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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.686/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 3 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 689/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Raimondo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via Dei Mille n. 172;
OPPONENTE-
E
, AR
- OPPOSTA contumace -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 3 giugno 2024 di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il giudice monocratico di questo Tribunale, con decreto numero n. 2408/2020, ha ingiunto al , in persona del Sindaco p.t, il pagamento Parte_1
in favore di , della somma di euro 16.402,26, oltre AR
interessi moratori, ed euro 826,00 per spese di procedura, in ragione delle azionate fatture relative allo svolgimento di servizi di igiene urbana in favore del Comune.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione il Parte_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda in forza della clausola
[...] compromissoria di cui all'art. 29 della stipulata convenzione;
nel merito, la prescrizione del credito ingiunto, in quanto trattasi di fatture relative all'anno 2003 nonché l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, Ha, così, insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, vinte le spese di lite.
3. Integrato correttamente il contraddittorio nei confronti del AR
, nessuno non si è costituita in giudizio per la Curatela, sicché ne va dichiarata la
[...]
contumacia.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del presente procedimento per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 02.02.2023 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo
– all'udienza del 12.12.2024.
Indi, la causa è stata chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, subentrata a seguito di provvedimento del Presidente Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), e disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
e viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della AR
non costituitosi in giudizio a dispetto della ritualità nei suoi confronti dell'atto di
[...]
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa viene decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro,
Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Le pronunce della Corte di Cassazione optano per una applicazione del c.d. principio della ragione più liquida anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n.
5804/2017).
2. In applicazione dei principi testé enunciati, si impone l'accoglimento della proposta opposizione dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del presunto credito azionato.
2.1 Mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Il decreto ingiuntivo è, dunque, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), mentre spetterà all'attore del giudizio di opposizione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
2.2. Tanto premesso va osservato che, come si è brevemente detto nel riportato svolgimento processuale, parte opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla società opposta evidenziando come nel caso di specie sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n.
4. e non quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
In punto di diritto è corretta la deduzione di parte opponente atteso che la convenzione intercorsa tra le parti ha ad oggetto i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani e altri servizi accessori;
contratto, questo, ad esecuzione periodica, di durata quinquennale, per il quale è stato pattuito il pagamento di un canone annuo (cfr. art. 3 convezione) da corrispondere secondo le modalità e le scadenze definite dall'art. 17 della stessa convezione.
Come chiarito, infatti, dai giudici di legittimità la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.,
n. 4, riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
trattasi di “prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali
i singoli pagamenti si riferiscono” (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008; Sez. 1, n.
23746 del 16/11/2007)”.
Nel caso di specie è incontestabile che siano decorsi più di 5 anni tra la data delle fatture poste a sostegno della domanda monitoria e, quindi, degli asseriti servizi espletati - risalenti ad un periodo che va da giugno a dicembre 2003 - e la domanda azionata in via monitoria dall'opposta (con ricorso depositato a settembre 2020 e successivo decreto ingiuntivo emesso il 29.12.2020)
Né emerge ex actis alcun atto il cui contenuto sia idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione, non rinvenibile – considerata, peraltro, la contumacia di parte opposta nel presente giudizio - neppure tra quelli prodotti in fase monitoria.
Alla luce degli esposti rilievi, in definitiva, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall'odierna parte opponente, non può che ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie de quo.
Donde, l'opposizione deve essere accolta su tale profilo preliminare, restando assorbito l'esame di ogni ulteriore questione di rito e di merito dibattuta dalle parti.
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. La soccombenza dell'opposta governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione di valore compreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro, tenuto conto della sorta capitale e degli interessi maturati come da prospetto allegato in sede monitoria), con esclusione della non espletata fase istruttoria.
3.1. Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria, che restano a carico del ricorrente/odierno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2408/2020, emesso da questo Tribunale in data 29.12.2020, all'esito del procedimento n. 4790/2020, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
AR
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opposta a rifondere in favore del ., in persona del sindaco p.t., Parte_1 le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 03.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 3 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 689/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Raimondo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via Dei Mille n. 172;
OPPONENTE-
E
, AR
- OPPOSTA contumace -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 3 giugno 2024 di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il giudice monocratico di questo Tribunale, con decreto numero n. 2408/2020, ha ingiunto al , in persona del Sindaco p.t, il pagamento Parte_1
in favore di , della somma di euro 16.402,26, oltre AR
interessi moratori, ed euro 826,00 per spese di procedura, in ragione delle azionate fatture relative allo svolgimento di servizi di igiene urbana in favore del Comune.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione il Parte_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda in forza della clausola
[...] compromissoria di cui all'art. 29 della stipulata convenzione;
nel merito, la prescrizione del credito ingiunto, in quanto trattasi di fatture relative all'anno 2003 nonché l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, Ha, così, insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, vinte le spese di lite.
3. Integrato correttamente il contraddittorio nei confronti del AR
, nessuno non si è costituita in giudizio per la Curatela, sicché ne va dichiarata la
[...]
contumacia.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del presente procedimento per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 02.02.2023 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo
– all'udienza del 12.12.2024.
Indi, la causa è stata chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, subentrata a seguito di provvedimento del Presidente Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), e disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
e viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della AR
non costituitosi in giudizio a dispetto della ritualità nei suoi confronti dell'atto di
[...]
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa viene decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro,
Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Le pronunce della Corte di Cassazione optano per una applicazione del c.d. principio della ragione più liquida anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n.
5804/2017).
2. In applicazione dei principi testé enunciati, si impone l'accoglimento della proposta opposizione dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del presunto credito azionato.
2.1 Mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Il decreto ingiuntivo è, dunque, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), mentre spetterà all'attore del giudizio di opposizione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
2.2. Tanto premesso va osservato che, come si è brevemente detto nel riportato svolgimento processuale, parte opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell'asserito credito vantato dalla società opposta evidenziando come nel caso di specie sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n.
4. e non quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
In punto di diritto è corretta la deduzione di parte opponente atteso che la convenzione intercorsa tra le parti ha ad oggetto i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani e altri servizi accessori;
contratto, questo, ad esecuzione periodica, di durata quinquennale, per il quale è stato pattuito il pagamento di un canone annuo (cfr. art. 3 convezione) da corrispondere secondo le modalità e le scadenze definite dall'art. 17 della stessa convezione.
Come chiarito, infatti, dai giudici di legittimità la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.,
n. 4, riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
trattasi di “prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali
i singoli pagamenti si riferiscono” (cfr. ex multis Cass., Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008; Sez. 1, n.
23746 del 16/11/2007)”.
Nel caso di specie è incontestabile che siano decorsi più di 5 anni tra la data delle fatture poste a sostegno della domanda monitoria e, quindi, degli asseriti servizi espletati - risalenti ad un periodo che va da giugno a dicembre 2003 - e la domanda azionata in via monitoria dall'opposta (con ricorso depositato a settembre 2020 e successivo decreto ingiuntivo emesso il 29.12.2020)
Né emerge ex actis alcun atto il cui contenuto sia idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione, non rinvenibile – considerata, peraltro, la contumacia di parte opposta nel presente giudizio - neppure tra quelli prodotti in fase monitoria.
Alla luce degli esposti rilievi, in definitiva, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall'odierna parte opponente, non può che ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie de quo.
Donde, l'opposizione deve essere accolta su tale profilo preliminare, restando assorbito l'esame di ogni ulteriore questione di rito e di merito dibattuta dalle parti.
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. La soccombenza dell'opposta governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione di valore compreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro, tenuto conto della sorta capitale e degli interessi maturati come da prospetto allegato in sede monitoria), con esclusione della non espletata fase istruttoria.
3.1. Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria, che restano a carico del ricorrente/odierno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2408/2020, emesso da questo Tribunale in data 29.12.2020, all'esito del procedimento n. 4790/2020, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
AR
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opposta a rifondere in favore del ., in persona del sindaco p.t., Parte_1 le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 03.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)