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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 8546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8546 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione - avanzata da MA OL - con riferimento ai reati di cui agli artt. 482, 491, 494, 640 e 648 cod. pen., commessi dal maggio 2009 al luglio 2011, oggetto di nove sentenze di condanna. A ragione osserva che, a prescindere dalla già intervenuta unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. di ulteriori e diversi reati dal parte del Tribunale di Alessandria e dal Tribubale di Monza, rispetto alle violazioni per cui è stata interposta la domanda non è ravvisabile il medesimo disegno criminoso. Infatti i reati, anche quelli che ledono beni giuridici omogenei, sono stati commessi in Penale Sent. Sez. 1 Num. 8546 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2022 luoghi diversi e lontani e con modalità esecutive differenti, o con il contributo di complici diversi o con l'uso di diverse autovetture, che escludono una preventiva pianificazione specifica. Né sono ravvisabili ulteriori collanti. Anzi, l'imputato, nelle dichiarazioni confessorie rese nell'ambito di uno dei procedimenti, ha riferito di avere commesso i reati contestatigli in quella sede perché spinto da fatti occasionali (il reperimento d assegni di provenienza illecita o la disponibilità di documenti di identità falsi). La moltitudine di reati ha impedito all'istante di indicare il momento inziale in cui ha programmato, sia pur nelle linee essenziali tutti i reati che intendeva commettere. In tale contesto deve ritenersi che OL abbia ripetuto le violazioni per scelta di vita improntata al crimine. 2. Ricorre per cassazione OL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso tra tutti i reati: - si sia ingiustificatamente discostato dalle decisioni assunte dagli altri giudici che, aditi ex art. 671 cod. proc. pen., hanno accolto le richieste di continuazione tra reati del tutto sovrapponibili a quelli oggetto delle sentenze in esecuzione e comunque commessi in periodi contigui ed anche intermedi;
- abbia erroneamente interpretato le sue dichiarazioni confessorie travasandone il contenuto, riferito anche ai reati da unificare in questa sede e non solo a quelli del procedimento in cui erano state rilasciate;
- non abbia tenuto conto degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo illegittimamente ostativa l'eterogeneità dei beni giuridici lesi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. Va in premessa ricordato che l'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinat , 2 rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 3 54/( Il Presidente 2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto decisivo per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati - seguendo un percorso motivazionale fondato su apprezzamenti, né manifestamente illogici né disancorati dagli accertamenti contenuti nelle sentenze in esecuzione, non suscettibili di essere rivisitati in questa sede - il dato che OL aveva reiterato, nel corso di un periodo temporale prolungatosi per più anni, condotte delittuose solo in parte omogenee e prive di significativi elementi di collegamento. Per di più, aveva di volta in volta aveva seguito un modus agendi tale da far ragionevolmente escludere una comune ed unitaria deliberazione e programmazione già presente, sia pure nelle linee generali, sin dal momento della ideazione della prima delle violazioni in ordine di tempo e da far propendere per la sussistenza di singole ed occasionali deliberazioni criminose, legate a cause e stimoli contingenti. Da tale base fattuale ha desunto che OL si era determinato a commettere i reati nell'esecuzione di una scelta di vita improntata al crimine, così tenendo nel tempo una condotta inquadrabile nella disciplina della recidiva e della delinquenza abituale e non certo della continuazione. La difesa oppone solo in termini generici il contrasto tra il provvedimento impugnato e le valutazioni compiute da altri giudici dell'esecuzione che hanno disposto l'unificazione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., di più reati commessi in un contesto di prossimità temporale con quelli oggetto dell'istanza; tali valutazioni, invero, non sono state ignorate ma ritenute ininfluenti e comunque recessive rispetto ai dati direttamente tratti dalle sentenze in esecuzione. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione - avanzata da MA OL - con riferimento ai reati di cui agli artt. 482, 491, 494, 640 e 648 cod. pen., commessi dal maggio 2009 al luglio 2011, oggetto di nove sentenze di condanna. A ragione osserva che, a prescindere dalla già intervenuta unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. di ulteriori e diversi reati dal parte del Tribunale di Alessandria e dal Tribubale di Monza, rispetto alle violazioni per cui è stata interposta la domanda non è ravvisabile il medesimo disegno criminoso. Infatti i reati, anche quelli che ledono beni giuridici omogenei, sono stati commessi in Penale Sent. Sez. 1 Num. 8546 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 05/12/2022 luoghi diversi e lontani e con modalità esecutive differenti, o con il contributo di complici diversi o con l'uso di diverse autovetture, che escludono una preventiva pianificazione specifica. Né sono ravvisabili ulteriori collanti. Anzi, l'imputato, nelle dichiarazioni confessorie rese nell'ambito di uno dei procedimenti, ha riferito di avere commesso i reati contestatigli in quella sede perché spinto da fatti occasionali (il reperimento d assegni di provenienza illecita o la disponibilità di documenti di identità falsi). La moltitudine di reati ha impedito all'istante di indicare il momento inziale in cui ha programmato, sia pur nelle linee essenziali tutti i reati che intendeva commettere. In tale contesto deve ritenersi che OL abbia ripetuto le violazioni per scelta di vita improntata al crimine. 2. Ricorre per cassazione OL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso tra tutti i reati: - si sia ingiustificatamente discostato dalle decisioni assunte dagli altri giudici che, aditi ex art. 671 cod. proc. pen., hanno accolto le richieste di continuazione tra reati del tutto sovrapponibili a quelli oggetto delle sentenze in esecuzione e comunque commessi in periodi contigui ed anche intermedi;
- abbia erroneamente interpretato le sue dichiarazioni confessorie travasandone il contenuto, riferito anche ai reati da unificare in questa sede e non solo a quelli del procedimento in cui erano state rilasciate;
- non abbia tenuto conto degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo illegittimamente ostativa l'eterogeneità dei beni giuridici lesi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. Va in premessa ricordato che l'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinat , 2 rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 3 54/( Il Presidente 2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto decisivo per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati - seguendo un percorso motivazionale fondato su apprezzamenti, né manifestamente illogici né disancorati dagli accertamenti contenuti nelle sentenze in esecuzione, non suscettibili di essere rivisitati in questa sede - il dato che OL aveva reiterato, nel corso di un periodo temporale prolungatosi per più anni, condotte delittuose solo in parte omogenee e prive di significativi elementi di collegamento. Per di più, aveva di volta in volta aveva seguito un modus agendi tale da far ragionevolmente escludere una comune ed unitaria deliberazione e programmazione già presente, sia pure nelle linee generali, sin dal momento della ideazione della prima delle violazioni in ordine di tempo e da far propendere per la sussistenza di singole ed occasionali deliberazioni criminose, legate a cause e stimoli contingenti. Da tale base fattuale ha desunto che OL si era determinato a commettere i reati nell'esecuzione di una scelta di vita improntata al crimine, così tenendo nel tempo una condotta inquadrabile nella disciplina della recidiva e della delinquenza abituale e non certo della continuazione. La difesa oppone solo in termini generici il contrasto tra il provvedimento impugnato e le valutazioni compiute da altri giudici dell'esecuzione che hanno disposto l'unificazione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., di più reati commessi in un contesto di prossimità temporale con quelli oggetto dell'istanza; tali valutazioni, invero, non sono state ignorate ma ritenute ininfluenti e comunque recessive rispetto ai dati direttamente tratti dalle sentenze in esecuzione. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore