Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 3
In sede di decisione sul ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito di una precedente cassazione con rinvio e dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ., del quale il giudice di rinvio abbia fatto applicazione, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di Cassazione possa "revocare" o "modificare" tale principio, perché erroneo.
Deve ritenersi di natura acceleratoria il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, previsto dall'art. 17 di tale legge, affinché il comune provveda, mediante deliberazione alla delimitazione del centro abitato (cosiddetta perimetrazione), tenuto conto che la legge stessa non prevede alcuna decadenza per l'esercizio del relativo potere, in conseguenza del decorso del suddetto termine e che, d'altro canto, l'impossibilità dell'esercizio di quel potere non venne determinata neppure dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad una controversia in materia di cosiddetto retratto agrario, nella quale si sosteneva che il provvedimento di perimetrazione, dal quale emergeva una destinazione edilizia dell'immobile oggetto di retratto preclusiva della possibilità del suo esercizio, non potesse trovare applicazione, in quanto emesso oltre il citato termine).
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso) tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso (o del controricorso) e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità.
Commentari • 2
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FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco B. alla cartella di pagamento notificatagli da essa agente della riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella "priva di efficacia giuridica". La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 febbraio 2024
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Francesco B. alla cartella di pagamento notificatagli da essa agente della riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella "priva di efficacia giuridica". La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN Presidente
Dott. NT LIMONGELLI Consigliere
Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere
Dott. Bruno DURANTE Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ MI, LO NT, LO AN, elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino n. 2, presso l'avv. Giorgio De Arcangelis, disi dall'avv. Leopoldo Gottardis, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NC OM, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Ammiraglio Bergamini n. 12, presso l'avv. Piero Cammereri, che lo difende unitamente all'avv. Luciano Missera, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LO IR,
OR ON,
LO IR,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 300/96 del 23 gennaio - 11 marzo 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dott. Mario Finocchiaro. Udito l'avv. L. Missera per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 2 - 6 febbraio 1970 ZZ MI vedova LO, LO NT e AN, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, LO IR, AM e IR, nonché NC OM.
Premesso di essere affittuari coltivatori diretti di alcuni fondi in Comune di Attimis, da LO IR, AM e IR venduti al convenuto NC senza avere dato, previamente, ad essi coltivatori, le comunicazioni prescritte dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini dell'eventuale esercizio della prelazione agraria,
gli attori dichiaravano di volere riscattare, ai sensi della richiamata norma tali terreni.
Costituitosi in giudizio unicamente il NC questi eccepiva che il diritto di prelazione era, nella specie, escluso, a norma dell'art. 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, perché i suoli interessati erano situati nel perimetro urbano di Attimis, definito ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967. Accolta la domanda attrice parzialmente dal Tribunale ed integralmente dalla Corte di appello di Trieste, questa Corte, a sezioni unite, con sentenza 29 maggio 1990, n. 4994, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia per il riesame della stessa onde accertare se, alla data del trasferimento, il fondo de quo, compreso nel perimetro urbano del Comune di Attimis, fosse destinabile alla edilizia residenziale secondo i coefficienti stabiliti per il centro stesso dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967.
La Corte di rinvio, dopo avere precisato che nelle more del giudizio era intervenuta una transazione tra gli attori ed il NC, in virtù della quale questo ultimo aveva trasferito ai primi i terreni di cui alle particelle 325 e 599, questa ultima derivata dal frazionamento della 326, e che, come già affermato dalla Corte di appello di Trieste, dalla documentazione acquisita ed, in particolare, dalle informazioni 27 marzo 1976 del Comune di Attimis e dalle attestazioni in atti era rimasto accertato che non solo le particelle 325 e 326, ma anche la 332, all'epoca della compravendita erano inclusi nell'ambito della perimetrazione urbana definita dal predetto Comune il 20 dicembre 1968 ed approvata dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica il 3 marzo 1969, rigettava la domanda di riscatto in ordine al fondo di cui alla part. 332 e dichiarava cessata la materia del contendere per i terreni di cui alle particelle 325 e 599.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione ZZ MI vedova LO, LO NT e AN, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso il solo NC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte controricorrente eccepisce, in limine, che il ricorso è inammissibile perché il mandato ad litem - rilasciato in margine al ricorso stesso - e in forza del quale l'avv. GOTTARDIS lo ha sottoscritto è privo di data.
2. La deduzione è infondata.
Come pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi (da ultimo, in tale senso, ad esempio, la recentissima sentenza resa in ricorso n. 3867/97 R. G., in causa Provincia Regionale di Siracusa
contro
DD e altri, deliberata da questa Sezione nel corso dell'udienza del 14 dicembre 1991, ed in corso di pubblicazione) che perché il ricorso (o il ricorso incidentale) per cassazione sia ammissibile, sotto il profilo di cui all'art. 365 c.p.c., lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo, munito di procura "speciale".
Al riguardo è essenziale, esclusivamente, da una parte, che la procura stessa sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) (circostanza nella specie incontroversa, atteso che la procura stessa è trascritta anche nella copia notificata del controricorso), dall'altra, che la stessa, oltre a investire, espressamente, il difensore nominato del potere di proporre ricorso per cassazione, sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza che con il ricorso si intende impugnare (altra circostanza indubitabile nel caso concreto, facendosi menzione nell'atto in margine al quale la procura è stata apposta della sentenza gravata, indicata sia nei suoi estremi che nel suo contenuto).
Come è irrilevante, pertanto che il mandato a margine, rilasciato in data successiva alla sentenza impugnata, sia stato conferito in data anteriore non solo alla notifica del ricorso ma anche a quella di redazione del ricorso stesso (indicata al termine dell'atto) (da ultimo, in tale senso, Cass. 16 novembre 1998 n. 11533, specie in motivazione), così non può che ribadirsi che non è causa di nullità del mandato ad litem (non prevista da alcuna disposizione di legge) e di inammissibilità del ricorso (principale o incidentale, o del controricorso) la circostanza che in calce al mandato apposto a margine di uno dei riferiti atti non sia indicata la data del rilascio (cfr., ad esempio, Cass. 1 febbraio 1992 n. 1076).
3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, in sede di rinvio, hanno escluso che la particella n. 332 del comune di Attimis fosse suscettibile di prelazione, da parte dei conduttori insediati sulla stessa, perché dalla documentazione acquisita ed, in particolare, dalle informazioni 27 marzo 1976 del Comune di Attimis e dalle attestazioni in atti era rimasto accertato che non solo le particelle 325 e 326, ma anche la 332, all'epoca della compravendita erano incluse nell'ambito della perimetrazione urbana definita dal predetto Comune il 20 dicembre 1968 ed approvata dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica il 3 marzo 1969.
4. Con il primo motivo i ricorrenti censurano tale pronunzia denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché contraddittorietà della motivazione"
La Corte di Cassazione a sezioni unite - osservano i ricorrenti - con sentenza del 29 maggio 1990, n. 4994, ha ritenuto che il provvedimento di perimetrazione urbana, ex art. 17 legge n. 765 del 1967, deve considerarsi strumento urbanistico, sia pure con linee rudimentali idoneo ad escludere il riscatto agrario previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, in quanto comportante una destinazione ad utilizzazione edilizia delle aree comprese nel perimetro, ma tale decisione appare contraria alla ratio dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 ed allo spirito della legge il cui vero scopo a quello di imporre limiti edificatori, di carattere provvisorio, a tutela del territorio e non quello di imporre vincoli di destinazione e ciò può essere rettamente inteso solo attraverso l'esame attento e complessivo di tutte le norme che concorrono a costituirla.
5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Recita - per quanto rilevante questo punto dell'esposizione - l'art. 384 c.p.c. che "la corte (di cassazione), quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ...".
Nella specie, come riferito in parte espositiva, la pronuncia resa il 22 dicembre 1983 della Corte di appello di Trieste sulla domanda proposta da ZZ MI, LO NT e AN
contro
NC OM e altri, è stata cassata - ai sensi della ricordata disposizione (art. 384 c.p.c.) - da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza 29 maggio 1990, n. 4994, la quale, cassata la decisione impugnata, ha rinviato la causa alla Corte di appello di Venezia perché si uniformasse al seguente principio di diritto: "a norma dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965 n. 590, il riscatto agrario è escluso qualora, alla data del trasferimento a titolo oneroso, il fondo, compreso nel perimetro del centro abitato definito ai sensi dell'art. 17, comma primo lettera a) della legge 17 agosto 1967 n. 765, fosse destinabile all'edilizia residenziale secondo i coefficienti stabiliti per il centro stesso da quest'ultima disposizione".
Certo che i giudici del rinvio - con la sentenza in questa sede gravata - si sono attenuti, senza ombra di dubbio, a tale principio, è palese, in primis, che sotto tale profilo la sentenza impugnata non è suscettibile di censura in questa sede.
È pacifico - infatti - in dottrina come presso la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola - per espressa previsione normativa - il giudice di rinvio, il quale può discostarsene esclusivamente in caso di jus superveniens, eventualmente costituito da sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato la illegittimità costituzionale della norma da applicare per la risoluzione della controversia purché la pubblicazione di tale sentenza sulla Gazzetta Ufficiale sia posteriore alla data della decisione della sentenza rescindente, anche se anteriore alla data di pubblicazione (cfr., ad esempio, Cass., 9 dicembre 1997, n. 12465) . Atteso che nella specie parte ricorrente censura la sentenza gravata - che ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente - non perché ricorre una ipotesi di jus superveniens, ma perché la sentenza rescindente e il principio di diritto in questa enunciato - sono a suo avviso - "contrari alla ratio della norma dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e allo spirito della legge" è palese l'infondatezza della censura.
Premesso quanto sopra, contemporaneamente deve escludersi, alla luce del vigente ordinamento processuale quale risulta dal r.d. 16 marzo 1942, n. 262 e dalla modifiche a questo introdotte nel tempo,
che cassata una sentenza di appello da parte di questa Corte con enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. questa stessa Corte, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio possa "revocare" o "modificare" il principio di diritto in precedenza espresso perché erroneo (come gli attuali ricorrenti cercano di dimostrare con il primo motivo di ricorso [da pag. 8 a pag.17 del ricorso stesso]).
6. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ancora, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Quand'anche la Corte Suprema ritenesse di non discostarsi dall'indirizzo di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 4994 del 29 maggio 1990, assumono i ricorrenti che la decisione impugnata va corretta e riformata.
Ciò in quanto risulta acquisito che il fondo di cui al mappale 332, del Comune di Attimis, dopo la perimetrazione, ha mantenuto la sua destinazione agricola.
Data - infatti - la natura provvisoria e strumentale del provvedimento di perimetrazione urbana, prodromica all'adozione di un PRG, o di un PDF, non può essere condiviso il principio secondo cui il diritto di riscatto non può essere invocato da chi, pur essendo coltivatore diretto, al momento dell'acquisto del fondo da parte di un terzo, non può esercitare validamente tale suo diritto dopo che il fondo e stato considerato, con il provvedimento definitivo, parte integrante della zona agricola.
7. Al pari del precedente il motivo è infondato.
Giusta la puntuale previsione dell'art. 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e della interpretazione - mai mutata nel tempo
- che questa Corte regolatrice ne dà, ciò che rileva al fine di ritenere in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a conduttori coltivatori diretti - è esclusivamente la situazione di fatto e diritto del fondo al momento del trasferimento, senza che rilevino eventuali modifiche, sopravvenute, degli strumenti urbanistici.
È palesemente inconferente, pertanto, al fine del decidere, che successivamente al rogito notarile del 26 luglio 1969 [con il quale il NC ha acquistato i terreni oggetto del retratto per cui è controversia] sia intervenuto un piano di fabbricazione che abbia diversamente disposto, quanto alle possibilità di utilizzazione del mappale 332.
Nè - ancora - è pertinente il richiamo alla invocata natura "provvisoria" e "strumentale" del provvedimento di perimetrazione urbana, prodromica alla adozione di un piano regolatore generale o di un piano di fabbricazione.
In realtà, proprio come affermato da Cass., sez. un., 29 maggio 1990, n. 4994 - la quale ha risolto un contrasto manifestatosi nell'ambito della giurisprudenza di questa corte - "la delibera di perimetrazione, adottata dal comune in mancanza di piano regolare generale o di programma di fabbricazione, non è atto meramente preparatorio o programmatico, ma ha portata di strumento urbanistico, con forza normativa secondaria e rilevanza esterna".
8. Con il terzo, motivo, ancora, i ricorrenti denunciano "contraddittorietà ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia"
Si assume, al riguardo, in particolare, che con la sentenza delle sezioni unite citata, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che il riscatto sarebbe escluso non dalla semplice inclusione nel perimetro urbano ma solo ove all'inclusione si accompagni, al momento della vendita, una ulteriore condizione e cioè la destinabilità, in concreto, alla edilizia residenziale secondo i coefficienti stabiliti per il centro stesso. La Corte di appello di Venezia ha ritenuto, invece, proseguono i ricorrenti, che debba presumersi il pieno rispetto, da parte dell'atto amministrativo di perimetrazione che occupa, dei coefficienti stabiliti dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967, tanto più che non sussistono, a suo dire, in base a quanto desumibile agli atti di causa, ragioni in senso contrario e comunque che incombeva agli attori di dedurre e provare la eventuale mancata corrispondenza della delibera di perimetrazione ai coefficienti di legge.
9. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento.
Alla luce della stessa formulazione letterale della norma di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l. 6 agosto 1967 n. 765. Recita, in particolare, la ricordata disposizione: "nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio". È palese - pertanto - alla luce del principio di cui all'art. 12, comma 1, preleggi (nell'applicare alla legge non si può dare ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse) che, la "edificazione a scopo residenziale" era possibile - con l'intensità ivi indicata - nei "centri abitati", i cui "perimetri" dovevano essere definiti a norma della stessa disposizione.
Accertato come è stato accertato nella specie in sede di merito che la particella n. 332 del comune di Attimis e per cui ora è controversia era senza ombra di dubbio compreso nei "centro abitato" di quel comune, per effetto della perimetrazione attuata in esecuzione della ricordata disposizione normativa, e pertanto era suscettibile di utilizzazione edilizia è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno escluso il diritto di prelazione e di riscatto degli attuali ricorrenti.
Come - correttamente - evidenziato dai giudici del merito, pertanto, una volta accertato che il terreno oggetto di controversia era compreso nella perimetrazione attuata in esecuzione della ricordata disposizione normativa lo stesso doveva ritenersi destinato - giusta la puntuale previsione di legge - alla "edificazione a scopo residenziale".
Era - eventualmente - onere degli attuali ricorrenti dimostrare, adeguatamente, che con il detto provvedimento di perimetrazione il comune aveva previsto, altresì, in difformità [e, eventualmente in contrasto] con quanto imposto dalla legge che la particella oggetto di lite era stata, ciononostante, destinata a scopi agricoli (senza che rilevi una sua, eventuale, non edificabilità, cfr., sulla questione, Cass. 2 febbraio 1996, n. 893, specie in motivazione). 10. Con il quarto, e ultimo, motivo, infine, i ricorrenti denunciano "violazione di legge e insufficiente e contraddittoria motivazione".
Il provvedimento di perimetrazione adottato dall'Amministrazione Comunale di Attimis - si osserva - non può trovare applicazione perché emesso dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. Tale provvedimento, tardivamente emesso, infatti, doveva restare esposto all'albo comunale per la durata di 15 giorni mentre, in effetti, lo e stato solo per 5 giorni, il che ne determina la sua inefficacia.
11. Anche tale motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola.
11. 1. In merito alla prima parte della censura la stessa è infondata, atteso - a tacere d'altro - che la norma positiva pur prevedendo che i comuni, sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di edificazione procedessero alla perimetrazione dei centri abitati "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" non definiva "perentorio" tale termine, ne' "sanzionava" in qualche modo il ritardo dei comuni nel provvedere al riguardo.
Al riguardo non può, quindi, non ribadirsi - in conformità, del resto, a quanto già ritenuto da parte dei giudici amministrativi - che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17, l. 6 agosto 1967, n. 765, affinché il comune provveda, mediante deliberazione,
alla delimitazione del centro abitato, ha natura acceleratoria, anche considerato che la legge stessa non prevede una decadenza della p.a. dall'esercizio del potere de quo, in conseguenza del decorso del termine in questione, e che l'art. 4, l. 28 gennaio 1977, n. 10 non ha determinato l'impossibilità per la p.a. di fare luogo a provvedimenti di perimetrazione (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1992, n. 299). Anche a prescindere dai pur assorbenti rilievi che precedono, la presunta natura "perentoria" del termine in questione contrasta con la ratio della disposizione, diretta - comunque - ad imporre l'adozione di uno strumento urbanistico, sia pure nelle linee rudimentali (mentre, se fosse vero l'assunto invocato dai ricorrenti in caso di inerzia degli enti locali trascorso il termine di legge si sarebbe consolidata quella situazione di incertezza che la norma mirava ad eliminare).
11. 2. Quanto al secondo (inefficacia del provvedimento di perimetrazione perché esposto nell'albo comunale per 5 giorni e non per quindici giorni, come previsto - in linea generale - per i regolamenti comunali dall'art. 62, r.d. 3 marzo 1934 n. 383. nel testo modificato dall'art. 21, l. 9 giugno 1947 n. 530) la deduzione è inammissibile, trattandosi di [presunto] vizio del provvedimento di perimetrazione che non risulta [dalla sentenza gravata, che non è stata, sul punto, censurata per omessa pronunzia] mai dedotto in sede di merito ed eccepito - pertanto - inammissibilmente per la prima volta in questo giudizio di legittimità (atteso che per la verifica della sua [eventuale] fondatezza sono indispensabili accertamenti in fatto preclusi in questa sede).
12. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questa fase, tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dispone la compensazione delle spese di questa fase, tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 26 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999