Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01003/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Daniela Vigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Arno, n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale perla Lombardia-Milano, Sezione III, 10 febbraio 2025, n. 184, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della presente fase, che i motivi di doglianza, pur dovendo essere adeguatamente esaminati dal Tar nella propria sede di merito, presentano profili di fondatezza, con particolare riguardo alla manifestazione di volontà di proporre domanda di protezione internazionale al fine di ottenere l’accesso alle misure di accoglienza, indipendentemente dalla comparizione personale del richiedente presso la Questura competente;
Ritenuto, sotto il profilo del periculum , che, in assenza di profili di pericolo per la sicurezza, debba accordarsi prevalenza a quello dell’appellante, che -OMISSIS- dovrà comparire davanti agli Uffici della Questura per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO