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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
328/2024
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro (c.f. ) del Foro di Lecce ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del Docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il alla erogazione Controparte_1
della Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per
l''importo complessivo di € 1000,00, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il
[...]
, ove non fosse possibile a titolo di costituzione Controparte_1
della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di € 1000,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il al pagamento Controparte_1
delle spese legali, iva e c.p.a come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario”.
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.04.2024, chiede l'accertamento del Parte_1
diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore d ella stessa, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo .
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo quale anno in corso al momento del deposito del ricorso.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 3 di 9 divieto di discriminazion e tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
Nonostante la ritualità della notifica, il non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del 26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici :
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente da l 14.09.2022 al 30.06.2023 (24 ore settimanali);
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 4 di 9 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 5 di 9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro) , risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione delle graduatorie relative al periodo 2024/2026 (deposito del 25.11.2024).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui
Pag. 7 di 9 ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base del la documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controver sia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 05.04.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L .132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurispruden za (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
Pag. 8 di 9 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 328/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regol e previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 202 2/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_3
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 117,60 per spese legali oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro (c.f. ) del Foro di Lecce ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del Docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il alla erogazione Controparte_1
della Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per
l''importo complessivo di € 1000,00, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il
[...]
, ove non fosse possibile a titolo di costituzione Controparte_1
della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di € 1000,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il al pagamento Controparte_1
delle spese legali, iva e c.p.a come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario”.
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.04.2024, chiede l'accertamento del Parte_1
diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore d ella stessa, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo .
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo quale anno in corso al momento del deposito del ricorso.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 3 di 9 divieto di discriminazion e tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
Nonostante la ritualità della notifica, il non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del 26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici :
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente da l 14.09.2022 al 30.06.2023 (24 ore settimanali);
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 4 di 9 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 5 di 9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro) , risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione delle graduatorie relative al periodo 2024/2026 (deposito del 25.11.2024).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui
Pag. 7 di 9 ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base del la documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controver sia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 05.04.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L .132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurispruden za (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
Pag. 8 di 9 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 328/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regol e previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 202 2/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_3
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 117,60 per spese legali oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9