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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2778/ 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Orazio Stefano Esposito come da Parte 1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n.ri OI-000845085, OI-000845086, OI-000845087, OI-00018998 notificate in data 22/02/2024, con le quali veniva ingiunto al ricorrente di pagare la complessiva somma di €. 88.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva: l' illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata notifica della contestazione dell'addebito; l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto di motivazione;
l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge - violazione dell'art. 14 1.689/1981; l'illegittimità delle sanzioni amministrative ingiunte per violazione del principio di proporzionalità.
In ragione di tutto quanto articolato e dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, nella persona dell'Ill.mo Giudice designato:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo
6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare le ordinanze impugnate in quanto illegittime per i motivi esposti;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento delle ordinanea ingiunzioni per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto nonché, spiegando nel merito ampie difese volte al rigetto dello stesso contestualmente dando atto di avere provveduto a rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate in conformità a quanto disposto dal DM n. 48/23.
Successivamente, in seno a note di trattazione scritta del 21/10/2024 parte opponente dichiarava di intendere aderire alla rideterminazione della sanzione attuata da CP_1 e, successivamente, con note di trattazione scritta del 30/01/2025 di avere provveduto al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, allegando ricevuta F24 (cfr dpc. 6 allegato alle note del 30/01/2025). CP nel prendere atto dell'intervenuto pagamento chiedeva un rinvio per le verifiche del caso e, comunque, rilevava che che quelli afferenti le ordinanze ingiunzione degli anni 2013, 2014 e 2015 risultavano essere stati effettuati, nella misura del 50% oltre il termine di sessanta giorni dall'udienza del 22.10.2024, ossia la prima udienza successiva alla produzione del provvedimento di rideterminazione (effettuata il 3.10.2024).
Sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 con il deposito di note scritte, esaminati gli atti, il Giudice decide la causa con la presente sentenza.
1.In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000>> sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
"in quanto applicabili".
Da ultimo è intervenuto il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23 comma 1 ha previsto la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: da euro
10.000 a euro 50.000>> con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». così riformulato: "1-bis. L'omesso L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Il comma 2 del medesimo articolo 23 prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da
CP 1.
Dalla disamina della documentazione in atti (cfr. doc. 1, doc. 2, doc. 3 e doc. 4 allegati alla memoria
CP 1 nonché all. alle note del 21/04/2025) si evince che l'ordinanza ingiunzione OI 00018998 è stata notificata in data 20.07.2022 ( atto ricevuto da soggetto che si è qualificato persona al servizio del destinatario), mentre le ordinanze ingiunzione nn. OI-000845085, OI- 000845086 e OI-
000845087 sono state notificate in data 01/09/2022 (atto ricevuto dal portiere dello stabile). Nella relata è, altresì, indicato l'avvenuto avvio delle raccomandate informative.
Tale documentazione non risulta oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente né, tantomeno, lo stesso ha documentato la ricezione dei provvedimenti opposti alla data del 22/02/2024 come dedotto in ricorso.
Come già osservato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 1. 689/1981 è regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ne discende che, nel caso di specie, il ricorso proposto in data 14 marzo 2024 deve reputarsi tardivo.
3. Posto ciò occorre dare atto che l'CP_1, con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore:
1. All'articolo 2, comma 66
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: da Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, effettuando il pagamento della una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»". CP sanzione rideterminata in misura ridotta e dichiarando ritenuto che 1'0 CP ha tuttavia rilevato (cfr note del 03/02/2025) la tardività dei pagamenti siccome effettuati oltre i 60 giorni dall'udienza del 24 ottobre 2024, ossia dalla prima udienza successiva dalla produzione del provvedimento di rideterminazione.
Dalla disamina della documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che i pagamenti riferiti alle sanzioni per gli anni 2011 e 2015 sono stati effettuati in data 8 novembre 2024, mentre quelli riferiti alle annualità 2013 e 2014 sono stati effettuati in data 28 gennaio 2025.
Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 8 del 15/01/2016 entro il quale l'interessato è “ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento" con effetto estintivo del procedimento alla stregua del dettato del comma 6 del medesimo art. 9 citato risulta dunque rispettato per le ordinanze ingiunzione riferite al
2011 e al 2015, mentre nel resto il pagamento è avvenuto tardivamente.
Parte ricorrente, nel contestare la tardività dei pagamenti effettuati, ha ribadito che il dies a quo per il decorrere dei 60 giorni va individuato a decorrere dalla notifica degli estremi della violazione, come chiaramente previsto dalla norma in oggetto, e non già dalla prima udienza successiva al deposito del provvedimento di rideterminazione, notifica nel caso di specie mai avvenuta.
La prospettazione attorea non può condividersi.
Non vi è ragione, infatti, per discostarsi da quanto già ritenuto sull'argomento dal Tribunale di
TA ( sentenza del 28/07/2024 emessa nel procedimento iscritto al N.R.G. 9551/2022 est. Dott.ssa
Cutrona; sentenza del 25/09/2024 emessa nel procedimento iscritto al N.R.G. 8903/2022 est. dott.ssa
Nicosia prodotta da CP_1 in data 17/11/2025).
E infatti, deve ragionevolmente ritenersi quale decorrenza, se non la data del deposito del provvedimento di “rettifica", la data dell'udienza immediatamente successiva al deposito del provvedimento di “rettifica" (come sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note), nel pieno contraddittorio, siccome momento che certamente tiene luogo della conoscenza degli “estremi della violazione" cui ancorare il decorso del termine (sessanta giorni) previsto al comma 5 dell'art. 9 D.Lgs
8/2016 richiamato per effettuare il pagamento in misura ridotta con efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio. Ciò assolvendo a precipue esigenze di certezza dei rapporti e rimanendo, dunque, ininfluenti a tali fini i differimenti intervenuti nella trattazione del procedimento.
In relazione dunque alle ordinanze ingiunzione, il pagamento in misura ridotta della sanzione, intervenuto oltre il termine di legge di sessanta giorni così individuato, non assume efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che non v'è luogo al riguardo per l'adozione di una pronuncia che dia atto della cessazione della materia del contendere, a ciò opponendosi altresì
1' CP 2 resistente.
4. Da quanto osservato discende che va dichiarata cessata la materia del contendere quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-00018998 e all'ordinanza ingiunzione n. OI-000845087 atteso che la tempestività del pagamento ha determinato il verificarsi del meccanismo di estinzione di cui all'art. 9, c. 5, d.lgs. n. 8/2016, mentre nel resto il ricorso deve reputarsi inammissibile.
In conclusione, le ordinanze ingiunzione n. OI-000845085 e n. OI-000845086 vanno confermate nell'ammontare di cui ai provvedimenti di rideterminazione versati in atti da CP_1 detratto quanto già corrisposto dall'opponente, come documentato in atti (cfr. doc.06 quietanze di pagamento)
5. Le spese di lite tenuto conto da un lato della fondatezza della eccezione di tardività del ricorso sollevata da CP_1 e, dall'altro, della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere nonché, comunque, della ratio legis del già citato intervento normativo possono compensarsi in ragione della metà, mentre la restante metà segue la soccombenza a carico dell'opponente e viene liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa alla luce degli importi ancora da corrispondere all'esito dell'adesione alla rideterminazione ex art. 23 del D.L. 4 maggio
2023 n. 48.
P.Q.M
Il Tribunale di TA definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere quanto alle ordinanze ingiunzione n. OI-00018998 e n.
OI-000845087;
dichiara, nel resto, il ricorso inammissibile e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione n. OI-
000845085 e n. OI-000845086 come rideterminate nei provvedimenti di rettifica in atti dichiarando il diritto di CP 1 al pagamento del residuo ancora dovuto, detratte le somme già corrisposte dall'opponente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione della metà liquidandole, nell'intero, in euro 884,5 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
compensa la restante metà;
TA 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66 ha provveduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate nella misura pari rispettivamente a €. 1.386,00 per l'anno 2014, €. 111,25 per l'anno 2015, €. 313,50 per l'anno 2011, €. 1.019,25 per l'anno 2013, ritenuto che parte ricorrente, nel termine indicato, ha provveduto al pagamento della sanzione così rideterminata (DOC -06), chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite" (cfr note del 30/01/2025).
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2778/ 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Orazio Stefano Esposito come da Parte 1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n.ri OI-000845085, OI-000845086, OI-000845087, OI-00018998 notificate in data 22/02/2024, con le quali veniva ingiunto al ricorrente di pagare la complessiva somma di €. 88.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983,
n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva: l' illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata notifica della contestazione dell'addebito; l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto di motivazione;
l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge - violazione dell'art. 14 1.689/1981; l'illegittimità delle sanzioni amministrative ingiunte per violazione del principio di proporzionalità.
In ragione di tutto quanto articolato e dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, nella persona dell'Ill.mo Giudice designato:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo
6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare le ordinanze impugnate in quanto illegittime per i motivi esposti;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento delle ordinanea ingiunzioni per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto nonché, spiegando nel merito ampie difese volte al rigetto dello stesso contestualmente dando atto di avere provveduto a rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate in conformità a quanto disposto dal DM n. 48/23.
Successivamente, in seno a note di trattazione scritta del 21/10/2024 parte opponente dichiarava di intendere aderire alla rideterminazione della sanzione attuata da CP_1 e, successivamente, con note di trattazione scritta del 30/01/2025 di avere provveduto al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, allegando ricevuta F24 (cfr dpc. 6 allegato alle note del 30/01/2025). CP nel prendere atto dell'intervenuto pagamento chiedeva un rinvio per le verifiche del caso e, comunque, rilevava che che quelli afferenti le ordinanze ingiunzione degli anni 2013, 2014 e 2015 risultavano essere stati effettuati, nella misura del 50% oltre il termine di sessanta giorni dall'udienza del 22.10.2024, ossia la prima udienza successiva alla produzione del provvedimento di rideterminazione (effettuata il 3.10.2024).
Sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 con il deposito di note scritte, esaminati gli atti, il Giudice decide la causa con la presente sentenza.
1.In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000>> sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
"in quanto applicabili".
Da ultimo è intervenuto il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23 comma 1 ha previsto la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: da euro
10.000 a euro 50.000>> con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». così riformulato: "1-bis. L'omesso L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Il comma 2 del medesimo articolo 23 prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da
CP 1.
Dalla disamina della documentazione in atti (cfr. doc. 1, doc. 2, doc. 3 e doc. 4 allegati alla memoria
CP 1 nonché all. alle note del 21/04/2025) si evince che l'ordinanza ingiunzione OI 00018998 è stata notificata in data 20.07.2022 ( atto ricevuto da soggetto che si è qualificato persona al servizio del destinatario), mentre le ordinanze ingiunzione nn. OI-000845085, OI- 000845086 e OI-
000845087 sono state notificate in data 01/09/2022 (atto ricevuto dal portiere dello stabile). Nella relata è, altresì, indicato l'avvenuto avvio delle raccomandate informative.
Tale documentazione non risulta oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente né, tantomeno, lo stesso ha documentato la ricezione dei provvedimenti opposti alla data del 22/02/2024 come dedotto in ricorso.
Come già osservato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 1. 689/1981 è regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale".
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ne discende che, nel caso di specie, il ricorso proposto in data 14 marzo 2024 deve reputarsi tardivo.
3. Posto ciò occorre dare atto che l'CP_1, con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore:
1. All'articolo 2, comma 66
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: da Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, effettuando il pagamento della una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»". CP sanzione rideterminata in misura ridotta e dichiarando ritenuto che 1'0 CP ha tuttavia rilevato (cfr note del 03/02/2025) la tardività dei pagamenti siccome effettuati oltre i 60 giorni dall'udienza del 24 ottobre 2024, ossia dalla prima udienza successiva dalla produzione del provvedimento di rideterminazione.
Dalla disamina della documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che i pagamenti riferiti alle sanzioni per gli anni 2011 e 2015 sono stati effettuati in data 8 novembre 2024, mentre quelli riferiti alle annualità 2013 e 2014 sono stati effettuati in data 28 gennaio 2025.
Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9 comma 5 del Decreto legislativo n. 8 del 15/01/2016 entro il quale l'interessato è “ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento" con effetto estintivo del procedimento alla stregua del dettato del comma 6 del medesimo art. 9 citato risulta dunque rispettato per le ordinanze ingiunzione riferite al
2011 e al 2015, mentre nel resto il pagamento è avvenuto tardivamente.
Parte ricorrente, nel contestare la tardività dei pagamenti effettuati, ha ribadito che il dies a quo per il decorrere dei 60 giorni va individuato a decorrere dalla notifica degli estremi della violazione, come chiaramente previsto dalla norma in oggetto, e non già dalla prima udienza successiva al deposito del provvedimento di rideterminazione, notifica nel caso di specie mai avvenuta.
La prospettazione attorea non può condividersi.
Non vi è ragione, infatti, per discostarsi da quanto già ritenuto sull'argomento dal Tribunale di
TA ( sentenza del 28/07/2024 emessa nel procedimento iscritto al N.R.G. 9551/2022 est. Dott.ssa
Cutrona; sentenza del 25/09/2024 emessa nel procedimento iscritto al N.R.G. 8903/2022 est. dott.ssa
Nicosia prodotta da CP_1 in data 17/11/2025).
E infatti, deve ragionevolmente ritenersi quale decorrenza, se non la data del deposito del provvedimento di “rettifica", la data dell'udienza immediatamente successiva al deposito del provvedimento di “rettifica" (come sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note), nel pieno contraddittorio, siccome momento che certamente tiene luogo della conoscenza degli “estremi della violazione" cui ancorare il decorso del termine (sessanta giorni) previsto al comma 5 dell'art. 9 D.Lgs
8/2016 richiamato per effettuare il pagamento in misura ridotta con efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio. Ciò assolvendo a precipue esigenze di certezza dei rapporti e rimanendo, dunque, ininfluenti a tali fini i differimenti intervenuti nella trattazione del procedimento.
In relazione dunque alle ordinanze ingiunzione, il pagamento in misura ridotta della sanzione, intervenuto oltre il termine di legge di sessanta giorni così individuato, non assume efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che non v'è luogo al riguardo per l'adozione di una pronuncia che dia atto della cessazione della materia del contendere, a ciò opponendosi altresì
1' CP 2 resistente.
4. Da quanto osservato discende che va dichiarata cessata la materia del contendere quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-00018998 e all'ordinanza ingiunzione n. OI-000845087 atteso che la tempestività del pagamento ha determinato il verificarsi del meccanismo di estinzione di cui all'art. 9, c. 5, d.lgs. n. 8/2016, mentre nel resto il ricorso deve reputarsi inammissibile.
In conclusione, le ordinanze ingiunzione n. OI-000845085 e n. OI-000845086 vanno confermate nell'ammontare di cui ai provvedimenti di rideterminazione versati in atti da CP_1 detratto quanto già corrisposto dall'opponente, come documentato in atti (cfr. doc.06 quietanze di pagamento)
5. Le spese di lite tenuto conto da un lato della fondatezza della eccezione di tardività del ricorso sollevata da CP_1 e, dall'altro, della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere nonché, comunque, della ratio legis del già citato intervento normativo possono compensarsi in ragione della metà, mentre la restante metà segue la soccombenza a carico dell'opponente e viene liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa alla luce degli importi ancora da corrispondere all'esito dell'adesione alla rideterminazione ex art. 23 del D.L. 4 maggio
2023 n. 48.
P.Q.M
Il Tribunale di TA definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere quanto alle ordinanze ingiunzione n. OI-00018998 e n.
OI-000845087;
dichiara, nel resto, il ricorso inammissibile e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione n. OI-
000845085 e n. OI-000845086 come rideterminate nei provvedimenti di rettifica in atti dichiarando il diritto di CP 1 al pagamento del residuo ancora dovuto, detratte le somme già corrisposte dall'opponente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione della metà liquidandole, nell'intero, in euro 884,5 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
compensa la restante metà;
TA 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66 ha provveduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate nella misura pari rispettivamente a €. 1.386,00 per l'anno 2014, €. 111,25 per l'anno 2015, €. 313,50 per l'anno 2011, €. 1.019,25 per l'anno 2013, ritenuto che parte ricorrente, nel termine indicato, ha provveduto al pagamento della sanzione così rideterminata (DOC -06), chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite" (cfr note del 30/01/2025).