TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 760/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, (P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesca Crescimbeni
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Pietrosanto
CONVENUTO
E
(C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv Andrea Russo
TERZO PIGNORATO
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione e difesa: nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, con riferimento alle cartelle n. 110 2002 0202206639 000 e n. 110 2004 0002306337 000, limitatamente alla sorte capitale, pari rispettivamente a € 572.356,66 e ad € 1.691.125,78. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria domanda, eccezione e argomentazione avversaria - nel merito respingere integralmente la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti e argomentati nel presente scritto difensivo e per l'effetto: 1) accertare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati nelle cartelle di pagamento, per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta e precisamente per intervenuta prescrizione quinquennale, ovvero in subordine per intervenuta prescrizione decennale essendo stata contestata la notifica del 4 settembre 2012 (allegato 3 all'atto di citazione in riassunzione); 2) accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le sanzioni e interessi contenute nelle sopra citate cartelle esattoriali;
3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 11020239011584245 del 13 luglio 2023 per tutti i motivi di cui in narrativa e per ulteriore effetto dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia del pignoramento eseguito contro l'odierno ricorrente, oggetto della presente procedura, oltre al pignoramento presso terzi promosso direttamente contro la e allegato Controparte_3
alla presente comparsa di costituzione e risposta.
Parte terza pignorata : CP_4
Voglia il Tribunale adìto:accertare e dichiarare che le n. 112,294 quote oggetto di pignoramento del Fondo Comune Anima Visconteo A non sono nella disponibilità di CP_2
e che per le restanti quote oggetto di pignoramento non è stata avanzata istanza di assegnazione;
per l'effetto, respingere ogni domanda eventualmente avanzata nei propri confronti, in relazione al pignoramento presso terzi notificato ad in data 21.07.2023. CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 16/12/2021, il sig. ha adito il Tribunale di Torino, Giudice CP_1 dell'esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell'esecuzione, iniziata con pignoramento n. 11084202300008428000 notificato ex art 543 c.p.c. il 14.9.2023 alla parte debitrice opponente e contestualmente al terzo . CP_4
A tal fine ha eccepito, ai sensi degli artt. 615-617 co. 2 c.p.c.: 1. La carenza di legittimazione passiva del ricorrente e conseguente nullità/inefficacia del pignoramento presso terzi;
2. l'inesistenza del titolo per mancata regolare notificazione dell'intimazione di pagamento;
3. la nullità dell'intimazione di pagamento n. 11020239011584245 del
13.7.2023 per mancata notificazione all'asserito debitore;
4. la nullità dell'intimazione di pagamento n. 11020239011584245 del 13.7.2023 per intervenuta prescrizione dei crediti portati nella suddetta intimazione;
5. L'eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione n. 11020239011584245 del 13.7.2023; 6. inefficacia delle cartelle portate nell'intimazione di pagamento n. 11020239011584245 del 13.7.2023 perchè aventi ad oggetto crediti prescritti.
Per l'udienza davanti al G.E., l' ha provveduto a costituirsi in giudizio Controparte_5
contestando la fondatezza nel merito delle doglianze avversarie.
Con ordinanza del 13.12.2023 il G.E., ritenendo sussistenti i presupposti sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, ha accolto l'istanza di sospensione ed ha assegnato il termine di 30 giorni per l'instaurazione della causa di merito.
Con atto di citazione, notificato il 9.1.2024, l' attrice ha convenuto in giudizio il Pt_2
debitore esecutato chiedendo accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta di
[...]
e la legittimità del pignoramento e, per l'effetto, di rigettare Controparte_6
l'opposizione avversaria limitatamente a due cartelle esattoriali portate in esecuzione.
A tal fine esponeva che, delle 14 cartelle portate dal pignoramento sospeso e dall'intimazione di pagamento del 13.7.2023, limitatamente alle cartelle nn. n. 110 2002
0202206639 000 e n. 110 2004 0002306337 000 la prescrizione non era interamente maturata. E ciò per le seguenti ragioni: 1) per la cartella n. 11020020202206639000 alla notifica in data 11.01.2003 (doc.2) erano seguiti con effetto interruttivo: la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2012 9001871915 000 in data 04.09.2012 (doc.3); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2016 9000784345 000 in data 19.01.2016
(doc.4); la notifica del pignoramento presso terzi n. 110 2017 2540000017 007 in data
06.03.2017 (doc.5); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2017 9022331216 000 in data 11.12.2017 (doc.6); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2020
9012462342 000 in data 06.03.2020 (doc.7); la notifica dell'intimazione di pagamento n.
110 2022 9001222042 000 in data 26.05.2022 (doc.8); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2023 9011584245 000 in data 13.07.2023 (doc.9); 2) per la cartella n.
11020040002306337000 alla notifica in data 27.04.2004 erano seguiti: la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2012 9001872016 000 in data 04.09.2012 (doc.3); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2016 9000784345 000 in data 19.01.2016
(doc.4): la notifica del pignoramento presso terzi n. 110 2017 2540000017 007 in data
06.03.2017 (doc.5); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2017 9022331216 000 in data 11.12.2017 (doc.6); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2020
9012462342 000 in data 06.03.2020 (doc.7); la notifica dell'intimazione di pagamento n.
110 2022 9001222042 000 in data 26.05.2022 (doc.8); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2023 9011584245 000 in data 13.07.2023 (doc.9).
Concludeva chiedendo di dichiarare la legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, con riferimento alle cartelle n. 11020020202206639 000 e n.
11020040002306337000, limitatamente alla sorte capitale, pari rispettivamente a €
572.356,66 e ad € 1.691.125,78.
Si costituiva il debitore opponente il quale evidenziava, in generale, che l'intimazione di pagamento n. 11020239011584245 del 13.7.2023, che rappresentava l'atto necessariamente prodromico a qualsivoglia azione esecutiva promossa da , Controparte_7
non era stata notificata al signor;
limitatamente alle due cartelle sopra Controparte_1
indicate eccepiva la prescrizione quinquennale del credito, delle sanzioni e degli interessi.
Dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio si costituiva, tardivamente, il terzo pignorato che evidenziava l'impossibilità, fattuale e giuridica, di CP_8
trasferire e/o vendere titoli incorporati in un certificato nominativo quali quelli colpiti dal pignoramento denominati quote fondo comune Anima Visconteo perché incorporati in certificato nominativo e quindi pignorabili solo ex art 1997 c.c.; in subordine, evidenziava che le suddette quote non erano liberamente disponibili perché costituite in pegno.
Concludeva richiamando le conclusioni sopra trascritte.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria all'udienza del 23.1.2025 il giudice tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.
2. L'opposizione ex artt. 615-617 co 2 c.p.c. proposta dal debitore è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Con ordinanza del 13.12.2023 il G.E., ritenendo sussistenti i presupposti sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, ha accolto l'istanza di sospensione su tutte le 14 cartelle contenute nel pignoramento del 154.9.2023.
L'attore, creditore opposto nella prima fase, ha effettivamente rinunciato alla domanda per l'esecuzione del credito portato da 12 di 14 cartelle. Residua da esaminare l'opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c. limitatamente alle due cartelle contrassegnate con i nn. 11020020202206639000 e 11020040002306337000, limitatamente alla sorte capitale, pari rispettivamente a € 572.356,66 e ad € 1.691.125,78 perché anche per questi titoli il credito per sanzioni e interessi risulterebbe prescritto e l' attrice non Pt_2 richiede di accertare l'esistenza del credito per quei titoli.
Preliminarmente occorre qualificare la presente opposizione esecutiva come proposta ai sensi dell'art 615 co. 2 c.p.c. per la parte in cui il debitore eccepisce l'estinzione del credito per prescrizione e come proposta ai sensi dell'art 617 co 2 c.p.c. per la parte in cui contesta la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento.
Quest'ultimo profilo di opposizione ex art 617 c.p.c. è inammissibile e infondato.
Con il pignoramento del 14.9.2023 il debitore è venuto a conoscenza dell'intimazione di pagamento del 13.7.2023 ma ha proposto opposizione agli atti esecutivi oltre il termine di
20 giorni dal primo atto esecutivo, il pignoramento, secondo quanto dispone l'art 617 co 2
c.p.c. a pena di decadenza.
Nel merito la contestazione dell'opponente si appunta sull'irregolarità del procedimento di notificazione effettuato ex art 139 c.p.c., nelle mani del custode che, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che “Se la copia è consegnata al portiere o al vicino,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
La notifica nelle mani del custode è quindi perfezionata con la spedizione della successiva raccomandata della quale è fornita prova come da doc 9 (relata e successiva spedizione raccomandata) dell' convenuta. Pt_2
L'onere probatorio in capo all' è stato assolto con la detta produzione in quanto “In Pt_2
tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.” (Cass n. 23902/2017).
La contestazione della non conformità della copia fotostatica all'originale ex art 2719 c.c. è generica ed è superabile anche dalle considerazioni che seguono. Si deve, infatti, evidenziare che l'opposizione ex art 617 c.p.c. fondata esclusivamente sulla nullità della notifica del titolo o del precetto comporta ai sensi dell'art 156 c.p.c. la sanatoria del vizio a meno che l'opponente non provi che la mancata tempestiva conoscenza del titolo abbia pregiudicato un suo specifico interesse sostanziale. Infatti “qualora l'esecutato denunci con l'opposizione, oltre alla nullità della notificazione del precetto o del pignoramento, anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilità dei beni, la stessa proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.” (in questo senso Cass n. 19498/2013).
Nel caso all'esame del giudice l'opponente censura il vizio formale della notifica dell'intimazione per far valere i successivi motivi di merito dell'opposizione ex art 615 co.
2 c.p.c. (eccezione di prescrizione) senza allegare la violazione di uno specifico interesse sostanziale rispetto alla validità della notifica.
L'opposizione sul punto è infondata.
Con un secondo motivo di opposizione il debitore contesta il diritto del creditore di procedere proponendo eccezione di prescrizione quinquennale del credito portato dalle due cartelle sopra citate.
Quanto al credito per interessi e sanzioni, si è detto, il creditore non insiste e quindi deve ritenersi interamente decorso il quinquennio ai fini della prescrizione.
Con riguardo, infatti, al termine prescrizionale relativo alle sanzioni e agli interessi, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale occorre distinguere “tra credito erariale in linea capitale (per il quale, senza dubbio, detto termine è decennale ex art. 2946 c.c. - v. Cass. n. 32308/2019) e credito per sanzioni e interessi (il cui termine quinquennale è rispettivamente sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 e dall'art. 2948 c.c., n. 4)” (cfr Cass. n. 27093/22 e n.7486/22).
Con riguardi ai crediti tributari, invece, come confermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8120/21 “I crediti di imposta sono (..), in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. n.9906/2018; n.19969/2019; Cass.n. 12740/2020)”.
Dall'esame dei documenti prodotti dall' quanto alla cartella n. Controparte_9
110 2002 0202206639000 e alla cartella n. 110 2004 0002306337 000 notificate rispettivamente in data 11.01.2003 e in data 27.04.2004 (doc.2) relative a crediti di natura tributaria (IRPEF, IVA, ILOR E IRAP E CONTR. S.N.N.) sono intervenuti i seguenti atti interruttivi: intimazioni di pagamento n. 11020129001871915000 e n.1102012900187216000 in data 14.09.2012 (doc.3 notifica 140 c.p.c.); intimazione di pagamento n. 110 2016 9000784345 000 in data 19.01.2016 (doc.4 notifica 139 c.p.c.); pignoramento presso terzi n. 110 2017 2540000017 007 in data 06.03.2017 (doc.5 notifica
PEC); intimazione di pagamento n. 110 2017 9022331216 000 in data 11.12.2017 (doc.6 notifica 139 c.p.c.); intimazione di pagamento n. 110 2020 9012462342 000 in data
06.03.2020 (doc.7 notifica 139 c.p.c.); intimazione di pagamento n. 110 2022 9001222042
000 in data 26.05.2022 (doc.8 notifica 139 c.p.c.); intimazione di pagamento n. 110 2023
9011584245 000 in data 13.07.2023 (doc.9 notifica 139 c.p.c.).
Non sono, pertanto, interamente decorsi i termini di prescrizione da indicarsi in dieci anni con riferimento ai crediti tributari portati dalle due cartelle citate cosicchè la relativa eccezione risulta infondata.
La parte convenuta, anche con riferimento al doc 3, ha contestato la conformità della copia all'originale ed ha chiesto che venisse esibito l'originale della citata notificazione per verificarne la regolarità, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
La contestazione sul punto è generica e basti ricordare che “in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass n. 24029/24). Di conseguenza se l'interesse della parte opponente era quello di negare efficacia probatoria al doc 3 perché lo riteneva artefatto doveva proporre querela di falso;
viceversa la conformità all'originale attestata dall'agente della riscossione, pacificamente dotato di potere certificativo, della copia prodotta in giudizio è sufficiente per ritenere raggiunta la prova della notifica dei documenti indicati come intimazioni di pagamento n.
11020129001871915000 e n.1102012900187216000.
Il calcolo effettuato dall' che ha rideterminato il credito in € 572.356,66 e ad € Pt_2
1.691.125,78 non risulta specificamente contestato.
Nel resto, ovvero per le altre cartelle esattoriali azionate con il pignoramento e con l'intimazione di pagamento, occorre ritenere fondata l'eccezione di prescrizione decennale per i crediti in conto capitale e quinquennale per i crediti per interessi e sanzioni.
La ripartizione dell'onere della prova in caso di eccezione di prescrizione è la seguente: il debitore deve indicare il termine di decorrenza della prescrizione e l'individuazione del termine applicabile;
il creditore deve indicare il diverso termine o gli atti con efficacia interruttiva dello stesso.
Non è contestato dall'opponente che il termine di decorrenza della prescrizione sia quello indicato nelle date delle rispettive notifiche delle cartelle.
Per quanto detto il termine di prescrizione è decennale per il credito fiscale e quinquennale per gli interessi e le sanzioni.
L'attore creditore opposto non ha indicato, come gli faceva obbligo a fronte dell'eccezione del convenuto opponente, per le diverse cartelle gli atti con efficacia interruttiva cosicchè il credito deve ritenersi interamente prescritto.
L'opposizione spiegata dalla parte debitrice è quindi fondata per tutte le cartelle diverse da quelle contrassegnate con i nn. 110 2002 0202206639000 e n. 110 2004 0002306337 000 e per quest'ultime limitatamente ai crediti per interessi e sanzioni.
Non risulta, invece, fondata l'opposizione nella parte in cui si censura, ex art 617 c.p.c.,
l'atto di pignoramento sotto il profilo formale e l'opposizione ex art 615 c.p.c. per i crediti indicati in conto capitale nelle due cartelle suindicate per le quali non è interamente decorso il termine decennale di prescrizione.
Tutte le domande svolte dal terzo pignorato sono tardive perché proposte con CP_8 la comparsa di costituzione depositata il 29.7.2024 oltre i termini dell'art 167 c.p.c.
3. Le spese sono compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza dia e CP_10 CP_1
sono altresì compensate nei confronti del terzo pignorato che ha svolto domande CP_4
inammissibili perché tardive e nei confronti del quale le altre parti non hanno svolto alcuna domanda.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. del convenuto e per l'effetto limita il pignoramento n. 11084202300008428000 promosso dall' Controparte_6
e l'efficacia esecutiva dell'intimazione n. 110 20239011584245000 alle
[...]
sole cartelle nn. 11020020202206639000 e 11020040002306337000 per il credito in conto capitale;
2) Dichiara interamente prescritto il credito per tributi, interessi e sanzioni portato dalle restanti cartelle di cui all'intimazione di pagamento n. 110 2023 9011584245 000 e per i soli interessi e sanzioni anche delle cartelle nn. 11020020202206639000 e
11020040002306337000;
3) Rigetta l'opposizione nel resto;
4) Dichiara inammissibili le domande del terzo CP_8
5) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Torino il 22.2.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris