Articolo 2545 novies del Codice civile
Articolo 2508 bisArticolo 2545 decies
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2545-novies.

(( (Modificazioni dell'atto costitutivo).)) ((Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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