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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 6989/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, ladott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: prestazioni sanitarie, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dalle avv.te Patrizia Kivel Mazuy e Maria Rosaria Amodio, con
le quali si elegge domicilio in Torre Annunziata alla via delle Quattro
giornate 37, presso lo studio dell'avv. Giuseppe di Casola
ATTRICE
E
in persona del Direttore Generale e legale NTroparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tecce, in
virtù di procura speciale notarile in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, NTroparte_2 in Torre Annunziata, Piazza Cesaro 27
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con rituale atto di citazione, NTroparte_3 conveniva
chiedendone la condanna al pagamento della in giudizio CP_4 somma di € 10.267,19, a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002 per il
ritardato pagamento di fatture emesse nell'anno 2015 e relative a prestazioni sanitarie di riabilitazione. Si costituiva in giudizio CP_4 eccependo la prescrizione dell'azione e l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, CO. VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 срс, decorrenti dalla
data del 10.04.2025.
Preliminarmente,2. va esaminata l'eccezione di giudicato, formulata
NT sul presupposto che la pretesa azionata dall'attrice avrebbe dall già formato oggetto del Decreto Ingiuntivo n° 366/2016, con il quale questo Tribunale ha condannato essa convenuta al pagamento di €
39.073,17, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonostante
parte creditrice avesse richiesto nel ricorso monitorio il pagamento degli interessi moratori.
Unite della Corte diOra, sul punto, si Osserva che le Sezioni
Cassazione, con la sentenza n. 4510 del 1° marzo 2006, componendo un contrasto giurisprudenziale inerente l'ambito oggettivo del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e,
in particolare, per il caso in cui il decreto non opposto abbia accolto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, hanno chiarito che "Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità e efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con
riguardo dalle domande, О ai capi di domanda non accolti. La regola comma Cpc (secondo cui il rigetto contenuta nell'articolo 640, ultimo della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in
caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
Ne consegue, pertanto, che la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori, pur non essendo stata
accolta in sede monitoria, deve ritenersi ammissibile in questo giudizio ordinario.
nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va
3. Ciò premesso,
accolta nei termini che seguono.
NTroparte_3 ha agito in giudizio premettendo di essere
un centro di riabilitazione, autorizzato e accreditato con il Sistema
Sanitario della Regione Campania e operante nel territorio di competenza
L'attrice ha quindi dedotto di aver erogato per contodell CP_4 ed in nome del SSR per l'anno 2015 prestazioni di riabilitazione in
NT il 3.06.2016, ma che i forza di un contratto sottoscritto con 1
corrispettivi dovuti sono stati pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste, come meglio evidenziato nella perizia di parte versata in
atti.
In considerazione dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni di
riabilitazione ex art. 26 della 1. 833/78 il centro ha maturato interessi ex d.lgs. 231/2002 per l'anno 2015 per l'importo complessivo di euro 10.267,19 (Fattura n.004/R del 30/01/2020 e costituzione in mora). Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha richiesto la condanna
NT dell al pagamento del suddetto importo.
NT L ha innanzitutto eccepito che nella specie gli interessi non rese anteriormentesarebbero dovuti, in quanto relativi a prestazioni alla data di stipula del contratto (03-06-2016).
Sul punto deve premettersi che nel contratto versato in atti dalla parte riferibile all'intero anno 2015 (cfr.èattrice è precisato che esso artt. 2 e 8 del contratto) e nulla vieta alle parti di acquistare prestazioni già eseguite, in quanto non sussiste nell'ordinamento un
divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia
modo da regolamentare i rapporti di fatto tra lororetroattiva in esistenti (Cass. 15530/2000). Sotto un diverso profilo, è noto che la stipula di contratti relativi
alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di convenzione si pone all'esito di un procedimento finalizzato
all'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare
(vedi art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992).
stato fissato in via definitiva Nella specie, il tetto di branca
soltanto a luglio 2015, con il relativo decreto del Commissario ad acta
(vedi premessa del contratto), sicché è di tutta evidenza che l'accordo su di sia intervenuto (anche) a ratificare quanto in precedenza avvenuto fattuale, integrando ex post il requisito di un piano meramente
prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 remunerabilità delle quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Infatti, nel settore sanitario la circostanzadefinizione del tetto di spesa in corso di anno è
Stato, Ad. Plen. 12/04/2012, n. 3)1 con lafisiologica (cfr. Cons.
conseguenza che risulta inevitabile la stipula del contratto nel corso
dell'anno finanziario di riferimento.
In tale ottica, come condivisibilmente argomentato dal tribunale di
AP (sentenza n. 1427/2023) non risultano compromesse le "esigenze di alla base della regola secondo cui icertezza e di controllabilità,
contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di
nullità, atteso che nella materia di cui si discute: a) il fabbisogno finanziario e il relativo stanziamento sono stabiliti а monte con atto amministrativo (vedi art. 32, comma 8, della legge n. 449 del
27.12.1997, nonché Cons. Stato 25.01.2002, n. 418); b) le prestazioni non rientranti nell'ambito di previsione del contratto (ad es. perché relative ad altra branca) о non precedute da apposita prescrizione di comunque remunerabili;
c) i livelli medico abilitato non sono qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni sono stabiliti in sede amministrativa;
d) i corrispettivi non sono pattuiti dalle parti, ma
sono stabiliti da apposito atto amministrativo (nomenclatore tariffario). In altri termini, le parti non hanno alcun potere di
incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla Regione o dal Commissario ad acta con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie prevista dal
legislatore al fine di porre а carico del pubblico erario il
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati
(vedi art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992). In tale finalità, e non in
quella di convalidare un contratto nullo, deve individuarsi lo scopo pratico del contratto intercorso tra le parti".
Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che vertendosi in tema di contratti pubblici, stipulati all'esito di una fase amministrativa sia
di scelta del contraente (autorizzazione, accreditamento), sia di predisposizione dello schema negoziale, non appare peregrino richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratti ad
caso, infatti, non si ha difficoltà a evidenza pubblica. In tal
riconoscere l'esistenza di una fase intermedia di esecuzione anticipata della prestazione, quale fase prodromica alla stipulazione del
contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla stipula del contratto (ad es. V. Cass. 3629/2021:
་་in tema di appalti pubblici, la natura dell'esecuzione anticipata, quale fase prodromica alla stipulazione del contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla
legge che prevede,stipulazione del contratto nonché regolata dalla all'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, soltanto il per l'espletamento della riconoscimento delle spese sostenute prestazione, rende superflua la pattuizione di un corrispettivo, essendo il rapporto tra le parti destinato a confluire in quello contrattuale, in caso di stipulazione del contratto, ed in alternativa a concludersi con il solo ristoro degli oneri sopportati dalle parti"). Deve dunque a quanto accade in tal caso, pure arguirsene che, analogamente nell'ipotesi in esame prestazioni eseguite anteriormente alla sottoscrizione del contratto e in esso espressamente ricomprese possano confluire, successivamente alla stipula, nel rapporto contrattuale ed essere dallo stesso regolate. Se, dunque, le parti hanno stipulato ex post un contratto valido ed efficace relativo all'anno 2015, tutte le pattuizioni in esso contenute devono ritenersi vincolanti per le parti, ivi compresa la clausola di cui all'art. 7, che disciplina le modalità di pagamento delle
prestazioni. In particolare, la clausola in questione prevede il diritto al pagamento di un acconto nella misura dell' 90% per tutte le prestazioni erogate e rendicontate entro sessanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono, mentre il pagamento del saldo è liquidabile in quattro tranche in seguito al completamento dei controlli di
regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali emissioni di note
di credito. Al quinto comma, poi, le parti hanno convenuto che senza
NT che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che 1 non dimostri che il ritardo del pagamento sia stato determinato da derivante da causa ad essa nonimpossibilità della prestazione imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine maturano, in favore della struttura privata gli interessi di mora convenzionalmente
stabiliti nella misura del tasso di interesse di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (...)" con ulteriori maggiorazioni. Ne consegue che le parti hanno espressamente pattuito tanto la mora ex
re, quanto l'applicabilità del tasso d'interesse di cui al D.lgs.
231/2002. 4. CP_4 ha poi eccepito la prescrizione del credito azionato,
invocando la norma di cui all'art. 2948, n. 4) c.c. Al riguardo deve osservarsi che la Suprema Corte ha escluso
l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c.
nell'ipotesi di interessi moratori di fonte legale. In particolare, Cass. 23670/2006 ha affermato che "in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. tutto ciò che4 cod. civ. per deve pagarsi periodicamente ad anno ○ in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che
la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del
tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del del corrispettivo dell'appalto,ritardo nel pagamento ne'
dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione" (in senso analogo, seppure con riferimento alla diversa fattispecie degli interessi moratori di fonte legale dovuti а causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 40 del
Capitolato generale di appalto delle Ferrovie dello Stato, Cass.
19487/2011).
èIl caso di specie quindi assoggettato all'ordinario regime di
conseguenza che l'eccezione proposta, prescrizione decennale, con la
infondata essendo stato l'atto di citazione notificato il risulta
23.12.2021. 5. Con riferimento al quantum debeatur, l'attrice ha prodotto in
allegato alla perizia di parte tutte le fatture emesse nell'anno 2015 e
NT e i relativi mandati direcanti la data di ricezione da parte dell pagamento, da cui si può evincere la fondatezza delle doglianze del centro in ordine ai ritardi nei pagamenti relativi a talune mensilità. Del tutto condivisibili appaiono, poi, le risultanze contabili della
perizia di parte, tenuto conto del fatto che il perito ha correttamente tenuto conto dei termini di pagamento pattuiti all'art. 7 del contratto
per acconti e saldi e ha distinto la diversa decorrenza degli interessi dovuti.
NT Ne consegue che la debenza della suddetta somma da parte dell a società attrice risulta essere un dato incontestato ai favore della
NT sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., avendo 1
eccepito, in maniera del tutto generica e imprecisa, la non debenza
della stessa e non avendo la stessa offerto una ricostruzione contabile alternativa a quella di parte attrice.
Per tutto quanto precede, la domanda di parte attrice deve ritenersi
va condannata al pagamento,fondata, con la conseguenza che CP_4
in favore dell'attrice del complessivo importo di € 10.267,19.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione
della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Annunziata, seconda sezione civile, Il Tribunale di Torre
nella causa promossa come in narrativa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Condanna CP_4 al pagamento, in favore di NTroparte_3
[...] , del complessivo importo di € 10.267,19;
CP_4 alla refusione delle spese di lite, che liquida2. Condanna in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CA, con
distrazione in favore dell'avv. Patrizia Kivel Mazuy per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 20 luglio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, ladott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: prestazioni sanitarie, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dalle avv.te Patrizia Kivel Mazuy e Maria Rosaria Amodio, con
le quali si elegge domicilio in Torre Annunziata alla via delle Quattro
giornate 37, presso lo studio dell'avv. Giuseppe di Casola
ATTRICE
E
in persona del Direttore Generale e legale NTroparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tecce, in
virtù di procura speciale notarile in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, NTroparte_2 in Torre Annunziata, Piazza Cesaro 27
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con rituale atto di citazione, NTroparte_3 conveniva
chiedendone la condanna al pagamento della in giudizio CP_4 somma di € 10.267,19, a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002 per il
ritardato pagamento di fatture emesse nell'anno 2015 e relative a prestazioni sanitarie di riabilitazione. Si costituiva in giudizio CP_4 eccependo la prescrizione dell'azione e l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, CO. VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 срс, decorrenti dalla
data del 10.04.2025.
Preliminarmente,2. va esaminata l'eccezione di giudicato, formulata
NT sul presupposto che la pretesa azionata dall'attrice avrebbe dall già formato oggetto del Decreto Ingiuntivo n° 366/2016, con il quale questo Tribunale ha condannato essa convenuta al pagamento di €
39.073,17, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonostante
parte creditrice avesse richiesto nel ricorso monitorio il pagamento degli interessi moratori.
Unite della Corte diOra, sul punto, si Osserva che le Sezioni
Cassazione, con la sentenza n. 4510 del 1° marzo 2006, componendo un contrasto giurisprudenziale inerente l'ambito oggettivo del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e,
in particolare, per il caso in cui il decreto non opposto abbia accolto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, hanno chiarito che "Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità e efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con
riguardo dalle domande, О ai capi di domanda non accolti. La regola comma Cpc (secondo cui il rigetto contenuta nell'articolo 640, ultimo della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in
caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
Ne consegue, pertanto, che la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori, pur non essendo stata
accolta in sede monitoria, deve ritenersi ammissibile in questo giudizio ordinario.
nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va
3. Ciò premesso,
accolta nei termini che seguono.
NTroparte_3 ha agito in giudizio premettendo di essere
un centro di riabilitazione, autorizzato e accreditato con il Sistema
Sanitario della Regione Campania e operante nel territorio di competenza
L'attrice ha quindi dedotto di aver erogato per contodell CP_4 ed in nome del SSR per l'anno 2015 prestazioni di riabilitazione in
NT il 3.06.2016, ma che i forza di un contratto sottoscritto con 1
corrispettivi dovuti sono stati pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste, come meglio evidenziato nella perizia di parte versata in
atti.
In considerazione dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni di
riabilitazione ex art. 26 della 1. 833/78 il centro ha maturato interessi ex d.lgs. 231/2002 per l'anno 2015 per l'importo complessivo di euro 10.267,19 (Fattura n.004/R del 30/01/2020 e costituzione in mora). Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha richiesto la condanna
NT dell al pagamento del suddetto importo.
NT L ha innanzitutto eccepito che nella specie gli interessi non rese anteriormentesarebbero dovuti, in quanto relativi a prestazioni alla data di stipula del contratto (03-06-2016).
Sul punto deve premettersi che nel contratto versato in atti dalla parte riferibile all'intero anno 2015 (cfr.èattrice è precisato che esso artt. 2 e 8 del contratto) e nulla vieta alle parti di acquistare prestazioni già eseguite, in quanto non sussiste nell'ordinamento un
divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia
modo da regolamentare i rapporti di fatto tra lororetroattiva in esistenti (Cass. 15530/2000). Sotto un diverso profilo, è noto che la stipula di contratti relativi
alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di convenzione si pone all'esito di un procedimento finalizzato
all'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare
(vedi art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992).
stato fissato in via definitiva Nella specie, il tetto di branca
soltanto a luglio 2015, con il relativo decreto del Commissario ad acta
(vedi premessa del contratto), sicché è di tutta evidenza che l'accordo su di sia intervenuto (anche) a ratificare quanto in precedenza avvenuto fattuale, integrando ex post il requisito di un piano meramente
prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 remunerabilità delle quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Infatti, nel settore sanitario la circostanzadefinizione del tetto di spesa in corso di anno è
Stato, Ad. Plen. 12/04/2012, n. 3)1 con lafisiologica (cfr. Cons.
conseguenza che risulta inevitabile la stipula del contratto nel corso
dell'anno finanziario di riferimento.
In tale ottica, come condivisibilmente argomentato dal tribunale di
AP (sentenza n. 1427/2023) non risultano compromesse le "esigenze di alla base della regola secondo cui icertezza e di controllabilità,
contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di
nullità, atteso che nella materia di cui si discute: a) il fabbisogno finanziario e il relativo stanziamento sono stabiliti а monte con atto amministrativo (vedi art. 32, comma 8, della legge n. 449 del
27.12.1997, nonché Cons. Stato 25.01.2002, n. 418); b) le prestazioni non rientranti nell'ambito di previsione del contratto (ad es. perché relative ad altra branca) о non precedute da apposita prescrizione di comunque remunerabili;
c) i livelli medico abilitato non sono qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni sono stabiliti in sede amministrativa;
d) i corrispettivi non sono pattuiti dalle parti, ma
sono stabiliti da apposito atto amministrativo (nomenclatore tariffario). In altri termini, le parti non hanno alcun potere di
incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla Regione o dal Commissario ad acta con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie prevista dal
legislatore al fine di porre а carico del pubblico erario il
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati
(vedi art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992). In tale finalità, e non in
quella di convalidare un contratto nullo, deve individuarsi lo scopo pratico del contratto intercorso tra le parti".
Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che vertendosi in tema di contratti pubblici, stipulati all'esito di una fase amministrativa sia
di scelta del contraente (autorizzazione, accreditamento), sia di predisposizione dello schema negoziale, non appare peregrino richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratti ad
caso, infatti, non si ha difficoltà a evidenza pubblica. In tal
riconoscere l'esistenza di una fase intermedia di esecuzione anticipata della prestazione, quale fase prodromica alla stipulazione del
contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla stipula del contratto (ad es. V. Cass. 3629/2021:
་་in tema di appalti pubblici, la natura dell'esecuzione anticipata, quale fase prodromica alla stipulazione del contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla
legge che prevede,stipulazione del contratto nonché regolata dalla all'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, soltanto il per l'espletamento della riconoscimento delle spese sostenute prestazione, rende superflua la pattuizione di un corrispettivo, essendo il rapporto tra le parti destinato a confluire in quello contrattuale, in caso di stipulazione del contratto, ed in alternativa a concludersi con il solo ristoro degli oneri sopportati dalle parti"). Deve dunque a quanto accade in tal caso, pure arguirsene che, analogamente nell'ipotesi in esame prestazioni eseguite anteriormente alla sottoscrizione del contratto e in esso espressamente ricomprese possano confluire, successivamente alla stipula, nel rapporto contrattuale ed essere dallo stesso regolate. Se, dunque, le parti hanno stipulato ex post un contratto valido ed efficace relativo all'anno 2015, tutte le pattuizioni in esso contenute devono ritenersi vincolanti per le parti, ivi compresa la clausola di cui all'art. 7, che disciplina le modalità di pagamento delle
prestazioni. In particolare, la clausola in questione prevede il diritto al pagamento di un acconto nella misura dell' 90% per tutte le prestazioni erogate e rendicontate entro sessanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono, mentre il pagamento del saldo è liquidabile in quattro tranche in seguito al completamento dei controlli di
regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali emissioni di note
di credito. Al quinto comma, poi, le parti hanno convenuto che senza
NT che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che 1 non dimostri che il ritardo del pagamento sia stato determinato da derivante da causa ad essa nonimpossibilità della prestazione imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine maturano, in favore della struttura privata gli interessi di mora convenzionalmente
stabiliti nella misura del tasso di interesse di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (...)" con ulteriori maggiorazioni. Ne consegue che le parti hanno espressamente pattuito tanto la mora ex
re, quanto l'applicabilità del tasso d'interesse di cui al D.lgs.
231/2002. 4. CP_4 ha poi eccepito la prescrizione del credito azionato,
invocando la norma di cui all'art. 2948, n. 4) c.c. Al riguardo deve osservarsi che la Suprema Corte ha escluso
l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c.
nell'ipotesi di interessi moratori di fonte legale. In particolare, Cass. 23670/2006 ha affermato che "in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. tutto ciò che4 cod. civ. per deve pagarsi periodicamente ad anno ○ in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che
la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del
tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del del corrispettivo dell'appalto,ritardo nel pagamento ne'
dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione" (in senso analogo, seppure con riferimento alla diversa fattispecie degli interessi moratori di fonte legale dovuti а causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 40 del
Capitolato generale di appalto delle Ferrovie dello Stato, Cass.
19487/2011).
èIl caso di specie quindi assoggettato all'ordinario regime di
conseguenza che l'eccezione proposta, prescrizione decennale, con la
infondata essendo stato l'atto di citazione notificato il risulta
23.12.2021. 5. Con riferimento al quantum debeatur, l'attrice ha prodotto in
allegato alla perizia di parte tutte le fatture emesse nell'anno 2015 e
NT e i relativi mandati direcanti la data di ricezione da parte dell pagamento, da cui si può evincere la fondatezza delle doglianze del centro in ordine ai ritardi nei pagamenti relativi a talune mensilità. Del tutto condivisibili appaiono, poi, le risultanze contabili della
perizia di parte, tenuto conto del fatto che il perito ha correttamente tenuto conto dei termini di pagamento pattuiti all'art. 7 del contratto
per acconti e saldi e ha distinto la diversa decorrenza degli interessi dovuti.
NT Ne consegue che la debenza della suddetta somma da parte dell a società attrice risulta essere un dato incontestato ai favore della
NT sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., avendo 1
eccepito, in maniera del tutto generica e imprecisa, la non debenza
della stessa e non avendo la stessa offerto una ricostruzione contabile alternativa a quella di parte attrice.
Per tutto quanto precede, la domanda di parte attrice deve ritenersi
va condannata al pagamento,fondata, con la conseguenza che CP_4
in favore dell'attrice del complessivo importo di € 10.267,19.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione
della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Annunziata, seconda sezione civile, Il Tribunale di Torre
nella causa promossa come in narrativa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Condanna CP_4 al pagamento, in favore di NTroparte_3
[...] , del complessivo importo di € 10.267,19;
CP_4 alla refusione delle spese di lite, che liquida2. Condanna in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CA, con
distrazione in favore dell'avv. Patrizia Kivel Mazuy per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 20 luglio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)