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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
quale titolare del “Caseificio Caselle di IC HE Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Sarnelli
APPELLANTE
E
– in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.01.2021, la sig.ra , nella qualità, adiva il Tribunale di Benevento Pt_1 proponendo opposizione, ex legge 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto
Dirigenziale n. 83 del 25.11.2020 emesso dalla per presunta violazione dell'art. Controparte_1
124 c. 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i. sanzionato dall'art. 133 c. 2 del medesimo decreto di cui alla contestazione verbale n. 56 del 30.03.2020.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per mancata redazione del verbale di accertamento, la inesistenza della notifica, la infondatezza e la inesistenza della violazione.
Chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di lite.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati, a mezzo pec, alla che rimaneva Controparte_1 contumace.
Con sentenza n. 815/2021 emessa il 23.04.2021 e pubblicata in data 30.04.2021, il Tribunale di
Benevento rigettava il ricorso nulla statuendo sulle spese attesa la contumacia della CP_1
CP_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto del 29.11.2021 riproponendo Parte_1 le difese di primo grado oggetto, a suo dire, di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per il conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio cui l'appello veniva notificato telematicamente, non si costituiva in giudizio, Controparte_2 sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Infondato è il primo motivo di gravame sulla nullità della ordinanza ingiunzione per omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Per come riportato dal giudice di prime cure, e comunque, dallo stesso appellante, l'art. 14 della legge
689/1981 non prevede affatto un obbligo di contestazione immediata della infrazione, ben essendo possibile una successiva notifica entro 90 giorni dall'accertamento.
Nel caso in esame la omessa contestazione immediata trova la sua circostanza nel fatto che, una volta accertato nella ispezione del 24.02.2020 presso il Caseificio, la presenza di un impianto di depurazione che, al momento dell'accesso, risultava essere in funzione, era necessario verificare (non avendo la esibito nessuna autorizzazione allo scarico delle acque proveniente dai processi Pt_1 di lavorazione e trasformazione dei prodotti lattiero – caseari), se lo scarico fosse o meno autorizzato.
Tali circostanze emergono in modo univoco dal verbale di contestazione dell'illecito in atti, in cui si dà altresì atto che solo in data 2.03.2020 si è accertato presso l'UTC di Pietraroja che l'autorizzazione originaria del 2014 era scaduta e non rinnovata nei termini.
Trattasi di circostanze tutte dettagliatamente indicate nel verbale in atti, da ritenersi pacifiche, che giustificano ampiamente la contestazione effettuata non nella immediatezza del sopralluogo.
Parimenti priva di pregio è la censura sulla inesistenza di notifica del verbale che, per come dedotto dallo stesso appellante, risulta essere stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo di essa opponente.
Del resto la circostanza che la abbia proposto ricorso alla contestazione ai sensi degli artt. Pt_1
17 e 18 della legge 689/1981 dà conto del fatto che non possa parlarsi di inesistenza della notifica, avendo esercitato appieno il suo diritto di difesa.
Assolutamente inconferente è la deduzione sulla inesistenza per la omessa attestazione di conformità all'originale atteso che “ in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma
3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” ( Cass. Civ. 35541/2023).
Parimenti infondata è l'eccezione sui vizi di motivazione del verbale di contestazione che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, indica con precisione la data ed il luogo del sopralluogo, e, per quanto ci occupa, che lo stabilimento era dotato di impianto di depurazione che risultava essere in funzione, sì presumendosi in maniera incontrovertibile che fosse utilizzato per lo scarico di acque.
Né coglie nel segno la difesa dell'appellante che invoca una sorta di autorizzazione implicita allo scarico in virtù di un dedotto inoltro al SUAP di Pietraroja di una domanda di rinnovo del maggio
2019.
Di tale domanda non vi è nessuna traccia in atti e né, comunque, potrebbe ipotizzarsi un tacito assenso sia per la omessa previsione sul punto sia perché la originaria autorizzazione, di durata quadriennale, risultava essere scaduta nel 2018, per come incontestatamente riportato nel verbale di contestazione in atti.
La prova dell'illecito emerge, poi, per tabulas dalla circostanza che il caseificio, così come incontestatamente indicato nel verbale di contestazione, fosse dotato di un impianto di depurazione che, al momento dell'accesso, risultava essere in funzione, e, indi, destinato allo scarico dei prodotti.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere provato l'illecito contestato e dunque la infrazione a violazione dell'art. 124 comma 1 del Dlgs n. 152/06 come sanzionata dall'art. 133- comma 2 del medesimo decreto.
L'art. 124 .comma statuisce che: “ Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”; l'art. 133 – comma 2- dispone: “ Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”.
Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, ad un rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite non avendo la svolto attività difensiva. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
quale titolare del “Caseificio Caselle di IC HE Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Sarnelli
APPELLANTE
E
– in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.01.2021, la sig.ra , nella qualità, adiva il Tribunale di Benevento Pt_1 proponendo opposizione, ex legge 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al Decreto
Dirigenziale n. 83 del 25.11.2020 emesso dalla per presunta violazione dell'art. Controparte_1
124 c. 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i. sanzionato dall'art. 133 c. 2 del medesimo decreto di cui alla contestazione verbale n. 56 del 30.03.2020.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per mancata redazione del verbale di accertamento, la inesistenza della notifica, la infondatezza e la inesistenza della violazione.
Chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di lite.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati, a mezzo pec, alla che rimaneva Controparte_1 contumace.
Con sentenza n. 815/2021 emessa il 23.04.2021 e pubblicata in data 30.04.2021, il Tribunale di
Benevento rigettava il ricorso nulla statuendo sulle spese attesa la contumacia della CP_1
CP_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto del 29.11.2021 riproponendo Parte_1 le difese di primo grado oggetto, a suo dire, di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per il conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio cui l'appello veniva notificato telematicamente, non si costituiva in giudizio, Controparte_2 sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Infondato è il primo motivo di gravame sulla nullità della ordinanza ingiunzione per omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Per come riportato dal giudice di prime cure, e comunque, dallo stesso appellante, l'art. 14 della legge
689/1981 non prevede affatto un obbligo di contestazione immediata della infrazione, ben essendo possibile una successiva notifica entro 90 giorni dall'accertamento.
Nel caso in esame la omessa contestazione immediata trova la sua circostanza nel fatto che, una volta accertato nella ispezione del 24.02.2020 presso il Caseificio, la presenza di un impianto di depurazione che, al momento dell'accesso, risultava essere in funzione, era necessario verificare (non avendo la esibito nessuna autorizzazione allo scarico delle acque proveniente dai processi Pt_1 di lavorazione e trasformazione dei prodotti lattiero – caseari), se lo scarico fosse o meno autorizzato.
Tali circostanze emergono in modo univoco dal verbale di contestazione dell'illecito in atti, in cui si dà altresì atto che solo in data 2.03.2020 si è accertato presso l'UTC di Pietraroja che l'autorizzazione originaria del 2014 era scaduta e non rinnovata nei termini.
Trattasi di circostanze tutte dettagliatamente indicate nel verbale in atti, da ritenersi pacifiche, che giustificano ampiamente la contestazione effettuata non nella immediatezza del sopralluogo.
Parimenti priva di pregio è la censura sulla inesistenza di notifica del verbale che, per come dedotto dallo stesso appellante, risulta essere stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo di essa opponente.
Del resto la circostanza che la abbia proposto ricorso alla contestazione ai sensi degli artt. Pt_1
17 e 18 della legge 689/1981 dà conto del fatto che non possa parlarsi di inesistenza della notifica, avendo esercitato appieno il suo diritto di difesa.
Assolutamente inconferente è la deduzione sulla inesistenza per la omessa attestazione di conformità all'originale atteso che “ in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma
3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” ( Cass. Civ. 35541/2023).
Parimenti infondata è l'eccezione sui vizi di motivazione del verbale di contestazione che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, indica con precisione la data ed il luogo del sopralluogo, e, per quanto ci occupa, che lo stabilimento era dotato di impianto di depurazione che risultava essere in funzione, sì presumendosi in maniera incontrovertibile che fosse utilizzato per lo scarico di acque.
Né coglie nel segno la difesa dell'appellante che invoca una sorta di autorizzazione implicita allo scarico in virtù di un dedotto inoltro al SUAP di Pietraroja di una domanda di rinnovo del maggio
2019.
Di tale domanda non vi è nessuna traccia in atti e né, comunque, potrebbe ipotizzarsi un tacito assenso sia per la omessa previsione sul punto sia perché la originaria autorizzazione, di durata quadriennale, risultava essere scaduta nel 2018, per come incontestatamente riportato nel verbale di contestazione in atti.
La prova dell'illecito emerge, poi, per tabulas dalla circostanza che il caseificio, così come incontestatamente indicato nel verbale di contestazione, fosse dotato di un impianto di depurazione che, al momento dell'accesso, risultava essere in funzione, e, indi, destinato allo scarico dei prodotti.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere provato l'illecito contestato e dunque la infrazione a violazione dell'art. 124 comma 1 del Dlgs n. 152/06 come sanzionata dall'art. 133- comma 2 del medesimo decreto.
L'art. 124 .comma statuisce che: “ Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”; l'art. 133 – comma 2- dispone: “ Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”.
Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, ad un rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite non avendo la svolto attività difensiva. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone