Accoglimento
Sentenza breve 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 13/05/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04117/2025REG.PROV.COLL.
N. 03085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2025, proposto da:
MA s.n.c. di SC NT EF e SC MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Paone e Andrea Merciari;
contro
IO ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Broglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sestri Levante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione Seconda, n. 22/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IO ON;
Visto l’appello incidentale proposto da IO ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Andrea Merciari e Glauco Stagnaro, per l’avvocato Fabio Broglia;
Comunicata alle parti la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente in primo grado sig. IO ON è proprietario di una unità abitativa compresa nell’edificio condominiale sito in Sestri Levante, piazza della Repubblica n. 24.
Tra lo stabile predetto e l’antistante edificio adibito ad attività ricettiva (“Albergo MA”) è ubicata un’area cortilizia scoperta che viene utilizzata come parcheggio a servizio dell’albergo.
L’edificio a destinazione alberghiera appartiene alla ditta MA s.n.c. che, come accertato dalla Corte di appello di Genova con sentenza avverso la quale è pendente ricorso per cassazione proposto dal Condominio di piazza della Repubblica n. 24, è anche proprietaria per intervenuta usucapione dell’area suddetta.
Con istanza trasmessa in data 22 maggio 2023 il sig. ON chiedeva al Comune di Sestri Levante di verificare, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza in materia urbanistico-edilizia, se fosse stato rilasciato il titolo edilizio occorrente per la realizzazione di un parcheggio privato nell’area medesima.
Con nota del 3 ottobre 2023, prot. 43158 il Dirigente Area 5 del Comune segnalava al sig. ON che:
- “ è stato avviato nei confronti della Società «Albergo MA s.n.c.» apposito procedimento ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 07 della Legge 07 Agosto 1990 N.ro 241 e s.m.i., contestando come l’area cortilizia scoperta interposta tra il fabbricato dell’Albergo MA (civ. 100 di Via Fascie) ed il prospiciente condominio di Piazza della Repubblica civ. 24 sia da tempo utilizzata «… a servizio dell’albergo, in quanto destinata a parcheggio delle vetture dei dipendenti e ospiti» in assenza di idoneo Titolo Abilitativo ”;
- “ l’utilizzo di una porzione dell’area in argomento come «posti auto» è stata fatta oggetto di «comunicazione» ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 48, 2° comma, della Legge Regionale 06 Giugno 2008 N.ro 16 e s.m.i. (nota Prot. Gen. N. 41917 del 27 Settembre 2023) ”;
- “ Responsabile del procedimento di competenza dell’Area 5 - Pianificazione e Gestione del Territorio e Servizi Informatici, competente all’emanazione del provvedimento finale è (visto il Decreto Sindacale n. 32 del 27/09/2023) il Dirigente ad interim Dott. Ing. Annalisa Fresia ”.
A seguito della suddetta nota comunale del 3 ottobre 2023 il sig. ON trasmetteva al Comune l’ulteriore istanza del 10 ottobre 2023 (prot. 11 ottobre 2023, n. 44154), con la quale:
- ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per la presentazione, da parte di MA s.n.c., della pratica di regolarizzazione di cui all’art. 48 della legge regionale n. 16/2008, avente ad oggetto l’introduzione della destinazione a parcheggio privato di autoveicoli nell’area cortilizia indicata in oggetto;
- in proposito, ha formulato specifiche deduzioni, segnatamente in ordine al fatto che MA s.n.c. non ha assolto l’onere probatorio a proprio carico volto a dimostrare l’effettivo uso a parcheggio dell’area in data anteriore al 1° settembre 1967 (come previsto dal citato art. 48);
- pertanto, ha chiesto al Comune di procedere con la massima tempestività (in applicazione della vigente normativa in materia: artt. 6, 10 e 21- nonies della legge n. 241/1990; artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001; art. 48 della legge regionale n. 16/2008): ad accertare l’assenza delle condizioni previste dall’art. 48 della legge regionale n. 16/2008 per la regolarizzazione delle opere sopra indicate; a disporre la conseguente inibizione degli effetti della comunicazione presentata da MA s.n.c. (in relazione alla quale il Comune ha rilasciato la ricevuta del 27 settembre 2023, prot. 41917, reg. 40425); ad annullare in via di autotutela gli atti (non meglio conosciuti) eventualmente emanati dall’Amministrazione con riferimento a tale comunicazione; ad assumere, relativamente al medesimo intervento, i necessari provvedimenti sanzionatori in materia edilizia; a sospendere in via cautelare, nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio/inibitorio (ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990), gli effetti della menzionata comunicazione di cui all’art. 48 della legge regionale n. 16/2008;
- ha altresì formulato istanza di accesso agli atti relativi alla comunicazione presentata da MA s.n.c. in data 27 settembre 2023 (ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16/2008) e agli inerenti atti procedimentali.
Da ultimo, con nota del 20 dicembre 2023, prot. 53996 il Dirigente Area 5 del Comune inviava al sig. ON la suddetta comunicazione di cui all’art. 48 della l.r. n. 16/2008, “ con riserva di controdedurre e argomentare su quanto osservato con la VS ultima ” (ossia, con l’istanza e contestuali deduzioni del 10/10/2023), affermando che “ in tema di procedimenti ex art. 48 L.R. 16/2008 non è previsto il rilascio di alcun titolo edilizio e pertanto, come di consueto, la comunicazione è stata archiviata ”.
2. - In assenza di una determinazione conclusiva del procedimento avviato sulla base della sua istanza, l’interessato IO ON proponeva il ricorso introduttivo dinanzi al T.a.r. Liguria con cui chiedeva la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sestri Levante a seguito delle istanze presentate dal ricorrente il 22 maggio 2023 (protocollo comunale 23 maggio 2023, n. 21662) e il 10 ottobre 2023 (prot. 11 ottobre 2023, n. 44154), aventi ad oggetto l’invito ad esercitare i poteri di vigilanza in materia urbanistico-edilizia con riferimento alla realizzazione di un parcheggio privato nell’area cortilizia adiacente all’immobile in via V. Fascie n. 100, anche in relazione alla comunicazione trasmessa da MA s.n.c. al Comune in data 27 settembre 2023, prot. 41917, per la regolarizzazione di tale intervento (ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 16/2008).
Chiedeva, inoltre, l’accertamento del conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi sulle predette istanze mediante l’adozione di un formale provvedimento, previa effettuazione delle necessarie verifiche istruttorie, e, quindi, la condanna del Comune a determinarsi sulle domande in questione mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Invocava, infine, l’annullamento dei provvedimenti, in oggi non conosciuti eventualmente emanati dal Comune di Sestri Levante sulle predette istanze e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e segnatamente delle note a firma del Dirigente Area 5 del Comune del 3 ottobre 2023, prot. 43158 (comunicazione avvio procedimento) e del 20 dicembre 2023, prot. 53996 (“richiesta accesso atti”).
Deduceva le seguenti doglianze:
« A) Con riferimento al silenzio-inadempimento del Comune
I. Violazione artt. 1, 2, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008 - Violazione del giusto procedimento
B) Con riferimento alle note comunali 3/10/2023 e 20/12/2023
II. Violazione artt. 1, 2, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008 - Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento
III. Violazione artt. 1, 2, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008 - Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento
IV. Violazione artt. 1, 2, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 27, 31 e ss., 13 d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008 - Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento
V. Violazione artt. 1, 2, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008; art. 82, regolamento edilizio del Comune di Sestri Levante - Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento ».
3. - Dopo essersi costituita formalmente in giudizio, la controinteressata MA s.n.c. produceva il provvedimento prot. n. 11086/2024 del 12 marzo 2024 con cui il Comune di Sestri Levante, valutati gli elementi documentali forniti dalla stessa società, concludeva negativamente il procedimento relativo all’istanza presentata dal ricorrente, ritenendo che nella fattispecie sussistessero i presupposti per l’applicazione del citato art. 48 della legge regionale n. 16/2008.
4. - Con ricorso per motivi aggiunti l’interessato agiva in giudizio per l’annullamento di quest’ultimo atto, deducendo che lo stesso sarebbe affetto, in via derivata, dai vizi che inficiano le note comunali prudenzialmente gravate con il ricorso introduttivo e, in via propria, per i seguenti motivi:
I) “ Violazione artt. 1, 2, 3, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 3, 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008; art. 82, regolamento edilizio del Comune di Sestri Levante. Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità ”.
II) “ Violazione artt. 3 e 6, legge n. 241/1990; artt. 3, 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008. Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento ”.
III) “ Violazione artt. 1, 2, 3, 6, 10 e 21-nonies, legge n. 241/1990; artt. 3, 27, 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001; artt. 40 e 48, legge Regione Liguria n. 16/2008. Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità ”.
5. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto, nella resistenza della società MA s.n.c., dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio, accoglieva il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava l’atto del Comune di Sestri Levante prot. n. 11086/2024 del 12 marzo 2024.
6. - Con rituale atto di appello la ditta MA s.n.c. di SC NT EF e SC MA chiedevano la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
« I) AZIONE DI ANNULLAMENTO E/O DI RIFORMA
A) Quanto alle eccezioni preliminari assorbite/superate dal primo giudice.
1) PRIMO MOTIVO D’APPELLO (IN RITO).
Erroneità della sentenza, con riferimento agli artt. 34, 35 e 88 c.p.a. sotto i profili del difetto assoluto di presupposti e del travisamento di fatti decisivi. Grave difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., anche in relazione all’art. 35, comma 1, lettere "a)" e "b)", Cod. Proc. Amm.
B) Sull’unico vizio accolto dal primo Giudice.
2) SECONDO MOTIVO D’APPELLO (NEL MERITO).
Erroneità della sentenza, con riferimento agli artt. 34, 35 e 88 c.p.a. sotto i profili del difetto assoluto di presupposti e del travisamento di fatti decisivi. Grave difetto di motivazione.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della Legge regionale della Liguria n. 16/2008 (e smi). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge 675/1967 (e s.m.i.) e dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 (e s.m.i.), anche in relazione all’art. 9-bis del DPR 380/2001 (e s.m.i.). Difetto assoluto di motivazione. Motivazione perplessa e contraddittoria. Irragionevolezza. Disparità di trattamento.
2.1) La non necessità del previo rilascio di un titolo edilizio, anteriormente al 1967, al fine di mutare l’uso, senza opere, da giardino / corte a parcheggio
2.2) Il periodo in cui è avvenuto il mutamento d’uso senza opere; il rapporto con i titoli edilizi coevi.
2.3) La possibilità di regolarizzare, ai sensi dell’art. 48 LR 16/2008, sia le opere in difformità da titolo, sia le opere in assenza di titolo, quanto quest’ultimo non era richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis .».
7. - Resisteva al gravame il sig. IO ON, chiedendone il rigetto.
Lo stesso presentava appello incidentale, contestando la parte della sentenza appellata che respingeva alcuni motivi del ricorso di primo grado.
8. - Nel corso della camera di consiglio le parti erano invitate a discutere in ordine al profilo della sussistenza delle condizioni dell’azione e in particolare della sussistenza dell’interesse ad agire del sig. ON.
9. - Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 la causa passava in decisione.
10. - Si ritiene di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti.
11. - Ciò premesso, ritiene questo Giudice che l’appello principale proposto dalla società MA s.n.c. debba essere accolto nei sensi di seguito evidenziati.
Si premette che secondo Cons. Stato, Ad. plen. 9 dicembre 2021, n. 22:
«… a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo . …».
Come evidenziato dalla società MA s.n.c. a pag. 13 dell’appello principale (questione, quella relativa alla sussistenza delle condizioni dell’azione, comunque rilevabile d’ufficio dal Giudice anche di appello), il sig. ON difettava ab origine di un interesse ad agire in primo grado, avendo lo stesso un mero interesse “ emulativo ” non finalizzato al perseguimento di alcuna utilità concreta, immediata ed attuale, come richiesto dalla citata pronuncia di Cons. Stato, Ad. plen. 9 dicembre 2021, n. 22.
Il difensore del sig. ON in sede di discussione orale ha, infatti, rilevato che l’interesse ad agire del proprio assistito sarebbe rinvenibile nella realizzazione di un parcheggio condominiale nell’area cortilizia contesa in favore del Condominio di piazza della Repubblica n. 24 in cui il medesimo ON ha il proprio appartamento, parcheggio di cui l’appellato vorrebbe fruire.
Tuttavia, ciò potrà eventualmente avvenire unicamente nel caso in cui il Condominio riuscirà ad ottenere - all’esito del giudizio pendente in Corte di Cassazione - il riconoscimento della proprietà di detta area, cosa allo stato esclusa sia dal Tribunale civile di Genova, sia dalla Corte di appello di Genova che all’opposto hanno accertato l’usucapione dell’area de qua in favore della società MA s.n.c.
Viene pertanto in rilievo una utilità puramente futura ed ipotetica.
12. - Per le ragioni anzidette l’appello principale deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto ab origine di interesse ad agire in capo al ricorrente IO ON.
Conseguentemente, in considerazione dell’esito del presente giudizio e della mancanza ab origine di una condizione dell’azione ( i.e. interesse ad agire sin dal primo grado) in capo al ricorrente in primo grado IO ON, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale.
13. - In considerazione della peculiarità del presente giudizio sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie l’appello principale nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
2) dichiara inammissibile l’appello incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO