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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) (C.F. )/ (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. ) rappresentati e CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 difesi dagli avv.ti Alessia Buttiglieri e Sabrina Segato ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 7
APPELLANTI
CONTRO rappresentata da quale socio della societa' Controparte_1 Controparte_2 estinta (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Minella (ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Via I° Maggio n. 10/B
APPELLATO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Uboldi Controparte_3 C.F._7
RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Via Gavinana n. 6;
APPELLATO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Paolo CP_4 C.F._8
Puce), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Piazza Trento e Trieste n. 4;
pagina 1 di 17 APPELLATO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nico Parise e CP_5 C.F._9
ER BE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5;
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maione (C.F. Controparte_6 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via Salaria C.F._10
n. 213
TERZA APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) CP_7 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_8 C.F._12 Controparte_9
(C.F.: ) quali eredi di in persona del genitore esercente la C.F._13 Persona_1 potestà Parte_5
APPELLATI CONTUMACI
Sulle Seguenti Conclusioni Per , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza n. 1297/2024 pubblicata il 4 novembre 2024 (rep. 2532/2024 ) ad oggi non notificata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 4748/2021 In via pregiudiziale: sospendere parzialmente, limitatamente al capo della sentenza di condanna degli appallanti in favore di e , al rimborso delle spese di lite;
CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6 Nel merito: accogliere il presente appello e così statuire:
= accertata la responsabilità dei convenuti in relazione a quanto dedotto dagli attori in corso di causa;
= condannare i convenuti in via tra di loro solidale - o per le rispettive quote eventualmente come determinate in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 5573/2019 RG – Tribunale di Busto Arsizio o per quelle diverse che saranno accertate in corso di causa - al risarcimento in favore di:
- : euro 133.119,47, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Parte_1 decremento del valore dell'immobile di proprietà della stessa;
- : euro 149.009,34 oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Persona_1 decremento del valore dell'immobile di proprietà dello stesso;
- : euro 139.622,50, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Parte_2 decremento del valore dell'immobile di proprietà della stessa;
- e euro 143.410,15, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere Parte_3 Parte_4 rimediali, costi tecnici e decremento del valore dell'immobile di proprietà degli stessi, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata ai suddetti titoli in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quella già quantificata dal consulente tecnico di ufficio nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. 5573/2019 RG - Tribunale di Busto Arsizio. In ogni caso: rigettare le domande ed eccezioni tutte dei convenuti e della terza chiamata;
pagina 2 di 17 = con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di a.t.p. (compresi gli esborsi sostenuti per i compensi liquidati al perito di ufficio e all'ausiliario nonché per il compenso corrisposto al ctp).
Per in qualità di socio della società estinta Controparte_2 Controparte_1 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori appellanti nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA, CPA e successive occorrende
Per ARCH. Controparte_3 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
- in via istruttoria e sostanziale, previamente assicurato il pieno contraddittorio come prospettato e richiesto, anche in relazione all'espletamento delle verifiche tecniche, ai sensi e nei limiti di cui alle norme del Codice di rito, concernenti i procedimenti di istruzione preventiva e quelle ivi richiamate, acquisire il fascicolo del precedente Procedimento R.G. n. 5573/2019 - Tribunale Civile di Busto Arsizio, segnatamente i contenuti della Relazione 4.10.2020, depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio;
- prioritariamente, in relazione all'avvenuta formulazione dell'eccezione di decadenza e prescrizione, analizzare e valutare appositamente e distintamente, per ciascuna parte attrice, acquirente/proprietaria, in ordine a “causa petendi” ed al correlato “petitum”, segnatamente per ognuna delle doglianze e pretese formulate, la disciplina giuridica cui è soggetta la fattispecie controversa, l'ambito o perimetro, i limiti, quindi i termini della relativa tutela sostanziale e processuale, in primis distinguendo tra vizi e/o difformità lievi (art. 1667 del Codice Civile) e difetti gravi (art. 1669 - C.C.);
- valutare distintamente, rispetto ad altri soggetti, la posizione dei tecnici, progettisti e direttori dei lavori, per termini di decadenza e/o prescrizione, normativamente stabiliti, con estinzione del diritto azionato, soprattutto per estraneità ed assenza di specifiche responsabilità degli stessi tecnici, constatando e dando atto altresì che essi a suo tempo hanno presentato in sede amministrativa elaborati e pratiche, in conformità sostanziale e temporale alla vigente normativa di settore;
- dichiarare tardiva e non proponibile l'azione promossa nei confronti dell'Arch. per avvenuto CP_2 superamento di termini di decadenza e/o prescrizione, normativamente stabiliti, con estinzione del diritto vantato ed azionato ex adverso;
a tal fine prioritariamente, con una pronta Decisione, tramite rimessione- spedizione della causa a Sentenza sulle sollevate questioni ed eccezioni preliminari-pregiudiziali di merito, potendo definirsi il Giudizio nei suoi confronti, ai sensi del congiunto disposto dell'art. 183, settimo comma (che fa salva l'applicazione dell'art. 187) e dello stesso art. 187, commi secondo o terzo, del Codice di rito;
- dichiarare l'estraneità e l'assenza di specifiche responsabilità del convenuto Arch. anche nei Controparte_3 confronti di altre parti convenute, segnatamente di chi ha svolto apposite attività difensive al riguardo;
- comunque, dichiarare infondate e respingere, in tutto o in parte, le domande giudiziali di controparti attrici, nonché di altre parti che le hanno proposte nei confronti del predetto convenuto, tendenti a conseguire la declaratoria di responsabilità e la condanna dello stesso al risarcimento di danni e pregiudizi lamentati;
- in via subordinata, almeno per quanto riguardante il predetto convenuto, recepire giudizialmente le valutazioni e determinazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, di cui alla depositata Relazione Peritale 4.10.2020, con i relativi Allegati;
- pronunciare le inerenti, conseguenti ed utili statuizioni in favore del medesimo convenuto Arch. CP_10 compresa la condanna delle controparti in ordine alla rifusione di spese, compensi, diritti ed onorari del Giudizio;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA, CPA e successive occorrende.
Per CP_4
pagina 3 di 17 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 nonché ex art. 348-bis c.p.c., per ragionevole carenza di probabilità di essere accolto, e, per l'effetto, provvedere ai sensi dell'art. 348- ter c.p.c. In via principale: per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate in narrativa, rigettare l'appello spiegato dagli appellanti sigg.ri , , , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nonchè respingere tutte le domande nei confronti dell'ing. (eventualmente svolte anche dalle altre parti CP_4 in causa), confermando interamente la sentenza di primo grado ex adverso impugnata n. 1297/2024 pubblicata il 4 novembre 2024 (rep. 2532/2024) ed emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 4748/2021 RG, ferme le eccezioni di decadenza e prescrizione delle domande e dell'azione degli appellanti ex artt. 1667 e 1669 c.c. Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, proporzionare e graduare le eventuali responsabilità dei convenuti, in via parziaria tra gli stessi, escludendo una qualsivoglia responsabilità solidale dell'ing. con gli altri convenuti, e, in ogni caso di eventuale CP_4 condanna dell'ing. (socio della società estinta , Arch. CP_4 Controparte_2 Controparte_1 CP_7
Arch. e Arch. a garantire, manlevare e tenere indenne l'Ing.
[...] Controparte_3 CP_5 CP_4
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante allo stesso dal presente procedimento, quanto a capitale,
[...] spese ed interessi. In ogni caso: con vittoria di spese legali del procedimento di A.T.P. e di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti di tutte le controparti, oltre accessori di legge (iva 22%, cassa forense 4% e rimborso spese 15%), e con richiesta di porre a carico esclusivo ed integrale degli attori le spese di C.T.U., di integrazione della stessa e le spese degli eventuali consulenti tecnici di parte.
Per. CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n.1297/2024 emessa nel procedimento RG 4748/2021 in ogni caso ferme le domande ed eccezioni tutte già formulate in primo grado che si ripropongono nel merito rigettare la domanda avanzata dagli attori, odierni appellanti, nei confronti dell'Arch. in quanto gli attori, odierni appellanti, sono decaduti e prescritti da
CP_5 qualsivoglia forma di garanzia e/o diritto di risarcimento ed in quanto il convenuto Arch. è estraneo alle
CP_5 doglianze attoree per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa;
rigettare la domanda avanzata dal convenuto, odierno appellato, Ing. nei confronti dell'Arch. in quanto: a) l'Ing. non CP_4 CP_5 CP_4 ha alcun titolo per avanzare domande nei confronti del convenuto Arch. b) l'Ing. non ha indicato
CP_5 CP_4 nella propria comparsa quali sarebbero le ragioni di fatto e di diritto che potrebbero astrattamente conferirgli legittimazione ad avanzare domande nei confronti dell'Arch. c) l'Ing. non è stato autorizzato alla
CP_5 CP_4 chiamata in causa dell'Arch. da parte del Giudicante;
CP_5 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ravvisarsi profili di responsabilità dell'Arch.
CP_5 accertare e dichiarare che l'Arch. ha svolto, nell'ambito delle opere di cui è causa, solo ed
CP_5 esclusivamente il ruolo di collaudatore delle opere in cemento armato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. limitatamente al ruolo professionale svolto, senza alcun vincolo
CP_5 di solidarietà rispetto alle eventuali responsabilità ascrivibili agli altri soggetti convenuti ed interessati dalla presente vicenda, con particolare ed espressa esclusione di tutte le responsabilità che non siano riconducibili al collaudo delle opere in cemento armato;
accertare e dichiarare che l'Arch. ha stipulato con
CP_5 [...] (con sede in 00144 ROMA, Viale Beethoven n.11, PEC: Controparte_6 Email_1 apposita polizza per la responsabilità professionale per il periodo interessato per come indicato in narrativa e conseguentemente condannare l'assicurazione a tenere indenne e manlevare l'Arch. dal pagamento di
CP_5 qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di condanna nei confronti dello stesso, per qualsiasi titolo o ragione nessuna esclusa;
in ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_6
pagina 4 di 17 In via preliminare, Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principiale per violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc Nel merito, - Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1297/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 04.11.2024; Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio
Svolgimento del giudizio
e nella Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di proprietari di unità immobiliari siti in Oggiona Santo Stefano via Bonera/via Como, hanno citato in giudizio la società venditrice e costruttrice nonché i professionisti a vario Controparte_1 titolo aventi un ruolo in sede di progettazione e direzione lavori e Controparte_3 CP_7 nonché progettista e direttore die lavori in cemento armato, ed il collaudatore in CP_4 cemento armato deducendo che le opere di edificazione poste in essere per la CP_5 realizzazione degli immobili compravenduti erano state effettuate senza il rispetto delle regole dell'arte e della normativa applicabile in materia, come evidenziato dalla relazione redatta dall'incaricato Arch.
ragion per cui avevano, anche in ottica conciliativa, avevano promosso CP_11 procedimento per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il c.t.u. aveva riscontrato la esistenza di plurimi vizi e difetti in ciascun immobile e individuato i costi necessari per le opere rimediali. Chiedevano pertanto, accertata la responsabilità dei convenuti in relazione a quanto dedotto dagli attori in corso di causa, ai sensi dell'art 1669 c.c., in subordine ex art 2043 c.c., la condanna di costoro in via tra di loro solidale - o per le rispettive quote eventualmente come determinate in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo, o per quelle diverse accertate in corso di causa- al risarcimento a titolo di opere rimediali, costi tecnici ovvero all'importo corrispondente al decremento di valore degli immobili di proprietà: a) di euro 133.119,47 in favore di b) di euro Parte_1
149.009,34 in favore di;
c) di euro 139.622,50 in favore di : d) di Persona_1 Parte_2 euro 143.410,15 in favore di e importi su cui applicare iva, se dovuta, Parte_3 Parte_4 ovvero la diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quella già quantificata dal consulente tecnico di ufficio.
Costituitisi in giudizio nonché i quali chiedevano il Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_5 rigetto delle pretese attoree, quest'ultimo veniva autorizzato a chiamare in giudizio Controparte_6 per essere tenuto indenne da quanto dovesse costituire oggetto di condanna. ,
[...] Controparte_12 costituitasi chiedeva il rigetto della domanda di in subordine escludere la responsabilità CP_5 solidale del proprio assicurato e proporzionare le eventuali responsabilità dei convenuti con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale di e, in ogni caso, rideterminare gli importi richiesti in CP_5 quanto palesemente sproporzionati, contenendo la condanna di entro i limiti della Controparte_6 quota di responsabilità eventualmente ascrivibile all'assicurato con diritto a rivalersi sulle altre parti. Veniva dichiarata la contumacia di CP_7
Il giudizio, interrotto per la morte di veniva riassunto dagli originari attori nonché da Persona_1
“in proprio quale erede del sig. ” in data 30.4.2024. Parte_5 Persona_1
Il tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 1297/ 24, pubblicata in data 4.11.2024, rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dai convenuti, nel merito, acquisita la relazione tecnica pagina 5 di 17 espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, disposta l'audizione del consulente a chiarimenti1, ha riconosciuto rilevanti ex art. 1669 c.c i vizi indicati dal C.T.U. alla pagina 27 - punto 5.2 dell'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. consistenti in:
“1) presenza di danni da umidità nelle unità , box;
Per_1 Pt_2 CP_13
2) contropendenza della pavimentazione del portico dell'unità Pt_1
3) rinvenimenti d'acqua nel box dell'unità Pt_2
4) La carenza dei requisiti acustici.”. Ritenendo gli altri vizi non rientranti nella tutela ex art. 1669 c.c., ha accertato che Controparte_1 fosse responsabile esclusiva dei vizi accertati, non avendo fornito la prova di avere eseguito le opere di edificazione secondo indicazioni fornite dalla committenza.Ha pertanto così statuito :
-condanna la a risarcire ex art. 1669 c.c. a € 6.572,50, a Controparte_1 Parte_2
€ 3.712,50, a in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Parte_5 Persona_1
€ 5.712,50 nonché a € 4.312,50; Parte_6
-respinge nel resto le domande attore
-condanna in via solidale in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Parte_5
/ e la Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_1 rifondere a ciascun convenuto ( nonché Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00 per compensi, oltre Controparte_6 rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
-pone le spese di A.T.P. integralmente a carico della Controparte_1
Gli attori parzialmente vittoriosi in primo grado, hanno proposto appello, chiedendo altresì la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo inerente la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e . Nel CP_4 CP_2 CP_5 CP_6 premettere che in data 24.1.2023 la società era stata cancellata dal registro delle Controparte_1 imprese, e che il socio unico della società cancellata era da individuarsi in , hanno Controparte_2 citato in luogo della cancellata società estendendo altresì il Controparte_2 Controparte_1 contraddittorio a “ quale genitore esercente la patria potestà sui minori e Parte_5 CP_8
”. Controparte_9
Nel lamentare un asserito appiattimento della decisione sulle conclusioni rese in sede di a.t.p., hanno articolato motivi di appello che si richiamano: 1)Primo motivo di appello - sui ritenuti gravi vizi ex art. 1669 c.c.. Violazione degli artt. 132 cpc, 115 cpc e 116 cpc. con cui si censura l' errata valutazione dei gravi vizi ex art. 1669 c.c.;
2) Secondo motivo di appello. Sulla quantificazione dei danni liquidati dal Tribunale. Violazione degli artt. 132 cpc, 115 cpc e 116 cpc.: con cui si censura l'erronea quantificazione dei danni liquidati dal tribunale;
3) Terzo motivo di appello. Sulla responsabilità delle parti in causa. Violazione degli artt. 132, 115 e 116 cpc, artt. 1669, 2043, 2055 e 2697 cc.: con cui si censura l'omesso accertamento della responsabilità concorsuale in relazione ai vizi da ricondurre anche alla responsabilità dei professionisti secondo quanto appurato anche in sede di a.t.p.; 4) Quarto motivo di appello. Sulla responsabilità solidale delle parti in causa. Violazione degli artt. 132, 115 e 116 cpc, artt. 1669, 2043, 2055 e 2697 c.c.. : con cui si censura l'omesso accertamento della responsabilità solidale dell'appaltatore e dei professionisti in ragione del fondamento giuridico della responsabilità ex art. 1669 c.c.; 5) Quinto motivo di appello. Violazione degli art. 112, 132, 91 c.p.c..; con cui si censura l'erroneo riparto delle spese di lite, sia per non avere il giudice statuito sulla condanna alla rifusione delle spese Co in favore degli attori, omettendo di condannare in qualità di soccombente, sia per non avere posto a carico della soccombente anche le spese legali sostenute in sede di a.t.p.
Parte appellante ha anche evidenziato, declinando il motivo anche come errore materiale, l'erroneità della statuizione concernente la condanna, in solido con gli altri, di , indicata come Controparte_14 parte costituitasi “in proprio e in qualità di erede di ”, essendosi costei unicamente erede di Per_1
Persona_1
Con autonome comparse di costituzione si sono costituiti i professionisti Controparte_3 CP_4
nonché in qualità di socio della società estinta
[...] CP_5 Controparte_2 [...]
Si è costituta anche la terza chiamata . La parti appellate costituite Controparte_1 CP_6 hanno contraddetto le deduzioni di parte appellante e hanno chiesto il rigetto dell'appello. Avanzato ricorso ex art. 351 cpc nelle more, con ordinanza adottata in data 6.2.025, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo condannatorio concernente la rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti diversi da risultati esenti da CP_15 responsabilità. Alla prima udienza di trattazione del 8.5.2025, dichiarata la contumacia nonché dei minori CP_7
e citati in appello in qualità di eredi di il CP_8 Controparte_9 Persona_1
Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 19.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione,la causa è stata trattenuta in decisione che delibata nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Motivi della decisione 0.Preliminarmente, e dato atto che non è stata svolta alcuna eccezione in tema di legittimazione passiva in capo a , incontestata la qualità di socio unico della cessata Controparte_2 [...]
non ha alcuna ricaduta in questa sede la dedotta assenza di riparto in suo favore ex Controparte_1 art. 2495 cc, a seguito della liquidazione della società trattandosi di questione Controparte_1 che può avere eventualmente rilievo in sede esecutiva. pagina 7 di 17 1.Il primo motivo di appello è infondato. Parte appellante contesta che i plurimi vizi rilevati dal consulente, diversi da quelli poi assunti come idonei a fondare la tutela ex art. 1669 c.c non sino stati debitamente apprezzati al fine di estendere la tutela invocata anche alle difformità o irregolarità riscontrate in prima battuta dal consulente di parte arch. In effetti il consulente d'ufficio in sede di a.t.p. Ing. ha svolto gli accertamenti CP_11 Per_2 demandati concludendo, per quel che rileva in questa sede (p.26 relazione):”Sono ritenuti vizi delle opere eseguite (ovvero carenza dell'opera rispetto alla regola dell'arte) i seguenti: Carenza nell'isolamento acustico accertata con collaudo del 16.07.2020;- Abbassamenti pavimentazioni in alcuni locali del piano primo (situazione comune per i ricorrenti); - Dislivelli all'interno degli appartamenti tra il piano della pavimentazione interna e le soglie comunicazione ai box; - Presenza di ruggine su alcune opere in ferro (ringhiere balconi e recinzione esterna); - Pavimentazione esterna e cordoli di confinamento unità ; - Cordolo CP_13 recinzione esterna sconnesso o con fessurazioni; - Mancanza di un sistema di accesso in sicurezza alla copertura da parte degli operatori; - Apertura limitata cancelletto accesso proprietà - Sbuffi in Pt_2 corrispondenza dei serramenti; - Imperfezioni finiture cappotto esterno( Omissis); - Sconnessioni locali dei blocchi di sostegno reti divisorie unità.; - La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che il cancello deve essere considerato a tutti gli effetti una macchina. Come tale deve rispettare specifici standard di sicurezza, stabilitidalle norme UNI 12453, UNI 12445 e UNI 12978. Per il cancello motorizzato di accesso ai box si riscontrano la mancanza del cordino in acciaio di tenuta, mancanza targhetta, assenza di protezione anticonvogliamento del piede in corrispondenza del traverso inferiore, mancanza della segnaletica di avvertimento prescritta dalla normativa. Sono ritenute difformità - Assenza della relazione ex Legge 10/91 negli atti della Pratica Edilizia del fabbricato- Mancanza del libretto di manutenzione del cancello- Mancanza dell'elaborato tecnico della copertura- Mancata corrispondenza tra documentazione relativa alle denuncia opere c.a. e stato dei luoghi”. Dei vizi e difformità accertati il consulente d'ufficio ha quindi apprezzato tecnicamente quelli suscettibili di determinare la rovina dell'opera, o a pregiudicarne e/o menomarne il normale godimento o la funzionalità. Trattasi di valutazione che è stata poi fatta propria dal giudice di prime cure che ha ritenuto complete ed esaustive le considerazioni rese dall'ausiliario, in assenza di rilievi puntuali idonei a contraddire l'apprezzamento reso nel contraddittorio delle parti, esitato nella relazione rimessa dopo avere preso in carico le osservazioni svolte dai vari c.t.p. e , per quale che riguarda il c.t.p.
dopo avere contraddetto puntualmente quelle in ordine alla sussistenza di motivi di CP_11 inagibilità ( p. 4 risposta osservazioni c.t.p. di parte allegata a doc. 2B fasc. I grado appellante). In ultima analisi parte appellante, nel richiedere la tutela ex art. 1669 c.c. per tutti i vizi emersi, non si è data carico di esplicitare le ragioni a fondamento dell' invocata applicazione di tale istituto, piuttosto che la disciplina ex artt. 1667 c.c. E' da osservarsi, a monte, come già in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, con un approccio ricalcato in sede di ricorso introduttivo, parte appellante abbia messo l'accento, più che sul concreto dispiegarsi di condizioni di patita limitata fruizione dell'immobile, o circostanze che potessero pregiudicarne la tenuta, rilevanti ex art 1669 c.c., sulle difformità riscontrate in ragione della esecuzione delle opere in assenza del rispetto delle regole d'arte, nonché di aderenza alle prescrizioni normative, al fine di evidenziare come solo alcuni dei vizi fossero rimediabili, mentre altri, riconducibili a difformità progettuali ed esecutive, non emendabili, fossero suscettibili di dare luogo ad un deprezzamento del valore degli immobili. pagina 8 di 17 Basta scorrere l'elenco dei vizi allegati da parte appellante per potere prime facie2 ricondurre le doglianze nel solco della disciplina ex art 1667 c.c., non essendo stato evidenziato, al di là della sicura 2 Si riporta per comodità uno stralcio dell'atto di citazione p. 4 e ss , pedissequamente ripreso e riportato alle p6-10 dell' atto di appello :
“Vizi, difetti e difformità rivenuti Difformità di realizzazione degli accessi esterni e dei percorsi di accesso alle unità abitative rispetto a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati di nuova costruzione, con particolare riguardo a quelli destinati ad abitazione – per tutte le proprietà; Difformità delle dimensioni dei camminamenti perimetrali rispetto a quelle prescritte dal Regolamento locale di igiene – per tutte le proprietà; Mancanza del requisito di accessibilità e di adattabilità della porta di ingresso - per proprietà ; Per_1 Mancanza di idonea pendenza della pavimentazione del porticato di ingresso – per proprietà – determinante ristagni d'acqua Pt_1 di origine meteorica;
Presenza di precoci ed ingiustificati fenomeni di degrado – degenerazione della verniciatura a smalto di cancellate, cancelli pedonali e carraio, ringhiere e parapetti di scale e balconi – per tutte le proprietà; Assenza della superficie minima ed inderogabile e di aerazione dell'intercapedine/vespaio di piano terreno e mancata uniforme distribuzione delle bocchette di aereazione - per tutte le proprietà; Mancanza di completa documentazione di progetto ai fini del contenimento dei consumi energetici come prescritto per legge – per tutte le proprietà; Difformità delle opere di isolamento termico eseguite rispetto a quelle indicate nella documentazione progettuale prodotta unitamente alle pratiche edilizie occorse per la realizzazione del complesso condominiale (documentazione progettuale elaborata dall'Ing. – CP_4 vedasi schede stratigrafiche dei pacchetti termoisolanti) – per tutte le proprietà; Dispersioni termiche e consumi energetici imputabili ad insufficienti valutazioni progettuali e ad imperfette esecuzioni delle opere murarie e di isolamento termico, determinanti grave discontinuità nei valori di isolamento termico – per proprietà ; Per_1 Presenza di fenomeni di rinvenimento d'acqua dal pavimento e umidità di risalita dalle murature di spiccato nella autorimessa – per proprietà presenza di fenomeni di umidità di risalita dalle murature interrate nell'allogio – per proprietà ; Pt_2 Per_1 Abbassamento per compressione della stratigrafia di pavimentazione interna agli alloggi – per tutte le proprietà;
- Difformità della differenza di quota tra soglie delle porte di ingresso e delle porte finestre di balconi e terrazzi/pavimentazione limitrofe in misura superiore a quella ex lege consentita – per tutte le proprietà;
- Mancato rispetto delle regole dell'arte quanto alla realizzazione di porzioni di intonaco alle pareti interne dell'alloggio – per proprietà
Pt_1
- Insufficiente larghezza/luce di alcune delle porte interne e/o di collegamento rispetto alle vigenti prescrizioni di legge - per tutte le proprietà;
- Mancanza di idonea tenuta della porta di accesso alloggio/box ai fini antincendio – per proprietà Pt_1
- Errata esecuzione dei condotti di aspirazione forzata dei servizi igienici cechi – per proprietà e Pt_1 Pt_2
- Difformità rispetto ai valori massimi prescritti dalle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche dei dislivelli tra soglie e pavimenti dei balconi – proprietà , e;
Per_1 Pt_2 CP_13
- Inosservanza delle prescrizioni normative volte all'eliminazione delle barriere architettoniche inerenti le caratteristiche dei serramenti esterni per via della presenza di traverso orizzontale (a pavimento) dei serramenti delle porte finestre – per tutte le proprietà;
- Scarsa tenuta termica e acustica dei serramenti esterni degli alloggi – per tutte le proprietà;
- Mancata realizzazione dei necessari antibagno per uno dei due bagni – per proprietà e Per_1 Pt_2
- Mancata conformazione / realizzazione delle rampe delle scale esterne conducenti agli alloggi posti al piano primo e del pianerottolo/piattaforma di arrivo – sbarco compreso – rispetto alle normative vigenti – per proprietà e;
Pt_2 CP_13
- Mancata conformazione / realizzazione delle rampe delle scale interne agli alloggi e del pianerottolo/piattaforma di arrivo – sbarco compreso – rispetto alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (impossibilità ad attuare il requisito di adattabilità) – per proprietà e Per_1 Pt_1
- Cedimenti e sconnessioni della pavimentazione e dei cordoli dell'accesso pedonale e del percorso esterno conducente alla scala – per la proprietà ; CP_13
- Fessurazioni nei muri di recinzione in c.a. – per tutte le proprietà;
- Cedimento del sistema di oscuramento della porta balcone adiacente il portoncino di ingresso all'alloggio – per proprietà Pt_7 ;
[...]
- Mancata progettazione e realizzazione del locale immondezzaio prescritto dal Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia – per tutte le proprietà;
- Mancanza sistema anticaduta in copertura (c.d. “linea vita”) e di idoneo sistema di accesso a quest'ultima – per tutte le proprietà;
- Difformità dei serramenti sezionali dei box alle prescrizioni del regolamento locale di igiene e dei VV.F. (mancanza feritoie aereazione 1/100 superficie box) e mancanza della prescritta piletta di scarico a pavimento – per tutte le proprietà;
- Imperfetta realizzazione del cappotto termico rispetto alle regole dell'arte – per tutte le proprietà;
- Imperfetta realizzazione rispetto alla regola dell'arte dei muretti di sostegno delle reti metalliche divisorie tra le diverse proprietà e assenza di copertina superiore – per proprietà , e;
Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 pagina 9 di 17 non diligente esecuzione delle opere e manchevolezze progettuali, in quali termini, anche al di là della inidoneità dei singoli vizi, la convergenza dei difetti riscontrati abbia potuto compromettere il godimento degli immobili al di fuori del perimetro dei vizi delineato dal c.t.u. con valutazione condivisa dal giudice. Deve richiamarsi in proposito che l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata ( tra le altre Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023). Al di là dell'incidenza dell'alterazione su parti essenziali o secondarie, ciò che rileva è che la, o le disfunzioni accertate, abbiano l'idoneità a pregiudicare il godimento del bene in modo apprezzabile nella sua globalità, inibendone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica, e secondo la sua intrinseca. Infatti la dizione “gravi difetti ” richiama la funzione di garanzia della norma di cui all'art. 1669 c.c., destinata a tutelare l'esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata e non può non essere letta in correlazione con le altre ipotesi contemplate dalla norma di “rovina” o “evidente pericolo di rovina”, termini che rimandano a profili di non conformità dell'opera alle regole della buona tecnica costruttiva apprezzabile nell'ottica dell'influenza sulla solidità, efficienza, funzionalità dell'opera stessa. Trattasi di approccio funzionale che parte appellante non ha pienamente centrato, essendosi limitata al pedissequo e ripetitivo richiamo dei vizi e difetti esaminati e accertati, in assenza di un vaglio critico sulla incidenza di tali vizi, asseritamente oggetto di una inadeguata presa in carico, sul protratto sicuro godimento dei beni. Non ha pertanto pregio la deduzione secondo cui il giudice avrebbe sottovalutato l'incidenza degli asseriti difetti, atteso che proprio su questo punto viene in rilievo la mancata allegazione del pregiudizio idoneo ad incidere sulla specifica garanzia ex art .1669 c.c., piuttosto che sulla mancanza di qualità.
Del pari priva di pregio la deduzione secondo cui il c.t.u. avrebbe individuato i vizi integranti i “gravi difetti” in quanto specificatamene indicati in sede di ordinanza del 7.7.2023 ( p.10 appello): invero l'integrazione richiesta dal giudice al c.t.u. ha riguardato, come meglio esposto in seguito, la percentuale di responsabilità dei soggetti coinvolti ed ha avuto quale presupposto, e non conseguenza, la individuazione dei “ gravi vizi” di cui al punto 5.2 della relazione peritale.
E' rimasta poi contraddetta la tesi secondo cui le manchevolezze e difformità rilevate inciderebbero sulla agibilità sostanziale dell'edificio ( p.19 appello): trattasi di profilo affrontato e disatteso dal c.t.u., sul quale parte appellante non ha inteso in questa sede sviluppare argomenti utili a contraddirne ulteriormente le conclusioni, essendosi limitata a richiamare le considerazioni rimesse in sede di osservazioni.
- Difforme esecuzione del cortile posteriore rispetto alle prescrizioni del vigente Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, compresa mancata realizzazione della prescritta presa d'acqua – per tutte le proprietà;
- Mancanza dei necessari requisiti di sicurezza del cancello carraio motorizzato e mancata produzione delle occorrenti dichiarazioni di conformità – per le tutte le proprietà.
pagina 10 di 17 Del tutto generica la doglianza con cui si lamenta un deprezzamento dell'edificio per la assente/ imperfetta realizzazione di cappotto termico al pari del lamentato mancato rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, senza considerare che il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha ritenuto conforme alla vigente normativa il progetto presentato in assenza di parti condominiali comuni, trattandosi di unità plurifamiliari. La mancata proposizione di appello incidentale da parte degli appellati inibisce la rivisitazione della qualifica operata dal giudice di prime cure dei vizi per i quali è stato invece ritenuto sussistente un impatto ai sensi dell'art 1669 c.c. Non può, peraltro, non prendersi atto che è incontestato che i proprietari appellanti hanno preso possesso degli immobili per cui è causa prima ancora del rogito, l' 8 e 14 aprile 2017, e dopo avere concluso i contratti di compravendita a cavallo dell'estate ( in data 12.06.2017 in data Pt_2
21.06.2017 in data 23.06.2017 in data e 5.07.2017 ) solo Parte_8 Pt_1 Per_1 nell'ottobre del medesimo anno hanno segnalato la presenza di difetti, alcuni dei quali fondatamente percepibili i c.t.u. oculi già dalla presa di possesso (missiva del 8.10.2017 inviata a Controparte_1 ed al direttore dei lavori doc. 5 fasc.I grado .
[...] Controparte_2 CP_1
Per contro, in relazione alla riproposta eccezione di decadenza e prescrizione ex art 1669 c.c., gli appellati non hanno efficacemente contraddetto la ricostruzione del giudice di prime cure che ha ancorato la “scoperta” al deposito alla relazione del c.t.p. del 12.9.2019, a cui ha fatto seguito il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 9.10.2019 conclusosi con il deposito della relazione da parte del tu Ing. in data 4.10.2020. Per_2
2. E' infondato il secondo motivo di appello, che investe la quantificazione del risarcimento, tema evocato anche nel corpo della parte dell'atto di appello dedicata al primo motivo in cui si richiamano le osservazioni alla C.T.U. del c.t.p. di parte ( p. 19 appello ).
Il consulente Ing. ha evaso il quesito rassegnatogli, evidenziando per ciascuna tipologia di Per_2 vizio o difetto il costo delle opere rimediali. Nel riscontrare le osservazioni avanzate dal c.t.p. arch. ( doc.13 all. doc 2 B fasc. I grado appellante) ha affermato “In merito al metodo utilizzato CP_11 per la stima dei costi vale quale considerazione del tutto generale che il criterio di valutazione dei lavori “in economia” e non a misura è universalmente adottato nei casi di cui si sta trattando proprio perché i prezzi unitari dei prezzari (di tutti i prezzari) sono sempre riferiti a lavori per cantieri con dimensioni
“caratteristiche” ben maggiori rispetto a quelle in analisi come preliminarmente riportato in tutte le
“avvertenze” per l'utilizzo dei prezzari. D'altra parte, la vera “aleatorietà” invece insita nel metodo di stima preteso dal CTP sarebbe nella maggiorazione dei prezzi unitari delle singole lavorazioni in ragione di un 15 o 20% percentuale desunta non si sa da quale criterio di stima, regola o principio dell'estimo. Il metodo utilizzato invece, come universalmente noto e accettato, porta in conto i singoli fattori produttivi (mano d'opera, materiali, noli e trasporti dei costi dell'impresa e delle spese che essa sostiene) e può, anzi deve, essere applicato in tutti i casi in cui le lavorazioni in esame non afferiscono a un cantiere avente dimensioni almeno simili a quelle caratteristiche riportate”. Deve rilevarsi che il ctp avendo redatto il proprio elaborato in termini utili a supportare il CP_11 ricorso per a.t.p., rimettendo altresì il computo metrico che ha formato oggetto della quantificazione del danno oggetto della domanda ( doc.1 C- doc.
3 - all. 11 fascicolo I grado appellante), in sede di pagina 11 di 17 osservazioni alla c.t.u. più che fornire un alternativo metodo di calcolo, utile a criticare e vagliare le valutazioni operate dal c.t.u., in termini di costi, si è speso in una articolata riproposizione di argomenti già rassegnati, così, di fatto eludendo, la specifica finalità demandata alle osservazioni. Infondata censura che investirebbe la mancata corrispondenza di quanto liquidato dal c.t.u. sulla base della tabella resa a seguito dei richiesti chiarimenti e quanto quantificato nell'elaborato in ragione della omessa previsione degli “oneri previdenziali a favore dei professionisti chiamati ad intervenire per la eliminazione del grave vizio “ da individuarsi, fondatamente in quello consistente nelle carenze acustiche, per la cui eliminazione è comunque stato previsto un intervento di insonorizzazione. E' da rilevare che l'intervento per il “miglioramento dei requisiti acustici” non richiederebbe obbligatoriamente alcun intervento da parte di professionista sicchè quanto liquidato dal giudice, pari a complessivi euro 5.050,00 è da ritenere esaustivo delle opere rimediali necessarie.
3. E' parzialmente fondato il terzo motivo si appello.
La sentenza impugnata ha dato preso atto di quanto evidenziato dal c.t.u. secondo cui i vizi sono da riconnettere ad una “mancanza di cura posta nella esecuzione di alcune opere da parte dell'impresa esecutrice”.Il c.t.u. ha quindi evidenziato che la mancata “collaborazione tra impresa, progettisti e direzione lavori non ha risolto positivamente alcune problematiche di dettaglio”. E' da dire che le valutazioni esposte dal c.t.u. sono state assunte in presenza di una generale carenza documentale avendo costui esposto “Si premette che la documentazione tecnica allegata agli atti di causa, oltre a quella visionata in occasione dell'accesso agli atti eseguito presso il Comune di Oggiona con Santo Stefano, è relativa unicamente a quella richiesta di rito per l'istruttoria della pratica edilizia e non include altri documenti tecnici di dettaglio (richiesti dallo scrivente nello svolgimento delle operazioni peritali) che forniscano le indicazioni e/o istruzioni date dai tecnici durante l'esecuzione delle opere. Tale mancanza documentale (elaborati esecutivi di dettaglio, prescrizioni e condizioni tecniche, capitolati etc.), a giudizio dello scrivente, non consente di accertare in modo certo se il Direttore dei Lavori (che si ricorda è figura deputata a compiti di alta sorveglianza secondo la definizione della Legge 02/03/1949 n°143, e di verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali”) ha, nell'esercizio del suo incarico professionale, omesso in alcune situazioni di adempiere alla funzione di controllo e verifica.D'altra parte, è stata anche riscontrata la mancanza (evidenziata in ricorso) della documentazione di progetto da considerare minima nel processo edilizio relativa ad alcuni aspetti progettuali quali quello sul contenimento dei consumi energetici (ex Legge 10/91), gli schemi e/o gli elaborati “as built” degli impianti di scarico installati e delle opere in c.a., le indicazioni per il soddisfacimento dei requisiti minimi acustici”.A fronte di tale premessa il c.t.u. ha quindi affermato “ Si precisa che secondo lo scrivente non è possibile attribuire precise percentuali di responsabilità in mancanza di documentazione di riscontro per cui sono stati individuati i soggetti che a proprio giudizio concorrono nella realizzazione dell'opera”( p.30, 31 e nota in calce relazione di c.t.u. ) . In ogni caso il c.t.u. ha indicato le figure del direttore dei lavori come corresponsabile della ditta esecutrice dei lavori, per alcune manchevolezze specificatamente indicate (“Responsabilità attribuibili alla collaborazione tra impresa esecutrice/progettisti/DL per carenze esecutive riscontrate”), al pari del progettista (“ Responsabilità in merito alle non conformità (formali e non) riscontrate”). Le riscontrate carenze documentali e la circostanza che i difetti rilevanti ex art. 1669 c.c. siano stati ricondotti ad una non corretta esecuzione delle opere “a regola d'arte”, hanno indotto il c.t.u. a pagina 12 di 17 confermare che la responsabilità dei vizi fosse da ricondurre alla impresa esecutrice, come ribadito in sede di integrazione e chiarimenti.
Trattasi di conclusione a cui ha aderito il giudice di prime cure e che si presta a censura. E' consolidato il principio secondo cui in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Orbene nel caso di specie non è contestata la sussistenza di plurime manchevolezze, riconducibili alla non corretta e curata esecuzione delle opere. In particolare tra i plurimi vizi sono stati evidenziati quelli rilevanti ex art 1669 c.c., di particolare pregnanza, essendo inerenti a problematiche di umidità e rinvenimenti d'acqua idonei ad incidere sulla tenuta dell'opera e sulla fruibilità, anche in condizioni di salubrità. Trattasi di dato che chiama in causa il corretto assolvimento del compito assegnato al direttore dei lavori, a cui compete la sorveglianza delle opere appaltate il che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo degli stadi di realizzazione dell'opera e pertanto la verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto, in caso di difetti di costruzione il direttore dei lavori risponde in via solidale con l'appaltatore e con tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'intervento edilizio, abbiano contribuito alla determinazione dei vizi. Parte appellante ha allegato che e abbiano svolto il ruolo di progettista- Controparte_3 CP_7 direttore lavori, progettista e direttore lavori cemento armato, collaudatore delle CP_4 CP_5 opere in cemento armato. non ha contestato di avere assunto la qualifica assegnatagli e di avere svolto le attività CP_2 conseguenti. Stante quanto richiamato in punto di responsabilità solidale ex art 2055 c.c. e' del tutto inconferente che il progettista -direttore lavori Arch. abbia avuto “solo ed Controparte_3 esclusivamente rapporti con non ha mai ricevuto incarichi dagli odierni appellanti e Controparte_1 non ha partecipato agli atti di compravendita con i quali gli attori hanno acquistato la proprietà degli immobili per cui è causa” ( p.10 comparsa di costituzione in appello).Per contro Controparte_3 oltre ad ammettere il ruolo ricoperto, non ha in alcun modo dedotto o tentato di provare l'adempimento del proprio incarico e l'assenza di nesso causale tra i vizi riscontrati e l'omesso controllo di cui era onerato in virtù della propria qualifica, ciò a maggior ragione avuto riguardo alla pluralità delle manchevolezze riscontrate. A diversa conclusione deve pervenirsi nei confronti di , anch'egli citato in qualità di CP_7 progettista -direttore dei lavori, ma il cui coinvolgimento in corso d'opera non è stato sufficientemente allegato. La stessa parte appellante, d'altra parte, in prima battuta, nel lamentare i vizi con diffida del 8.10.2018, ha ritenuto di coinvolgere la ditta costruttrice e il solo il quale, dal suo Controparte_3 canto, anche nel corso del giudizio, non ha in alcun modo fatto cenno ad una corresponsabilità, dato ancora più eclatante ove si consideri che, viceversa, ha inteso prendere posizione sui ruoli CP_2 degli altri professionisti. pagina 13 di 17 Su altro versante deve darsi atto che i vizi riscontrati non hanno a che vedere con difetti strutturali degli immobili. Al di là della insussistenza del profilo lamentato della manchevolezza della documentazione, profilo contraddetto efficacemente da ( docc. 5, 5 ter fasc. I grado , è CP_4 CP_4 assorbente il rilievo che questi, pacificamente, ha assunto al qualifica di progettista e direttore lavori in cemento armato e che alcuno dei difetti accertati, e ancor meno quelli rilevanti ex art. 1669 c.c. investono profili inerenti la stabilità e sicurezza degli immobili e profili che ineriscono manchevolezze nelle condotte di cui era onerato. CP_4
Tale considerazione va estesa a collaudatore delle opere in cemento armato, il cui ruolo, per di CP_5 più, non ha mai costituito oggetto di menzione, neanche in sede di relazione di consulenza.
4. Con le limitazioni sopra esposte quanto alla individuazione dei soggetti responsabili, è fondato il quarto motivo di appello.
Si è sopra fatto cenno al fondamento della garanzia ex art.1669 c.c nel principio di cui all'art. 2055 c.c.. I coautori di un illecito aquiliano rispondono pertanto in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento, come nel caso di specie per quanto attiene le condotte di ed il direttore lavori Controparte_1 Controparte_3
La percentuale di responsabilità al 100% in capo alla ditta esecutrice dei lavori, per come confermato anche in sede di risposta al quesito rimesso al c.t.u. in data 7.7.2023, è dato superato dal riconoscimento della responsabilità concorsuale, che non tollera limitazioni nei confronti del danneggiato. Nel caso di specie non essendo stata avanzata domanda, non viene neppure in rilievo la percentuale di responsabilità ai fini di una ricaduta in termini di rivalsa.
5. E' fondato anche il motivo di appello che investe le spese di lite. E' un dato plateale che la società soccombente in primo grado, è stata condannata Controparte_1 in solido con gli attori in primo grado, in quella sede vittoriosi ed oggi odierna parte appellante, a rifondere le spese di lite nei confronti di nonché Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
. CP_6
In ogni caso la censura è destinata ad essere superata dalla riforma della sentenza, come meglio esposto in seguito.
6. ,, a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di si è costituita Pt_5 Persona_1 in riassunzione “ in proprio in qualità di erede”. La circostanza che sia in parte motiva che in sede di dispositivo il giudice di prime cure abbia invece qualificato l'appellante “in proprio e quale erede di ” ha indotto parte Pt_5 Persona_1 appellante ad estendere il contraddittorio, con funzione di litis denuncatio, ai figli minori del de cuius,
e , come rappresentati dalla genitrice esercente la patria potestà CP_8 Controparte_9 Parte_5
.
[...]
pagina 14 di 17 Trattasi all'evidenza di una indicazione erronea effettuata dal giudice, destinata, in ogni caso, ad essere superata dalle statuizioni assunte in questa sede, senza che residui la necessità, come evocato da parte appellante, di procedere alla correzione di errore materiale.
7. Infine risulta che la sentenza deve essere parzialmente riformata. deve essere condannata in solido con al risarcimento nei confronti CP_1 Controparte_3 degli appellanti Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_5
degli importi accertati in sede di relazione peritale, rimanendo l'ammontare individuato in
[...] primo grado immune da rilievi. e all'esito della lite sono CP_1 Controparte_3 soccombenti.
Quanto al riparto delle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337). e sono pertanto tenute a rifondere, in solido tra loro, le spese del CP_1 Controparte_3 primo e secondo grado alla parte appellante da computarsi sulla base del decisum.
Il principio della soccombenza comporta che la sentenza vada riformata anche sul punto che investe le CP_1 spese di che devono essere poste a carico solidale delle soccombenti e Controparte_1
Controparte_3
Parte appellante ha inoltre chiesto legittimamente la rifusione delle spese di lite sostenute in sede di a.t.p. e del proprio c.t.p., richiesta non esaminata in primo grado.Quanto a quest'ultima voce di spesa va richiamato il principio secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).Nel caso di specie parte appellante ha versato in atti una pluralità di documenti, consistenti in fatture e bonifici riferibili solo ad alcuni dei proprietari, alcune sovrapponibili, senza dettagliare in termini chiari e univoci la propria pretesa di rimborso, avuto riguardo anche al fatto che l'Arch ha redatto la relazione del 12.9.2019 resa su incarico della CP_11 parte, atta a incardinare il procedimento ex art. 696 bis cpc, ed ha svolto il ruolo di consulente di parte nel relativo procedimento (doc.4 alla memoria del 18.7.2022 fasc.I grado appellante). L'esame di tali documenti consente di accoppiare e riscontrare la prova dell'effettivo pagamento della fattura n. 33 del 25.6.2019 dell'importo di euro 1.167,30, della fattura n. 3 del 30.1.2021 per euro 289.02, la fattura n.60 del 12.7.2022 per euro 317.20 il tutto per un totale di euro 1773,52. pagina 15 di 17 Parte appellante è invece soccombente nei confronti di e deve rifondere CP_4 CP_5
a tali parti le spese di lite sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante è tenuta alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio anche nei confronti della terza chiamata richiamato che “In forza, del principio di Controparte_17 causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082). Nel caso di specie la chiamata di non si presta ad essere considerata eccentrica, essendo stata posta in essere mediante un impulso CP_6 processuale non privo di pertinenza/fondatezza, tale da giustificare che parte appellante sia onerata delle spese di lite anche in favore di Controparte_6
Nulla a disporsi in favore di rimasto contumace. CP_18
Nulla altresì a disporsi a carico dei citati e . Controparte_9 CP_8
Le spese di lite, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, secondo i parametri minimi in ragione del pregio dell'attività difensiva svolta
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_9 Pt_5
in proprio quale erede di , in parziale riforma della sentenza n.1297/
[...] Persona_1
2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così dispone:
1)condanna ed in solido tra loro al pagamento di euro 6.572,50 Controparte_1 Controparte_3 in favore di di euro 3.712,50 in favore di di euro 4.312,50 Parte_2 Parte_1 in favore di di euro 5.712,50 in favore di in Parte_6 Parte_5 proprio nella qualità di erede di Persona_1
2)condanna ed in solido tra loro alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_3 lite in favore di parte appellante che liquida come segue :
a) per il procedimento di a.t.p. in complessivi euro 1.500,00 oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge, oltre le spese per la retribuzione del consulente di parte per l'importo di euro 1.773,52. b) per il primo grado in complessivi euro 2.540 oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta c.p.a. di legge;
pagina 16 di 17 c) per il secondo grado in euro euro 3.966,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
3)pone a carico di ed in solido tra loro le spese del c.t.u. come Controparte_1 Controparte_3 liquidate in sede di a.t.p.;
4)condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore di , CP_4 CP_5 che liquida per ciascuna parte per il primo grado in euro 2.540,00, oltre 15% dei Controparte_6 compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge, per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge.
5)conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Milano il 25.6.2025
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il passaggio rilevante del provvedimento adottato dal tribunale in data 7.7.2023: “ ritenuto di condividere in punto di responsabilità ex art. 1669 cc le indicazioni contenute al punto 5.2, pg. 27; ritenuto di sentire a chiarimenti il c.t.u. su tale punto e in particolare di individuare le responsabilità, anche in termini percentuali dei convenuti limitatamente a tali voci nonché sempre per tali voci indicare gli importi a carico di ciascun convenuto
dispone il richiamo del C.T.U. per il giorno 18.7.23” pagina 6 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) (C.F. )/ (C.F. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. ) rappresentati e CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 difesi dagli avv.ti Alessia Buttiglieri e Sabrina Segato ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 7
APPELLANTI
CONTRO rappresentata da quale socio della societa' Controparte_1 Controparte_2 estinta (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Minella (ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Via I° Maggio n. 10/B
APPELLATO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Uboldi Controparte_3 C.F._7
RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Via Gavinana n. 6;
APPELLATO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Paolo CP_4 C.F._8
Puce), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), Piazza Trento e Trieste n. 4;
pagina 1 di 17 APPELLATO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nico Parise e CP_5 C.F._9
ER BE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5;
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maione (C.F. Controparte_6 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via Salaria C.F._10
n. 213
TERZA APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) CP_7 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_8 C.F._12 Controparte_9
(C.F.: ) quali eredi di in persona del genitore esercente la C.F._13 Persona_1 potestà Parte_5
APPELLATI CONTUMACI
Sulle Seguenti Conclusioni Per , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza n. 1297/2024 pubblicata il 4 novembre 2024 (rep. 2532/2024 ) ad oggi non notificata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 4748/2021 In via pregiudiziale: sospendere parzialmente, limitatamente al capo della sentenza di condanna degli appallanti in favore di e , al rimborso delle spese di lite;
CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6 Nel merito: accogliere il presente appello e così statuire:
= accertata la responsabilità dei convenuti in relazione a quanto dedotto dagli attori in corso di causa;
= condannare i convenuti in via tra di loro solidale - o per le rispettive quote eventualmente come determinate in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 5573/2019 RG – Tribunale di Busto Arsizio o per quelle diverse che saranno accertate in corso di causa - al risarcimento in favore di:
- : euro 133.119,47, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Parte_1 decremento del valore dell'immobile di proprietà della stessa;
- : euro 149.009,34 oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Persona_1 decremento del valore dell'immobile di proprietà dello stesso;
- : euro 139.622,50, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere rimediali, costi tecnici e Parte_2 decremento del valore dell'immobile di proprietà della stessa;
- e euro 143.410,15, oltre iva ove prevista per legge, a titolo di opere Parte_3 Parte_4 rimediali, costi tecnici e decremento del valore dell'immobile di proprietà degli stessi, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata ai suddetti titoli in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quella già quantificata dal consulente tecnico di ufficio nell'ambito del procedimento per a.t.p. n. 5573/2019 RG - Tribunale di Busto Arsizio. In ogni caso: rigettare le domande ed eccezioni tutte dei convenuti e della terza chiamata;
pagina 2 di 17 = con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di a.t.p. (compresi gli esborsi sostenuti per i compensi liquidati al perito di ufficio e all'ausiliario nonché per il compenso corrisposto al ctp).
Per in qualità di socio della società estinta Controparte_2 Controparte_1 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori appellanti nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA, CPA e successive occorrende
Per ARCH. Controparte_3 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
- in via istruttoria e sostanziale, previamente assicurato il pieno contraddittorio come prospettato e richiesto, anche in relazione all'espletamento delle verifiche tecniche, ai sensi e nei limiti di cui alle norme del Codice di rito, concernenti i procedimenti di istruzione preventiva e quelle ivi richiamate, acquisire il fascicolo del precedente Procedimento R.G. n. 5573/2019 - Tribunale Civile di Busto Arsizio, segnatamente i contenuti della Relazione 4.10.2020, depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio;
- prioritariamente, in relazione all'avvenuta formulazione dell'eccezione di decadenza e prescrizione, analizzare e valutare appositamente e distintamente, per ciascuna parte attrice, acquirente/proprietaria, in ordine a “causa petendi” ed al correlato “petitum”, segnatamente per ognuna delle doglianze e pretese formulate, la disciplina giuridica cui è soggetta la fattispecie controversa, l'ambito o perimetro, i limiti, quindi i termini della relativa tutela sostanziale e processuale, in primis distinguendo tra vizi e/o difformità lievi (art. 1667 del Codice Civile) e difetti gravi (art. 1669 - C.C.);
- valutare distintamente, rispetto ad altri soggetti, la posizione dei tecnici, progettisti e direttori dei lavori, per termini di decadenza e/o prescrizione, normativamente stabiliti, con estinzione del diritto azionato, soprattutto per estraneità ed assenza di specifiche responsabilità degli stessi tecnici, constatando e dando atto altresì che essi a suo tempo hanno presentato in sede amministrativa elaborati e pratiche, in conformità sostanziale e temporale alla vigente normativa di settore;
- dichiarare tardiva e non proponibile l'azione promossa nei confronti dell'Arch. per avvenuto CP_2 superamento di termini di decadenza e/o prescrizione, normativamente stabiliti, con estinzione del diritto vantato ed azionato ex adverso;
a tal fine prioritariamente, con una pronta Decisione, tramite rimessione- spedizione della causa a Sentenza sulle sollevate questioni ed eccezioni preliminari-pregiudiziali di merito, potendo definirsi il Giudizio nei suoi confronti, ai sensi del congiunto disposto dell'art. 183, settimo comma (che fa salva l'applicazione dell'art. 187) e dello stesso art. 187, commi secondo o terzo, del Codice di rito;
- dichiarare l'estraneità e l'assenza di specifiche responsabilità del convenuto Arch. anche nei Controparte_3 confronti di altre parti convenute, segnatamente di chi ha svolto apposite attività difensive al riguardo;
- comunque, dichiarare infondate e respingere, in tutto o in parte, le domande giudiziali di controparti attrici, nonché di altre parti che le hanno proposte nei confronti del predetto convenuto, tendenti a conseguire la declaratoria di responsabilità e la condanna dello stesso al risarcimento di danni e pregiudizi lamentati;
- in via subordinata, almeno per quanto riguardante il predetto convenuto, recepire giudizialmente le valutazioni e determinazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, di cui alla depositata Relazione Peritale 4.10.2020, con i relativi Allegati;
- pronunciare le inerenti, conseguenti ed utili statuizioni in favore del medesimo convenuto Arch. CP_10 compresa la condanna delle controparti in ordine alla rifusione di spese, compensi, diritti ed onorari del Giudizio;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, IVA, CPA e successive occorrende.
Per CP_4
pagina 3 di 17 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 nonché ex art. 348-bis c.p.c., per ragionevole carenza di probabilità di essere accolto, e, per l'effetto, provvedere ai sensi dell'art. 348- ter c.p.c. In via principale: per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate in narrativa, rigettare l'appello spiegato dagli appellanti sigg.ri , , , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nonchè respingere tutte le domande nei confronti dell'ing. (eventualmente svolte anche dalle altre parti CP_4 in causa), confermando interamente la sentenza di primo grado ex adverso impugnata n. 1297/2024 pubblicata il 4 novembre 2024 (rep. 2532/2024) ed emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 4748/2021 RG, ferme le eccezioni di decadenza e prescrizione delle domande e dell'azione degli appellanti ex artt. 1667 e 1669 c.c. Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, proporzionare e graduare le eventuali responsabilità dei convenuti, in via parziaria tra gli stessi, escludendo una qualsivoglia responsabilità solidale dell'ing. con gli altri convenuti, e, in ogni caso di eventuale CP_4 condanna dell'ing. (socio della società estinta , Arch. CP_4 Controparte_2 Controparte_1 CP_7
Arch. e Arch. a garantire, manlevare e tenere indenne l'Ing.
[...] Controparte_3 CP_5 CP_4
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante allo stesso dal presente procedimento, quanto a capitale,
[...] spese ed interessi. In ogni caso: con vittoria di spese legali del procedimento di A.T.P. e di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti di tutte le controparti, oltre accessori di legge (iva 22%, cassa forense 4% e rimborso spese 15%), e con richiesta di porre a carico esclusivo ed integrale degli attori le spese di C.T.U., di integrazione della stessa e le spese degli eventuali consulenti tecnici di parte.
Per. CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n.1297/2024 emessa nel procedimento RG 4748/2021 in ogni caso ferme le domande ed eccezioni tutte già formulate in primo grado che si ripropongono nel merito rigettare la domanda avanzata dagli attori, odierni appellanti, nei confronti dell'Arch. in quanto gli attori, odierni appellanti, sono decaduti e prescritti da
CP_5 qualsivoglia forma di garanzia e/o diritto di risarcimento ed in quanto il convenuto Arch. è estraneo alle
CP_5 doglianze attoree per le ragioni tutte meglio indicate in narrativa;
rigettare la domanda avanzata dal convenuto, odierno appellato, Ing. nei confronti dell'Arch. in quanto: a) l'Ing. non CP_4 CP_5 CP_4 ha alcun titolo per avanzare domande nei confronti del convenuto Arch. b) l'Ing. non ha indicato
CP_5 CP_4 nella propria comparsa quali sarebbero le ragioni di fatto e di diritto che potrebbero astrattamente conferirgli legittimazione ad avanzare domande nei confronti dell'Arch. c) l'Ing. non è stato autorizzato alla
CP_5 CP_4 chiamata in causa dell'Arch. da parte del Giudicante;
CP_5 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ravvisarsi profili di responsabilità dell'Arch.
CP_5 accertare e dichiarare che l'Arch. ha svolto, nell'ambito delle opere di cui è causa, solo ed
CP_5 esclusivamente il ruolo di collaudatore delle opere in cemento armato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. limitatamente al ruolo professionale svolto, senza alcun vincolo
CP_5 di solidarietà rispetto alle eventuali responsabilità ascrivibili agli altri soggetti convenuti ed interessati dalla presente vicenda, con particolare ed espressa esclusione di tutte le responsabilità che non siano riconducibili al collaudo delle opere in cemento armato;
accertare e dichiarare che l'Arch. ha stipulato con
CP_5 [...] (con sede in 00144 ROMA, Viale Beethoven n.11, PEC: Controparte_6 Email_1 apposita polizza per la responsabilità professionale per il periodo interessato per come indicato in narrativa e conseguentemente condannare l'assicurazione a tenere indenne e manlevare l'Arch. dal pagamento di
CP_5 qualsivoglia somma dovesse risultare oggetto di condanna nei confronti dello stesso, per qualsiasi titolo o ragione nessuna esclusa;
in ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_6
pagina 4 di 17 In via preliminare, Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principiale per violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc Nel merito, - Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1297/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 04.11.2024; Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio
Svolgimento del giudizio
e nella Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di proprietari di unità immobiliari siti in Oggiona Santo Stefano via Bonera/via Como, hanno citato in giudizio la società venditrice e costruttrice nonché i professionisti a vario Controparte_1 titolo aventi un ruolo in sede di progettazione e direzione lavori e Controparte_3 CP_7 nonché progettista e direttore die lavori in cemento armato, ed il collaudatore in CP_4 cemento armato deducendo che le opere di edificazione poste in essere per la CP_5 realizzazione degli immobili compravenduti erano state effettuate senza il rispetto delle regole dell'arte e della normativa applicabile in materia, come evidenziato dalla relazione redatta dall'incaricato Arch.
ragion per cui avevano, anche in ottica conciliativa, avevano promosso CP_11 procedimento per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il c.t.u. aveva riscontrato la esistenza di plurimi vizi e difetti in ciascun immobile e individuato i costi necessari per le opere rimediali. Chiedevano pertanto, accertata la responsabilità dei convenuti in relazione a quanto dedotto dagli attori in corso di causa, ai sensi dell'art 1669 c.c., in subordine ex art 2043 c.c., la condanna di costoro in via tra di loro solidale - o per le rispettive quote eventualmente come determinate in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo, o per quelle diverse accertate in corso di causa- al risarcimento a titolo di opere rimediali, costi tecnici ovvero all'importo corrispondente al decremento di valore degli immobili di proprietà: a) di euro 133.119,47 in favore di b) di euro Parte_1
149.009,34 in favore di;
c) di euro 139.622,50 in favore di : d) di Persona_1 Parte_2 euro 143.410,15 in favore di e importi su cui applicare iva, se dovuta, Parte_3 Parte_4 ovvero la diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quella già quantificata dal consulente tecnico di ufficio.
Costituitisi in giudizio nonché i quali chiedevano il Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_5 rigetto delle pretese attoree, quest'ultimo veniva autorizzato a chiamare in giudizio Controparte_6 per essere tenuto indenne da quanto dovesse costituire oggetto di condanna. ,
[...] Controparte_12 costituitasi chiedeva il rigetto della domanda di in subordine escludere la responsabilità CP_5 solidale del proprio assicurato e proporzionare le eventuali responsabilità dei convenuti con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale di e, in ogni caso, rideterminare gli importi richiesti in CP_5 quanto palesemente sproporzionati, contenendo la condanna di entro i limiti della Controparte_6 quota di responsabilità eventualmente ascrivibile all'assicurato con diritto a rivalersi sulle altre parti. Veniva dichiarata la contumacia di CP_7
Il giudizio, interrotto per la morte di veniva riassunto dagli originari attori nonché da Persona_1
“in proprio quale erede del sig. ” in data 30.4.2024. Parte_5 Persona_1
Il tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 1297/ 24, pubblicata in data 4.11.2024, rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dai convenuti, nel merito, acquisita la relazione tecnica pagina 5 di 17 espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, disposta l'audizione del consulente a chiarimenti1, ha riconosciuto rilevanti ex art. 1669 c.c i vizi indicati dal C.T.U. alla pagina 27 - punto 5.2 dell'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. consistenti in:
“1) presenza di danni da umidità nelle unità , box;
Per_1 Pt_2 CP_13
2) contropendenza della pavimentazione del portico dell'unità Pt_1
3) rinvenimenti d'acqua nel box dell'unità Pt_2
4) La carenza dei requisiti acustici.”. Ritenendo gli altri vizi non rientranti nella tutela ex art. 1669 c.c., ha accertato che Controparte_1 fosse responsabile esclusiva dei vizi accertati, non avendo fornito la prova di avere eseguito le opere di edificazione secondo indicazioni fornite dalla committenza.Ha pertanto così statuito :
-condanna la a risarcire ex art. 1669 c.c. a € 6.572,50, a Controparte_1 Parte_2
€ 3.712,50, a in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Parte_5 Persona_1
€ 5.712,50 nonché a € 4.312,50; Parte_6
-respinge nel resto le domande attore
-condanna in via solidale in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Parte_5
/ e la Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_1 rifondere a ciascun convenuto ( nonché Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00 per compensi, oltre Controparte_6 rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
-pone le spese di A.T.P. integralmente a carico della Controparte_1
Gli attori parzialmente vittoriosi in primo grado, hanno proposto appello, chiedendo altresì la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo inerente la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e . Nel CP_4 CP_2 CP_5 CP_6 premettere che in data 24.1.2023 la società era stata cancellata dal registro delle Controparte_1 imprese, e che il socio unico della società cancellata era da individuarsi in , hanno Controparte_2 citato in luogo della cancellata società estendendo altresì il Controparte_2 Controparte_1 contraddittorio a “ quale genitore esercente la patria potestà sui minori e Parte_5 CP_8
”. Controparte_9
Nel lamentare un asserito appiattimento della decisione sulle conclusioni rese in sede di a.t.p., hanno articolato motivi di appello che si richiamano: 1)Primo motivo di appello - sui ritenuti gravi vizi ex art. 1669 c.c.. Violazione degli artt. 132 cpc, 115 cpc e 116 cpc. con cui si censura l' errata valutazione dei gravi vizi ex art. 1669 c.c.;
2) Secondo motivo di appello. Sulla quantificazione dei danni liquidati dal Tribunale. Violazione degli artt. 132 cpc, 115 cpc e 116 cpc.: con cui si censura l'erronea quantificazione dei danni liquidati dal tribunale;
3) Terzo motivo di appello. Sulla responsabilità delle parti in causa. Violazione degli artt. 132, 115 e 116 cpc, artt. 1669, 2043, 2055 e 2697 cc.: con cui si censura l'omesso accertamento della responsabilità concorsuale in relazione ai vizi da ricondurre anche alla responsabilità dei professionisti secondo quanto appurato anche in sede di a.t.p.; 4) Quarto motivo di appello. Sulla responsabilità solidale delle parti in causa. Violazione degli artt. 132, 115 e 116 cpc, artt. 1669, 2043, 2055 e 2697 c.c.. : con cui si censura l'omesso accertamento della responsabilità solidale dell'appaltatore e dei professionisti in ragione del fondamento giuridico della responsabilità ex art. 1669 c.c.; 5) Quinto motivo di appello. Violazione degli art. 112, 132, 91 c.p.c..; con cui si censura l'erroneo riparto delle spese di lite, sia per non avere il giudice statuito sulla condanna alla rifusione delle spese Co in favore degli attori, omettendo di condannare in qualità di soccombente, sia per non avere posto a carico della soccombente anche le spese legali sostenute in sede di a.t.p.
Parte appellante ha anche evidenziato, declinando il motivo anche come errore materiale, l'erroneità della statuizione concernente la condanna, in solido con gli altri, di , indicata come Controparte_14 parte costituitasi “in proprio e in qualità di erede di ”, essendosi costei unicamente erede di Per_1
Persona_1
Con autonome comparse di costituzione si sono costituiti i professionisti Controparte_3 CP_4
nonché in qualità di socio della società estinta
[...] CP_5 Controparte_2 [...]
Si è costituta anche la terza chiamata . La parti appellate costituite Controparte_1 CP_6 hanno contraddetto le deduzioni di parte appellante e hanno chiesto il rigetto dell'appello. Avanzato ricorso ex art. 351 cpc nelle more, con ordinanza adottata in data 6.2.025, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo condannatorio concernente la rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti diversi da risultati esenti da CP_15 responsabilità. Alla prima udienza di trattazione del 8.5.2025, dichiarata la contumacia nonché dei minori CP_7
e citati in appello in qualità di eredi di il CP_8 Controparte_9 Persona_1
Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 19.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione,la causa è stata trattenuta in decisione che delibata nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Motivi della decisione 0.Preliminarmente, e dato atto che non è stata svolta alcuna eccezione in tema di legittimazione passiva in capo a , incontestata la qualità di socio unico della cessata Controparte_2 [...]
non ha alcuna ricaduta in questa sede la dedotta assenza di riparto in suo favore ex Controparte_1 art. 2495 cc, a seguito della liquidazione della società trattandosi di questione Controparte_1 che può avere eventualmente rilievo in sede esecutiva. pagina 7 di 17 1.Il primo motivo di appello è infondato. Parte appellante contesta che i plurimi vizi rilevati dal consulente, diversi da quelli poi assunti come idonei a fondare la tutela ex art. 1669 c.c non sino stati debitamente apprezzati al fine di estendere la tutela invocata anche alle difformità o irregolarità riscontrate in prima battuta dal consulente di parte arch. In effetti il consulente d'ufficio in sede di a.t.p. Ing. ha svolto gli accertamenti CP_11 Per_2 demandati concludendo, per quel che rileva in questa sede (p.26 relazione):”Sono ritenuti vizi delle opere eseguite (ovvero carenza dell'opera rispetto alla regola dell'arte) i seguenti: Carenza nell'isolamento acustico accertata con collaudo del 16.07.2020;- Abbassamenti pavimentazioni in alcuni locali del piano primo (situazione comune per i ricorrenti); - Dislivelli all'interno degli appartamenti tra il piano della pavimentazione interna e le soglie comunicazione ai box; - Presenza di ruggine su alcune opere in ferro (ringhiere balconi e recinzione esterna); - Pavimentazione esterna e cordoli di confinamento unità ; - Cordolo CP_13 recinzione esterna sconnesso o con fessurazioni; - Mancanza di un sistema di accesso in sicurezza alla copertura da parte degli operatori; - Apertura limitata cancelletto accesso proprietà - Sbuffi in Pt_2 corrispondenza dei serramenti; - Imperfezioni finiture cappotto esterno( Omissis); - Sconnessioni locali dei blocchi di sostegno reti divisorie unità.; - La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che il cancello deve essere considerato a tutti gli effetti una macchina. Come tale deve rispettare specifici standard di sicurezza, stabilitidalle norme UNI 12453, UNI 12445 e UNI 12978. Per il cancello motorizzato di accesso ai box si riscontrano la mancanza del cordino in acciaio di tenuta, mancanza targhetta, assenza di protezione anticonvogliamento del piede in corrispondenza del traverso inferiore, mancanza della segnaletica di avvertimento prescritta dalla normativa. Sono ritenute difformità - Assenza della relazione ex Legge 10/91 negli atti della Pratica Edilizia del fabbricato- Mancanza del libretto di manutenzione del cancello- Mancanza dell'elaborato tecnico della copertura- Mancata corrispondenza tra documentazione relativa alle denuncia opere c.a. e stato dei luoghi”. Dei vizi e difformità accertati il consulente d'ufficio ha quindi apprezzato tecnicamente quelli suscettibili di determinare la rovina dell'opera, o a pregiudicarne e/o menomarne il normale godimento o la funzionalità. Trattasi di valutazione che è stata poi fatta propria dal giudice di prime cure che ha ritenuto complete ed esaustive le considerazioni rese dall'ausiliario, in assenza di rilievi puntuali idonei a contraddire l'apprezzamento reso nel contraddittorio delle parti, esitato nella relazione rimessa dopo avere preso in carico le osservazioni svolte dai vari c.t.p. e , per quale che riguarda il c.t.p.
dopo avere contraddetto puntualmente quelle in ordine alla sussistenza di motivi di CP_11 inagibilità ( p. 4 risposta osservazioni c.t.p. di parte allegata a doc. 2B fasc. I grado appellante). In ultima analisi parte appellante, nel richiedere la tutela ex art. 1669 c.c. per tutti i vizi emersi, non si è data carico di esplicitare le ragioni a fondamento dell' invocata applicazione di tale istituto, piuttosto che la disciplina ex artt. 1667 c.c. E' da osservarsi, a monte, come già in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, con un approccio ricalcato in sede di ricorso introduttivo, parte appellante abbia messo l'accento, più che sul concreto dispiegarsi di condizioni di patita limitata fruizione dell'immobile, o circostanze che potessero pregiudicarne la tenuta, rilevanti ex art 1669 c.c., sulle difformità riscontrate in ragione della esecuzione delle opere in assenza del rispetto delle regole d'arte, nonché di aderenza alle prescrizioni normative, al fine di evidenziare come solo alcuni dei vizi fossero rimediabili, mentre altri, riconducibili a difformità progettuali ed esecutive, non emendabili, fossero suscettibili di dare luogo ad un deprezzamento del valore degli immobili. pagina 8 di 17 Basta scorrere l'elenco dei vizi allegati da parte appellante per potere prime facie2 ricondurre le doglianze nel solco della disciplina ex art 1667 c.c., non essendo stato evidenziato, al di là della sicura 2 Si riporta per comodità uno stralcio dell'atto di citazione p. 4 e ss , pedissequamente ripreso e riportato alle p6-10 dell' atto di appello :
“Vizi, difetti e difformità rivenuti Difformità di realizzazione degli accessi esterni e dei percorsi di accesso alle unità abitative rispetto a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati di nuova costruzione, con particolare riguardo a quelli destinati ad abitazione – per tutte le proprietà; Difformità delle dimensioni dei camminamenti perimetrali rispetto a quelle prescritte dal Regolamento locale di igiene – per tutte le proprietà; Mancanza del requisito di accessibilità e di adattabilità della porta di ingresso - per proprietà ; Per_1 Mancanza di idonea pendenza della pavimentazione del porticato di ingresso – per proprietà – determinante ristagni d'acqua Pt_1 di origine meteorica;
Presenza di precoci ed ingiustificati fenomeni di degrado – degenerazione della verniciatura a smalto di cancellate, cancelli pedonali e carraio, ringhiere e parapetti di scale e balconi – per tutte le proprietà; Assenza della superficie minima ed inderogabile e di aerazione dell'intercapedine/vespaio di piano terreno e mancata uniforme distribuzione delle bocchette di aereazione - per tutte le proprietà; Mancanza di completa documentazione di progetto ai fini del contenimento dei consumi energetici come prescritto per legge – per tutte le proprietà; Difformità delle opere di isolamento termico eseguite rispetto a quelle indicate nella documentazione progettuale prodotta unitamente alle pratiche edilizie occorse per la realizzazione del complesso condominiale (documentazione progettuale elaborata dall'Ing. – CP_4 vedasi schede stratigrafiche dei pacchetti termoisolanti) – per tutte le proprietà; Dispersioni termiche e consumi energetici imputabili ad insufficienti valutazioni progettuali e ad imperfette esecuzioni delle opere murarie e di isolamento termico, determinanti grave discontinuità nei valori di isolamento termico – per proprietà ; Per_1 Presenza di fenomeni di rinvenimento d'acqua dal pavimento e umidità di risalita dalle murature di spiccato nella autorimessa – per proprietà presenza di fenomeni di umidità di risalita dalle murature interrate nell'allogio – per proprietà ; Pt_2 Per_1 Abbassamento per compressione della stratigrafia di pavimentazione interna agli alloggi – per tutte le proprietà;
- Difformità della differenza di quota tra soglie delle porte di ingresso e delle porte finestre di balconi e terrazzi/pavimentazione limitrofe in misura superiore a quella ex lege consentita – per tutte le proprietà;
- Mancato rispetto delle regole dell'arte quanto alla realizzazione di porzioni di intonaco alle pareti interne dell'alloggio – per proprietà
Pt_1
- Insufficiente larghezza/luce di alcune delle porte interne e/o di collegamento rispetto alle vigenti prescrizioni di legge - per tutte le proprietà;
- Mancanza di idonea tenuta della porta di accesso alloggio/box ai fini antincendio – per proprietà Pt_1
- Errata esecuzione dei condotti di aspirazione forzata dei servizi igienici cechi – per proprietà e Pt_1 Pt_2
- Difformità rispetto ai valori massimi prescritti dalle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche dei dislivelli tra soglie e pavimenti dei balconi – proprietà , e;
Per_1 Pt_2 CP_13
- Inosservanza delle prescrizioni normative volte all'eliminazione delle barriere architettoniche inerenti le caratteristiche dei serramenti esterni per via della presenza di traverso orizzontale (a pavimento) dei serramenti delle porte finestre – per tutte le proprietà;
- Scarsa tenuta termica e acustica dei serramenti esterni degli alloggi – per tutte le proprietà;
- Mancata realizzazione dei necessari antibagno per uno dei due bagni – per proprietà e Per_1 Pt_2
- Mancata conformazione / realizzazione delle rampe delle scale esterne conducenti agli alloggi posti al piano primo e del pianerottolo/piattaforma di arrivo – sbarco compreso – rispetto alle normative vigenti – per proprietà e;
Pt_2 CP_13
- Mancata conformazione / realizzazione delle rampe delle scale interne agli alloggi e del pianerottolo/piattaforma di arrivo – sbarco compreso – rispetto alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (impossibilità ad attuare il requisito di adattabilità) – per proprietà e Per_1 Pt_1
- Cedimenti e sconnessioni della pavimentazione e dei cordoli dell'accesso pedonale e del percorso esterno conducente alla scala – per la proprietà ; CP_13
- Fessurazioni nei muri di recinzione in c.a. – per tutte le proprietà;
- Cedimento del sistema di oscuramento della porta balcone adiacente il portoncino di ingresso all'alloggio – per proprietà Pt_7 ;
[...]
- Mancata progettazione e realizzazione del locale immondezzaio prescritto dal Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia – per tutte le proprietà;
- Mancanza sistema anticaduta in copertura (c.d. “linea vita”) e di idoneo sistema di accesso a quest'ultima – per tutte le proprietà;
- Difformità dei serramenti sezionali dei box alle prescrizioni del regolamento locale di igiene e dei VV.F. (mancanza feritoie aereazione 1/100 superficie box) e mancanza della prescritta piletta di scarico a pavimento – per tutte le proprietà;
- Imperfetta realizzazione del cappotto termico rispetto alle regole dell'arte – per tutte le proprietà;
- Imperfetta realizzazione rispetto alla regola dell'arte dei muretti di sostegno delle reti metalliche divisorie tra le diverse proprietà e assenza di copertina superiore – per proprietà , e;
Per_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 pagina 9 di 17 non diligente esecuzione delle opere e manchevolezze progettuali, in quali termini, anche al di là della inidoneità dei singoli vizi, la convergenza dei difetti riscontrati abbia potuto compromettere il godimento degli immobili al di fuori del perimetro dei vizi delineato dal c.t.u. con valutazione condivisa dal giudice. Deve richiamarsi in proposito che l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata ( tra le altre Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023). Al di là dell'incidenza dell'alterazione su parti essenziali o secondarie, ciò che rileva è che la, o le disfunzioni accertate, abbiano l'idoneità a pregiudicare il godimento del bene in modo apprezzabile nella sua globalità, inibendone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica, e secondo la sua intrinseca. Infatti la dizione “gravi difetti ” richiama la funzione di garanzia della norma di cui all'art. 1669 c.c., destinata a tutelare l'esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata e non può non essere letta in correlazione con le altre ipotesi contemplate dalla norma di “rovina” o “evidente pericolo di rovina”, termini che rimandano a profili di non conformità dell'opera alle regole della buona tecnica costruttiva apprezzabile nell'ottica dell'influenza sulla solidità, efficienza, funzionalità dell'opera stessa. Trattasi di approccio funzionale che parte appellante non ha pienamente centrato, essendosi limitata al pedissequo e ripetitivo richiamo dei vizi e difetti esaminati e accertati, in assenza di un vaglio critico sulla incidenza di tali vizi, asseritamente oggetto di una inadeguata presa in carico, sul protratto sicuro godimento dei beni. Non ha pertanto pregio la deduzione secondo cui il giudice avrebbe sottovalutato l'incidenza degli asseriti difetti, atteso che proprio su questo punto viene in rilievo la mancata allegazione del pregiudizio idoneo ad incidere sulla specifica garanzia ex art .1669 c.c., piuttosto che sulla mancanza di qualità.
Del pari priva di pregio la deduzione secondo cui il c.t.u. avrebbe individuato i vizi integranti i “gravi difetti” in quanto specificatamene indicati in sede di ordinanza del 7.7.2023 ( p.10 appello): invero l'integrazione richiesta dal giudice al c.t.u. ha riguardato, come meglio esposto in seguito, la percentuale di responsabilità dei soggetti coinvolti ed ha avuto quale presupposto, e non conseguenza, la individuazione dei “ gravi vizi” di cui al punto 5.2 della relazione peritale.
E' rimasta poi contraddetta la tesi secondo cui le manchevolezze e difformità rilevate inciderebbero sulla agibilità sostanziale dell'edificio ( p.19 appello): trattasi di profilo affrontato e disatteso dal c.t.u., sul quale parte appellante non ha inteso in questa sede sviluppare argomenti utili a contraddirne ulteriormente le conclusioni, essendosi limitata a richiamare le considerazioni rimesse in sede di osservazioni.
- Difforme esecuzione del cortile posteriore rispetto alle prescrizioni del vigente Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, compresa mancata realizzazione della prescritta presa d'acqua – per tutte le proprietà;
- Mancanza dei necessari requisiti di sicurezza del cancello carraio motorizzato e mancata produzione delle occorrenti dichiarazioni di conformità – per le tutte le proprietà.
pagina 10 di 17 Del tutto generica la doglianza con cui si lamenta un deprezzamento dell'edificio per la assente/ imperfetta realizzazione di cappotto termico al pari del lamentato mancato rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, senza considerare che il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha ritenuto conforme alla vigente normativa il progetto presentato in assenza di parti condominiali comuni, trattandosi di unità plurifamiliari. La mancata proposizione di appello incidentale da parte degli appellati inibisce la rivisitazione della qualifica operata dal giudice di prime cure dei vizi per i quali è stato invece ritenuto sussistente un impatto ai sensi dell'art 1669 c.c. Non può, peraltro, non prendersi atto che è incontestato che i proprietari appellanti hanno preso possesso degli immobili per cui è causa prima ancora del rogito, l' 8 e 14 aprile 2017, e dopo avere concluso i contratti di compravendita a cavallo dell'estate ( in data 12.06.2017 in data Pt_2
21.06.2017 in data 23.06.2017 in data e 5.07.2017 ) solo Parte_8 Pt_1 Per_1 nell'ottobre del medesimo anno hanno segnalato la presenza di difetti, alcuni dei quali fondatamente percepibili i c.t.u. oculi già dalla presa di possesso (missiva del 8.10.2017 inviata a Controparte_1 ed al direttore dei lavori doc. 5 fasc.I grado .
[...] Controparte_2 CP_1
Per contro, in relazione alla riproposta eccezione di decadenza e prescrizione ex art 1669 c.c., gli appellati non hanno efficacemente contraddetto la ricostruzione del giudice di prime cure che ha ancorato la “scoperta” al deposito alla relazione del c.t.p. del 12.9.2019, a cui ha fatto seguito il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 9.10.2019 conclusosi con il deposito della relazione da parte del tu Ing. in data 4.10.2020. Per_2
2. E' infondato il secondo motivo di appello, che investe la quantificazione del risarcimento, tema evocato anche nel corpo della parte dell'atto di appello dedicata al primo motivo in cui si richiamano le osservazioni alla C.T.U. del c.t.p. di parte ( p. 19 appello ).
Il consulente Ing. ha evaso il quesito rassegnatogli, evidenziando per ciascuna tipologia di Per_2 vizio o difetto il costo delle opere rimediali. Nel riscontrare le osservazioni avanzate dal c.t.p. arch. ( doc.13 all. doc 2 B fasc. I grado appellante) ha affermato “In merito al metodo utilizzato CP_11 per la stima dei costi vale quale considerazione del tutto generale che il criterio di valutazione dei lavori “in economia” e non a misura è universalmente adottato nei casi di cui si sta trattando proprio perché i prezzi unitari dei prezzari (di tutti i prezzari) sono sempre riferiti a lavori per cantieri con dimensioni
“caratteristiche” ben maggiori rispetto a quelle in analisi come preliminarmente riportato in tutte le
“avvertenze” per l'utilizzo dei prezzari. D'altra parte, la vera “aleatorietà” invece insita nel metodo di stima preteso dal CTP sarebbe nella maggiorazione dei prezzi unitari delle singole lavorazioni in ragione di un 15 o 20% percentuale desunta non si sa da quale criterio di stima, regola o principio dell'estimo. Il metodo utilizzato invece, come universalmente noto e accettato, porta in conto i singoli fattori produttivi (mano d'opera, materiali, noli e trasporti dei costi dell'impresa e delle spese che essa sostiene) e può, anzi deve, essere applicato in tutti i casi in cui le lavorazioni in esame non afferiscono a un cantiere avente dimensioni almeno simili a quelle caratteristiche riportate”. Deve rilevarsi che il ctp avendo redatto il proprio elaborato in termini utili a supportare il CP_11 ricorso per a.t.p., rimettendo altresì il computo metrico che ha formato oggetto della quantificazione del danno oggetto della domanda ( doc.1 C- doc.
3 - all. 11 fascicolo I grado appellante), in sede di pagina 11 di 17 osservazioni alla c.t.u. più che fornire un alternativo metodo di calcolo, utile a criticare e vagliare le valutazioni operate dal c.t.u., in termini di costi, si è speso in una articolata riproposizione di argomenti già rassegnati, così, di fatto eludendo, la specifica finalità demandata alle osservazioni. Infondata censura che investirebbe la mancata corrispondenza di quanto liquidato dal c.t.u. sulla base della tabella resa a seguito dei richiesti chiarimenti e quanto quantificato nell'elaborato in ragione della omessa previsione degli “oneri previdenziali a favore dei professionisti chiamati ad intervenire per la eliminazione del grave vizio “ da individuarsi, fondatamente in quello consistente nelle carenze acustiche, per la cui eliminazione è comunque stato previsto un intervento di insonorizzazione. E' da rilevare che l'intervento per il “miglioramento dei requisiti acustici” non richiederebbe obbligatoriamente alcun intervento da parte di professionista sicchè quanto liquidato dal giudice, pari a complessivi euro 5.050,00 è da ritenere esaustivo delle opere rimediali necessarie.
3. E' parzialmente fondato il terzo motivo si appello.
La sentenza impugnata ha dato preso atto di quanto evidenziato dal c.t.u. secondo cui i vizi sono da riconnettere ad una “mancanza di cura posta nella esecuzione di alcune opere da parte dell'impresa esecutrice”.Il c.t.u. ha quindi evidenziato che la mancata “collaborazione tra impresa, progettisti e direzione lavori non ha risolto positivamente alcune problematiche di dettaglio”. E' da dire che le valutazioni esposte dal c.t.u. sono state assunte in presenza di una generale carenza documentale avendo costui esposto “Si premette che la documentazione tecnica allegata agli atti di causa, oltre a quella visionata in occasione dell'accesso agli atti eseguito presso il Comune di Oggiona con Santo Stefano, è relativa unicamente a quella richiesta di rito per l'istruttoria della pratica edilizia e non include altri documenti tecnici di dettaglio (richiesti dallo scrivente nello svolgimento delle operazioni peritali) che forniscano le indicazioni e/o istruzioni date dai tecnici durante l'esecuzione delle opere. Tale mancanza documentale (elaborati esecutivi di dettaglio, prescrizioni e condizioni tecniche, capitolati etc.), a giudizio dello scrivente, non consente di accertare in modo certo se il Direttore dei Lavori (che si ricorda è figura deputata a compiti di alta sorveglianza secondo la definizione della Legge 02/03/1949 n°143, e di verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali”) ha, nell'esercizio del suo incarico professionale, omesso in alcune situazioni di adempiere alla funzione di controllo e verifica.D'altra parte, è stata anche riscontrata la mancanza (evidenziata in ricorso) della documentazione di progetto da considerare minima nel processo edilizio relativa ad alcuni aspetti progettuali quali quello sul contenimento dei consumi energetici (ex Legge 10/91), gli schemi e/o gli elaborati “as built” degli impianti di scarico installati e delle opere in c.a., le indicazioni per il soddisfacimento dei requisiti minimi acustici”.A fronte di tale premessa il c.t.u. ha quindi affermato “ Si precisa che secondo lo scrivente non è possibile attribuire precise percentuali di responsabilità in mancanza di documentazione di riscontro per cui sono stati individuati i soggetti che a proprio giudizio concorrono nella realizzazione dell'opera”( p.30, 31 e nota in calce relazione di c.t.u. ) . In ogni caso il c.t.u. ha indicato le figure del direttore dei lavori come corresponsabile della ditta esecutrice dei lavori, per alcune manchevolezze specificatamente indicate (“Responsabilità attribuibili alla collaborazione tra impresa esecutrice/progettisti/DL per carenze esecutive riscontrate”), al pari del progettista (“ Responsabilità in merito alle non conformità (formali e non) riscontrate”). Le riscontrate carenze documentali e la circostanza che i difetti rilevanti ex art. 1669 c.c. siano stati ricondotti ad una non corretta esecuzione delle opere “a regola d'arte”, hanno indotto il c.t.u. a pagina 12 di 17 confermare che la responsabilità dei vizi fosse da ricondurre alla impresa esecutrice, come ribadito in sede di integrazione e chiarimenti.
Trattasi di conclusione a cui ha aderito il giudice di prime cure e che si presta a censura. E' consolidato il principio secondo cui in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Orbene nel caso di specie non è contestata la sussistenza di plurime manchevolezze, riconducibili alla non corretta e curata esecuzione delle opere. In particolare tra i plurimi vizi sono stati evidenziati quelli rilevanti ex art 1669 c.c., di particolare pregnanza, essendo inerenti a problematiche di umidità e rinvenimenti d'acqua idonei ad incidere sulla tenuta dell'opera e sulla fruibilità, anche in condizioni di salubrità. Trattasi di dato che chiama in causa il corretto assolvimento del compito assegnato al direttore dei lavori, a cui compete la sorveglianza delle opere appaltate il che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo degli stadi di realizzazione dell'opera e pertanto la verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto, in caso di difetti di costruzione il direttore dei lavori risponde in via solidale con l'appaltatore e con tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'intervento edilizio, abbiano contribuito alla determinazione dei vizi. Parte appellante ha allegato che e abbiano svolto il ruolo di progettista- Controparte_3 CP_7 direttore lavori, progettista e direttore lavori cemento armato, collaudatore delle CP_4 CP_5 opere in cemento armato. non ha contestato di avere assunto la qualifica assegnatagli e di avere svolto le attività CP_2 conseguenti. Stante quanto richiamato in punto di responsabilità solidale ex art 2055 c.c. e' del tutto inconferente che il progettista -direttore lavori Arch. abbia avuto “solo ed Controparte_3 esclusivamente rapporti con non ha mai ricevuto incarichi dagli odierni appellanti e Controparte_1 non ha partecipato agli atti di compravendita con i quali gli attori hanno acquistato la proprietà degli immobili per cui è causa” ( p.10 comparsa di costituzione in appello).Per contro Controparte_3 oltre ad ammettere il ruolo ricoperto, non ha in alcun modo dedotto o tentato di provare l'adempimento del proprio incarico e l'assenza di nesso causale tra i vizi riscontrati e l'omesso controllo di cui era onerato in virtù della propria qualifica, ciò a maggior ragione avuto riguardo alla pluralità delle manchevolezze riscontrate. A diversa conclusione deve pervenirsi nei confronti di , anch'egli citato in qualità di CP_7 progettista -direttore dei lavori, ma il cui coinvolgimento in corso d'opera non è stato sufficientemente allegato. La stessa parte appellante, d'altra parte, in prima battuta, nel lamentare i vizi con diffida del 8.10.2018, ha ritenuto di coinvolgere la ditta costruttrice e il solo il quale, dal suo Controparte_3 canto, anche nel corso del giudizio, non ha in alcun modo fatto cenno ad una corresponsabilità, dato ancora più eclatante ove si consideri che, viceversa, ha inteso prendere posizione sui ruoli CP_2 degli altri professionisti. pagina 13 di 17 Su altro versante deve darsi atto che i vizi riscontrati non hanno a che vedere con difetti strutturali degli immobili. Al di là della insussistenza del profilo lamentato della manchevolezza della documentazione, profilo contraddetto efficacemente da ( docc. 5, 5 ter fasc. I grado , è CP_4 CP_4 assorbente il rilievo che questi, pacificamente, ha assunto al qualifica di progettista e direttore lavori in cemento armato e che alcuno dei difetti accertati, e ancor meno quelli rilevanti ex art. 1669 c.c. investono profili inerenti la stabilità e sicurezza degli immobili e profili che ineriscono manchevolezze nelle condotte di cui era onerato. CP_4
Tale considerazione va estesa a collaudatore delle opere in cemento armato, il cui ruolo, per di CP_5 più, non ha mai costituito oggetto di menzione, neanche in sede di relazione di consulenza.
4. Con le limitazioni sopra esposte quanto alla individuazione dei soggetti responsabili, è fondato il quarto motivo di appello.
Si è sopra fatto cenno al fondamento della garanzia ex art.1669 c.c nel principio di cui all'art. 2055 c.c.. I coautori di un illecito aquiliano rispondono pertanto in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento, come nel caso di specie per quanto attiene le condotte di ed il direttore lavori Controparte_1 Controparte_3
La percentuale di responsabilità al 100% in capo alla ditta esecutrice dei lavori, per come confermato anche in sede di risposta al quesito rimesso al c.t.u. in data 7.7.2023, è dato superato dal riconoscimento della responsabilità concorsuale, che non tollera limitazioni nei confronti del danneggiato. Nel caso di specie non essendo stata avanzata domanda, non viene neppure in rilievo la percentuale di responsabilità ai fini di una ricaduta in termini di rivalsa.
5. E' fondato anche il motivo di appello che investe le spese di lite. E' un dato plateale che la società soccombente in primo grado, è stata condannata Controparte_1 in solido con gli attori in primo grado, in quella sede vittoriosi ed oggi odierna parte appellante, a rifondere le spese di lite nei confronti di nonché Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
. CP_6
In ogni caso la censura è destinata ad essere superata dalla riforma della sentenza, come meglio esposto in seguito.
6. ,, a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di si è costituita Pt_5 Persona_1 in riassunzione “ in proprio in qualità di erede”. La circostanza che sia in parte motiva che in sede di dispositivo il giudice di prime cure abbia invece qualificato l'appellante “in proprio e quale erede di ” ha indotto parte Pt_5 Persona_1 appellante ad estendere il contraddittorio, con funzione di litis denuncatio, ai figli minori del de cuius,
e , come rappresentati dalla genitrice esercente la patria potestà CP_8 Controparte_9 Parte_5
.
[...]
pagina 14 di 17 Trattasi all'evidenza di una indicazione erronea effettuata dal giudice, destinata, in ogni caso, ad essere superata dalle statuizioni assunte in questa sede, senza che residui la necessità, come evocato da parte appellante, di procedere alla correzione di errore materiale.
7. Infine risulta che la sentenza deve essere parzialmente riformata. deve essere condannata in solido con al risarcimento nei confronti CP_1 Controparte_3 degli appellanti Parte_2 Parte_1 Parte_6 Parte_5
degli importi accertati in sede di relazione peritale, rimanendo l'ammontare individuato in
[...] primo grado immune da rilievi. e all'esito della lite sono CP_1 Controparte_3 soccombenti.
Quanto al riparto delle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337). e sono pertanto tenute a rifondere, in solido tra loro, le spese del CP_1 Controparte_3 primo e secondo grado alla parte appellante da computarsi sulla base del decisum.
Il principio della soccombenza comporta che la sentenza vada riformata anche sul punto che investe le CP_1 spese di che devono essere poste a carico solidale delle soccombenti e Controparte_1
Controparte_3
Parte appellante ha inoltre chiesto legittimamente la rifusione delle spese di lite sostenute in sede di a.t.p. e del proprio c.t.p., richiesta non esaminata in primo grado.Quanto a quest'ultima voce di spesa va richiamato il principio secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).Nel caso di specie parte appellante ha versato in atti una pluralità di documenti, consistenti in fatture e bonifici riferibili solo ad alcuni dei proprietari, alcune sovrapponibili, senza dettagliare in termini chiari e univoci la propria pretesa di rimborso, avuto riguardo anche al fatto che l'Arch ha redatto la relazione del 12.9.2019 resa su incarico della CP_11 parte, atta a incardinare il procedimento ex art. 696 bis cpc, ed ha svolto il ruolo di consulente di parte nel relativo procedimento (doc.4 alla memoria del 18.7.2022 fasc.I grado appellante). L'esame di tali documenti consente di accoppiare e riscontrare la prova dell'effettivo pagamento della fattura n. 33 del 25.6.2019 dell'importo di euro 1.167,30, della fattura n. 3 del 30.1.2021 per euro 289.02, la fattura n.60 del 12.7.2022 per euro 317.20 il tutto per un totale di euro 1773,52. pagina 15 di 17 Parte appellante è invece soccombente nei confronti di e deve rifondere CP_4 CP_5
a tali parti le spese di lite sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante è tenuta alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio anche nei confronti della terza chiamata richiamato che “In forza, del principio di Controparte_17 causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082). Nel caso di specie la chiamata di non si presta ad essere considerata eccentrica, essendo stata posta in essere mediante un impulso CP_6 processuale non privo di pertinenza/fondatezza, tale da giustificare che parte appellante sia onerata delle spese di lite anche in favore di Controparte_6
Nulla a disporsi in favore di rimasto contumace. CP_18
Nulla altresì a disporsi a carico dei citati e . Controparte_9 CP_8
Le spese di lite, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, secondo i parametri minimi in ragione del pregio dell'attività difensiva svolta
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_9 Pt_5
in proprio quale erede di , in parziale riforma della sentenza n.1297/
[...] Persona_1
2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così dispone:
1)condanna ed in solido tra loro al pagamento di euro 6.572,50 Controparte_1 Controparte_3 in favore di di euro 3.712,50 in favore di di euro 4.312,50 Parte_2 Parte_1 in favore di di euro 5.712,50 in favore di in Parte_6 Parte_5 proprio nella qualità di erede di Persona_1
2)condanna ed in solido tra loro alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_3 lite in favore di parte appellante che liquida come segue :
a) per il procedimento di a.t.p. in complessivi euro 1.500,00 oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge, oltre le spese per la retribuzione del consulente di parte per l'importo di euro 1.773,52. b) per il primo grado in complessivi euro 2.540 oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta c.p.a. di legge;
pagina 16 di 17 c) per il secondo grado in euro euro 3.966,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
3)pone a carico di ed in solido tra loro le spese del c.t.u. come Controparte_1 Controparte_3 liquidate in sede di a.t.p.;
4)condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore di , CP_4 CP_5 che liquida per ciascuna parte per il primo grado in euro 2.540,00, oltre 15% dei Controparte_6 compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge, per il secondo grado in euro 1.984,00, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva se dovuta e c.p.a. di legge.
5)conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Milano il 25.6.2025
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il passaggio rilevante del provvedimento adottato dal tribunale in data 7.7.2023: “ ritenuto di condividere in punto di responsabilità ex art. 1669 cc le indicazioni contenute al punto 5.2, pg. 27; ritenuto di sentire a chiarimenti il c.t.u. su tale punto e in particolare di individuare le responsabilità, anche in termini percentuali dei convenuti limitatamente a tali voci nonché sempre per tali voci indicare gli importi a carico di ciascun convenuto
dispone il richiamo del C.T.U. per il giorno 18.7.23” pagina 6 di 17