Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/03/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO RT Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32668 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 70629 reso dal tesoriere del Comune di Miane
(TV) ES SA PA s.p.a. per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 13 maggio 2021;
Vista la relazione n. 389/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 14 luglio 2025;
Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela HI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LI SP, l’avv. Giovanni Maturi in sostituzione dell’Avv. Mario Giudice per l’agente e il dr. Fabio Tonin, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Miane, come da verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con relazione di deferimento n. 389 in data 14 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 70629 del tesoriere del Comune di Miane (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.
Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto era stato reso da ES SA PA s.p.a. in data 28.01.2021 e, quindi, oltre il termine di legge (art. 226, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), era stato redatto sul prescritto schema di cui all’allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3
(vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011 e risultava parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Dall’esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti
– appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l’Ente non aveva fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.
Rilevava, tuttavia, una differenza tra i dati del conto e quelli del verbale di consegna di cassa del 11.05.2021 relativamente alla concordanza con la Tesoreria Provinciale, non risultando nel conto giudiziale i versamenti nella Contabilità speciale non contabilizzati al Tesoriere (+ € 6.413,33),
determinando un minore saldo.
Il Magistrato rappresentava, poi, che oggetto del conto era l’ultima gestione dell’agente e che verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 11 maggio 2021.
Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..
Il conto veniva sottoposto all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
Con decreto presidenziale in data 22 settembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 12 febbraio 2026.
L’Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza in data 13 gennaio 2026 unicamente al Responsabile del Servizio Finanziario.
In data 22 gennaio 2026 l’agente depositava, con il patrocinio dell’Avv. Mario Giudice, una memoria difensiva, con la quale in via preliminare eccepiva la nullità della notifica della relazione di deferimento e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, pervenuti a mezzo di mail ordinaria ad una filiale solo in data 22 gennaio, rimettendo al Collegio giudicante la valutazione in ordine ad un rinvio tenuto conto dell’effetto sanante della stessa memoria.
Rappresentava, nel merito, la correttezza del saldo di cassa riportato nel quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale in quanto la differenza rilevata dal Magistrato istruttore rispetto ai dati contenuti nel verbale di passaggio delle consegne era relativa a due operazioni di accredito eseguite in data 31 dicembre 2020 che, quindi, sono state comunicate al Tesoriere il primo giorno lavorativo successivo (2 gennaio 2021) e, perciò, rientranti nella gestione del tesoriere subentrante. Infine, con riferimento al rilievo circa la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno evidenziava che trattasi di irregolarità riferibile all’Ente e non certo all’Agente Contabile.
Concludeva, pertanto, per il discarico.
All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale e l’Avv. Maturi, rinunciando al termine a difesa, discuteva riportandosi agli atti.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di Miane (TV).
Il conto è stato redatto e sottoscritto da ES SA PA s.p.a., affidataria del servizio di tesoreria per il periodo 2016-2020 come da convenzione del 23 marzo 2016, in atti.
2. Il conto è stato parificato con determina del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario n. 42 del 9 aprile 2021, richiamata anche nelle premesse della delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto dell’ente per l’esercizio 2021.
Osserva, a tale ultimo proposito, il Collegio che tale deliberazione non annovera, tra i suoi contenuti, l’approvazione del conto del tesoriere né di quelli degli altri agenti contabili.
3. Il conto presenta un ulteriore profilo di irregolarità ostativo all’approvazione e al conseguente discarico dell’agente.
Nella sezione del conto dedicata al quadro riassuntivo della gestione di cassa
(mod. 17/3) il saldo di cassa ammonta ad euro 1.075.970,57 mentre la disponibilità di cassa presso la Tesoreria provinciale ammonta ad euro 1.115.050,86, derivante dal saldo algebrico di riscossioni effettuate dall’ente e non contabilizzate nella Contabilità speciale per (-) € 4.078,27 e di pagamenti effettuati dall’ente e non contabilizzati nella Contabilità speciale per (+) € 43.158,56.
Il mod. 56T di Banca d’Italia, relativo ai movimenti del mese di dicembre 2020 dei sottoconti (fruttifero ed infruttifero) del conto di tesoreria provinciale del Comune di Miane evidenzia un diverso saldo, pari ad euro 1.121.464,19.
La differenza di euro 6.413,33 è data dalla sommatoria di due versamenti dell’importo di euro 5.971,33 e di euro 442,00, effettuati in data 31 dicembre 2020.
Sostiene l’agente che le regole di Tesoreria CA prevedono che le operazioni contabilizzate sulla contabilità speciale vengano rendicontate al Tesoriere il giorno lavorativo successivo e, pertanto, nel caso specifico, quando la Banca deducente non gestiva più la Tesoreria del Comune, di talché l’emissione del provvisorio d’entrata era di competenza del Tesoriere subentrante. Di qui la rilevata, ma solo apparente, discrepanza con il saldo di cassa indicato nel verbale di passaggio delle consegne del 11.5.2021, successivo al perfezionamento dell’introito.
Osserva il Collegio che l’argomento non coglie nel segno: il rilievo del Magistrato istruttore, che ha trovato conferma nella documentazione depositata agli atti del giudizio, non è relativo al saldo di cassa del conto del tesoriere ES SA PA s.p.a. (euro 1.075.970,57), ma alla disponibilità di cassa al 31.12.2020 risultante dal conto di contabilità speciale accesso presso la Tesoreria provinciale (Banca d’Italia).
Ciò chiarito, va rammentato che nel periodo di riferimento l’ente era soggetto al regime c.d. di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984 (ex art. 1, co 877, della legge n. 205/2017), a termini del cui art. 1 “.. gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi ”.
Dunque, gli enti, pur obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la piena disponibilità delle proprie risorse, che gestiscono attraverso un servizio di tesoreria affidato a un tesoriere/cassiere bancario, al quale è demandato il rapporto finanziario con la Banca d’Italia attuato attraverso procedure telematiche (cfr. circ.
AGID n. 65 del 15.1.2014).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 4 agosto 2009 (recante “Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e la Tesoreria dello Stato”) “I tesorieri o cassieri contabilizzano i versamenti pervenuti dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il giorno successivo a quello di ricezione del flusso informativo di cui al successivo art. 8” che, a sua volta, al comma 1, prevede che “La Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo riferito alla giornata precedente”.
Il decreto precisa (art. 8, comma 2) che “Le stesse informazioni contenute nel flusso fornito ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti ed organismi pubblici tramite le modalità già previste per il sito medesimo (CNS, CIE ovvero user id e password), con la limitazione che ogni ente potrà avere accesso unicamente alle informazioni riguardanti le contabilità di cui è titolare”.
Con cadenza mensile, poi, la Banca d'Italia fornisce ai tesorieri o cassieri,
“con modalità telematiche, la situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti sulle contabilità speciali. La situazione si intende approvata se entro venti giorni dal ricevimento non pervengono contestazioni. La stessa situazione è fornita con modalità telematiche agli enti ed organismi pubblici titolari delle contabilità speciali di tesoreria unica” (art. 8, comma 3).
Tali disposizioni trovano riscontro nelle “Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” del MEF, che, all’art. 24, detta le modalità tecniche circa le registrazioni dei movimenti sui conti di contabilità speciale.
In merito ai movimenti giornalieri, ne prevede la registrazione, da parte della Tesoreria, “su apposite evidenze informatiche per ciascuna contabilità speciale. Su tali evidenze sono riportati: a) gli importi dei versamenti affluiti;
b) le prenotazioni degli ordinativi emessi dal titolare della contabilità speciale e degli accantonamenti eseguiti dalle Tesorerie per atti impeditivi; c) la disponibilità residua della contabilità speciale”.
Per la rendicontazione mensile, viene prevista la redazione di un modello, denominato 56T, riportante, tra l’altro, “(…) d)il resto effettivo di cassa, calcolato come differenza fra il totale delle entrate dell’esercizio sommato al debito trasportato e il totale dei titoli estinti nell’esercizio; e) l’importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine mese; f) la disponibilità residua, data dalla differenza fra il resto effettivo di cassa e l’importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare che sono singolarmente descritti nel mod. 98 a T.”
Il modello viene trasmesso ai titolari delle contabilità speciali e ai loro tesorieri (unitamente agli ordinativi pagati nello stesso descritti e il mod. 98 a T contenente l’elencazione degli ordinativi inestinti), e, qualora il titolare della contabilità speciale (ovvero il proprio tesoriere o cassiere) non formuli per iscritto eccezioni in ordine ai dati contenuti entro venti giorni dalla data di ricezione, lo stesso si intende tacitamente approvato.
Alla luce di tale quadro normativo e regolatorio non sembra potersi mettere in dubbio il rilievo della parte del mod. 17/3 (Quadro riassuntivo della gestione di cassa) del conto del tesoriere relativo alla concordanza delle scritture del tesoriere (bancario) con quelle della Tesoreria provinciale:
questa è, infatti, finalizzata a verificare e, in ipotesi, ad allineare i saldi contabili dell’ente e le disponibilità liquide registrate presso la Tesoreria.
Ma, proprio per tale motivo, non sembra neppure potersi dubitare che l’importo da indicare nel rigo “Disponibilità presso la tesoreria provinciale”
del citato modello sia quello risultante dal saldo al 31.12 riportato nel mod.
56T il quale corrisponde alla liquidità disponibile nella contabilità speciale.
Tale saldo potrebbe non corrispondere a quello della contabilità del tesoriere (per la presenza di pagamenti effettuati per i quali l’ente non ha emesso il relativo mandato a copertura, e, viceversa, per incassi per i quali non è ancora stata emessa la reversale a copertura; ovvero per mandati non ancora estinti), ma, appunto, il modello tiene conto dell’esistenza di movimenti da regolare contabilmente alla chiusura dell’esercizio, prevedendo l’annotazione dei pagamenti (+) e degli incassi (-) effettuati e non contabilizzati che, se correttamente riportati, dovrebbero portare alla riconciliazione dei saldi.
Nel caso in esame, il tesoriere comunale non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza di versamenti in data 31.12.2020 per euro 6.413,33 nel conto di Tesoreria provinciale per un duplice ordine di motivi:
in primo luogo, perché la Tesoreria provinciale era tenuta a comunicare il saldo giornaliero (si tratta degli unici due movimenti della giornata) e la relativa disponibilità di cassa (che, trattandosi dell’ultimo giorno dell’esercizio, corrispondeva con quella finale) e, secondariamente, perché dell’invio del mod 56T relativo al mese di dicembre 2020 non poteva che essere destinatario il (solo) tesoriere ES SA PA (che, infatti, lo ha prodotto nel presente giudizio), avendo ad oggetto movimentazioni relative al periodo di gestione di quest’ultimo.
Non risulta dagli atti del giudizio che ES SA PA s.p.a., a cui competeva sollevare eventuali eccezioni sulle registrazioni riportate nel modello 56T, lo abbia fatto, di talché il prospetto riassuntivo deve considerarsi approvato e, dunque, il saldo di cassa “disponibile presso la tesoreria provinciale” da riportare nel conto giudiziale -rispetto al quale riconciliare il saldo di cassa del tesoriere- era quello ivi risultante (ed approvato).
Del tutto irrilevante a giustificare l’erronea compilazione del conto è, quindi, la circostanza -sottolineata dalla difesa dell’agente- della contabilizzazione dei versamenti ricevuti nel conto di Tesoreria provinciale il giorno successivo alla loro comunicazione al tesoriere comunale perché del flusso (da regolare con reversale e, quindi, da riportare nella riga (-) del quadro di concordanza)
quest’ultimo era a conoscenza e costituiva fatto da imputare alla gestione di sua competenza.
Del resto, lo tesso tesoriere comunale uscente ha sottoscritto, senza eccezione alcuna, il verbale di passaggio delle consegne del 11 maggio 2021, nel quale non solo si dà atto dell’esistenza dei versamenti non ancora contabilizzati, ma viene anche indicato il corretto saldo della disponibilità di Tesoreria provinciale, coincidente con quello del mod. 56T.
L’omissione rilevata, peraltro, non trova giustificazione anche alla luce del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2, il quale impone
“il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione”. Tale principio ha come corollario quello indicato al punto 4.1. secondo cui “I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell’esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell’esercizio precedente, anche se emessi nell’esercizio successivo. In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell’anno successivo attraverso l’emissione di un titolo in conto residui. Considerato che l’imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l’incasso (o il pagamento), effettuato nell’esercizio in corso di un’entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l’operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità”.
4. Va inoltre evidenziato che non risulta rendicontata, come invece previsto dall’art. 635 del R.D. n. 827/1924 (“I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti”),
la custodia delle somme ricevute in deposito che, pure, risulta essere stata oggetto di gestione dal verbale di passaggio delle consegne.
5. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art.
139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto
(come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall’entrata in vigore della disposizione, l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).
In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.
Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.
In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che “la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell’attività di controllo”.
Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all’agente, l’omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest’ultimo.
6.Tutto ciò considerato, il conto non può essere dichiarato regolare e l’agente non può essere ammesso a discarico.
7. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32668 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente ES SA PA s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 70629 depositato il giorno 13 maggio 2021, lo dichiara irregolare.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente Daniela HI RT LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)