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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3592 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio DE GIUDICI (C.F. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Tuveri, 124 09129 Cagliari, presso il difensore parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI CP_1 P.IVA_1
( ); elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._2 parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 01/10/2021, Parte_1
ha fatto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024, emessa il
[...]
18/04/2024 da , dell'importo capitale 35.705,67 euro, preteso a titolo di CP_1 corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nell'utenza intestata a
[...]
sita in Quart Sant'Elena, via Filippo Turati n. 2, contratto n. 280344, Parte_1 con riguardo alle partite indicate nelle fatture di seguito indicate, oltre interessi di mora e
12,41 euro più IVA per spese di notifica:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 Data Fattura num. Fattura num. Corrente Importo Scadenza Emissione originaria anno/numero/rata fatturato
29/10/2012 202613148 2012/1201492/3 3.144,29 02/02/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/4 3.961,06 04/03/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/5 3.961,06 03/04/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/6 3.961,06 03/05/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/7 3.961,06 03/06/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/8 3.961,07 02/07/2013 26/08/2014 140265956 2014/820403/5 2,00 01/12/2014 31/03/2017 510058099 2017/347923/1 2.334,14 23/05/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/2 2.334,14 22/06/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/3 2.334,14 24/07/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/2 2.875,82 16/08/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/3 2.875,82 14/09/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/4 0,01 17/07/2017
2. L'opponente ha esposto ed eccepito quanto segue:
2.1 le fatture con numerazione originaria n. 202613148 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) n. 2012/1201492/3 da € 3.144,29, 2012/1201492/4 da € 3.961,06,
2012/1201492/5 da € 3.961,06, 2012/1201492/6 da € 3.961,06, 2012/1201492/7 da €
3.961,06 e 2012/1201492/8 da € 3.961,07, tutte del 29.10.2012, erano state oggetto di contenzioso nel procedimento n. 3041/2014 RAC di questo Tribunale, risolto a favore di
, con ordinanza n. 1052/2019 del 23/25.03.2019 [doc. 4]; Parte_1
2.1.1 già in seno a detto procedimento, aveva eccepito che Parte_1 la fattura con numerazione originaria 202613148, emessa il 29.10.2012, portava un credito ormai prescritto, in quanto riferibile al periodo giugno 2006/giugno 2007, come indicato nello stesso documento - sezione “periodo di fatturazione” [doc. 5 fattura, doc. 6 ricorso ex art. 700 c.p.c.];
2.1.2 aveva ANCHE eccepito che la fattura con Parte_1 numerazione originaria 202613148 si riferiva a consumi di terzi, effettuati in epoca in cui la Casa di Cura non era stata ancora conferita a;
Parte_1 infatti:
- il conferimento avvenne solo con atto del 03.12.2008 (rogito notaio , rep. Per_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 35739, racc. 14668), con efficacia dal 04.12.2008 [doc. 7];
- venne costituita nell'anno 2008, come desumibile Parte_1 dalla visura camerale in atti [doc. 3], e solo successivamente, la struttura ospedaliera venne stata conferita, quale ramo d'azienda, dalla CASA DI CURA SANT'ELENA
SRL alla società (atto a rogito notaio rep. Parte_1 Per_1
35739, raccolta 14.668 del 03.12.2008 [. doc. 7]);
2.1.3 da ciò discendeva che la società non esisteva negli Parte_1 anni 2006 e 2007, ossia non esisteva nel periodo in cui secondo quanto esposte nelle fatture i consumi sarebbero stati effettuati;
ed infatti:
- il conferimento era avvenuto senza indicazione, nelle scritture contabili della cedente, del contestato debito;
- considerato che la fattura n. 202613148 era stata emessa il 29.10.2012 [doc. 1 e doc.
5], era evidente che le somme indicate non potevano essere inserite nelle scritture contabili della cedente, dato che la fattura non era ancora stata emessa al momento del conferimento (2008);
- pertanto, non doveva rispondere di eventuali debiti antecedenti l'acquisto, Pt_1 rispetto ai quali era invece tenuta la società cedente;
2.1.4 dette argomentazioni erano state vagliate nel procedimento n. 3041/2014 RAC, conclusosi con ordinanza n. 1052/2019 del 23/25.03.2019, con la quale il Giudice, alla luce delle eccezioni di prescrizione, di inesigibilità e della assenza di legittimazione, anche sostanziale sotto ogni profilo, rispetto a debiti (peraltro mai provati) di soggetti terzi che gestivano la clinica antecedentemente al conferimento della struttura in
, aveva accolto il ricorso (quest'ultimo precipuamente Parte_1 finalizzato al ripristino della fornitura idrica illegittimamente e arbitrariamente interrotta da ) e condannato al pagamento delle CP_1 CP_1 spese di lite;
2.1.5 tale circostanza non aveva, tuttavia, impedito ad di pretendere CP_1 tramite l'ingiunzione oggetto di opposizione gli importi di cui alla fattura n.
202613148, comportamento rilevante ai fini della decisione in merito alle spese del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 giudizio;
2.2 la fattura con numerazione originaria n. 140265956 e numero corrente (anno/numero/rata)
2014/820403/5, era invece stata pagata con tre bonifici (due del 10.10.2014 e uno del
08.01.2015); il credito che riteneva di vantare verso CP_1 [...] con riferimento all'indicata fattura ammontava a € 2 (euro due), Parte_1 importo irrisorio e non dovuto, in quanto frutto di arrotondamenti di decimali ma, tuttavia pagato per quieto vivere e con spirito conciliativo da , con Parte_1 bonifico del 24.05.2024 [doc. 27].
2.3 le fatture con numerazione originaria 510058099 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) 2017/347923/1 da € 2.334,14, 2017/347923/2 da € 2.334,14 e
2017/347923/3 da € 2.334,14, tutte e tre del 31.03.2017, non erano state tempestivamente comunicate a la quale aveva quindi potuto provvedere Parte_1 all'integrale pagamento solo il 07.05.2024, con bonifico da € 7.002,42 [doc. 8];
2.4 le fatture numerazione originaria 530224006 erano state pagate in tre tranches: € 2.875,83 in data 12.07.2017; € 2.875,82 in data 09.08.2017; € 2.875,82 in data 12.09.2017 [doc. 9]
e la relativa contabile dei pagamenti era già stata inviata ad (almeno) in CP_1 una precedente diffida del 01.10.2021 [doc. 10 e 11 riscontro e pec consegna]; in particolare:
- con bonifico del 12.07.2017 aveva corrisposto ad Parte_1
un totale di € 7.939,53, di cui € 2.875,83 imputati alla fattura CP_1
“224006” [doc. 9 pag. 2];
- con bonifico del 09.08.2017, aveva corrisposto ad Parte_1
un totale di 6.022,03, di cui 2.875,83 imputati alla fattura “224006” CP_1
[doc. 9 pag. 3];
- con bonifico del 12.09.2017, aveva corrisposto ad Parte_1
€ 2.875,83 imputati alla fattura “224006” [doc. 9 pag. 4]; CP_1
2.5 nonostante ciò, con l'ingiunzione opposta continuava a chiedere: CP_1
- con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/2 €
2.875,82;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 - con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/3 €
2.875,82;
- con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/4 €
0,01, importo irrisorio e non dovuto, in quanto doveva ipotizzarsi essere frutto di arrotondamenti di decimali, che tuttavia per quieto vivere Parte_1
aveva pagato con apposito bonifico da € 0.01 del 24.05.2024 [doc. 28];
[...]
2.6 alla luce di dette circostanze, , prima ancora di notificare Parte_1
l'atto di citazione, al fine di evitare un inutile ed ulteriore contenzioso, per spirito di lealtà
e collaborazione, con pec del 15.04.2024 aveva avvertito delle ragioni CP_1 dell'infondatezza della richiesta di pagamento, nella speranza di risolvere definitivamente la controversia [doc. 12 pec del 15.05.2024], affermando: “a) Vi invito a provvedere entro giorni cinque dal ricevimento della presente all'annullamento/ritiro dell'ingiunzione fiscale in oggetto, dando immediata comunicazione a me ed alla società, dovendo, in difetto, proporre opposizione alla citata;
b) Vi diffido dall'inviare ulteriori richieste per somme non dovute;
c) Vi intimo il risarcimento dei danni provocati alla mia assistita con continue e infondate richieste di pagamento e la rifusione dei costi del presente intervento, come da parametri professionali;
d) Vi invito a procedere alle opportune sistemazioni contabili al fine di far immediatamente cessare lo stillicidio.”;
2.7 non aveva però risposto e, decorsi i dieci giorni concessi ad CP_1 CP_1 per rinunciare all'ingiunzione fiscale, si era vista costretta Parte_1 ad adire, ancora una volta, l'autorità giudiziaria per ottenere la difesa dei propri diritti;
2.8 l'infondatezza delle avverse pretese, con riferimento alle fatture oggetto dell'atto di ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione era già stata fatta valere prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ossia con nota del 22.08.2023 [doc. 13];
2.9 del resto, da tempo era soggetta a continue e infondate Parte_1 richieste di pagamento da parte di aventi ad oggetto fatture mai CP_1 pervenute o riferite a pretese adempiute o prescritte ed alcune delle quali (tra cui quelle con numerazione originaria n. 202613148) erano state oggetto del contenzioso n.
3041/2014 RAC, risolto a favore di con l'ordinanza n. Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 1052/2019 del 23/25.03.2019, emessa dal Tribunale di Cagliari, che aveva infatti appurato che nulla era dovuto.
2.10 aveva altresì ripetutamente formulato richieste riferite a fatture già CP_1 oggetto di precedenti solleciti, prontamente riscontrati, come quella relativa alle fatture con numerazione originaria 530224006.
3. Nell'atto di citazione, ha quindi rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo ogni opportuno incombente di rito e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione oggetto di opposizione, con decreto sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011, ovvero, e comunque, con ordinanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 150/2011:
A) accertare e dichiarare illegittima e, per l'effetto, annullare o revocare e, in ogni caso, dichiarare priva di efficacia l'ingiunzione fiscale notificata;
B) accertare e dichiarare comunque infondate le pretese di , rigettando le CP_1 relative domande, altresì dichiarando non dovuta alcuna delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione ovvero, in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare le somme eventualmente dovute;
C) con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze come per legge e, ricorrendone i presupposti di legge, con condanna ex art. 96 cpc. Ai fini del contributo unificato si dichiara che: a) la presente causa ha valore pari ad € 35.705,67; b) il contributo unificato è quindi pari ad € 518,00.”.
4. Infine, sempre nell'atto di citazione, l'opponente:
4.1 ha chiesto l'interrogatorio del legale rappresentante di e l'esame di testimoni sui CP_1 capitoli specificamente formulati aventi ad oggetto i fatti esposti nell'atto di citazione;
4.2 ha prodotto documenti così denominati:
1 atto di ingiunzione fiscale per recupero dell'insoluto/atto di ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024;
2. stampa ricerca spedizione ingiunzione fiscale n. 54757/419/2024; 3. visura CCIAA KINETIKA SARDEGNA SRL;
4. ordinanza Tribunale di Cagliari n. 1052/2019 del 23/25.03.2019 (R.G. n. 3041/2014);
5. fattura con numerazione originaria 202613148;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6
6. ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3041/2014);
7. atto di conferimento del 3.12.2008 rogito notaio Rep. 35739; Per_1
8. A) fattura;
B) contabile bonifico € 7.002,42 del 07.05.2024;
9. A) fattura;
B) contabile bonifici su fattura numerazione originaria 530224006 del 12.07.2017, del 09.08.2017 e del 12.09.2017;
10. riscontro avv. De Giudici del 1.10.2021;
11. pec con contabile bonifici e riscontro a firma avv. De Giudici 1.10.202;
12. pec del 15.05.2024 a firma avv. De Giudici;
13. pec di riscontro del 22.08.2023 a firma avv. De Giudici;
14. sollecito di pagamento n. 052051/003675 ft. 20194380;
15. nota a firma avv De Giudici del 18.09.2018;
16.contabile bonifico del 02.07.2019;
17. comunicazione da a del 30.09.2019; Parte_1 CP_1
18. nota a firma avv. De Giudici del 30.09.2019;
19. solleciti di pagamento n. 052021/053391 e n. 052021/053390 del 29.12.2018, ftt. 2012202613148 ecc;
20. sollecito di pagamento n. 044473/026034 del 06.06.2023;
21. sollecito di pagamento e n. 044473/026035 del 06.06.2023;
22. nota avv. De Giudici del 22.09.2023;
23. atto di ingiunzione fiscale di pagamento n. 52086/411/2019, ft. 1294888;
24. atto di citazione davanti al Gdp di Cagliari R.G. 4025/2019 dell'11.10.2019;
25. sentenza Giudice di pace di Cagliari n. 579/2020;
26. annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 579/2020; 27.A) fattura;
B) contabile bonifico del 24.05.2024 da € 2;
28. contabile bonifico del 24.05.2024 da € 0.01;
29. ingiunzione fiscale di pagamento n. 55070/416/2024;
30. stampa ricerca spedizione atto ingiunzione n. 55070/416/2024
5. Con decreto dettagliatamente motivato, reso inaudita altra parte il 22/07/2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ed ha rimesso la causa all'udienza del 04/12/2024 indicata nell'atto di citazione, per la comparizione della parte la conferma modifica o revoca del provvedimento cautelare.
6. Il decreto cautelare è stato notificato ad , a cura dell'opponente, il CP_1
24/07/2024.
7. Con ordinanza del 02/10/2024 integrata il 03/10/2024 il giudice ha svolto le verifiche preliminari, dichiarando la contumacia di , assegnando alle parti il Parte_2 termine di 15 giorni per iniziare la procedura di mediazione (erroneamente, perché non era ancora stata chiusa la fase cautelare con provvedimento di conferma modifica o revoca del decreto di sospensione reso inaudita altera parte), e ha differito la prima udienza per la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 decorrenza dei termini previsti dall'articolo 171-ter cpc.
8. Con la prima memoria prevista da detta norma, l'attrice opponente ha così riformulato le sue conclusioni:
“A) accertare e dichiarare illegittima o nulla l'ingiunzione fiscale impugnata (anche eventualmente in quanto non è titolare del potere di emettere ingiunzioni CP_1 fiscali), e per l'effetto dichiarare la nullità o annullare o revocare e, in ogni caso, dichiarare priva di efficacia l'ingiunzione fiscale notificata;
B) accertare e dichiarare comunque infondate le pretese di , rigettando le CP_1 relative domande, altresì dichiarando non dovuta alcuna delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione ovvero, in via subordinata e salvo gravame, occorrendo, rispetto ad eventuali pagamenti in eccedenza accertare e dichiarare la compensazione fino alla concorrenza reciproca, con condanna per
l'eventuale differenza;
C) con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze come per legge e, ricorrendone i presupposti di legge, con condanna ex art. 96 cpc.”
9. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice comprovato l'inizio tempestivo della procedura di mediazione, poi conclusa senza esito, ed ha prodotto documenti così denominati
31) estratto conto 005/2024 – bonifico 24.05.2024 € 2;
32) estratto conto 005/2024 – bonifico 07.05.2024 € 7.002,42;
33) riepilogo bonifico SEPA 12 7 2017;
34) riepilogo bonifico SEPA 09.08.2017;
35) estratto conto 005/2024 – bonifico 24.05.2021 € 0,1;
36) a) domanda di mediazione causa RG 3592-2024, b) PEC di deposito con gli allegati.
10. Nell'udienza del 04/12/2024 il giudice si è riservato di decidere in ordine la conferma modifica o revoca del provvedimento cautelare dato con decreto inaudita altra parte.
11. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20/01/2025 con la CP_1 quale:
11.1 con riguardo alla fattura del 29/10/2012 (numerazione originaria 202613148) n.
2012/1201492--3-4-5-6-7-8, si è riservata “di verificare la presenza di atti interruttivi precisando che il giudizio indicato dalla ricorrente era un procedimento di urgenza ex
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 art. 700 c.p.c. e che la prescrizione sarebbe in ogni caso quinquennale e non biennale come sostenuto da controparte”;
11.2 con riguardo alla mancata esecuzione dell'ordinanza che aveva definito il procedimento ex art 700 c.p.c., ha esposto di avere “interessato il settore delle verifiche competenti” e di essere “in attesa di riscontro;
11.3 con riguardo alla fattura del 26.08.2014 n. 2014/820403/5 (numerazione originaria
140265956, ha sostenuto che “Tale fattura era dovuta e tale debenza è stata riconosciuta da controparte che ha provveduto al pagamento in data 24/5 /2024 (doc. 27 citazione)”, e che non avesse effettuato il pagamento tempestivamente al momento del Pt_1 ricevimento tramite il bollettino allegato alla fattura, che conteneva tutti gli elementi per consentire al gestore la corretta imputazione, bensì tardivamente, con una serie di bonifici
(due del 10.10.2014 e uno del 8.1.2015 ), senza la corretta imputazione delle somme come indicato nel regolamento, non avendo indicato il codice cliente;
ciò poteva avere comportato un ritardo nella contabilizzazione, da parte del Gestore, dei bonifici effettuati in ritardo e non correttamente;
in ogni caso, dalla somma dei bonifici sembravano
“mancare l'importo di euro 2,00 centesimi”, importo poi pagato dalla dall'opponente solo dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale;
era pertanto pienamente legittimo l'operato del
Gestore, che aveva nel frattempo contabilizzato l'incasso;
11.4 con riguardo alla fattura del 31/03/2017 n. 2017/347923/1-2-3 (numerazione originaria
5100058099) ha sostenuto che fosse “evidente il corretto comportamento del Gestore”, e che appariva “alquanto singolare, infatti, l'eccezione di controparte circa il mancati ricevimento di una fattura inviata al medesimo indirizzo di tutte le altre”, osservando che il pagamento era stato eseguito il 07/05/2024 (doc. 8 atto di citazione), dopo alla notifica dell'ingiunzione opposta;
11.5 con riguardo alla fattura del 31/05/2017 n. 2017/852240/2-3 (numerazione originaria
530224006) ha obiettato che il pagamento col bonifico del 12.7.2017 fosse irregolare, mancanza di “tutti gli elementi essenziali per permettere al Gestore una corretta imputazione”, visto che nella causale era indicato il riferimento ad una fattura diversa e
“altre”, senza indicazione del codice cliente e servizio;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 11.6 con riguardo alla fattura del 31/05/2017 n. 2017/852240/4 (numerazione originaria
530224006), ha sostenuto che la debenza fosse stata riconosciuta da , la quale Pt_1 non l'aveva pagata tempestivamente subito doppo averla ricevuta e comunque non regolarmente tramite il bollettino allegato alla fattura che conteneva tutti gli elementi per consentire al gestore la corretta imputazione;
aveva infatti effettuato Pt_1 tardivamente una serie di bonifici (doc. 9 ) senza la corretta imputazione delle Pt_1 somme, come previsto dal regolamento (non aveva indicato il codice cliente); ciò aveva comportato un ritardo nella contabilizzazione da parte del Gestore;
in ogni caso, dalla somma dei bonifici effettuati sembravano mancare l'importo di euro 0,03 centesimi pagato dalla dall'opponente dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale (datata 24/05/2024 – notificata il 02/05/2024 - doc. 28 citazione); era quindi pienamente legittimo l'operato del
Gestore che aveva intano contabilizzato l'incasso;
11.7 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a); in via principale: b) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente n quanto infondate in fatto ed in diritto compresa la condanna ex art. 92 c.p.c.; c) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti dell' opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo oggetto di causa e per l'effetto
d) condannare l'opponente, al pagamento del residuo dovuto nell'ammontare determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da CP_1 ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
12. Nell'udienza del 30/01/2025 il giudice si è riservato di decidere sulla conferma, modifica,
o revoca del provvedimento cautelare reso inaudita dall'altra parte.
13. Con ordinanza del 30/01/2025, sciogliendo la riserva, il giudice ha confermato la sospensione.
14. Con ordinanza resa nella successiva udienza del 12/06/2025 il giudice non ha ammesso i mezzi di prova chiesti dall'attrice e ha formulato la seguente proposta conciliativa:
a. rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti di relativa a CP_1 Pt_1 consumi idrici precedenti il 03/12/2008, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 inopponibilità;
b. rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti di oggetto del CP_1 Pt_1 presente giudizio, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di pagamento;
c. annulla in autotutela l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente CP_1 giudizio di opposizione;
d. imputa i pagamenti eseguiti da alle fatture menzionate nei CP_1 CP_2 relativi bonifici prodotti in causa;
e. rimborsa a le spese processuali così liquidate: CP_1 Pt_1
€ 1.701,00 compenso medio avvocato fase studio;
€ 1.204,00 compenso medio avvocato fase introduttiva;
€ 903,00 compenso minimo avvocato fase istruttoria solo documentale;
€ 3.631,25 compenso medio avvocato fase decisionale/conciliativa + 25% per opera prestata a favore della conciliazione;
€ 563,00 compenso avvocato attivazione mediazione;
€ 1.071,00 compenso avvocato trattazione mediazione;
€ 190,00 spese vive di mediazione;
€ 518,00 contributo unificato;
€ 27,00 marca iscrizione causa a ruolo;
€ 10.698,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPa 4% e IVA di legge.
15. Nella successiva udienza del 25/09/2025, fissata per la conciliazione sulla base della proposta del giudice è in difetto per la discussione orale e la decisione ex articolo 281 sexies cpc: il difensore di chiesto un ultimo rinvio per consentire alla sua CP_1 assistita di esprimersi sulla proposta conciliativa del giudice il difensore di CP_3 che si è rimesso alla valutazione del giudice il quale ha rinviato l'udienza del 26/11/2020 per la conciliazione e in difetto per la decisione previa discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
16. Nell'udienza odierna il difensore di ha dichiarato che la sua assistita non si CP_1 era espressa in ordine alla proposta conciliativa del giudice, Il giudice ha invitato le parti a concludere.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 Le parti hanno confermato le rispettive ultime conclusioni e hanno rinunciato alla discussione orale riportandosi alle argomentazioni già svolte nei rispettivi atti.
Il giudice si è quindi riservato di decidere entro 30 giorni.
****
17. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono;
17.1 le fatture seguenti si riferiscono alla somministrazione dell'acqua in favore di soggetti diversi da (verosimilmente Pt_1 Parte_1 [...]
e CASA DI CURA SANT'ELENA SRL), in Controparte_4 quanto relative a consumi idrici fatti in epoca anteriore alla costituzione della società:
Data Fattura num. Fattura num. Corrente Importo Scadenza Emissione originaria anno/numero/rata fatturato
29/10/2012 202613148 2012/1201492/3 3.144,29 02/02/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/4 3.961,06 04/03/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/5 3.961,06 03/04/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/6 3.961,06 03/05/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/7 3.961,06 03/06/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/8 3.961,07 02/07/2013
Quale cessionaria delle aziende di Controparte_4
e CASA DI CURA SANT'ELENA SRL, alle quali verosimilmente si
[...] riferiscono i consumi oggetto di dette fatture, è escluso Parte_1 che sia succeduta nelle obbligazioni che queste società avevano assunto nei confronti di
, perché non è possibile che al tempo della cessione (anno 2008) i CP_1 relativi debiti fossero indicati nelle scritture contabili delle aziende cedute, ai sensi dell'articolo 2560 comma 2 del codice civile, considerato che al tempo le fatture di non erano ancora state emesse (risalgono infatti tutte all'anno 2012); CP_1
17.2 con riguardo alle altre fatture oggetto dell'ingiunzione, di seguito indicate
26/08/2014 140265956 2014/820403/5 2,00 01/12/2014 31/03/2017 510058099 2017/347923/2 2.334,14 22/06/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/3 2.334,14 24/07/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/2 2.875,82 16/08/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/3 2.875,82 14/09/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/4 0,01 17/07/2017
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 17.2.1 è fondata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, avendo essa prodotto le contabili dei relativi bonifici che recano specificamente le causali, indicando il numero di ogni singola fattura ed il relativo importo;
17.2.2 non avendo provato di avere tempestivamente trasmesso all'utente le CP_1 fatture le fatture con numerazione originaria 510058099 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) 2017/347923/1 da € 2.334,14, 2017/347923/2 da € 2.334,14 e
2017/347923/3 da € 2.334,14, tutte e tre del 31.03.2017, il pagamento avvenuto il
07.05.2024, con bonifico da € 7.002,42 [doc. 8] non può ritenersi intempestivo;
17.2.3 il tardivo pagamento delle fatture da 0,03 euro e da 2,00 euro non giustificava l'emissione dell'ingiunzione e neppure delle fatture stesse, stante l'irrisorietà dell'importo di si tratta;
17.2.4 la tesi secondo cui la tardiva contabilizzazione dei pagamenti da parte di CP_1 sarebbe giustificata dalla circostanza che avvennero tramite bonifico bancario e con causali erronee e incompleto anziché tramite il bollettino di pagamento solitamente inviato insieme alle fatture è palesemente infondato, sia perché non è vero che le causali non fossero state correttamente indicate visto che in ciascun bonifico era indicato il numero di fatto situazione che consentiva agevolmente al gestore di individuare a quale il rapporto di somministrazione si riferissero anche in assenza del numero di contratto, sia perché aveva reiteratamente comunicato al gestore vuoi che gli importi da esso preteso non erano dovuti, una prima volta prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con nota del 22.08.2023 [doc. 13 attrice], ed una seconda volta con l'email pec del 15.04.2024, [doc. 12 pec del 15.05.2024], nella quale il legale di scriveva: “a) Vi invito a provvedere Parte_1 entro giorni cinque dal ricevimento della presente all'annullamento/ritiro dell'ingiunzione fiscale in oggetto, dando immediata comunicazione a me ed alla società, dovendo, in difetto, proporre opposizione alla citata;
b) Vi diffido dall'inviare ulteriori richieste per somme non dovute;
c) Vi intimo il risarcimento dei danni provocati alla mia assistita con continue e infondate richieste di pagamento e la rifusione dei costi del presente intervento, come da parametri professionali;
d) Vi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 invito a procedere alle opportune sistemazioni contabili al fine di far immediatamente cessare lo stillicidio.”;
18. La pervicacia con cui insiste nel richiedere all'utente il pagamento di CP_1 corrispettivi non dovuti – e per giunta nonostante ciò fosse stato in parte già accertato da altro giudice di questo Tribunale (con l'ordinanza del 23 Marzo 2019 resa nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc n. 3041/2014 RAC - punto 2.1.1. dell'espositiva che precede) e comunque anche dopo che l'utente l'aveva avvertita sia prima dell'emissione dell'ingiunzione (doc. 13 attrice) sia dopo (doc. 12) –giustifica la sua condanna a risarcire all'attrice il danno consistente nell'aver dovuto subire ingiustamente un processo, liquidabile equitativamente nell'importo di 5.000 euro, che appare proporzionato all'entità degli importi ingiustamente pretesi.
19. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza e causalità e quindi posti a carico esclusivo di non ravvisandosi ragioni che possono CP_1 giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo per la presente sentenza, sì perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, considerato livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con l'aumento del
50% per quanto attiene a quelli della fase introduttiva, stante il pregio e il dettaglio delle difese svolte ed i riferimenti documentali contenuti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, in cui le parti si sono limitate a confermare le precedenti conclusioni,, senza svolgere discussione orale o scritta.
PER QUESTI MOTIVI
21. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 21.1 annulla l'ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024, emessa da CP_1 il 18/04/2024, notificata a il 03/05/2024, dell'importo di Parte_1
35.705,67 euro;
21.2 dichiara che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per le partite oggetto delle fatture poste a base dell'ingiunzione;
21.3 condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese processuali così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.766,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7.311,00 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari 27.11.2025 Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3592 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio DE GIUDICI (C.F. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Tuveri, 124 09129 Cagliari, presso il difensore parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI CP_1 P.IVA_1
( ); elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._2 parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 01/10/2021, Parte_1
ha fatto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024, emessa il
[...]
18/04/2024 da , dell'importo capitale 35.705,67 euro, preteso a titolo di CP_1 corrispettivo per la somministrazione dell'acqua nell'utenza intestata a
[...]
sita in Quart Sant'Elena, via Filippo Turati n. 2, contratto n. 280344, Parte_1 con riguardo alle partite indicate nelle fatture di seguito indicate, oltre interessi di mora e
12,41 euro più IVA per spese di notifica:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 Data Fattura num. Fattura num. Corrente Importo Scadenza Emissione originaria anno/numero/rata fatturato
29/10/2012 202613148 2012/1201492/3 3.144,29 02/02/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/4 3.961,06 04/03/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/5 3.961,06 03/04/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/6 3.961,06 03/05/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/7 3.961,06 03/06/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/8 3.961,07 02/07/2013 26/08/2014 140265956 2014/820403/5 2,00 01/12/2014 31/03/2017 510058099 2017/347923/1 2.334,14 23/05/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/2 2.334,14 22/06/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/3 2.334,14 24/07/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/2 2.875,82 16/08/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/3 2.875,82 14/09/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/4 0,01 17/07/2017
2. L'opponente ha esposto ed eccepito quanto segue:
2.1 le fatture con numerazione originaria n. 202613148 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) n. 2012/1201492/3 da € 3.144,29, 2012/1201492/4 da € 3.961,06,
2012/1201492/5 da € 3.961,06, 2012/1201492/6 da € 3.961,06, 2012/1201492/7 da €
3.961,06 e 2012/1201492/8 da € 3.961,07, tutte del 29.10.2012, erano state oggetto di contenzioso nel procedimento n. 3041/2014 RAC di questo Tribunale, risolto a favore di
, con ordinanza n. 1052/2019 del 23/25.03.2019 [doc. 4]; Parte_1
2.1.1 già in seno a detto procedimento, aveva eccepito che Parte_1 la fattura con numerazione originaria 202613148, emessa il 29.10.2012, portava un credito ormai prescritto, in quanto riferibile al periodo giugno 2006/giugno 2007, come indicato nello stesso documento - sezione “periodo di fatturazione” [doc. 5 fattura, doc. 6 ricorso ex art. 700 c.p.c.];
2.1.2 aveva ANCHE eccepito che la fattura con Parte_1 numerazione originaria 202613148 si riferiva a consumi di terzi, effettuati in epoca in cui la Casa di Cura non era stata ancora conferita a;
Parte_1 infatti:
- il conferimento avvenne solo con atto del 03.12.2008 (rogito notaio , rep. Per_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 35739, racc. 14668), con efficacia dal 04.12.2008 [doc. 7];
- venne costituita nell'anno 2008, come desumibile Parte_1 dalla visura camerale in atti [doc. 3], e solo successivamente, la struttura ospedaliera venne stata conferita, quale ramo d'azienda, dalla CASA DI CURA SANT'ELENA
SRL alla società (atto a rogito notaio rep. Parte_1 Per_1
35739, raccolta 14.668 del 03.12.2008 [. doc. 7]);
2.1.3 da ciò discendeva che la società non esisteva negli Parte_1 anni 2006 e 2007, ossia non esisteva nel periodo in cui secondo quanto esposte nelle fatture i consumi sarebbero stati effettuati;
ed infatti:
- il conferimento era avvenuto senza indicazione, nelle scritture contabili della cedente, del contestato debito;
- considerato che la fattura n. 202613148 era stata emessa il 29.10.2012 [doc. 1 e doc.
5], era evidente che le somme indicate non potevano essere inserite nelle scritture contabili della cedente, dato che la fattura non era ancora stata emessa al momento del conferimento (2008);
- pertanto, non doveva rispondere di eventuali debiti antecedenti l'acquisto, Pt_1 rispetto ai quali era invece tenuta la società cedente;
2.1.4 dette argomentazioni erano state vagliate nel procedimento n. 3041/2014 RAC, conclusosi con ordinanza n. 1052/2019 del 23/25.03.2019, con la quale il Giudice, alla luce delle eccezioni di prescrizione, di inesigibilità e della assenza di legittimazione, anche sostanziale sotto ogni profilo, rispetto a debiti (peraltro mai provati) di soggetti terzi che gestivano la clinica antecedentemente al conferimento della struttura in
, aveva accolto il ricorso (quest'ultimo precipuamente Parte_1 finalizzato al ripristino della fornitura idrica illegittimamente e arbitrariamente interrotta da ) e condannato al pagamento delle CP_1 CP_1 spese di lite;
2.1.5 tale circostanza non aveva, tuttavia, impedito ad di pretendere CP_1 tramite l'ingiunzione oggetto di opposizione gli importi di cui alla fattura n.
202613148, comportamento rilevante ai fini della decisione in merito alle spese del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 giudizio;
2.2 la fattura con numerazione originaria n. 140265956 e numero corrente (anno/numero/rata)
2014/820403/5, era invece stata pagata con tre bonifici (due del 10.10.2014 e uno del
08.01.2015); il credito che riteneva di vantare verso CP_1 [...] con riferimento all'indicata fattura ammontava a € 2 (euro due), Parte_1 importo irrisorio e non dovuto, in quanto frutto di arrotondamenti di decimali ma, tuttavia pagato per quieto vivere e con spirito conciliativo da , con Parte_1 bonifico del 24.05.2024 [doc. 27].
2.3 le fatture con numerazione originaria 510058099 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) 2017/347923/1 da € 2.334,14, 2017/347923/2 da € 2.334,14 e
2017/347923/3 da € 2.334,14, tutte e tre del 31.03.2017, non erano state tempestivamente comunicate a la quale aveva quindi potuto provvedere Parte_1 all'integrale pagamento solo il 07.05.2024, con bonifico da € 7.002,42 [doc. 8];
2.4 le fatture numerazione originaria 530224006 erano state pagate in tre tranches: € 2.875,83 in data 12.07.2017; € 2.875,82 in data 09.08.2017; € 2.875,82 in data 12.09.2017 [doc. 9]
e la relativa contabile dei pagamenti era già stata inviata ad (almeno) in CP_1 una precedente diffida del 01.10.2021 [doc. 10 e 11 riscontro e pec consegna]; in particolare:
- con bonifico del 12.07.2017 aveva corrisposto ad Parte_1
un totale di € 7.939,53, di cui € 2.875,83 imputati alla fattura CP_1
“224006” [doc. 9 pag. 2];
- con bonifico del 09.08.2017, aveva corrisposto ad Parte_1
un totale di 6.022,03, di cui 2.875,83 imputati alla fattura “224006” CP_1
[doc. 9 pag. 3];
- con bonifico del 12.09.2017, aveva corrisposto ad Parte_1
€ 2.875,83 imputati alla fattura “224006” [doc. 9 pag. 4]; CP_1
2.5 nonostante ciò, con l'ingiunzione opposta continuava a chiedere: CP_1
- con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/2 €
2.875,82;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 - con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/3 €
2.875,82;
- con riferimento alla fattura numerazione corrente (anno/numero/rata) 2017/852240/4 €
0,01, importo irrisorio e non dovuto, in quanto doveva ipotizzarsi essere frutto di arrotondamenti di decimali, che tuttavia per quieto vivere Parte_1
aveva pagato con apposito bonifico da € 0.01 del 24.05.2024 [doc. 28];
[...]
2.6 alla luce di dette circostanze, , prima ancora di notificare Parte_1
l'atto di citazione, al fine di evitare un inutile ed ulteriore contenzioso, per spirito di lealtà
e collaborazione, con pec del 15.04.2024 aveva avvertito delle ragioni CP_1 dell'infondatezza della richiesta di pagamento, nella speranza di risolvere definitivamente la controversia [doc. 12 pec del 15.05.2024], affermando: “a) Vi invito a provvedere entro giorni cinque dal ricevimento della presente all'annullamento/ritiro dell'ingiunzione fiscale in oggetto, dando immediata comunicazione a me ed alla società, dovendo, in difetto, proporre opposizione alla citata;
b) Vi diffido dall'inviare ulteriori richieste per somme non dovute;
c) Vi intimo il risarcimento dei danni provocati alla mia assistita con continue e infondate richieste di pagamento e la rifusione dei costi del presente intervento, come da parametri professionali;
d) Vi invito a procedere alle opportune sistemazioni contabili al fine di far immediatamente cessare lo stillicidio.”;
2.7 non aveva però risposto e, decorsi i dieci giorni concessi ad CP_1 CP_1 per rinunciare all'ingiunzione fiscale, si era vista costretta Parte_1 ad adire, ancora una volta, l'autorità giudiziaria per ottenere la difesa dei propri diritti;
2.8 l'infondatezza delle avverse pretese, con riferimento alle fatture oggetto dell'atto di ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione era già stata fatta valere prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ossia con nota del 22.08.2023 [doc. 13];
2.9 del resto, da tempo era soggetta a continue e infondate Parte_1 richieste di pagamento da parte di aventi ad oggetto fatture mai CP_1 pervenute o riferite a pretese adempiute o prescritte ed alcune delle quali (tra cui quelle con numerazione originaria n. 202613148) erano state oggetto del contenzioso n.
3041/2014 RAC, risolto a favore di con l'ordinanza n. Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 1052/2019 del 23/25.03.2019, emessa dal Tribunale di Cagliari, che aveva infatti appurato che nulla era dovuto.
2.10 aveva altresì ripetutamente formulato richieste riferite a fatture già CP_1 oggetto di precedenti solleciti, prontamente riscontrati, come quella relativa alle fatture con numerazione originaria 530224006.
3. Nell'atto di citazione, ha quindi rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo ogni opportuno incombente di rito e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione oggetto di opposizione, con decreto sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011, ovvero, e comunque, con ordinanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 150/2011:
A) accertare e dichiarare illegittima e, per l'effetto, annullare o revocare e, in ogni caso, dichiarare priva di efficacia l'ingiunzione fiscale notificata;
B) accertare e dichiarare comunque infondate le pretese di , rigettando le CP_1 relative domande, altresì dichiarando non dovuta alcuna delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione ovvero, in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare le somme eventualmente dovute;
C) con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze come per legge e, ricorrendone i presupposti di legge, con condanna ex art. 96 cpc. Ai fini del contributo unificato si dichiara che: a) la presente causa ha valore pari ad € 35.705,67; b) il contributo unificato è quindi pari ad € 518,00.”.
4. Infine, sempre nell'atto di citazione, l'opponente:
4.1 ha chiesto l'interrogatorio del legale rappresentante di e l'esame di testimoni sui CP_1 capitoli specificamente formulati aventi ad oggetto i fatti esposti nell'atto di citazione;
4.2 ha prodotto documenti così denominati:
1 atto di ingiunzione fiscale per recupero dell'insoluto/atto di ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024;
2. stampa ricerca spedizione ingiunzione fiscale n. 54757/419/2024; 3. visura CCIAA KINETIKA SARDEGNA SRL;
4. ordinanza Tribunale di Cagliari n. 1052/2019 del 23/25.03.2019 (R.G. n. 3041/2014);
5. fattura con numerazione originaria 202613148;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6
6. ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 3041/2014);
7. atto di conferimento del 3.12.2008 rogito notaio Rep. 35739; Per_1
8. A) fattura;
B) contabile bonifico € 7.002,42 del 07.05.2024;
9. A) fattura;
B) contabile bonifici su fattura numerazione originaria 530224006 del 12.07.2017, del 09.08.2017 e del 12.09.2017;
10. riscontro avv. De Giudici del 1.10.2021;
11. pec con contabile bonifici e riscontro a firma avv. De Giudici 1.10.202;
12. pec del 15.05.2024 a firma avv. De Giudici;
13. pec di riscontro del 22.08.2023 a firma avv. De Giudici;
14. sollecito di pagamento n. 052051/003675 ft. 20194380;
15. nota a firma avv De Giudici del 18.09.2018;
16.contabile bonifico del 02.07.2019;
17. comunicazione da a del 30.09.2019; Parte_1 CP_1
18. nota a firma avv. De Giudici del 30.09.2019;
19. solleciti di pagamento n. 052021/053391 e n. 052021/053390 del 29.12.2018, ftt. 2012202613148 ecc;
20. sollecito di pagamento n. 044473/026034 del 06.06.2023;
21. sollecito di pagamento e n. 044473/026035 del 06.06.2023;
22. nota avv. De Giudici del 22.09.2023;
23. atto di ingiunzione fiscale di pagamento n. 52086/411/2019, ft. 1294888;
24. atto di citazione davanti al Gdp di Cagliari R.G. 4025/2019 dell'11.10.2019;
25. sentenza Giudice di pace di Cagliari n. 579/2020;
26. annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 579/2020; 27.A) fattura;
B) contabile bonifico del 24.05.2024 da € 2;
28. contabile bonifico del 24.05.2024 da € 0.01;
29. ingiunzione fiscale di pagamento n. 55070/416/2024;
30. stampa ricerca spedizione atto ingiunzione n. 55070/416/2024
5. Con decreto dettagliatamente motivato, reso inaudita altra parte il 22/07/2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ed ha rimesso la causa all'udienza del 04/12/2024 indicata nell'atto di citazione, per la comparizione della parte la conferma modifica o revoca del provvedimento cautelare.
6. Il decreto cautelare è stato notificato ad , a cura dell'opponente, il CP_1
24/07/2024.
7. Con ordinanza del 02/10/2024 integrata il 03/10/2024 il giudice ha svolto le verifiche preliminari, dichiarando la contumacia di , assegnando alle parti il Parte_2 termine di 15 giorni per iniziare la procedura di mediazione (erroneamente, perché non era ancora stata chiusa la fase cautelare con provvedimento di conferma modifica o revoca del decreto di sospensione reso inaudita altera parte), e ha differito la prima udienza per la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 decorrenza dei termini previsti dall'articolo 171-ter cpc.
8. Con la prima memoria prevista da detta norma, l'attrice opponente ha così riformulato le sue conclusioni:
“A) accertare e dichiarare illegittima o nulla l'ingiunzione fiscale impugnata (anche eventualmente in quanto non è titolare del potere di emettere ingiunzioni CP_1 fiscali), e per l'effetto dichiarare la nullità o annullare o revocare e, in ogni caso, dichiarare priva di efficacia l'ingiunzione fiscale notificata;
B) accertare e dichiarare comunque infondate le pretese di , rigettando le CP_1 relative domande, altresì dichiarando non dovuta alcuna delle somme oggetto dell'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione ovvero, in via subordinata e salvo gravame, occorrendo, rispetto ad eventuali pagamenti in eccedenza accertare e dichiarare la compensazione fino alla concorrenza reciproca, con condanna per
l'eventuale differenza;
C) con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze come per legge e, ricorrendone i presupposti di legge, con condanna ex art. 96 cpc.”
9. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'attrice comprovato l'inizio tempestivo della procedura di mediazione, poi conclusa senza esito, ed ha prodotto documenti così denominati
31) estratto conto 005/2024 – bonifico 24.05.2024 € 2;
32) estratto conto 005/2024 – bonifico 07.05.2024 € 7.002,42;
33) riepilogo bonifico SEPA 12 7 2017;
34) riepilogo bonifico SEPA 09.08.2017;
35) estratto conto 005/2024 – bonifico 24.05.2021 € 0,1;
36) a) domanda di mediazione causa RG 3592-2024, b) PEC di deposito con gli allegati.
10. Nell'udienza del 04/12/2024 il giudice si è riservato di decidere in ordine la conferma modifica o revoca del provvedimento cautelare dato con decreto inaudita altra parte.
11. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20/01/2025 con la CP_1 quale:
11.1 con riguardo alla fattura del 29/10/2012 (numerazione originaria 202613148) n.
2012/1201492--3-4-5-6-7-8, si è riservata “di verificare la presenza di atti interruttivi precisando che il giudizio indicato dalla ricorrente era un procedimento di urgenza ex
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 art. 700 c.p.c. e che la prescrizione sarebbe in ogni caso quinquennale e non biennale come sostenuto da controparte”;
11.2 con riguardo alla mancata esecuzione dell'ordinanza che aveva definito il procedimento ex art 700 c.p.c., ha esposto di avere “interessato il settore delle verifiche competenti” e di essere “in attesa di riscontro;
11.3 con riguardo alla fattura del 26.08.2014 n. 2014/820403/5 (numerazione originaria
140265956, ha sostenuto che “Tale fattura era dovuta e tale debenza è stata riconosciuta da controparte che ha provveduto al pagamento in data 24/5 /2024 (doc. 27 citazione)”, e che non avesse effettuato il pagamento tempestivamente al momento del Pt_1 ricevimento tramite il bollettino allegato alla fattura, che conteneva tutti gli elementi per consentire al gestore la corretta imputazione, bensì tardivamente, con una serie di bonifici
(due del 10.10.2014 e uno del 8.1.2015 ), senza la corretta imputazione delle somme come indicato nel regolamento, non avendo indicato il codice cliente;
ciò poteva avere comportato un ritardo nella contabilizzazione, da parte del Gestore, dei bonifici effettuati in ritardo e non correttamente;
in ogni caso, dalla somma dei bonifici sembravano
“mancare l'importo di euro 2,00 centesimi”, importo poi pagato dalla dall'opponente solo dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale;
era pertanto pienamente legittimo l'operato del
Gestore, che aveva nel frattempo contabilizzato l'incasso;
11.4 con riguardo alla fattura del 31/03/2017 n. 2017/347923/1-2-3 (numerazione originaria
5100058099) ha sostenuto che fosse “evidente il corretto comportamento del Gestore”, e che appariva “alquanto singolare, infatti, l'eccezione di controparte circa il mancati ricevimento di una fattura inviata al medesimo indirizzo di tutte le altre”, osservando che il pagamento era stato eseguito il 07/05/2024 (doc. 8 atto di citazione), dopo alla notifica dell'ingiunzione opposta;
11.5 con riguardo alla fattura del 31/05/2017 n. 2017/852240/2-3 (numerazione originaria
530224006) ha obiettato che il pagamento col bonifico del 12.7.2017 fosse irregolare, mancanza di “tutti gli elementi essenziali per permettere al Gestore una corretta imputazione”, visto che nella causale era indicato il riferimento ad una fattura diversa e
“altre”, senza indicazione del codice cliente e servizio;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 11.6 con riguardo alla fattura del 31/05/2017 n. 2017/852240/4 (numerazione originaria
530224006), ha sostenuto che la debenza fosse stata riconosciuta da , la quale Pt_1 non l'aveva pagata tempestivamente subito doppo averla ricevuta e comunque non regolarmente tramite il bollettino allegato alla fattura che conteneva tutti gli elementi per consentire al gestore la corretta imputazione;
aveva infatti effettuato Pt_1 tardivamente una serie di bonifici (doc. 9 ) senza la corretta imputazione delle Pt_1 somme, come previsto dal regolamento (non aveva indicato il codice cliente); ciò aveva comportato un ritardo nella contabilizzazione da parte del Gestore;
in ogni caso, dalla somma dei bonifici effettuati sembravano mancare l'importo di euro 0,03 centesimi pagato dalla dall'opponente dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale (datata 24/05/2024 – notificata il 02/05/2024 - doc. 28 citazione); era quindi pienamente legittimo l'operato del
Gestore che aveva intano contabilizzato l'incasso;
11.7 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a); in via principale: b) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente n quanto infondate in fatto ed in diritto compresa la condanna ex art. 92 c.p.c.; c) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti dell' opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo oggetto di causa e per l'effetto
d) condannare l'opponente, al pagamento del residuo dovuto nell'ammontare determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da CP_1 ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
12. Nell'udienza del 30/01/2025 il giudice si è riservato di decidere sulla conferma, modifica,
o revoca del provvedimento cautelare reso inaudita dall'altra parte.
13. Con ordinanza del 30/01/2025, sciogliendo la riserva, il giudice ha confermato la sospensione.
14. Con ordinanza resa nella successiva udienza del 12/06/2025 il giudice non ha ammesso i mezzi di prova chiesti dall'attrice e ha formulato la seguente proposta conciliativa:
a. rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti di relativa a CP_1 Pt_1 consumi idrici precedenti il 03/12/2008, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 inopponibilità;
b. rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti di oggetto del CP_1 Pt_1 presente giudizio, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di pagamento;
c. annulla in autotutela l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente CP_1 giudizio di opposizione;
d. imputa i pagamenti eseguiti da alle fatture menzionate nei CP_1 CP_2 relativi bonifici prodotti in causa;
e. rimborsa a le spese processuali così liquidate: CP_1 Pt_1
€ 1.701,00 compenso medio avvocato fase studio;
€ 1.204,00 compenso medio avvocato fase introduttiva;
€ 903,00 compenso minimo avvocato fase istruttoria solo documentale;
€ 3.631,25 compenso medio avvocato fase decisionale/conciliativa + 25% per opera prestata a favore della conciliazione;
€ 563,00 compenso avvocato attivazione mediazione;
€ 1.071,00 compenso avvocato trattazione mediazione;
€ 190,00 spese vive di mediazione;
€ 518,00 contributo unificato;
€ 27,00 marca iscrizione causa a ruolo;
€ 10.698,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPa 4% e IVA di legge.
15. Nella successiva udienza del 25/09/2025, fissata per la conciliazione sulla base della proposta del giudice è in difetto per la discussione orale e la decisione ex articolo 281 sexies cpc: il difensore di chiesto un ultimo rinvio per consentire alla sua CP_1 assistita di esprimersi sulla proposta conciliativa del giudice il difensore di CP_3 che si è rimesso alla valutazione del giudice il quale ha rinviato l'udienza del 26/11/2020 per la conciliazione e in difetto per la decisione previa discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
16. Nell'udienza odierna il difensore di ha dichiarato che la sua assistita non si CP_1 era espressa in ordine alla proposta conciliativa del giudice, Il giudice ha invitato le parti a concludere.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 Le parti hanno confermato le rispettive ultime conclusioni e hanno rinunciato alla discussione orale riportandosi alle argomentazioni già svolte nei rispettivi atti.
Il giudice si è quindi riservato di decidere entro 30 giorni.
****
17. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono;
17.1 le fatture seguenti si riferiscono alla somministrazione dell'acqua in favore di soggetti diversi da (verosimilmente Pt_1 Parte_1 [...]
e CASA DI CURA SANT'ELENA SRL), in Controparte_4 quanto relative a consumi idrici fatti in epoca anteriore alla costituzione della società:
Data Fattura num. Fattura num. Corrente Importo Scadenza Emissione originaria anno/numero/rata fatturato
29/10/2012 202613148 2012/1201492/3 3.144,29 02/02/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/4 3.961,06 04/03/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/5 3.961,06 03/04/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/6 3.961,06 03/05/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/7 3.961,06 03/06/2013
29/10/2012 202613148 2012/1201492/8 3.961,07 02/07/2013
Quale cessionaria delle aziende di Controparte_4
e CASA DI CURA SANT'ELENA SRL, alle quali verosimilmente si
[...] riferiscono i consumi oggetto di dette fatture, è escluso Parte_1 che sia succeduta nelle obbligazioni che queste società avevano assunto nei confronti di
, perché non è possibile che al tempo della cessione (anno 2008) i CP_1 relativi debiti fossero indicati nelle scritture contabili delle aziende cedute, ai sensi dell'articolo 2560 comma 2 del codice civile, considerato che al tempo le fatture di non erano ancora state emesse (risalgono infatti tutte all'anno 2012); CP_1
17.2 con riguardo alle altre fatture oggetto dell'ingiunzione, di seguito indicate
26/08/2014 140265956 2014/820403/5 2,00 01/12/2014 31/03/2017 510058099 2017/347923/2 2.334,14 22/06/2017 31/03/2017 510058099 2017/347923/3 2.334,14 24/07/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/2 2.875,82 16/08/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/3 2.875,82 14/09/2017 31/05/2017 530224006 2017/852240/4 0,01 17/07/2017
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 17.2.1 è fondata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, avendo essa prodotto le contabili dei relativi bonifici che recano specificamente le causali, indicando il numero di ogni singola fattura ed il relativo importo;
17.2.2 non avendo provato di avere tempestivamente trasmesso all'utente le CP_1 fatture le fatture con numerazione originaria 510058099 e numerazione corrente
(anno/numero/rata) 2017/347923/1 da € 2.334,14, 2017/347923/2 da € 2.334,14 e
2017/347923/3 da € 2.334,14, tutte e tre del 31.03.2017, il pagamento avvenuto il
07.05.2024, con bonifico da € 7.002,42 [doc. 8] non può ritenersi intempestivo;
17.2.3 il tardivo pagamento delle fatture da 0,03 euro e da 2,00 euro non giustificava l'emissione dell'ingiunzione e neppure delle fatture stesse, stante l'irrisorietà dell'importo di si tratta;
17.2.4 la tesi secondo cui la tardiva contabilizzazione dei pagamenti da parte di CP_1 sarebbe giustificata dalla circostanza che avvennero tramite bonifico bancario e con causali erronee e incompleto anziché tramite il bollettino di pagamento solitamente inviato insieme alle fatture è palesemente infondato, sia perché non è vero che le causali non fossero state correttamente indicate visto che in ciascun bonifico era indicato il numero di fatto situazione che consentiva agevolmente al gestore di individuare a quale il rapporto di somministrazione si riferissero anche in assenza del numero di contratto, sia perché aveva reiteratamente comunicato al gestore vuoi che gli importi da esso preteso non erano dovuti, una prima volta prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con nota del 22.08.2023 [doc. 13 attrice], ed una seconda volta con l'email pec del 15.04.2024, [doc. 12 pec del 15.05.2024], nella quale il legale di scriveva: “a) Vi invito a provvedere Parte_1 entro giorni cinque dal ricevimento della presente all'annullamento/ritiro dell'ingiunzione fiscale in oggetto, dando immediata comunicazione a me ed alla società, dovendo, in difetto, proporre opposizione alla citata;
b) Vi diffido dall'inviare ulteriori richieste per somme non dovute;
c) Vi intimo il risarcimento dei danni provocati alla mia assistita con continue e infondate richieste di pagamento e la rifusione dei costi del presente intervento, come da parametri professionali;
d) Vi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 invito a procedere alle opportune sistemazioni contabili al fine di far immediatamente cessare lo stillicidio.”;
18. La pervicacia con cui insiste nel richiedere all'utente il pagamento di CP_1 corrispettivi non dovuti – e per giunta nonostante ciò fosse stato in parte già accertato da altro giudice di questo Tribunale (con l'ordinanza del 23 Marzo 2019 resa nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc n. 3041/2014 RAC - punto 2.1.1. dell'espositiva che precede) e comunque anche dopo che l'utente l'aveva avvertita sia prima dell'emissione dell'ingiunzione (doc. 13 attrice) sia dopo (doc. 12) –giustifica la sua condanna a risarcire all'attrice il danno consistente nell'aver dovuto subire ingiustamente un processo, liquidabile equitativamente nell'importo di 5.000 euro, che appare proporzionato all'entità degli importi ingiustamente pretesi.
19. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza e causalità e quindi posti a carico esclusivo di non ravvisandosi ragioni che possono CP_1 giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo per la presente sentenza, sì perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, considerato livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con l'aumento del
50% per quanto attiene a quelli della fase introduttiva, stante il pregio e il dettaglio delle difese svolte ed i riferimenti documentali contenuti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, in cui le parti si sono limitate a confermare le precedenti conclusioni,, senza svolgere discussione orale o scritta.
PER QUESTI MOTIVI
21. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 21.1 annulla l'ingiunzione di pagamento n. 54757/419/2024, emessa da CP_1 il 18/04/2024, notificata a il 03/05/2024, dell'importo di Parte_1
35.705,67 euro;
21.2 dichiara che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per le partite oggetto delle fatture poste a base dell'ingiunzione;
21.3 condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese processuali così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.766,00 per compensi di avvocato complessivi;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7.311,00 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari 27.11.2025 Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3592/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15