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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico SS Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2851 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea MARIN
e
RO AC, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
17/07/1978,
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara AGOSTINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la
sig.ra ed il sig. AC SS a Vicenza in data 8.6.2002, Parte_1
atto trascritto a Vicenza nell'anno 2002 al n. 101, parte II, serie A, ed ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza;
2) il figlio minorenne continuerà ad essere affidato Persona_1
congiuntamente al padre ed alla madre, che provvederanno alla sua
educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare
congiuntamente ogni decisione riguardante la sua vita: ciascun genitore potrà
esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle
questioni di ordinaria amministrazione;
3) i ricorrenti concordano che la residenza e la stabile permanenza dei figli
rimanga presso la madre, la quale continuerà a vivere nella casa coniugale
sita in Via Battaglione Val Leogra n. 37 a Vicenza, che rimane assegnata alla
medesima con l'arredo ivi esistente;
4) il sig. AC SS potrà tenere con sé il figlio minore Persona_1
secondo le modalità indicate nel verbale di separazione, da intendersi qui
integralmente richiamate:
5) il sig. AC SS continuerà a corrispondere alla sig.ra Parte_1
a somma mensile che ora viene pattuita in € 400,00 (quattrocento/00)
[...]
2 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, e ciò entro il
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel noto conto corrente
intestato alla sig.ra importo annualmente rivalutabile Parte_1
secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati;
6) i ricorrenti continueranno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle
spese straordinarie medico scolastiche relative ai figli individuate e
regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente
presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere: tali spese
verranno rimborsate al 50% su esibizione dei documenti giustificativi, con
cadenza mensile, e ciò entro quindici giorni dalla richiesta fatta da ciascun
genitore all'altro. Al fine di permettere eventuali detrazioni fiscali o rimborsi
assicurativi, i documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini e altro) relativi a tali
spese verranno messi a disposizione dell'altro genitore onde consentire che
entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo
impegno di spesa;
7) il sig. AC SS provvederà al pagamento del 50% della rata del mutuo
stipulato il 21.12.2001 a rogito del notaio dr. n. 166.267 rep. Persona_2
impegnandosi a versare nel conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
l'importo corrispondente alla metà delle residue rate del mutuo con Parte_1
accredito entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti indi per cui
nulla sarà più dovuto a tale titolo alla sig.ra Parte_1
9) a titolo di parziale rimborso delle somme ancora dovute in base al verbale
3 di separazione omologato si dà atto che il sig. AC SS ha corrisposto
alla sig.ra la somma di € 10.000,00 la quale ha, pertanto, Parte_1
restituito le 6 cambiali rilasciate dal sig. SS a titolo di garanzia, all'atto del
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
10) spese legali integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
8/06/2002.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione
4 consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'11/07/2012 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Persona_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come Persona_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
5 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO AC
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Via Battaglione Val Leogra n. 37, in favore di
[...]
quale genitore convivente con il figlio minore e con la Parte_1 Persona_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RO AC in Vicenza l'8/06/2002 alle condizioni in Parte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 101, parte II,
serie A, anno 2002;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico SS Dott.ssa Biancamaria Biondo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico SS Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2851 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea MARIN
e
RO AC, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
17/07/1978,
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara AGOSTINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la
sig.ra ed il sig. AC SS a Vicenza in data 8.6.2002, Parte_1
atto trascritto a Vicenza nell'anno 2002 al n. 101, parte II, serie A, ed ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza;
2) il figlio minorenne continuerà ad essere affidato Persona_1
congiuntamente al padre ed alla madre, che provvederanno alla sua
educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare
congiuntamente ogni decisione riguardante la sua vita: ciascun genitore potrà
esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle
questioni di ordinaria amministrazione;
3) i ricorrenti concordano che la residenza e la stabile permanenza dei figli
rimanga presso la madre, la quale continuerà a vivere nella casa coniugale
sita in Via Battaglione Val Leogra n. 37 a Vicenza, che rimane assegnata alla
medesima con l'arredo ivi esistente;
4) il sig. AC SS potrà tenere con sé il figlio minore Persona_1
secondo le modalità indicate nel verbale di separazione, da intendersi qui
integralmente richiamate:
5) il sig. AC SS continuerà a corrispondere alla sig.ra Parte_1
a somma mensile che ora viene pattuita in € 400,00 (quattrocento/00)
[...]
2 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, e ciò entro il
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel noto conto corrente
intestato alla sig.ra importo annualmente rivalutabile Parte_1
secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati;
6) i ricorrenti continueranno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle
spese straordinarie medico scolastiche relative ai figli individuate e
regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente
presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere: tali spese
verranno rimborsate al 50% su esibizione dei documenti giustificativi, con
cadenza mensile, e ciò entro quindici giorni dalla richiesta fatta da ciascun
genitore all'altro. Al fine di permettere eventuali detrazioni fiscali o rimborsi
assicurativi, i documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini e altro) relativi a tali
spese verranno messi a disposizione dell'altro genitore onde consentire che
entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo
impegno di spesa;
7) il sig. AC SS provvederà al pagamento del 50% della rata del mutuo
stipulato il 21.12.2001 a rogito del notaio dr. n. 166.267 rep. Persona_2
impegnandosi a versare nel conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
l'importo corrispondente alla metà delle residue rate del mutuo con Parte_1
accredito entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti indi per cui
nulla sarà più dovuto a tale titolo alla sig.ra Parte_1
9) a titolo di parziale rimborso delle somme ancora dovute in base al verbale
3 di separazione omologato si dà atto che il sig. AC SS ha corrisposto
alla sig.ra la somma di € 10.000,00 la quale ha, pertanto, Parte_1
restituito le 6 cambiali rilasciate dal sig. SS a titolo di garanzia, all'atto del
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
10) spese legali integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
8/06/2002.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione
4 consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'11/07/2012 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Persona_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come Persona_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
5 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO AC
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Via Battaglione Val Leogra n. 37, in favore di
[...]
quale genitore convivente con il figlio minore e con la Parte_1 Persona_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RO AC in Vicenza l'8/06/2002 alle condizioni in Parte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 101, parte II,
serie A, anno 2002;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico SS Dott.ssa Biancamaria Biondo
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