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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1342/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
, (C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA PUTIGNANO e, ad oggi, dell'avv. NANNETTI LUCILLA;
e
(C.F. con l'assistenza dell'Avv.. Parte_2 C.F._2
PARLANTI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Fermo quanto precede, deve poi osservarsi che il matrimonio celebrato tra le parti in Pakistan (documentato con la certificazione di cui al doc. 1, allegato al ricorso) non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Su questa scorta occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Ebbene, il matrimonio celebrato in Pakistan dai ricorrenti risulta pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto - come da condivisibile giurisprudenza di merito - “fatti
salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli
stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche
in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto
internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione
dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre
1999, nello stesso Tribunale di Modena sentenza 6 giugno 2022 n. 720).
Pag. 2 di 6 Il principio enunciato è corollario del più ampio principio secondo cui la trascrizione, nel nostro ordinamento, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso si veda la risalente sentenza della Corte di Cassazione, n. 569 del
14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la
giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri,
la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali
il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Alla luce di tutto quanto premesso, la domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Pag. 3 di 6 DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio contratto tra e in AN DD (Pakistan), il Parte_1 Parte_2
20.02.2010.
RIMETTE
la causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 4 di 6
Tribunale Ordinario di Grosseto
N. R.G. 1342/2023
il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
considerato che con sentenza non definitiva in data odierna è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
rilevato che la causa deve proseguire con l'istruttoria circa le pronunce accessorie e che a tal fine si rende necessaria la prosecuzione del mandato conferito ai Servizi Sociali;
P.Q.M.
DISPONE che il servizio sociale prosegua nell'intervento educativo attivato e monitori l'evoluzione dei rapporti tra il padre e le figlie, depositando relazione di aggiornamento entro il 10 settembre 2025;
fissa per l'esame della suddetta relazione l'udienza dell'1 ottobre 2025, ore 9.40
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
Pag. 5 di 6 Si comunichi alle parti ed al Servizio Sociale territorialmente competente.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1342/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
, (C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA PUTIGNANO e, ad oggi, dell'avv. NANNETTI LUCILLA;
e
(C.F. con l'assistenza dell'Avv.. Parte_2 C.F._2
PARLANTI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse sullo status per poi rimettere la causa in istruttoria RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Fermo quanto precede, deve poi osservarsi che il matrimonio celebrato tra le parti in Pakistan (documentato con la certificazione di cui al doc. 1, allegato al ricorso) non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Su questa scorta occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Ebbene, il matrimonio celebrato in Pakistan dai ricorrenti risulta pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto - come da condivisibile giurisprudenza di merito - “fatti
salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli
stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche
in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto
internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione
dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre
1999, nello stesso Tribunale di Modena sentenza 6 giugno 2022 n. 720).
Pag. 2 di 6 Il principio enunciato è corollario del più ampio principio secondo cui la trascrizione, nel nostro ordinamento, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso si veda la risalente sentenza della Corte di Cassazione, n. 569 del
14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la
giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri,
la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali
il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Alla luce di tutto quanto premesso, la domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Pag. 3 di 6 DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio contratto tra e in AN DD (Pakistan), il Parte_1 Parte_2
20.02.2010.
RIMETTE
la causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 4 di 6
Tribunale Ordinario di Grosseto
N. R.G. 1342/2023
il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
considerato che con sentenza non definitiva in data odierna è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
rilevato che la causa deve proseguire con l'istruttoria circa le pronunce accessorie e che a tal fine si rende necessaria la prosecuzione del mandato conferito ai Servizi Sociali;
P.Q.M.
DISPONE che il servizio sociale prosegua nell'intervento educativo attivato e monitori l'evoluzione dei rapporti tra il padre e le figlie, depositando relazione di aggiornamento entro il 10 settembre 2025;
fissa per l'esame della suddetta relazione l'udienza dell'1 ottobre 2025, ore 9.40
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
Pag. 5 di 6 Si comunichi alle parti ed al Servizio Sociale territorialmente competente.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
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