CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2023, n. 25567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25567 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo C 4, Lie;
:",.<}-2, A U••• 04, • Penale Sent. Sez. 4 Num. 25567 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN LA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Biella dichiarava EL LA colpevole del delitto di furto aggravato del portafogli, contenuto nella borsa appartenente a SP FE e da questa dimenticata all'interno dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia, nonché del tentato uso indebito della carta di credito rinvenuta nel portafogli. 2. Il Tribunale aveva fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputata sui seguenti elementi: la circostanza che le telecamere, posizionate all'esterno della scuola, l'avessero ripresa mentre entrava subito dopo che la SP ne era uscita, venendo fuori, dieci minuti dopo, in compagnia della cognata, SE AN e della nipote;
le dichiarazioni dei dipendenti dell'Esselunga, ai quali l'imputata si era rivolta per acquistare un televisore, in particolare D'ST LE che l'aveva riconosciuta con certezza, nel corso di un'individuazione fotografica, come l'autrice dell'uso indebito della carta di credito;
la testimonianza di SE AN, la quale nonostante l'evidente reticenza, sostanzialmente confermava, dopo le contestazioni da parte del Pubblico ministero, le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari allorché aveva riferito che la cognata le aveva rivelato di aver rubato il portafogli e che, uscite dalla scuola, si erano recate all'Esselunga. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputata che, con un unico motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuibilità all'imputata. I Giudici di merito si sono limitati a richiamare l'individuazione operata dalla teste D'ST, senza avvedersi del pregiudizio derivato dal mancato inserimento nel fascicolo fotografico dell'effige della SE. Non può escludersi che la teste abbia identificato l'imputata non come materiale autrice del tentativo di transazione, ma perché, rispetto alla SE, risultava essere una cliente nota all'esercizio commerciale. Anche a voler ammettere che i tentativi di transazione negata fossero stati operati dalla EL, da questi non può automaticamente desumersi che la carta utilizzata fosse la stessa sottratta alla SP. Vi è poi contrasto tra le argomentazioni della sentenza impugnata e il dato probatorio acquisito in giudizio tramite l'escussione della maestra IO AN, con cui l'imputata si era intrattenuta in colloquio privato, relativamente al dato temporale, tale da non consentire all'imputata di sottrarre il portafogli. 4. In data 13/02/2023, sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte dell'avv. AL IN, difensore di fiducia dell'imputata. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 6. Il ricorso è inammissibile. 7. La censura dedotta si sviluppa sul piano della ricostruzione fattuale ed è sostanzialmente volta a sovrapporre prospettazioni congetturali e prive di oggettivi riscontri alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, invece che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi di questa Suprema Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una maggiore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 -01). In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente indugia a suggerire a questa Suprema Corte una ricostruzione alternativa dei fatti (adombrante la realizzazione degli illeciti da parte della cognata della EL, presente insieme all'imputata all'interno della scuola), del tutto prescindendo dal compendio probatorio risultante dall'istruzione dibattimentale e su cui la Corte fonda in termini logici il proprio ragionamento probatorio sulla base del rilievo - decisivo - per cui è stata indiscutibilmente la ricorrente a venire riconosciuta da una dipendente del supermercato come colei che, senza margine di dubbio, ha provato per due volte ad utilizzare la carta di credito per l'acquisto di un televisore. Sotto tale profilo, peraltro, la difesa tenta finanche di introdurre un presunto vuoto motivazionale sulla coincidenza tra la carta di credito asseritamente utilizzata dalla ricorrente e quella trafugata, con argomenti privi del requisito della specificità rispetto ad un dato acquisito al processo e non oggetto di appropriata confutazione. In definitiva, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte torinese ha fornito una motivazione congrua, che si salda con quella di primo grado ripetutamente richiamata, e di cui non viene scardinata la linearità in funzione di ricostruzioni alternative rimaste solo su un piano meramente congetturale. 3 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo C 4, Lie;
:",.<}-2, A U••• 04, • Penale Sent. Sez. 4 Num. 25567 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN LA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Biella dichiarava EL LA colpevole del delitto di furto aggravato del portafogli, contenuto nella borsa appartenente a SP FE e da questa dimenticata all'interno dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia, nonché del tentato uso indebito della carta di credito rinvenuta nel portafogli. 2. Il Tribunale aveva fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputata sui seguenti elementi: la circostanza che le telecamere, posizionate all'esterno della scuola, l'avessero ripresa mentre entrava subito dopo che la SP ne era uscita, venendo fuori, dieci minuti dopo, in compagnia della cognata, SE AN e della nipote;
le dichiarazioni dei dipendenti dell'Esselunga, ai quali l'imputata si era rivolta per acquistare un televisore, in particolare D'ST LE che l'aveva riconosciuta con certezza, nel corso di un'individuazione fotografica, come l'autrice dell'uso indebito della carta di credito;
la testimonianza di SE AN, la quale nonostante l'evidente reticenza, sostanzialmente confermava, dopo le contestazioni da parte del Pubblico ministero, le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari allorché aveva riferito che la cognata le aveva rivelato di aver rubato il portafogli e che, uscite dalla scuola, si erano recate all'Esselunga. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputata che, con un unico motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuibilità all'imputata. I Giudici di merito si sono limitati a richiamare l'individuazione operata dalla teste D'ST, senza avvedersi del pregiudizio derivato dal mancato inserimento nel fascicolo fotografico dell'effige della SE. Non può escludersi che la teste abbia identificato l'imputata non come materiale autrice del tentativo di transazione, ma perché, rispetto alla SE, risultava essere una cliente nota all'esercizio commerciale. Anche a voler ammettere che i tentativi di transazione negata fossero stati operati dalla EL, da questi non può automaticamente desumersi che la carta utilizzata fosse la stessa sottratta alla SP. Vi è poi contrasto tra le argomentazioni della sentenza impugnata e il dato probatorio acquisito in giudizio tramite l'escussione della maestra IO AN, con cui l'imputata si era intrattenuta in colloquio privato, relativamente al dato temporale, tale da non consentire all'imputata di sottrarre il portafogli. 4. In data 13/02/2023, sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte dell'avv. AL IN, difensore di fiducia dell'imputata. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 6. Il ricorso è inammissibile. 7. La censura dedotta si sviluppa sul piano della ricostruzione fattuale ed è sostanzialmente volta a sovrapporre prospettazioni congetturali e prive di oggettivi riscontri alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, invece che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi di questa Suprema Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una maggiore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 -01). In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente indugia a suggerire a questa Suprema Corte una ricostruzione alternativa dei fatti (adombrante la realizzazione degli illeciti da parte della cognata della EL, presente insieme all'imputata all'interno della scuola), del tutto prescindendo dal compendio probatorio risultante dall'istruzione dibattimentale e su cui la Corte fonda in termini logici il proprio ragionamento probatorio sulla base del rilievo - decisivo - per cui è stata indiscutibilmente la ricorrente a venire riconosciuta da una dipendente del supermercato come colei che, senza margine di dubbio, ha provato per due volte ad utilizzare la carta di credito per l'acquisto di un televisore. Sotto tale profilo, peraltro, la difesa tenta finanche di introdurre un presunto vuoto motivazionale sulla coincidenza tra la carta di credito asseritamente utilizzata dalla ricorrente e quella trafugata, con argomenti privi del requisito della specificità rispetto ad un dato acquisito al processo e non oggetto di appropriata confutazione. In definitiva, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte torinese ha fornito una motivazione congrua, che si salda con quella di primo grado ripetutamente richiamata, e di cui non viene scardinata la linearità in funzione di ricostruzioni alternative rimaste solo su un piano meramente congetturale. 3 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente