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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, avvocato Enzo Varricchio,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3342/2019 R. G. A. C. C.
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide A. E. Dell'Aere, dal Parte_1 quale è altresì rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 702bis c.p.c.
ATTORE /CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Agnelli, dal Controparte_1 quale è altresì rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. (ora abrogato), depositato il 17.06.2019, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Trani di: 1) condannare al pagamento della somma di € Controparte_1 5.400,00, oltre interessi dalla messa in mora, sino al soddisfo, in favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese anticipate per la riparazione dell'impianto di emungimento di acqua dal pozzo comune, quale quota a suo debito;
2) condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 degli onorari di causa, anche con riferimento al comportamento tenuto dallo stesso nella fase preprocessuale di mediazione.
Esponeva il ricorrente che:
- egli è comproprietario, in ragione del 50% con il sig. , di un pozzo artesiano Controparte_1 ubicato nel fondo rustico di proprietà di quest'ultimo in Catasto terreni del Comune di Minervino
UR al Fg. 39 p.lla 6.;
- il ridetto pozzo artesiano serve sia il fondo rustico in Catasto Terreni del Comune di Minervino
UR, località San Girolamo-Monte Lettieri, Fg. 39 p.lla 69, di proprietà del ricorrente, sia il fondo rustico di proprietà del;
Controparte_1
- a seguito di lavori di manutenzione fatti eseguire dall'odierno convenuto, forse perché mal eseguiti,
l'impianto di emungimento dell'acqua ha smesso di funzionare, per cui, onde evitare danni al raccolto del fondo, i comproprietari del pozzo hanno affidato alla ditta Artesio sas. di i lavori Parte_2 di sostituzione del motore elettrico e di quanto necessario al suo funzionamento, per la somma complessiva di euro 10.800,00, Iva compresa (come da fattura del 1/08/2018, allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. v.f., depositata dall'attore), somma integralmente pagata dal ricorrente e che il non gli ha rimborsato per la quota parte di sua pertinenza del Controparte_1
50%, pari a euro 5.400,00, nonostante il sollecito formale con lettera del 18.09.2018 e la successiva procedura di mediazione, attivata sempre dal ricorrente.
Notificatogli il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza emesso il 27.06.2019,
si costituiva con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale, Controparte_1 in cui chiedeva al Tribunale di: -rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
-accertare il credito del convenuto per la somma di € 3.164,07, per i titoli e causali esposte, compensando detta somma sino al minor importo di € 2.592,00 a favore del ricorrente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale innanzi spiegata, condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma di € 572,07 in favore del sig. , oltre interessi dalla Parte_3 CP_1 mora al soddisfo;
-vinte le spese e compenso del giudizio.
Il convenuto contestava: - di essersi sottratto dal contribuire al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto comune, avendolo solo condizionato alla ripartizione in base ai consumi pregressi degli ultimi cinque anni, nonché al rendiconto dei consumi elettrici a partire dall'anno 2013 al 2018; - l'allegata comproprietà del pozzo, situato sulla p.lla 182 (già p.lla 6), di proprietà esclusiva del convenuto;
- l'allegata unilaterale “mala/esecuzione” di lavori di manutenzione all'impianto elettrico di emungimento dell'acqua, come invece sostenuto in ricorso.
Esponeva in particolare che: “A) Il Prof. è proprietario del fondo rustico in agro Controparte_1 di Minervino UR c.da San Girolamo, Monte Larosa o Lettieri, esteso ha 9.76.80, in catasto al fg.
39 p.lle 66-67-113-115-116-118-119-121-122-124-6 (l'ultima fabbricato rurale) (doc. 4). B)
Sull'indicata p.lla 6, attualmente p.lla 182, è da tempo attivo un rinomato opificio per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di uve autoctone provenienti dall'indicato fondo rustico, denominato “Cantina Tor de' Falchi” di proprietà del medesimo convenuto (doc. 5).
C) La medesima p.lla 182 (già p.lla 6), sulla quale insiste un pozzo artesiano, pure di proprietà esclusiva del medesimo convenuto (e non in comproprietà col ricorrente, come infondatamente affermato nel ricorso introduttivo), è gravata in favore della p.lla 69 del ricorrente, da servitù di passaggio ed attingimento acque sotterranee demaniali, per concessione rilasciata al convenuto dalla provincia Bat, scaduta il 30.06.2018 ed in corso di rinnovo (docc. 6-7). D) La pompa per
l'emungimento ed il relativo impianto di irrigazione dell'acqua (questi si) sono comuni alle parti in causa, mentre l'utenza EL per l'uso del pozzo e dell'indicata Cantina è intestata al convenuto (doc.
8). E) A partire dall'anno 2013, nonostante le ripetute rimostranze verbali e scritte del convenuto,
l'odierno ricorrente, in assenza di regolamento irriguo, ha inteso esercitare l'accesso e
l'emungimento delle acque sotterranee demaniali a proprio piacimento, sottraendosi alla definizione dei criteri di ripartizione dei costi (consumi elettrici, spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della pompa e dell'impianto), accampando i pretesti più disparati, rifiutando di prestare consenso al rendiconto in forza del quale, risulta debitore del convenuto della somma di € 3.164,07 [di cui €
1.418.52 per quota consumi di energia elettrica nel periodo 2013-2017 (docc. 9-10-11-12-13) ed €
1.745,55 per quota consumi di energia elettrica nell'anno 2018), giusta allegate fatture di consumo
e prospetto riepilogativo (docc. 14-15-16-17-18-19-20-21-22)]. F) Nel corso del rinnovo dell'indicata concessione, alle reiterate richieste dell'incaricato al rinnovo e del convenuto, che rappresentavano la necessità di predisporre un regolamento irriguo condiviso, disciplinante la turnazione dell'emungimento, la misurazione dei consumi idrici demaniali ed elettrici ed i criteri di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, il ricorrente si è sempre sottratto, adducendo da ultimo l'esistenza e la validità di un pregresso regolamento allegato alla concessione originaria, mai offerto in comunicazione, ma tardivamente e successivamente prodotto nel corso di un distinto giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale rubricato con il r.g.n. 3343/2019 (doc. 23). G) In passato il convenuto, nel tentativo di sgombrare il campo da pretesti, ha installato, a propria cura e spese, un contatore di sottolettura per la misurazione dei consumi elettrici del pozzo, ma senza esito alcuno (docc. 24-25). H) Durante la stagione estiva dell'anno 2018, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria della pompa dell'impianto di emungimento e sollevamento delle acque sotterranee dal pozzo. I) Nonostante i ripetuti solleciti del convenuto alla ripartizione della spesa straordinaria nella misura del monte ore effettivo utilizzato da ciascuna parte (ovvero 76% a carico dell'odierno ricorrente e 24% del convenuto), l'odierno ricorrente ha insistito nella richiesta di ripartizione paritaria della spesa, finendo per anticiparne unilateralmente l'integrale spesa medesima (doc. 26). J) Inoltre il convenuto, essendo intestatario dell'utenza EL, ha dovuto anticipare per intero il pagamento dei consumi elettrici per il periodo 2013/2018, per evitare morosità e distacco dell'energia elettrica a servizio anche dell'indicato opificio, oltre che del pozzo artesiano. K) Il ricorrente, nonostante le reiterate diffide del convenuto, ha rifiutato di effettuare il pagamento ed i conguagli della quota dovuta per i consumi elettrici del pozzo per il periodo
2013/2018, nella già su indicata misura di complessivi € 3.164,07 (di cui € 1.418.52 per quota consumi di energia elettrica nel periodo 2013-2017 ed € 1.745,55 per quota consumi di energia elettrica nell'anno 2018), rapportata al monte ore di ciascuna parte (doc. 26)…”.
“… Dalla scrittura privata 6 aprile 2007, prodotta dall'odierno ricorrente nel diverso e su indicato giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale, risulta che le parti hanno costituito un regolamento per la disciplina dell'uso e la turnazione dell'irrigazione dal pozzo artesiano, nonché, per quanto qui di interesse, la disciplina della misura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo medesimo (doc. n. 23).In proposito, all'art. 6 della ridetta scrittura privata di regolamento, le parti pattuivano espressamente: “ART. 6 Tutte le spese di rottura e di usura dell'impianto elettrico e della pompa saranno suddivise in ragione del monte ore effettivo di ciascun socio”. Dalla documentazione innanzi indicata, dal prospetto riepilogativo del monte ore utilizzato da ciascuna delle parti e dai rispettivi consumi risulta che negli ultimi cinque anni antecedenti la riparazione, i consumi del ricorrente e del convenuto ammontano rispettivamente al 76% e 24%; pertanto, anche la partecipazione al pagamento delle relative spese straordinarie deve essere ripartita in egual misura (24% a carico del convenuto e 76% a carico del ricorrente, e non in misura paritaria come preteso ex adverso) (doc. 26). Pertanto, la quota a carico del convenuto ammonta ad € 2.592,00 (€
10.880 x 24%) e non ad € 5.400,00 richiesta dal ricorrente.
Formulava infine: “ECCEZIONE RICONVENZIONALE DI COMPENSAZIONE - DOMANDA
RICONVEZIONALE: consumi elettrici del pozzo artesiano periodo 2013-2018. Dalla documentazione, dalle fatture di pagamento relative ai consumi elettrici e dal prospetto riepilogativo, risulta che il ricorrente è debitore del convenuto per la complessiva somma di € 3.164,07 (di cui €
1.418,52 per il periodo 2013-2017 ed € 1.745,55 per l'anno 2018), anticipata dal secondo, per evitare morosità e distacchi dell'utenza EL intestata al convenuto. Dal conteggio relativo alla ripartizione della spesa straordinaria per la riparazione della pompa, risulta invece un debito di € 2.592,00 a carico del convenuto ed a favore del ricorrente. Pertanto con il presente atto si formula espressa domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente per la indicata complessiva somma di €
3.164,07, per le causali indicate, con compensazione sino al minor importo di € 2.592,00 e la condanna del ricorrente al pagamento della differenza di € 572,07 a favore del convenuto medesimo
(doc. 26)”.
Con ordinanza del 21.04.2020 si disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., vecchia formulazione, ed espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti e le prove testimoniali, con ordinanza del
30.12.2023 si formulava proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che veniva accettata dal convenuto ma non dall'attore, che la riteneva non bilanciata.
Depositate le rispettive note conclusive, all'udienza del 7.11.2025, fissata ex art. 281sexies
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
E' bene premettere che l'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha precisato le proprie domande, eccezioni e conclusioni, riportandosi a quelle già formulate con il ricorso introduttivo e all'udienza del 21.02.2020, nella quale aveva aggiunto il rigetto della domanda riconvenzionale anche per la sua inammissibilità, stante l'inapplicabilità del rito sommario, nonché
l'incompetenza del Tribunale adito, in quanto non rientrante ratione valoris tra quelle per cui è ammesso il rito sommario. Sempre all'udienza predetta, aveva introdotto la domanda subordinata di mutamento del rito, poi accolta dal Giudice. Lo stesso attore ha specificato che “l'attore non ha richiesto alcun ulteriore pagamento rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 c.p.c. L'azione proposta riguarda il pagamento, in favore dell'attore da parte del convenuto in riconvenzionale, del 50% della somma di € 10.800,00 portata dalla fattura n. 97 del
01.08.2018 emessa dalla ditta Artesio sas pari ad € 5.400,00” (estratto testuale dalle note scritte autorizzate di per l'udienza del 13/02/2025). Parte_1
Il convenuto non ha precisato o modificato nel termine di legge della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c., le domande formulate nella comparsa di costituzione, cioè: -accertare il credito del convenuto per la somma di € 3.164,07, per i titoli e causali esposte, compensando detta somma sino al minor importo di € 2.592,00 a favore del ricorrente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale innanzi spiegata, condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 572,07 in favore del sig. , oltre interessi dalla mora al soddisfo. Parte_3 CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non trovano spazio ulteriori deduzioni, domande e allegazioni e produzioni documentali non rientranti in tale ambito e talora non autorizzate, che le parti hanno aggiunto nel corso del giudizio, in quanto comunque tardive. L'eccezione preliminare formulata dall'attore, riguardo l'incompetenza per valore del Giudice adito per la domanda riconvenzionale, è manifestamente infondata. Infatti, se, per un verso l'art. 702bis, v.f., c.p.c. condizionava effettivamente l'accesso al procedimento sommario di cognizione all'essenziale presupposto che la controversia rientrasse nella competenza per materia e valore del
Tribunale in composizione monocratica (v. Cass. 23691/2011), per altro verso il valore della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto è pari a euro 527,07, quindi rientra nella competenza del
Tribunale ai sensi dell'art. 36 del c.p.c., così come la domanda di condanna al pagamento di euro
3.164,07, formulata quale eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore.
Nel merito, la domanda principale è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La somma anticipata dall'attore per la manutenzione straordinaria del pozzo con sostituzione della pompa dell'impianto di emungimento e sollevamento delle acque è documentalmente provata in atti dalla esibita fattura e dai relativi pagamenti a mezzo bonifico effettuati dall'attore, nonché incontestata nell'an, stante la sua necessità condivisa dalle parti.
Pur nella ipotetica vigenza della scrittura privata di “Regolamento della comunione agricola relativa al pozzo”, sottoscritta dalle parti il 6.04.2007 (doc. 23 del fascicolo attoreo), il quale all'art. 6 ripartisce le spese di rottura e di usura dell'impianto elettrico e della pompa “in ragione del monte ore effettivo di ciascun socio”, il convenuto non è riuscito a dimostrare, com'era suo onere, che il monte ore effettivo utilizzato dalle parti sia da porsi per il 76% a carico dell'attore e per il 24% a proprio carico. Infatti, i prospetti riepilogativi e i conteggi prodotti dal convenuto sono stati e sono sempre rimasti oggetto di contestazione da parte dell'attore ma soprattutto risultano non supportati, nella loro unilateralità, da alcun riscontro oggettivo né da un perito terzo. Né le prove orali sono risultate in alcun modo dirimenti sul punto, che invece avrebbe richiesto un puntuale e oggettivo riscontro.
Pertanto, dette spese vanno ripartite al 50% tra i comunisti, cioè in proporzione della quota posseduta da ognuno, secondo le disposizioni degli artt. 1101 e 1104 c.c.; quindi, in tale quota vanno rimborsate dal convenuto all'attore ex art. 1110 c.c.
L'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegate dal convenuto sono parzialmente infondate. Infatti, non vi sono in atti documentazioni relative all'effettivo pagamento quietanzato da parte del convenuto delle bollette relative al consumo di energia elettrica del pozzo in comunione tra le parti per il periodo dal 2013-2017. Le uniche spese sostenute dal convenuto per i consumi di energia elettrica documentate in atti con le relative prove di avvenuto pagamento (le sole fatture EL prodotte dal convenuto, infatti, non costituiscono prova del credito da lui vantato), che l'attore deve rimborsare al 50%, sono quelle per l'anno 2018, relative alle bollette di maggio 2018 per euro 569,06, luglio 2018, per euro 1.625,29, agosto per euro 546,72, di settembre 2018 per euro
1.607,33, il tutto per la somma complessiva di euro 4.348,40, da ripartirsi metà ciascuno tra le parti.
Pertanto, va dichiarata la compensazione parziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. tra la somma di euro 5.400,00 dovuta all'attore e quella di euro 2.174,20 dovuta al convenuto.
Residua, infine, il credito in favore dell'attore per la somma di euro 2.168,80, per cui il convenuto deve essere condannato a restituirgli detta differenza.
Nella ripartizione delle spese del giudizio, va considerata la parziale soccombenza reciproca, con riduzione di oltre la metà della somma richiesta dall'attore, valutando altresì la mancata adesione alla mediazione da parte del convenuto, sicché sussistono le condizioni di legge per compensare parzialmente tra le parti dette spese, ponendole in misura di due terzi a carico del convenuto e in misura di un terzo a carico dell'attore, nonché liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3342/2019 proposto da
[...]
, nei confronti di , con ricorso depositato il 17.06.2029, ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara la parziale compensazione dei crediti reciprocamente vantati tra le parti, accertando il debito a carico di e in favore di della residua somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.168.80, a titolo di rimborso della residua quota delle spese anticipate dall'attore per la riparazione dell'impianto di emungimento di acqua dal pozzo comune;
2) condanna, per l'effetto, , a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.168,80, oltre interessi dalla data della domanda (18.09.2018) sino al soddisfo,
3) compensa parzialmente tra le parti le spese e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 rimborso in favore di di 2/3 delle spese e compensi del presente giudizio, che Parte_1 liquida, per quanto riguarda i compensi, in complessivi euro 5.077,00, secondo i parametri forensi
DM. Giustizia 147/2022, (applicati i valori medi dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00: € 919,00 per studio controversia, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese per euro
145,00, nonché oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA e IVA, come per legge.
Trani, 6 settembre 2025
Il Giudice onorario avv. Enzo Varricchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, avvocato Enzo Varricchio,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3342/2019 R. G. A. C. C.
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide A. E. Dell'Aere, dal Parte_1 quale è altresì rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 702bis c.p.c.
ATTORE /CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Agnelli, dal Controparte_1 quale è altresì rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. (ora abrogato), depositato il 17.06.2019, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Trani di: 1) condannare al pagamento della somma di € Controparte_1 5.400,00, oltre interessi dalla messa in mora, sino al soddisfo, in favore del ricorrente, a titolo di rimborso delle spese anticipate per la riparazione dell'impianto di emungimento di acqua dal pozzo comune, quale quota a suo debito;
2) condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 degli onorari di causa, anche con riferimento al comportamento tenuto dallo stesso nella fase preprocessuale di mediazione.
Esponeva il ricorrente che:
- egli è comproprietario, in ragione del 50% con il sig. , di un pozzo artesiano Controparte_1 ubicato nel fondo rustico di proprietà di quest'ultimo in Catasto terreni del Comune di Minervino
UR al Fg. 39 p.lla 6.;
- il ridetto pozzo artesiano serve sia il fondo rustico in Catasto Terreni del Comune di Minervino
UR, località San Girolamo-Monte Lettieri, Fg. 39 p.lla 69, di proprietà del ricorrente, sia il fondo rustico di proprietà del;
Controparte_1
- a seguito di lavori di manutenzione fatti eseguire dall'odierno convenuto, forse perché mal eseguiti,
l'impianto di emungimento dell'acqua ha smesso di funzionare, per cui, onde evitare danni al raccolto del fondo, i comproprietari del pozzo hanno affidato alla ditta Artesio sas. di i lavori Parte_2 di sostituzione del motore elettrico e di quanto necessario al suo funzionamento, per la somma complessiva di euro 10.800,00, Iva compresa (come da fattura del 1/08/2018, allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. v.f., depositata dall'attore), somma integralmente pagata dal ricorrente e che il non gli ha rimborsato per la quota parte di sua pertinenza del Controparte_1
50%, pari a euro 5.400,00, nonostante il sollecito formale con lettera del 18.09.2018 e la successiva procedura di mediazione, attivata sempre dal ricorrente.
Notificatogli il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza emesso il 27.06.2019,
si costituiva con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale, Controparte_1 in cui chiedeva al Tribunale di: -rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
-accertare il credito del convenuto per la somma di € 3.164,07, per i titoli e causali esposte, compensando detta somma sino al minor importo di € 2.592,00 a favore del ricorrente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale innanzi spiegata, condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma di € 572,07 in favore del sig. , oltre interessi dalla Parte_3 CP_1 mora al soddisfo;
-vinte le spese e compenso del giudizio.
Il convenuto contestava: - di essersi sottratto dal contribuire al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto comune, avendolo solo condizionato alla ripartizione in base ai consumi pregressi degli ultimi cinque anni, nonché al rendiconto dei consumi elettrici a partire dall'anno 2013 al 2018; - l'allegata comproprietà del pozzo, situato sulla p.lla 182 (già p.lla 6), di proprietà esclusiva del convenuto;
- l'allegata unilaterale “mala/esecuzione” di lavori di manutenzione all'impianto elettrico di emungimento dell'acqua, come invece sostenuto in ricorso.
Esponeva in particolare che: “A) Il Prof. è proprietario del fondo rustico in agro Controparte_1 di Minervino UR c.da San Girolamo, Monte Larosa o Lettieri, esteso ha 9.76.80, in catasto al fg.
39 p.lle 66-67-113-115-116-118-119-121-122-124-6 (l'ultima fabbricato rurale) (doc. 4). B)
Sull'indicata p.lla 6, attualmente p.lla 182, è da tempo attivo un rinomato opificio per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di uve autoctone provenienti dall'indicato fondo rustico, denominato “Cantina Tor de' Falchi” di proprietà del medesimo convenuto (doc. 5).
C) La medesima p.lla 182 (già p.lla 6), sulla quale insiste un pozzo artesiano, pure di proprietà esclusiva del medesimo convenuto (e non in comproprietà col ricorrente, come infondatamente affermato nel ricorso introduttivo), è gravata in favore della p.lla 69 del ricorrente, da servitù di passaggio ed attingimento acque sotterranee demaniali, per concessione rilasciata al convenuto dalla provincia Bat, scaduta il 30.06.2018 ed in corso di rinnovo (docc. 6-7). D) La pompa per
l'emungimento ed il relativo impianto di irrigazione dell'acqua (questi si) sono comuni alle parti in causa, mentre l'utenza EL per l'uso del pozzo e dell'indicata Cantina è intestata al convenuto (doc.
8). E) A partire dall'anno 2013, nonostante le ripetute rimostranze verbali e scritte del convenuto,
l'odierno ricorrente, in assenza di regolamento irriguo, ha inteso esercitare l'accesso e
l'emungimento delle acque sotterranee demaniali a proprio piacimento, sottraendosi alla definizione dei criteri di ripartizione dei costi (consumi elettrici, spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della pompa e dell'impianto), accampando i pretesti più disparati, rifiutando di prestare consenso al rendiconto in forza del quale, risulta debitore del convenuto della somma di € 3.164,07 [di cui €
1.418.52 per quota consumi di energia elettrica nel periodo 2013-2017 (docc. 9-10-11-12-13) ed €
1.745,55 per quota consumi di energia elettrica nell'anno 2018), giusta allegate fatture di consumo
e prospetto riepilogativo (docc. 14-15-16-17-18-19-20-21-22)]. F) Nel corso del rinnovo dell'indicata concessione, alle reiterate richieste dell'incaricato al rinnovo e del convenuto, che rappresentavano la necessità di predisporre un regolamento irriguo condiviso, disciplinante la turnazione dell'emungimento, la misurazione dei consumi idrici demaniali ed elettrici ed i criteri di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, il ricorrente si è sempre sottratto, adducendo da ultimo l'esistenza e la validità di un pregresso regolamento allegato alla concessione originaria, mai offerto in comunicazione, ma tardivamente e successivamente prodotto nel corso di un distinto giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale rubricato con il r.g.n. 3343/2019 (doc. 23). G) In passato il convenuto, nel tentativo di sgombrare il campo da pretesti, ha installato, a propria cura e spese, un contatore di sottolettura per la misurazione dei consumi elettrici del pozzo, ma senza esito alcuno (docc. 24-25). H) Durante la stagione estiva dell'anno 2018, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria della pompa dell'impianto di emungimento e sollevamento delle acque sotterranee dal pozzo. I) Nonostante i ripetuti solleciti del convenuto alla ripartizione della spesa straordinaria nella misura del monte ore effettivo utilizzato da ciascuna parte (ovvero 76% a carico dell'odierno ricorrente e 24% del convenuto), l'odierno ricorrente ha insistito nella richiesta di ripartizione paritaria della spesa, finendo per anticiparne unilateralmente l'integrale spesa medesima (doc. 26). J) Inoltre il convenuto, essendo intestatario dell'utenza EL, ha dovuto anticipare per intero il pagamento dei consumi elettrici per il periodo 2013/2018, per evitare morosità e distacco dell'energia elettrica a servizio anche dell'indicato opificio, oltre che del pozzo artesiano. K) Il ricorrente, nonostante le reiterate diffide del convenuto, ha rifiutato di effettuare il pagamento ed i conguagli della quota dovuta per i consumi elettrici del pozzo per il periodo
2013/2018, nella già su indicata misura di complessivi € 3.164,07 (di cui € 1.418.52 per quota consumi di energia elettrica nel periodo 2013-2017 ed € 1.745,55 per quota consumi di energia elettrica nell'anno 2018), rapportata al monte ore di ciascuna parte (doc. 26)…”.
“… Dalla scrittura privata 6 aprile 2007, prodotta dall'odierno ricorrente nel diverso e su indicato giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale, risulta che le parti hanno costituito un regolamento per la disciplina dell'uso e la turnazione dell'irrigazione dal pozzo artesiano, nonché, per quanto qui di interesse, la disciplina della misura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo medesimo (doc. n. 23).In proposito, all'art. 6 della ridetta scrittura privata di regolamento, le parti pattuivano espressamente: “ART. 6 Tutte le spese di rottura e di usura dell'impianto elettrico e della pompa saranno suddivise in ragione del monte ore effettivo di ciascun socio”. Dalla documentazione innanzi indicata, dal prospetto riepilogativo del monte ore utilizzato da ciascuna delle parti e dai rispettivi consumi risulta che negli ultimi cinque anni antecedenti la riparazione, i consumi del ricorrente e del convenuto ammontano rispettivamente al 76% e 24%; pertanto, anche la partecipazione al pagamento delle relative spese straordinarie deve essere ripartita in egual misura (24% a carico del convenuto e 76% a carico del ricorrente, e non in misura paritaria come preteso ex adverso) (doc. 26). Pertanto, la quota a carico del convenuto ammonta ad € 2.592,00 (€
10.880 x 24%) e non ad € 5.400,00 richiesta dal ricorrente.
Formulava infine: “ECCEZIONE RICONVENZIONALE DI COMPENSAZIONE - DOMANDA
RICONVEZIONALE: consumi elettrici del pozzo artesiano periodo 2013-2018. Dalla documentazione, dalle fatture di pagamento relative ai consumi elettrici e dal prospetto riepilogativo, risulta che il ricorrente è debitore del convenuto per la complessiva somma di € 3.164,07 (di cui €
1.418,52 per il periodo 2013-2017 ed € 1.745,55 per l'anno 2018), anticipata dal secondo, per evitare morosità e distacchi dell'utenza EL intestata al convenuto. Dal conteggio relativo alla ripartizione della spesa straordinaria per la riparazione della pompa, risulta invece un debito di € 2.592,00 a carico del convenuto ed a favore del ricorrente. Pertanto con il presente atto si formula espressa domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente per la indicata complessiva somma di €
3.164,07, per le causali indicate, con compensazione sino al minor importo di € 2.592,00 e la condanna del ricorrente al pagamento della differenza di € 572,07 a favore del convenuto medesimo
(doc. 26)”.
Con ordinanza del 21.04.2020 si disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., vecchia formulazione, ed espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti e le prove testimoniali, con ordinanza del
30.12.2023 si formulava proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che veniva accettata dal convenuto ma non dall'attore, che la riteneva non bilanciata.
Depositate le rispettive note conclusive, all'udienza del 7.11.2025, fissata ex art. 281sexies
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
E' bene premettere che l'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha precisato le proprie domande, eccezioni e conclusioni, riportandosi a quelle già formulate con il ricorso introduttivo e all'udienza del 21.02.2020, nella quale aveva aggiunto il rigetto della domanda riconvenzionale anche per la sua inammissibilità, stante l'inapplicabilità del rito sommario, nonché
l'incompetenza del Tribunale adito, in quanto non rientrante ratione valoris tra quelle per cui è ammesso il rito sommario. Sempre all'udienza predetta, aveva introdotto la domanda subordinata di mutamento del rito, poi accolta dal Giudice. Lo stesso attore ha specificato che “l'attore non ha richiesto alcun ulteriore pagamento rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 c.p.c. L'azione proposta riguarda il pagamento, in favore dell'attore da parte del convenuto in riconvenzionale, del 50% della somma di € 10.800,00 portata dalla fattura n. 97 del
01.08.2018 emessa dalla ditta Artesio sas pari ad € 5.400,00” (estratto testuale dalle note scritte autorizzate di per l'udienza del 13/02/2025). Parte_1
Il convenuto non ha precisato o modificato nel termine di legge della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c., le domande formulate nella comparsa di costituzione, cioè: -accertare il credito del convenuto per la somma di € 3.164,07, per i titoli e causali esposte, compensando detta somma sino al minor importo di € 2.592,00 a favore del ricorrente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale innanzi spiegata, condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 572,07 in favore del sig. , oltre interessi dalla mora al soddisfo. Parte_3 CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non trovano spazio ulteriori deduzioni, domande e allegazioni e produzioni documentali non rientranti in tale ambito e talora non autorizzate, che le parti hanno aggiunto nel corso del giudizio, in quanto comunque tardive. L'eccezione preliminare formulata dall'attore, riguardo l'incompetenza per valore del Giudice adito per la domanda riconvenzionale, è manifestamente infondata. Infatti, se, per un verso l'art. 702bis, v.f., c.p.c. condizionava effettivamente l'accesso al procedimento sommario di cognizione all'essenziale presupposto che la controversia rientrasse nella competenza per materia e valore del
Tribunale in composizione monocratica (v. Cass. 23691/2011), per altro verso il valore della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto è pari a euro 527,07, quindi rientra nella competenza del
Tribunale ai sensi dell'art. 36 del c.p.c., così come la domanda di condanna al pagamento di euro
3.164,07, formulata quale eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore.
Nel merito, la domanda principale è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La somma anticipata dall'attore per la manutenzione straordinaria del pozzo con sostituzione della pompa dell'impianto di emungimento e sollevamento delle acque è documentalmente provata in atti dalla esibita fattura e dai relativi pagamenti a mezzo bonifico effettuati dall'attore, nonché incontestata nell'an, stante la sua necessità condivisa dalle parti.
Pur nella ipotetica vigenza della scrittura privata di “Regolamento della comunione agricola relativa al pozzo”, sottoscritta dalle parti il 6.04.2007 (doc. 23 del fascicolo attoreo), il quale all'art. 6 ripartisce le spese di rottura e di usura dell'impianto elettrico e della pompa “in ragione del monte ore effettivo di ciascun socio”, il convenuto non è riuscito a dimostrare, com'era suo onere, che il monte ore effettivo utilizzato dalle parti sia da porsi per il 76% a carico dell'attore e per il 24% a proprio carico. Infatti, i prospetti riepilogativi e i conteggi prodotti dal convenuto sono stati e sono sempre rimasti oggetto di contestazione da parte dell'attore ma soprattutto risultano non supportati, nella loro unilateralità, da alcun riscontro oggettivo né da un perito terzo. Né le prove orali sono risultate in alcun modo dirimenti sul punto, che invece avrebbe richiesto un puntuale e oggettivo riscontro.
Pertanto, dette spese vanno ripartite al 50% tra i comunisti, cioè in proporzione della quota posseduta da ognuno, secondo le disposizioni degli artt. 1101 e 1104 c.c.; quindi, in tale quota vanno rimborsate dal convenuto all'attore ex art. 1110 c.c.
L'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegate dal convenuto sono parzialmente infondate. Infatti, non vi sono in atti documentazioni relative all'effettivo pagamento quietanzato da parte del convenuto delle bollette relative al consumo di energia elettrica del pozzo in comunione tra le parti per il periodo dal 2013-2017. Le uniche spese sostenute dal convenuto per i consumi di energia elettrica documentate in atti con le relative prove di avvenuto pagamento (le sole fatture EL prodotte dal convenuto, infatti, non costituiscono prova del credito da lui vantato), che l'attore deve rimborsare al 50%, sono quelle per l'anno 2018, relative alle bollette di maggio 2018 per euro 569,06, luglio 2018, per euro 1.625,29, agosto per euro 546,72, di settembre 2018 per euro
1.607,33, il tutto per la somma complessiva di euro 4.348,40, da ripartirsi metà ciascuno tra le parti.
Pertanto, va dichiarata la compensazione parziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. tra la somma di euro 5.400,00 dovuta all'attore e quella di euro 2.174,20 dovuta al convenuto.
Residua, infine, il credito in favore dell'attore per la somma di euro 2.168,80, per cui il convenuto deve essere condannato a restituirgli detta differenza.
Nella ripartizione delle spese del giudizio, va considerata la parziale soccombenza reciproca, con riduzione di oltre la metà della somma richiesta dall'attore, valutando altresì la mancata adesione alla mediazione da parte del convenuto, sicché sussistono le condizioni di legge per compensare parzialmente tra le parti dette spese, ponendole in misura di due terzi a carico del convenuto e in misura di un terzo a carico dell'attore, nonché liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3342/2019 proposto da
[...]
, nei confronti di , con ricorso depositato il 17.06.2029, ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara la parziale compensazione dei crediti reciprocamente vantati tra le parti, accertando il debito a carico di e in favore di della residua somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.168.80, a titolo di rimborso della residua quota delle spese anticipate dall'attore per la riparazione dell'impianto di emungimento di acqua dal pozzo comune;
2) condanna, per l'effetto, , a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.168,80, oltre interessi dalla data della domanda (18.09.2018) sino al soddisfo,
3) compensa parzialmente tra le parti le spese e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 rimborso in favore di di 2/3 delle spese e compensi del presente giudizio, che Parte_1 liquida, per quanto riguarda i compensi, in complessivi euro 5.077,00, secondo i parametri forensi
DM. Giustizia 147/2022, (applicati i valori medi dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00: € 919,00 per studio controversia, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese per euro
145,00, nonché oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA e IVA, come per legge.
Trani, 6 settembre 2025
Il Giudice onorario avv. Enzo Varricchio