Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del 5 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa Parte_1 come in atti dall'avv. Emilia Conrotto con domicilio eletto in Salerno (SA), al C.so G.
Garibaldi n.38
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Salvatore Controparte_1
Naddeo e dall'avv. Raffaella Capuano con domicilio eletto in Pontecagnano Faiano
(SA) alla via Picentino Pasteni, n. 27;
PARTE APPELLATA
Oggetto: prestazione pensione – neutralizzazione contributiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza n. 342/2023 pubblicata in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di
Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da CP_1
con ricorso depositato in data 9 marzo 2021 nei confronti dell' in
[...] Pt_1 persona del l.r.p.t., volta ad ottenere l'accertamento della neutralizzazione opzionale
- dal computo della retribuzione pensionabile - della contribuzione ulteriore rispetto a quella prevista come requisito per il trattamento di anzianità (40 anni, per un totale di
2080 settimane). In particolare, il ricorrente affermava che alla data del 31 marzo
2004 risultava in possesso di “ n.
2.080 contributi ovvero del requisito massimo di quaranta anni di anzianità contributiva ” necessari per accedere al pensionamento e che la retribuzione successiva al 31 marzo 2004, relativa a periodi di minore retribuzione ricadenti negli ultimi 5 anni -ovvero 260 settimane- di attività lavorativa, appariva irrilevante ai fini della liquidazione della prestazione, siccome non necessaria all'insorgenza del diritto a pensione, riguardante l'indennità di mobilità ed in pejus rispetto alla prestazione già consolidatasi.
2. Ricostruiti i fatti di causa e la normativa vigente in materia, richiamata la giurisprudenza sul punto e le conclusioni rassegnata dall'Ausiliare officiato nella perizia versata in atti, a sostegno del proprio convincimento il Tribunale osservava, in particolare, che, “ Alla luce dei suddetti principi, perciò, il montante contributivo utile ai fini del computo della pensione deve essere costituito dall'insieme di tutti i contributi -sia di quelli effettivi che di quelli figurativi-, non esistendo alcuna norma di legge che possa giustificare una diversa considerazione dei primi rispetto ai secondi. Ai fini previdenziali deve, perciò, essere riconosciuta pari validità a tutta la contribuzione maturata dall'assicurato (che, nel caso di specie, nel suo complesso è di 2375 contributi settimanali). Una interpretazione che non tenesse conto, ai fini pensionistici, del beneficio della legge 257/1992, si porrebbe in contrasto con tale criterio e penalizzerebbe ingiustamente il lavoratore. Peraltro, come già accennato, anche con la sentenza n. 388 del 1995 la Corte Costituzionale ha precisato che nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo di contribuzione,
l'ulteriore contribuzione (di qualunque natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente a incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'opposto effetto di compromettere la misura della pensione potenzialmente maturata in itinere. ”.
2 3. Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato telematicamente in data 18 agosto 2023, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, deduceva in particolare:
- “ Sulla decadenza dall'azione giudiziaria ex art 47 dpr 639/1970 ”;
- “Sulla neutralizzazione – applicazione sentenza Corte costituzionale n. 264/1994
… risulta di tutta evidenza come i periodi di mobilità di cui il sig ha chiesto CP_1 la neutralizzazione con domanda accolta con l'appellata sentenza, siano stati necessari ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui il sig.
è titolare dall'01.01.2010. … la sentenza appellata è errata per avere CP_1
ritenuto frazionabili, e quindi in parte neutralizzabili, i contributi figurativi di cui il sig. ha usufruito dal 2000 al 2009 senza tenere considerazione che trattasi di CP_1 mobilità lunga ex art. 7, co 7, L. n 223/1991. ”;
- “Sull'applicabilita' della sentenza 264/1994 - infondatezza
(…) il sig. nel periodo di causa era in mobilità ergo non percepiva una CP_1
effettiva retribuzione ma era posto in condizione di fruire dei c.d. ammortizzatori sociali che non hanno autentica natura di retribuzione datoriale. Pertanto, risulta inapplicabile alla fattispecie la sentenza in argomento. (…) Il caso di specie, pertanto , non può essere assimilato alla retribuzione da attività lavorativa (sentenza
n 264/1994), alla prosecuzione di versamenti volontari (sentenza n 307/1989) al prolungamento di cui all'art. 25, L n 413/1984 (sentenza n. 427/1997) alla CIG
(sentenza n. 388/1995)”.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni depositate dalle parti, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
7. Va in primo luogo precisato che il meccanismo della neutralizzazione è posto a garanzia delle pensioni minime mentre nel caso di specie, per effetto dell'incremento
3 ex lege nr. 257/1992, è stato riconosciuto all'assicurato un accredito contributivo pari a 2080 settimane, ovverosia l'accredito massimo.
8. Il primo giudice, nel calcolo del rateo pensionistico ex lege nr. 503/1992 ha ritenuto che dei 2375 contributi complessivi maturati andassero sì considerati soltanto i primi 2080, ma sulla relativa data di maturazione calcolare poi il rateo retroagendo da essi per il computo della quota A e B .
9. Il vizio di tale argomentazione emerge dagli atti;
il primo giudice facendo propria la relazione peritale ha ritenuto che il dipendente avesse maturato il tetto dei 2080 contributi nel 2004, con la conseguenza che facendo retroagire a tale data la soglia per il computo della quota A e B del rateo, emerge la sovrapposizione di prestazione lavorativa e prestazione previdenziale fino alla data dell'effettivo pensionamento ovverosia al 1^ gennaio 2010.
10. Afferma il S.C. : “ In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di
"neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento.” (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 28025 del 02/11/2018) .
11. L'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, ma non è applicabile a chi già abbia già maturato, anche per effetto di legislazione premiale, il riconoscimento massimo. Con il meccanismo della neutralizzazione non son
4 utilizzati ai fini del calcolo della quota retributiva del rateo pensionistico gli anni lavorativi in cui il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso – per effetto di CIG, mobilità
– con il limite che restano utilizzabili gli ultimi cinque anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione ove necessari al conseguimento del trattamento minimo, in modo tale che “ la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica “ ; ma tale meccanismo di garanzia può valere solo per i ratei di pensione maturati ex lege nr. 297/1982 ma non già per i ratei regolati ex lege nr.503/1992. E' incontestato che la vicenda de qua è sottratta al regime transitorio ex art. 13. La pronuncia della Corte
Costituzionale richiamata dal primo giudice ha scrutinato esclusivamente la legge nr.297/1982 “ laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992
l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa ” ( confr. anche Cass sez. lav. nr. 790/2021)
12. L'appello va quindi accolto e respinta la domanda azionata in primo grado.
13. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite rivenienti :
a) quanto alla gravità, nella rilevanza anche costituzionale dell'interesse protetto e
b) quanto alla eccezionalità, nella complessità della questione ancora non sottoposta, per lo specifico profilo, al vaglio di legittimità.
14. Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del Pt_1
l.r.p.t. nei confronti di il 18 agosto 2023, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale g.l. di Nocera Inferiore nr. 342/2023 in data 22 febbraio 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà.
Salerno, 5 maggio 2025
il presidente
M. Stassano
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