Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/04/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03455/2025REG.PROV.COLL.
N. 06275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6275 del 2024, proposto da Autostrade per L’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9892032B09, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino n. 29;
nei confronti
NS Stabile AR S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda Ati, ED AN IC S.p.A. S.B. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12469/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di NS Stabile AR S.C. A R.L. e di DI S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda Ati e di ED AN IC S.p.A. S.B. in proprio e quale mandante della costituenda Ati;
visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di DI S.P.A, ED AN IC S.p.A. S.B.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Gentile, Clarizia, in sostituzione dell'avvocato Melucci, e Pappalepore, in delega dell'avvocato Derobertis;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito, anche solo, “Autostrade”) ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., per la definizione di un “ Accordo quadro ex art. 54 comma 3 del Codice, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di edifici a servizio delle attività di competenza della committente ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le direzioni di tronco ”.
2. L’appalto veniva suddiviso in 4 lotti e il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Ai fini della partecipazione alla gara, l’art. 6 del Disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, il possesso, in capo ai concorrenti, del seguente requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale: “ attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere per l’intero lotto a cui si intende partecipare (…)” ; nel caso del Lotto n. 4 si trattava della categoria prevalente OG1 - classifica VIII, per un importo pari a € 17.996.968,00, e della categoria scorporabile OG11 - classifica V, per un importo di € 4.499.242,00.
4. In relazione al menzionato Lotto n. 4, presentavano offerta il NS Stabile AR S.c.a.r.l. (di seguito, anche solo “NS AR”) - il quale si classificava primo in graduatoria, con un punteggio complessivo di 82,470 - seguito dalla costituenda ATI formata dalle imprese DI S.p.A. (mandataria) e ED AN IC S.p.A. (mandante) (di seguito, anche solo, “ATI DI”), con un punteggio complessivo di 79,199.
5. All’esito della seduta pubblica tenutasi in data 19 dicembre 2023, la Commissione giudicatrice formulava la proposta di aggiudicazione in favore del NS AR, al quale, il successivo 19 gennaio 2024, veniva trasmessa la comunicazione di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
6. Riferisce l’appellante che, in sede di verifica dei requisiti, finalizzata a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il NS aggiudicatario sarebbe risultato privo della qualificazione richiesta per la categoria prevalente OG1 - classifica VIII e, per l’effetto, ne veniva disposta, in data 11 marzo 2024, l’esclusione dalla gara e la revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
7. Il NS AR, con nota dell’11 marzo 2024, formulava istanza di annullamento del provvedimento appena menzionato, rappresentando di aver partecipato alla gara d’appalto “ avvalendosi dei requisiti prestati dal NS Stabile IL, in cumulo a quanto posseduto ”.
8. Autostrade riesaminava la situazione del NS AR e, nel prendere atto che il medesimo si era effettivamente qualificato attraverso la sommatoria del requisito posseduto dallo stesso e dall’ausiliaria NS Stabile IL S.r.l., coprendo così l’importo totale dei lavori posti a base di gara, rilevava tuttavia che il contratto di avvalimento era privo della specifica indicazione delle risorse e dei mezzi che l’impresa ausiliaria si impegnava a mettere a disposizione del NS AR, nonché dell’indicazione della SOA di cui quest’ultimo intendeva avvalersi e che, pertanto, lo stesso doveva ritenersi nullo.
9. Autostrade confermava quindi l’esclusione del NS AR dalla procedura di gara e la revoca/annullamento dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, disposta in suo favore.
10. Nelle more, l’ATI capeggiata dalla DI S.p.A. aveva proposto ricorso avverso l’originario provvedimento di aggiudicazione in favore del NS AR, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con aggiudicazione della gara in proprio favore.
11. Nel giudizio si costituivano il NS AR e Autostrade, la quale rilevava la intervenuta cessazione della materia del contendere, in virtù della disposta esclusione del predetto NS. Con sentenza n. 6128 del 28 marzo 2024, il Tar Lazio, “ in linea con la concorde richiesta formulata dalle parti nel corso dell’odierna camera di consiglio ”, dichiarava il ricorso “ inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, improcedibile, per intervenuta cessazione della materia del contendere ”.
12. Con nota in data 9 aprile 2024, il NS AR chiedeva ad Autostrade di provvedere in autotutela alla propria riammissione in gara, per illegittimità della comminata esclusione, e, con l’occasione, trasmetteva “ apposita dichiarazione della ditta ausiliaria (NS Stabile IL), circa la messa a disposizione dell’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) posseduto, con specifica elencazione di uomini e mezzi ”.
13. In pari data, il NS proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio chiedendo l’annullamento delle note di Autostrade datate 11 marzo 2024 e 25 marzo 2024.
14. Con nota datata 2 maggio 2024, Autostrade riscontrava l’istanza di riammissione alla gara presentata dal NS AR, confermando il provvedimento del 25 marzo 2024 e rilevando, tra l’altro, che “ la trasmissione della dichiarazione dell’impresa ausiliaria NS Stabile IL, contenente la specifica elencazione di uomini e mezzi, non è idonea ad integrare le carenze del contratto di avvalimento ”.
15. Con provvedimento del 13 maggio 2024, Autostrade aggiudicava quindi la gara all’ATI DI.
16. Avverso i sopra citati provvedimenti del 2 e 13 maggio 2024 proponeva ricorso per motivi aggiunti il NS AR, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.
17. I medesimi provvedimenti venivano gravati, in via incidentale, anche dall’ATI DI, la quale, nelle more, aveva impugnato anche le note di Autostrade in data 11 e 25 marzo 2024, nella parte in cui non erano stati rilevati “ ulteriori motivi di esclusione in danno del NS AR ”.
18. Con sentenza n. 12469 del 18 giugno 2024, il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso incidentale dell’ATI DI (dichiarando improcedibili, per carenza di interesse, i motivi aggiunti al ricorso incidentale), nonché il ricorso principale e i motivi aggiunti del NS AR.
19. Nel dettaglio, il TAR ha accolto il ricorso incidentale, nella parte in cui veniva lamentata la mancata dichiarazione, da parte del NS AR, di due episodi potenzialmente incidenti sulla sua moralità professionale. In tal senso, la sentenza di primo grado ha statuito “ l’obbligo conformativo per la stazione appaltante di verificare, per il tramite della commissione giudicatrice da riconvocarsi, gli specifici profili attinenti all’integrità ed affidabilità del NS Stabile AR S.p.A. ”.
20. Il TAR ha ritenuto, comunque, di esaminare anche il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti, in quanto “ impingenti all’aggiudicazione dell’appalto, oggetto di revoca nei confronti del NS ricorrente ”, accogliendo, per l’effetto, il primo e il terzo motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui il NS AR contestava il provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione.
21. Di tale sentenza, Autostrade ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 47 E 89 DEL D.LGS. N. 50/2016. MOTIVAZIONE CARENTE; 2. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1418 C.C., 1325 C.C. E 89 DEL D.LGS. N. 50/16. MOTIVAZIONE CARENTE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. TRAVISAMENTO DEI FATTI; 3. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1418 C.C., 1325 C.C. E 89 DEL D.LGS. N. 50/16. MOTIVAZIONE CARENTE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. TRAVISAMENTO DEI FATTI” .
22. Si sono costituiti in giudizio il NS Stabile AR chiedendo il rigetto dell’appello e DI proponendo ricorso incidentale.
23. Alla udienza pubblica del 19 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
24. Giunge all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Autostrade per L’Italia S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12469/2024, con la quale il medesimo TAR ha accolto in parte il ricorso incidentale proposto da DI S.p.A. ed ED AN IC S.p.A., dichiarato improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse, e accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da NS Stabile AR s.c. a r.l., avverso:
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, la comunicazione dell’11.3.2024, con cui la società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto l’esclusione del ricorrente e la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta, la nota del 25.3.2024, con cui Autostrade ha disposto la conferma del provvedimento di esclusione e la revoca/annullamento dell’aggiudicazione disposta in data 19.1.2024, l’art. 8 del disciplinare di gara, il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al RTI DI S.p.A. - ED AN IC S.p.A.;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e/o revoca del provvedimento di esclusione e di conferma della revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla gara datato 2.5.2024, il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del RTI DI;
c) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DI S.p.A. ed ED AN IC S.p.A., i medesimi atti impugnati con il ricorso principale;
d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI S.p.A. ed ED AN IC S.p.A., i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti al ricorso principale nella parte in cui non sono stati rilevati ulteriori profili di esclusione a carico del NS AR.
25. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) è stato preliminarmente esaminato il ricorso incidentale con specifico riguardo ai motivi (5°, 6° e 7°) con cui è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per l’esclusione del consorzio ricorrente principale, motivi che sono stati ritenuti fondati;
b) sono, invece, state ritenute infondate le restanti censure del ricorso incidentale;
c) è stato statuito l’obbligo conformativo per la stazione appaltante di verificare, per il tramite della commissione giudicatrice, da riconvocarsi, gli specifici profili attinenti all’integrità ed affidabilità del NS Stabile AR S.p.A. (oggetto di contestazione nel 5°, 6° e 7° motivo);
d) sono stati esaminati il ricorso principale e i motivi aggiunti e sono stati ritenuti fondati sia il primo che il terzo motivo del ricorso principale con la conseguenza che il NS Stabile AR è stato ritenuto qualificato;
e) è stato giudicato fondato il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti, riguardante la contestazione circa l’insufficiente contenuto e la mancanza di data certa del contratto di avvalimento stipulato tra il NS Stabile AR S.p.A. e il NS Stabile IL s.r.l.
26. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) il NS Stabile AR è in possesso della categoria OG1 classifica V (pari a € 5.165.000,00) e, pertanto, insufficiente in relazione all’importo richiesto in sede di gara; il predetto NS ha fatto ricorso all’avvalimento del NS Stabile IL S.r.l., in possesso della qualificazione per la categoria OG1, per la classifica VII (pari a € 15.494.000,00);
a.1.) il contratto di avvalimento prodotto dal NS AR sarebbe nullo, in quanto privo della specifica e concreta indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria;
b) il TAR ha affermato che il NS AR ha allegato, alla propria offerta tecnica, un elaborato con il quale ha individuato preventivamente “maestranze e mezzi”, necessari ai fini della esecuzione della commessa;
b.1.) tale dichiarazione non sarebbe idonea a superare la carenza del contratto di avvalimento e, peraltro, non figura tra i documenti prodotti dal NS AR nel giudizio di primo grado e non sarebbe stato mai neppure prodotto in sede di gara;
c) nella clausola contenuta all’art. 2 del contratto di avvalimento, si legge che l’ausiliaria (NS Stabile IL) si è obbligata “ verso l’impresa ausiliata e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, Art. 89 comma 1) D.lgs. 50/2016, come di seguito indicativamente elencate: • Know-How tecnologico e commerciale, e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, attraverso un costante coordinamento; • Addetti mezzi e le attrezzature necessari all’esecuzione dell’opera, di proprietà o attraverso contratto di noleggio con le proprie consorziate ”;
c.1.) tale dichiarazione sarebbe caratterizzata da un’evidente genericità ed astrattezza.
27. Anche le censure contenute nel ricorso incidentale di DI devono essere sintetizzate.
27.1. I motivi di appello incidentale sono così rubricati: “ I – ERROR IUDICANDO – SULLA OMESSA PRONUNCIA SULLA CARENZA DELLA DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIA NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE; II – ERROR IN IUDICANDO – SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO E SULLA IRRILEVANZA DELLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN GARA DAL CONCORRENTE; III – ERROR IN IUDICANDO – SULLA INDETERMINATEZZA DELLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SULLA CARENZA DEL REQUISITO DELLA ATTESTAZIONE SOA; IV – ERROR IN IUDICANDO – SULLA MANCATA CORRISPONDENZA TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - INDETERMINATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA; V – ERROR IN IUDICANDO - SULLA SOTTOSTIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA ”;
27.2. Secondo DI:
a) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe omesso qualsivoglia valutazione sulla mancata produzione da parte dell’ausiliaria della dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, espressamente prescritta dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016;
a.1.) il NS AR, nel caso di specie, ha presentato esclusivamente il contratto di avvalimento;
b) la sentenza sarebbe poi erronea nella parte in cui ha respinto parte del primo motivo di ricorso incidentale afferente alla nullità del contratto di avvalimento;
b.1.) la documentazione allegata al DGUE del NS AR, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, non sarebbe assolutamente idonea a integrare il contenuto del contratto di avvalimento;
c) il TAR non avrebbe colto la censura proposta con il secondo motivo di ricorso incidentale che afferisce alla indeterminatezza della modalità di partecipazione del NS alla procedura;
c.1.) la sentenza sarebbe poi errata anche nella parte in cui, ritenendo soddisfatto il requisito dell’attestazione SOA ha, di fatto, ritenuto determinato l’oggetto dell’avvalimento e valutato, quindi, che il concorrente intendesse qualificarsi mediante avvalimento parziale ovvero aggiungendo i propri requisiti a quelli dell’ausiliaria;
c.2.) il contratto di avvalimento non conterrebbe alcun riferimento all’attestazione SOA limitandosi ad indicare il prestito del Know How e dei necessari mezzi ed attrezzature;
d) non vi sarebbe poi corrispondenza tra l’offerta tecnica e l’offerta economica;
d.1.) il NS AR a pagina n. 7 della Relazione relativa al criterio di valutazione A.2 “Organigramma del personale di gestione dell’Accordo Quadro”, ha prodotto un organigramma da cui si evince che in fase di esecuzione procederà mediante n. 5 distinti capisquadra, ognuno dei quali guida n. 3 squadre; l’offerta tecnica, dunque, evidenzierebbe che i capisquadra sono 5 e che ciascuno di essi viene posto alla guida di 3 squadre;
d.2.) dalla lettura dell’offerta tecnica emergerebbe l’erroneità della ricostruzione del TAR (l’indicazione di n. 13 unità lavorative non è incompatibile né con la dichiarazione di 5 caposquadra, uno o più dei quali potrebbe guidare più di una squadra);
d.3.) la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui assume che “ l’indicazione di n. 13 unità lavorative non è incompatibile … con i restanti 8 esecutori (da distribuire da 6 quadre da minimo 2 componenti a squadra) ”; le 13 unità indicate in sede di giustificazioni sarebbero incompatibili con quanto indicato nell’offerta tecnica e la non corrispondenza tra offerta tecnica e quella economica determina la non univocità dell’offerta e, comunque, la sua impossibilità di esecuzione;
e) la congruità del costo della manodopera è stata valutata su 13 risorse umane ovvero un dato non corrispondente all’offerta tecnica; vi sarebbe un ulteriore costo non computato di € 1.588.480,00;
e.1.) inoltre, nell’analisi dei costi il NS AR non avrebbe indicato il corrispettivo dell’avvalimento che sarebbe pari a € 227.715,31;
e.2.) in definitiva, vi sarebbe un costo complessivo non computato di € 1.816.195,32 quale somma data da € 1.588.480,00 di ulteriore manodopera e € 227.715,31 quale corrispettivo per l’avvalimento; il NS AR ha indicato un’utile di € 1.732.844,85 ma considerando l’ulteriore costo di € 1.816.195,32, l’offerta sarebbe in perdita per € 83.350,46.
28. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
29. L’articolato atto di appello e l’appello incidentale vertono sulle seguenti questioni di fondo:
a) la questione della nullità del contratto di avvalimento e, più in generale, della qualificazione del NS AR (oggetto dei tre motivi dell’appello principale proposto da Autostrade e dei primi tre motivi dell’appello incidentale proposto da DI);
b) la questione della corrispondenza tra l’offerta tecnica e l’offerta economica del NS AR (quarto motivo dell’appello incidentale di DI);
c) la congruità dell’offerta presentata dal NS AR (quinto motivo dell’appello incidentale proposto da DI).
30. In ordine alla prima questione (i tre motivi dell’appello principale e i primi tre motivi dell’appello incidentale) va osservato quanto segue.
30.1. Nel contratto di avvalimento stipulato tra NS Stabile AR e NS Stabile IL (documento 1 produzioni in primo grado del NS AR) si legge, fra l’altro:
a) che la “ ditta ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito relativo alla OG1 classifica VII ”;
b) che “ l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dispone del requisito di cui è carente la ditta ausiliata ”;
c) che “ il possesso del suddetto requisito risulta dal certificato SOA della ditta ausiliaria ”;
d) che “ L’impresa ausiliaria si obbliga verso l’impresa ausiliata e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, Art. 89 comma 1) D.lgs. 50/2016, come di seguito indicativamente elencate: • Know-How tecnologico e commerciale, e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, attraverso un costante coordinamento; • Addetti mezzi e le attrezzature necessari all’esecuzione dell’opera, di proprietà o attraverso contratto di noleggio con le proprie consorziate ”.
30.2. Si tratta, evidentemente, di previsioni sufficienti a determinare l’oggetto dell'avvalimento, con riguardo al prestito del requisito consistente nell'attestazione SOA.
30.3. Per l'avvalimento di attestazione SOA è necessario:
a) che oggetto della messa a disposizione siano gli elementi e i requisiti che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA;
b) che il contratto di avvalimento dia conto del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 26 gennaio 2024, n. 820).
Entrambi tali contenuti sono presenti nel contratto di avvalimento in contestazione.
30.4. Corrisponde al vero quanto affermato dal NS AR a pagina 7 della memoria di costituzione depositata il 2 agosto 2024 e cioè che nel contratto di avvalimento è stata indicata tanto la categoria, quanto la classifica oggetto di avvalimento, che nel DGUE dell’ausiliaria è riportata la classifica prestata, ossia le categorie di lavori riferite alla OG1 VII e che nel contratto di avvalimento è contenuta la dichiarazione di impegno verso la stazione appaltante.
30.5. Quanto alla dichiarazione di impegno dell’ausiliaria, le contestazioni che l’appellante incidentale, in particolare, muove alla sentenza, non sono fondate alla luce della giurisprudenza (pacifica) di questa Sezione.
30.6. Va difatti ricordato che:
a) se è vero che dichiarazione d’impegno e contratto di avvalimento costituiscono atti distinti muniti di diversa funzione, la loro distinzione attiene invero al contenuto e significato (e conseguenti effetti giuridici) degli atti, non anche al supporto materiale (o “ corpus physicum ”) che li reca: la dichiarazione d’impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può infatti ben essere incorporata anche in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento; ciò che rileva, come chiarito dalla giurisprudenza, è l’assunzione delle obbligazioni da parte dell’ausiliaria direttamente nei confronti della stazione appaltante, non già il supporto redazionale che ne racchiude la fonte;
b) l’atto prescritto è una dichiarazione d’impegno unilaterale (non già un negozio bilaterale, con accettazione da parte della stazione appaltante) in favore dell’amministrazione, ma che non deve essere necessariamente inviata dall’ausiliaria: la modalità a tal fine prevista dalla legge (art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016), che esprime e concreta la recettizietà dell’atto, è anzi quella per cui « L’operatore economico » cura la « presentazione » di tale dichiarazione dell’ausiliaria in favore della stazione appaltante; il che può ritenersi ben integrato dalla dichiarazione impegnativa dell’ausiliaria, direttamente nei confronti della stazione appaltante, contenuta nel contratto di avvalimento “presentato” dall’operatore economico (tra la altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 01.07.2022, n. 5497).
30.6. Va ancora aggiunto che, al di là di interpretazioni e conseguenti applicazioni formalistiche della disposizione di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’avvalimento anche quanto alla SOA, è perfettamente ammissibile purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, ciò che è agevolmente desumibile, nel caso qui esaminato, dalla semplice lettura del contratto.
30.7. Non sussiste, in definitiva, alcuna indeterminatezza del contratto di avvalimento né, tantomeno, sussistono dubbi circa la modalità di partecipazione alla gara del NS AR che, carente di un requisito, lo ha ottenuto mediante ricorso all’avvalimento.
30.8. Le considerazioni finora esposte, da sole, sostengono la statuizione di rigetto dei motivi di appello esaminati.
31. La seconda questione (corrispondenza tra l’offerta tecnica e l’offerta economica del NS AR) è agevolmente risolvibile tenuto conto che il calcolo effettuato dall’appellante incidentale non trova alcun riscontro in atti poiché è frutto di una personalissima ricostruzione. Il TAR ha esaminato lucidamente la censura concludendo nell’unico senso possibile e cioè che “ l’indicazione di 13 unità lavorative non è incompatibile né con la dichiarazione di 5 caposquadra (uno o più dei quali potrebbe guidare più di una squadra), né, tantomeno, con i restanti 8 esecutori (da distribuire su 6 squadre da minimo 2 componenti a squadra) ”.
31.1. Tutte le considerazioni esposte nel quarto motivo dell’appello incidentale si risolvono nel fornire una ricostruzione dei fatti basata su opinioni del tutto personali dell’appellante. Va ricordato che sono inammissibili censure formulate in modo tale da domandare al giudice un vero e proprio sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni effettuate dall’amministrazione, peraltro, tutte fondate non sulla rappresentazione di circostanze di fatto bensì sulla personale interpretazione che di quei fatti fornisce il ricorrente. Come noto, i fatti non hanno significato e, se mai l’hanno, certo non l’hanno nello stesso senso in cui hanno significato i testi di legge. Interpretare un fatto significa essenzialmente congetturare una spiegazione causale di un evento (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7799).
31.2. In questo caso, non sussiste neppure un principio di prova circa la contestata inadeguatezza dell’offerta del NS AR.
32. La terza questione (la congruità dell’offerta presentata dal NS AR) strettamente connessa alla seconda, è anch’essa agevolmente risolvibile tenuto conto della manifesta infondatezza del motivo (quinto motivo dell’appello incidentale).
32.1. Intanto, occorre partire da due circostanze di fatto correttamente evidenziate dal NS AR (pagina 19 della memoria depositata il 3 dicembre 2024):
a) l’offerta del NS non è stata neppure sospettata di essere incongrua;
b) il costo della manodopera stimato è superiore a quello previsto nell’imposto stimato dell’appalto.
32.2. La verifica demandata alla Stazione appaltante attiene al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali. Non sussiste, anche in questo caso, alcuna prova circa la difformità rispetto alle tabelle ministeriali, e, peraltro, tale difformità non sarebbe neppure sufficiente, da sola, a dimostrare la non congruità del costo del personale dichiarato dall'offerente (tra le tante, da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591).
32.3. In merito all’asserito mancato computo del costo del contratto di avvalimento premono due considerazioni, una di carattere generale e, l’altra, avente riguardo alla gara per cui è causa.
32.3.1. La prima considerazione è che, come noto, la verifica di congruità dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356).
32.3.2. La seconda considerazione è che, nel caso di specie, l’utile di impresa dichiarato è talmente superiore alla singola inesattezza in tesi sussistente, che non è in alcun modo ravvisabile alcuna anomalia dell’offerta.
33. Per tutto quanto sopra esposto devono essere respinti l’appello principale proposto da Autostrade per L’Italia S.p.A., l’appello incidentale proposto da DI S.p.A. e, per l’effetto deve essere confermata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12469/2024.
Le spese, stante la particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) respinge l’appello principale proposto da Autostrade per L’Italia S.p.A.;
b) respinge l’appello incidentale proposto da DI S.p.A.;
c) per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12469/2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO