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti AGOSTINO - BAUSARDO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2022/2023 al 2024/2025, ed è attualmente in servizio.
Negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso i medesimi istituti scolastici (dal 16/11/2020 al
25/06/2021 e dal 29/10/2021 al 14/06/2022): ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dell'avv. Bausardo. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Bausardo.
Così deciso in Torino, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1175/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti AGOSTINO - BAUSARDO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2022/2023 al 2024/2025, ed è attualmente in servizio.
Negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso i medesimi istituti scolastici (dal 16/11/2020 al
25/06/2021 e dal 29/10/2021 al 14/06/2022): ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dell'avv. Bausardo. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Bausardo.
Così deciso in Torino, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo