Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4038
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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In sede di decisione sul ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito di una precedente cassazione con rinvio e dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ., del quale il giudice di rinvio abbia fatto applicazione, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di Cassazione possa "revocare" o "modificare" tale principio, perché erroneo.

Deve ritenersi di natura acceleratoria il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, previsto dall'art. 17 di tale legge, affinché il comune provveda, mediante deliberazione alla delimitazione del centro abitato (cosiddetta perimetrazione), tenuto conto che la legge stessa non prevede alcuna decadenza per l'esercizio del relativo potere, in conseguenza del decorso del suddetto termine e che, d'altro canto, l'impossibilità dell'esercizio di quel potere non venne determinata neppure dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad una controversia in materia di cosiddetto retratto agrario, nella quale si sosteneva che il provvedimento di perimetrazione, dal quale emergeva una destinazione edilizia dell'immobile oggetto di retratto preclusiva della possibilità del suo esercizio, non potesse trovare applicazione, in quanto emesso oltre il citato termine).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso) tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso (o del controricorso) e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità.

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    https://www.eius.it/articoli/ · 9 febbraio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4038
Data del deposito : 23 aprile 1999

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