Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 972 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 972/2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07.03.2025, da:
(C.F. ).) rappresentata e difesa dall' Em_1 Parte_1 C.F._1 avv. Elisabetta Lucidi ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale , giusta procura in atti e
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cesare Mezzagatta e dall' Avv. Roberta Cacaci, elettivamente domiciliato presso lo studio di detto ultimo procuratore, sito in Pedaso, via Giovanni XXIII n. 5, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_2 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, rappresentavano di aver contratto matrimonio in Porto Sant' Elpidio, il giorno 13.09.2008, con atto trascritto nel 1
A, Ufficio 1).
Rappresentavano, inoltre, di essersi separati con sentenza n. 61/2024, pronunciata dal
Tribunale di Fermo il 16.05.2024, nella causa iscritta al n. 818 R.G. dell'anno 2024 V.G., e passata in giudicato in data 30.01.2025.
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“[…]
2. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dunque nessun assegno divorzile viene reciprocamente previsto;
3. i sig. ri e danno atto di aver definito tutti i loro rapporti Controparte_1 Parte_2 economici e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere;
4. dichiarare compensate le spese legali;
5. i coniugi dichiarano espressamente ex. Art. 473 [bis.] 51 2°comma c.p.c, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del tribunale”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Porto Sant'Elpidio, il 13.09.2008, tra e Parte_2 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2 4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant' Elpidio, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 08.05.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
3