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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2273/2024 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.04.24 l'istante, premesso di aver lavorato per la società resistente in virtù di due distinti rapporti, ovvero dal 14.10.2021 al 01.02.2022 (data di licenziamento) e dal 30.09.2022 al 20.02.2023 (data di licenziamento), sempre con mansioni di manovale edile e di muratore, regolarmente inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili e affini, agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 non pagate e del tfr per entrambi i rapporti di lavoro. Parte resistente, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio. Se ne dichiara, pertanto, la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
In via preliminare, va osservato che, in ossequio ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova dell'inadempimento di un' obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, 13533). Traslando tali principi generali nella materia de qua, ne deriva che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto indefettibile per la tutela dei diritti retributivi, quale fatto costitutivo del diritto azionato mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Ebbene, nel caso di specie, può dirsi certo provata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per i periodi indicati in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. modello c2 storico relativo all'assunzione e al licenziamento, estratto contributivo e buste paga), da cui emerge con chiarezza sia il livello di inquadramento che data di inizio e fine dei rapporti di lavoro. Tanto premesso, parte istante deduce specificamente di non aver percepito la retribuzione afferente ai mesi di gennaio e febbraio 2023 e il tfr per entrambi i rapporti di lavoro. Orbene, a fronte di tali deduzioni, parte resistente- su cui pacificamente incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento- ha preferito rimanere contumace, sicchè le dette competenze risultano senz'altro dovute.
Nel dettaglio, in ordine al quantum debeatur, per quanto concerne la retribuzione del mese di gennaio 2023, si evidenzia che la stessa si ricava per tabulas dalla busta paga versata in atti ed è pari ad € 1.767,23. Circa il quantum della mensilità del mese di febbraio 2023 (fino al giorno 20, data di licenziamento), la cui busta paga giammai veniva consegnata, vanno condivisi i conteggi elaborati da parte ricorrente essendo i predetti immuni da vizi logico-matematici, redatti in modo chiaro e non specificamente contestati dalla resistente rimasta contumace e dai quali risulta un importo a titolo di retribuzione mensile pari ad € 899,61.
Quanto al tfr relativo al periodo di lavoro che va dal 14.10.2021 al 01.02.2022, esso può calcolarsi sulla scorta del percepito come risultante dall'estratto contributivo in atti, avendo sul punto parte istante omesso di indicare in ricorso con chiarezza gli importi percepiti a titolo di retribuzione mensile nel corso dell'intero rapporto di lavoro. Ebbene, avuto riguardo all'anno 2021 (dal 14.10.2021 al 31.12.2021) la parte ha percepito una retribuzione pari ad € 4.820,00, da cui si ricava una quota di tfr pari ad € 357,03. A tale somma va aggiunta la quota di tfr relativa al mese di gennaio 2022, di cui non è presente in atti la busta paga, ma la cui retribuzione è desumibile dalla voce “totale elementi fissi”, indicata nelle buste paga versate in atti e pari ad € 1.670,71. Ciò posto, per il primo periodo di lavoro, a titolo di tfr, alla parte competerà la somma complessiva di € 480,79, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Per quanto concerne, invece, il tfr maturato durante il rapporto di lavoro che va dal 30.09.2022 al 20.02.2023, tenuto conto della somma complessiva delle retribuzioni percepite durante i mesi in oggetto (evincibili dalle buste paga depositate in atti cui va aggiunto l'importo relativo alla mensilità di febbraio 2023 calcolata da parte ricorrente) al ricorrente competerà, a titolo di tfr, la somma di € 634,77, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Per completezza, si osserva che per il secondo periodo non si è tenuto conto, quale parametro di calcolo, dell'estratto contributivo essendovi in atti le buste paga di riferimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 3.782,4, di cui € 1.115,56 a titolo di tfr (come calcolato in parte motiva), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna la società resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, il 9.10.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2273/2024 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.04.24 l'istante, premesso di aver lavorato per la società resistente in virtù di due distinti rapporti, ovvero dal 14.10.2021 al 01.02.2022 (data di licenziamento) e dal 30.09.2022 al 20.02.2023 (data di licenziamento), sempre con mansioni di manovale edile e di muratore, regolarmente inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili e affini, agiva nei confronti della resistente per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 non pagate e del tfr per entrambi i rapporti di lavoro. Parte resistente, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio. Se ne dichiara, pertanto, la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
In via preliminare, va osservato che, in ossequio ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova dell'inadempimento di un' obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, 13533). Traslando tali principi generali nella materia de qua, ne deriva che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto indefettibile per la tutela dei diritti retributivi, quale fatto costitutivo del diritto azionato mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Ebbene, nel caso di specie, può dirsi certo provata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per i periodi indicati in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. modello c2 storico relativo all'assunzione e al licenziamento, estratto contributivo e buste paga), da cui emerge con chiarezza sia il livello di inquadramento che data di inizio e fine dei rapporti di lavoro. Tanto premesso, parte istante deduce specificamente di non aver percepito la retribuzione afferente ai mesi di gennaio e febbraio 2023 e il tfr per entrambi i rapporti di lavoro. Orbene, a fronte di tali deduzioni, parte resistente- su cui pacificamente incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento- ha preferito rimanere contumace, sicchè le dette competenze risultano senz'altro dovute.
Nel dettaglio, in ordine al quantum debeatur, per quanto concerne la retribuzione del mese di gennaio 2023, si evidenzia che la stessa si ricava per tabulas dalla busta paga versata in atti ed è pari ad € 1.767,23. Circa il quantum della mensilità del mese di febbraio 2023 (fino al giorno 20, data di licenziamento), la cui busta paga giammai veniva consegnata, vanno condivisi i conteggi elaborati da parte ricorrente essendo i predetti immuni da vizi logico-matematici, redatti in modo chiaro e non specificamente contestati dalla resistente rimasta contumace e dai quali risulta un importo a titolo di retribuzione mensile pari ad € 899,61.
Quanto al tfr relativo al periodo di lavoro che va dal 14.10.2021 al 01.02.2022, esso può calcolarsi sulla scorta del percepito come risultante dall'estratto contributivo in atti, avendo sul punto parte istante omesso di indicare in ricorso con chiarezza gli importi percepiti a titolo di retribuzione mensile nel corso dell'intero rapporto di lavoro. Ebbene, avuto riguardo all'anno 2021 (dal 14.10.2021 al 31.12.2021) la parte ha percepito una retribuzione pari ad € 4.820,00, da cui si ricava una quota di tfr pari ad € 357,03. A tale somma va aggiunta la quota di tfr relativa al mese di gennaio 2022, di cui non è presente in atti la busta paga, ma la cui retribuzione è desumibile dalla voce “totale elementi fissi”, indicata nelle buste paga versate in atti e pari ad € 1.670,71. Ciò posto, per il primo periodo di lavoro, a titolo di tfr, alla parte competerà la somma complessiva di € 480,79, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Per quanto concerne, invece, il tfr maturato durante il rapporto di lavoro che va dal 30.09.2022 al 20.02.2023, tenuto conto della somma complessiva delle retribuzioni percepite durante i mesi in oggetto (evincibili dalle buste paga depositate in atti cui va aggiunto l'importo relativo alla mensilità di febbraio 2023 calcolata da parte ricorrente) al ricorrente competerà, a titolo di tfr, la somma di € 634,77, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo. Per completezza, si osserva che per il secondo periodo non si è tenuto conto, quale parametro di calcolo, dell'estratto contributivo essendovi in atti le buste paga di riferimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri minimi stante la non complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 3.782,4, di cui € 1.115,56 a titolo di tfr (come calcolato in parte motiva), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna la società resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, il 9.10.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma