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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.11759 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRUCCI Parte_1
ALESSANDRA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRUCCI ALESSANDRA CP_1
per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.La dimora familiare ubicata nel Comune di Roma alla Via
Romeo Rodriguez Pereira n.218,unitamente ai mobili,arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi;
l'altro coniuge, già allontanato,dovrà provvedere a recuperare i propri beni. 3.
L'alienazione, asportazione o cambio dell'arredo contenuto nella casa familiare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MINORENNI 4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le 2 naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.I figli avranno la loro residenza stabile presso la casa familiare sita in via Romeo Rodriguez Pereira 218,00136 – ROMA, che viene assegnata in godimento alla IG.ra 6. In ogni caso sarà assicurata la Parte_1 presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - La madre dal lunedì alle 14.00 al mercoledì alle 14.00; - Il padre dal mercoledì alle 14.00 al venerdì alle 14.00; - Nei fine settimana a settimane alterne: dal venerdì alle 14.00 al lunedì alle 14.00; - La suddetta turnazione potrà essere invertita di comune accordo tra i genitori;
- Per i periodi di vacanza si rispetteranno le seguenti turnazioni, da alternare: o La madre: Natale (da fine scuola al 30 dicembre); o Il padre: NO (dal 31 dicembre a inizio scuola); o Vacanze estive: due settimane alternate a testa;
o Per Pasqua e gli eventuali ponti/festività e compleanni nell'anno i genitori dovranno mettersi d'accordo entro 10 giorni prima delle stesse.
7.I coniugi provvederanno alle spese di vitto dei due figli direttamente essendo paritaria la collocazione presso i genitori (tre giorni alla settimana per uno e due fine settimana alternati per uno).
8. Il marito corrisponderà alla moglie la somma di €.400,00 mensili per il mantenimento di tutti e due i figli. Tale importo comprende: spese mediche, medicinali da banco, cancelleria, uscite didattiche scolastiche giornaliere, abbigliamento, ricreative e sportive, nonché il 50% delle spese delle utenze e TARI. Il restante 50% delle spese delle utenze e TARI resta a carico della moglie, che lo corrisponderà al marito, al quale sono intestate le singole utenze e i rispettivi pagamenti.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e sono comprensive di: spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici, spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., spese odontoiatriche ed oculistiche, esami diagnostici;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, babysitter per impegni di lavoro. Per tali spese è necessario il consenso dell'altro genitore. 10.La ripartizione economica tiene conto del fatto che la casa familiare è di proprietà esclusiva del marito, che continuerà a sostenere il costo del mutuo e le spese condominiali. 11.Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato gli interessi degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Taranto l'11.6.2010, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 26,
Parte 2, Serie A, Uff. 3 Anno 2010);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.11759 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRUCCI Parte_1
ALESSANDRA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRUCCI ALESSANDRA CP_1
per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.La dimora familiare ubicata nel Comune di Roma alla Via
Romeo Rodriguez Pereira n.218,unitamente ai mobili,arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi;
l'altro coniuge, già allontanato,dovrà provvedere a recuperare i propri beni. 3.
L'alienazione, asportazione o cambio dell'arredo contenuto nella casa familiare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MINORENNI 4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le 2 naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.I figli avranno la loro residenza stabile presso la casa familiare sita in via Romeo Rodriguez Pereira 218,00136 – ROMA, che viene assegnata in godimento alla IG.ra 6. In ogni caso sarà assicurata la Parte_1 presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - La madre dal lunedì alle 14.00 al mercoledì alle 14.00; - Il padre dal mercoledì alle 14.00 al venerdì alle 14.00; - Nei fine settimana a settimane alterne: dal venerdì alle 14.00 al lunedì alle 14.00; - La suddetta turnazione potrà essere invertita di comune accordo tra i genitori;
- Per i periodi di vacanza si rispetteranno le seguenti turnazioni, da alternare: o La madre: Natale (da fine scuola al 30 dicembre); o Il padre: NO (dal 31 dicembre a inizio scuola); o Vacanze estive: due settimane alternate a testa;
o Per Pasqua e gli eventuali ponti/festività e compleanni nell'anno i genitori dovranno mettersi d'accordo entro 10 giorni prima delle stesse.
7.I coniugi provvederanno alle spese di vitto dei due figli direttamente essendo paritaria la collocazione presso i genitori (tre giorni alla settimana per uno e due fine settimana alternati per uno).
8. Il marito corrisponderà alla moglie la somma di €.400,00 mensili per il mantenimento di tutti e due i figli. Tale importo comprende: spese mediche, medicinali da banco, cancelleria, uscite didattiche scolastiche giornaliere, abbigliamento, ricreative e sportive, nonché il 50% delle spese delle utenze e TARI. Il restante 50% delle spese delle utenze e TARI resta a carico della moglie, che lo corrisponderà al marito, al quale sono intestate le singole utenze e i rispettivi pagamenti.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e sono comprensive di: spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici, spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., spese odontoiatriche ed oculistiche, esami diagnostici;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, babysitter per impegni di lavoro. Per tali spese è necessario il consenso dell'altro genitore. 10.La ripartizione economica tiene conto del fatto che la casa familiare è di proprietà esclusiva del marito, che continuerà a sostenere il costo del mutuo e le spese condominiali. 11.Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato gli interessi degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Taranto l'11.6.2010, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 26,
Parte 2, Serie A, Uff. 3 Anno 2010);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi