Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.1652/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. BOTTA ATTILIO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-c.f. ; TE C.F._3
-parte resistente contumace- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
14/05/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 15/03/2022, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante rassegnando nei suoi confronti le TE seguenti conclusioni:
“1) Accertato il rapporto di lavoro con la decorrenza indicata in premessa, condannare il Sig. C.F. TE
, titolare della ditta individuale “Boutique della C.F._3
Carne e dei Salumi di PO SE sita in Bisceglie alla
Via della Repubblica n. 27…, al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 7.896,36*, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, giuste causali
1
2) condannare, in ogni caso, il Sig. C.F. TE
, titolare della ditta individuale “Boutique della C.F._3
Carne e dei Salumi di PO SE sita in Bisceglie alla
Via della Repubblica n. 27…, al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
I.1. - A fondamento della sua domanda la parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato dal 23 novembre 2021 con rapporto di lavoro non regolarizzato presso l'attività commerciale del ricorrente sita in Bisceglie alla Via della Repubblica n. 27 e denominata “Boutique della Carne e dei Salumi di PO
SE; che aveva svolto attività in cucina quale addetta alla preparazione della carne (mansioni riconducibili a quelle di operaia livello 5 CCNL COMMERCIO); che aveva osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 21.30; che in data 24/12/2021 alle ore 19.30 circa, mentre era intenta nella preparazione della merce per la vendita in cucina, era scivolata, fratturandosi il braccio destro;
che era rimasta a casa in malattia non retribuita;
che aveva percepito sino alla data dell'infortunio la somma totale di Euro
780,00; che la predetta retribuzione risulta essere sicuramente inferiore a quella spettante, in considerazione delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro osservato;
che non aveva goduto di indennità per lavoro straordinario e festivo svolto, di ferie, permessi, festività e dell'infortunio; che non aveva mai percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro i ratei di 13ª e 14ª mensilità; che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che, in applicazione della disciplina normativa di legge e di quella contrattuale di categoria anche ai sensi dell'art.36
Cost., aveva diritto di percepire le differenze retributive pari alla somma complessiva di Euro 7.896.36, così come determinata negli allegati conteggi analitici notificati unitamente al ricorso
2 introduttivo del presente giudizio;
che ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia non aveva sortito alcun esito positivo.
II. - La parte resistente, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è rimasta contumace.
III. - All'esito dell'esame delle prove raccolte nel corso del presente giudizio si ritiene che la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Anzitutto, partendo dall'esame della domanda nella parte in cui è diretta ad accertare l'esistenza e l'effettiva natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente in favore di , occorre evidenziare che, secondo TE il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, l'elemento caratteristico del rapporto di lavoro subordinato è espresso dal “vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”.
Difatti, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo la Suprema Corte di
Cassazione ritiene decisiva la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione [cfr., ex multis, Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474); Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 (Rv. 608829); Cass., Sez.
3 Lav., Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325); Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209)].
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici) tra cui l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore (in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro), l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione ovverosia l'“eterodirezione”.
III.2. - Tanto premesso in termini di carattere generale, nel caso di specie si ritiene che la parte ricorrente, attraverso l'attività istruttoria espletata in corso di causa, abbia fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in questa sede con riferimento all'esistenza ed all'effettiva natura subordinata del rapporto lavorativo svolto in favore della parte resistente dal 23/11/2021 al 24/12/2021, alle mansioni espletate (di addetta alla preparazione della carne, riconducibile alla figura professionale dell' “aiuto banconiere di spacci di carne” come previsto dalla declaratoria del livello 5 del CCNL di settore applicabile), al luogo di lavoro ed all'articolazione dell'orario lavorativo osservato (dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 21.30).
III.3. - In particolare, i testimoni escussi ( Testimone_1 marito della ricorrente;
collega di lavoro del Testimone_2 marito della ricorrente;
conoscente della Testimone_3 ricorrente e cliente della macelleria) hanno confermato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del dal CP_1
23/11/2021 al 24/12/2021, espletando attività lavorativa “dietro
4 nel laboratorio”, “preparava spiedini, hamburger, etc. e li portava davanti per la vendita” ( ). Testimone_1
Inoltre, il testimone ha riferito testualmente: Testimone_2
“Confermo il capitolo 1)1, perché, abitando a Bisceglie vicino alla macelleria di la vedevo lavorare dentro alla TE macelleria, quando passavo… Con riferimento al capitolo 3)2 posso riferire che ogni tanto entravo nella macelleria di per CP_1 comprare un po' di carne. Tanto avveniva o di mattina, o di pomeriggio o di sera e in queste occasioni vedevo la ricorrente che lavorava. Preciso che tanto è avvenuto 5/6 volte in due mesi”.
Occorre aggiungere che i testimoni e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato l'orario lavorativo osservato dalla
[...] ricorrente, come specificato nel capitolo 2) [“Vero che dal
23.11.2021 al 24.12.2021 Lei più volte accompagnava la ricorrente a Lavoro la mattina alle 7.00, per riprenderla dal lavoro alle
15.30 e, nel pomeriggio la accompagnava a lavoro alle 17.00 per riprenderla alle 21.30”], in quanto si sono alternati nell'accompagnarla a lavoro e nel prelevarla all'uscita sia di mattina sia di pomeriggio sia di sera agli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio commerciale.
Infine, la testimone ha dichiarato: Testimone_3
“Conosco la ricorrente da 6/7 anni se mal non ricordo. Io sono in
Italia da circa 14 anni.
In merito al capitolo 1) di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente. Sono cliente da circa quattro anni perché sono andata ad abitare nei pressi del punto vendita. Tuttavia conosco la ditta da prima, in quanto mia suocera andava a fare le pulizie.
A.D.R. Con riferimento al capitolo 2)3 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente. In particolare ricordo che la ricorrente lavorava dietro al bancone dove si prepara la carne.
Preciso che vedevo la ricorrente portare gli hamburger e la salsiccia che venivano preparate in un'altra stanza. Penso che fosse lei a prepararle e in ogni caso la ricorrente lavorava sia nella stanza dove si preparavano hamburger e salsicce sia davanti al bancone dove si tagliava la carne.
Con riferimento al capitolo 3) di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente, riportandomi a quanto ho già riferito.
Voglio aggiungere che andavo presso il punto vendita di CP_1
quando avevo bisogno di carne e in ogni caso almeno una
[...] volta a settimana. Andavo sia di mattina sia di pomeriggio sia di sera senza una regola precisa. Alcune volte vedevo la ricorrente intenta a fare le cose di cui ho parlato. Altre volte non la vedevo affatto. Preciso che restavo all'interno del locale all'incirca 10 o 20 minuti, ma quando c'era molta gente potevo aspettare anche un'ora”.
III.4. - Ne discende che, dall'esame delle predette deposizioni testimoniali, deve ritenersi provata l'esistenza e la consistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla parte ricorrente in relazione al periodo che va dal 23/11/2021 al 24/12/2021, in quanto i testimoni hanno confermato le mansioni svolte,
l'ubicazione della sede lavorativa, gli orari osservati e la sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e di controllo della parte datoriale.
III.5. - Ciò posto, la parte ricorrente, come già anticipato, ha dedotto di aver percepito esclusivamente la somma di Euro 780,00
(come meglio specificato nel conteggio allegato) a titolo di retribuzione per l'intera durata del rapporto di lavoro;
mentre non aveva percepito alcunché a titolo di mensilità aggiuntive e
TFR.
IV. - A fronte delle predette allegazioni e delle prove fornite dalla parte ricorrente in merito ai fatti costitutivi dei suoi crediti retributivi, la parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito la prova del fatto estintivo del diritto di credito azionato in questa sede, ovverosia il pagamento degli emolumenti citati.
6 V. - In ordine al quantum della pretesa, si ritiene che i conteggi riportati in ricorso devono essere rielaborati, non potendosi riconoscere alcunché né a titolo di 14ª mensilità [in quanto, trattandosi di rapporto di lavoro non regolarizzato, è possibile riconoscere in applicazione della disciplina contrattuale ai sensi dell'art.36 Cost. solo la 13ª mensilità arg. ex Cass. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 944 del 20/01/2021 (Rv. 660252 - 01): «In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità»], né a titolo di festività, ferie non godute e permessi non goduti (in assenza della prova rigorosa dell'espletamento di attività lavorativa in giorni festivi e della maturazione di giorni di ferie e di permessi non goduti), né a titolo di infortunio per il periodo successivo al 24/12/2021 per le motivazioni esposte in seguito al paragrafo VI.
V.1. - Si ritiene, pertanto, che la somma indicata nel conteggio allegato a titolo di retribuzione per il periodo dal 23/11/2021 al
24/12/2021 appare conforme alla retribuzione dovuta sulla scorta del livello d'inquadramento (cioè operaia livello 5 CCNL
COMMERCIO) in rapporto alla retribuzione spettante in relazione alla durata del rapporto lavorativo e all'orario di lavoro osservato.
V.2. - Ne discende che la parte convenuta, che nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
è rimasta contumace, deve essere condannata a pagare in favore
7 della parte ricorrente la somma complessiva di Euro 3.103,94 [così quantificata: Euro 1.567,05 a titolo di lavoro ordinario, Euro
1.918,45 a titolo di lavoro straordinario, Euro 130,58 (rateo 13ª mensilità pari ad 1/12 di Euro 1.567,05) ed Euro 267,86 a titolo di TFR (pari ad Euro 3.616,08 : 13,5 coefficiente ex art.2120
c.c.); Totale Spettante: Euro 3.883,94 – Totale Percepito: Euro
780,00], oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle date di maturazione dei crediti e sino al soddisfo.
VI. - La domanda attorea deve essere, invece, rigettata per la parte residua, in quanto si ritiene non essere stata raggiunta la prova in merito alle cause dell'interruzione del rapporto lavorativo. Invero, non hanno trovato alcun riscontro probatorio le cause dell'infortunio che sarebbe occorso alla ricorrente in data 24/12/2021. Al riguardo, è sufficiente rimarcare che le dichiarazioni rese dai testimoni (“…ho ricevuto una Testimone_1 telefonata da parte di mia moglie che mi ha chiesto di andarla a prendere dall'esercizio commerciale e di accompagnarla al pronto soccorso. Preciso che mia moglie mi ha raccontato di essere scivolata mentre lavorava e di aver battuto il braccio”) e
(“ero in macchina con suo marito, quando la Testimone_2 ricorrente ha telefonato per chiedergli di andarla a prendere…
Ricordo che la ricorrente raccontò di essere scivolata, perché il pavimento era bagnato, in quanto stava lavando a terra e di aver sbattuto il braccio”) non hanno alcuna valenza probatoria, perché riportano circostanze apprese de relato dalla stessa ricorrente con valore probatorio sostanzialmente nullo [arg. ex Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 569 del 15/01/2015 (Rv. 634331 - 01): «In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
8 dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni
"de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità»].
Né sono state fornite dalla difesa di parte ricorrente ulteriori prove per dimostrare le cause dell'infortunio dedotto in ricorso.
VII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 1.100,01-5.200,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti limitatamente al periodo dal 23/11/2021 al
24/11/2021, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva di Euro 3.103,94 per le causali indicate in motivazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalle date di maturazione dei crediti e sino al soddisfo;
-rigetta il ricorso per la parte residua;
-condanna la parte resistente a rifondere nei confronti della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
9 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) Vero che dal 23.11.2021 la ricorrente lavora, a nero e mai regolarizzata ai fini previdenziali, presso in Bisceglie alla Via della Repubblica n. 27, presso l'attività commerciale denominata “Boutique della Carne e dei Salumi di PO SE;
2 “3) Vero che in più occasioni lei entrava nell'attività commerciale “Boutique della Carne e dei Salumi di PO SE e vedeva la Sig.ra portare dalla cucina del locale al Parte_1 banco vendita i prodotti”. 3 “2) Vero che dal 23.11.2021 al 24.12.2021, Lei in più occasioni vedeva la sig.ra Parte_1 lavorare presso la predetta ditta “Boutique della Carne e dei Salumi di PO SE
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