Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/08/2025, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07015/2025REG.PROV.COLL.
N. 07069/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7069 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura IR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 63/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di IR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la Questura di IR.
Con ordinanza n. 4188/2023 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Con successiva ordinanza collegiale n. 2648/2025 è stato disposto di “acquisire documentati chiarimenti dal ricorrente in merito all’esito del giudizio penale presupposto di cui a pag. 16 del ricorso in appello, e dalla Questura di IR in merito all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno inviata il 24.12.2021, dunque successivamente al l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado”.
Le parti hanno adempiuto a detto ordine istruttorio con produzioni documentali in data 15 aprile 2025 e 28 aprile 2025.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della revoca della carta di soggiorno per familiare, a seguito dell’accertamento dell’insussistenza del rapporto familiare.
Il predetto, che nel frattempo era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contesta la parte del provvedimento che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavoro.
Il T.A.R. ha ritenuto che la falsità della dichiarazione sulla parentela sarebbe ostativa al rilascio anche del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; l’appellante al contrario ha dedotto che detta falsità sarebbe ancora sub judice in sede penale.
3. Nel ricorso in appello si deduce tra l’altro che “ La circostanza che il provvedimento di revoca della carta di soggiorno n. -OMISSIS- adottato il 15.01.2021 dal Questore di IR sia stato notificato soltanto il 31.01.2022 comporta la sua inefficacia nei confronti del destinatario prima di tale data con la conseguenza che la Questura di IR era tenuta a valutare non soltanto le circostanze documentate nella memoria del 29.12.2020 ma anche quelle sopravvenute fino alla notifica del provvedimento, e dunque lo svolgimento di regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 29.10.2021, allegato all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno inviata il 24.12.2021 ”.
All’esito della disposta istruttoria il 15 aprile 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota prot. -OMISSIS- dell’11 aprile 2025 della Questura di IR, con la quale si attesta che “ L’istanza di rilascio di permesso di soggiorno inviata in data 24/12/2021 è stata archiviata su richiesta dello straniero in occasione della presentazione della nuova istanza ”.
4. Il 28 aprile 2025 l’appellante ha depositato, tra l’altro:
a) sentenza del Tribunale di IR 29 febbraio 2024 di non doversi procedere in relazione al reato in questione;
b) una memoria nella quale afferma che:
- “ con memoria 26.07.2024 ha documentato lo svolgimento di nuova attività lavorativa come inserviente di cucina part time alle dipendenze dell’esercizio commerciale -OMISSIS- con sede in IR (cfr. Unilav 24.07.2024 e buste paga luglio e agosto 2024: doc. 9) e la nuova sistemazione alloggiativa in -OMISSIS- (cfr. cessione fabbricato 26.07.2024: doc. 10), chiedendo di autorizzare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. memoria 26.07.2024: doc. 11). A seguito della cessazione di tale attività lavorativa per mancato superamento del periodo di prova, l’appellante ha stipulato nuovo contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come manovale edile con decorrenza dal 30.10.2024 alle dipendenze della -OMISSIS- venendo impiegato presso la sede di lavoro di IR (cfr. Unilav 30.10.2024 e buste paga novembre 2024-marzo 2025; Certificazione Unica 2025: docc. 12,13,13 bis), ove ha ininterrottamente lavorato fino alla data odierna e dove lavora attualmente ”;
- “ A seguito di solleciti 21.02.2025 e 14.03.2025 (doc. 14), la Questura di IR si è limitata a comunicare che la pratica -OMISSIS- è tutt’ora in trattazione in attesa dell’esito di accertamenti e di aver ottemperato all’ordinanza del Consiglio di Stato 4188/2023 rilasciando ricevuta di regolare deposito dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, assumendo poterla concludere soltanto all’esito del contenzioso in atto (doc.15) ”.
5. In argomento va osservato che tali note della Questura risultano non completamente collimanti con quanto dalla stessa Questura prodotto e dichiarato in esito all’ordinanza collegiale istruttoria adottata nel presente giudizio.
Tanto premesso ritiene il Collegio che alla luce della ricostruzione fattuale emersa dall’istruttoria il ricorso in appello risulta fondato limitatamente alla parte in cui contesta il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per non aver tenuto conto dell’attività lavorativa documentata prima della notifica del diniego medesimo.
6. La mancata notifica del provvedimento al destinatario, incidendo sull’efficacia dello stesso ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 5497/2018), comporta che al momento della produzione della documentazione, attestante la sussistenza degli elementi per il rilascio a diverso titolo del provvedimento legittimante il soggiorno, non si era ancora perfezionata nei confronti dell’odierno appellante la revoca del precedente titolo.
Conseguentemente, risulta fondato il profilo di censura con cui l’appellante ha dedotto che “ Non avendo ritenuto la P.A. di annullare d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990 la carta di soggiorno rilasciata il 28.05.2019, quest’ultima ha conservato effetti fino alla notifica del provvedimento di revoca (31.01.2022), avvalorando l’affidamento del beneficiario nella regolarità del soggiorno in Italia stante il fatto che egli è rimasto legittimamente presente sul t.n. dal 28.05.2019 ”.
Con esso si deduce dunque, fondatamente, che stante l’inefficacia – a quel momento – della revoca (e, dunque, l’efficacia del precedente titolo) l’amministrazione avrebbe dovuto considerare le sopravvenienze addotte dall’interessato: anche in ragione, come dedotto dall’appellante, dell’affidamento ingenerato nell’interessato dal provvedimento ancora efficace (considerato che il principio di buona fede “ presiede non solo l’attività ermeneutica relativa al singolo atto amministrativo, ma l’intero rapporto instaurato dal provvedimento ”: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4451 del 2025).
7. Il ricorso in appello è pertanto fondato nei sensi e nei limiti sopra precisati.
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto in tal senso il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatta la salva l’eventuale riedizione del potere da parte dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
In considerazione delle descritte peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO