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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 644/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
FOGLIATO MARTINO
e da
, nato a [...] il [...], assistito in Parte_2
giudizio dall'avv. GRACIS ALESSANDRO
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota depositata in data 19.5.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la nota depositata dalle parti in data 19.5.2025;
1 vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che nulla ostI all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi alle condizioni formulate nella nota Parte_1 Parte_2
depositata in data 19.5.2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso il 19/05/2025
Il presidente est.
Chiara Sandini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 644/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
FOGLIATO MARTINO
e da
, nato a [...] il [...], assistito in Parte_2
giudizio dall'avv. GRACIS ALESSANDRO
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota depositata in data 19.5.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la nota depositata dalle parti in data 19.5.2025;
1 vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che nulla ostI all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi alle condizioni formulate nella nota Parte_1 Parte_2
depositata in data 19.5.2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso il 19/05/2025
Il presidente est.
Chiara Sandini
2