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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. – Roberto CORDIO Presidente dott. - Maria ACAGNINO Giudice est. dott. – Sergio CENTARO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto, avverso l'ordinanza del 7.1.2025, emessa dal Giudice di questo
Tribunale, con cui è stata dichiarata estinta l'esecuzione iscritta al n. 756/2019
DA in persona del Direttore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania via Umberto 354 presso lo studio dell'avv. Santi Pierpaolo
Giacona che la rappresenta e difende per procura in atti
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente, la proponeva Parte_3
reclamo avverso l'ordinanza del 7.1.2025, emessa dal Giudice di questo Tribunale, con cui è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva n. 756/2019, per il mancato tempestivo pagina 1 di 3 versamento del fondo spese, necessario per provvedere alla pubblicità sul Portale delle Vendite telematiche, nel termine assegnato dal GE.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con ordinanza del 30.8.2024, il GE ha autorizzato ulteriori due tentativi di vendita, essendo rimasti infruttuosi i precedenti tre tentativi, delegati con ordinanza di vendita del 6.4.2022.
Nella detto provvedimento, il GE assegnava al creditore procedente ovvero ad altro intervenuto munito di titolo esecutivo, termine di trenta giorni dalla richiesta del professionista delegato, per versare un fondo spese e fissava in 4 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per esperire il primo dei due tentativi di vendita autorizzati.
Deve , inoltre, rilevarsi che, nell'ordinanza di vendita, il GE aveva fissato in 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, il termine per la pubblicità sul PVP.
Ora, solo il 24.10.2024, il creditore procedente, odierno reclamante, ha versato il fondo spese, indispensabile per effettuare la pubblicità.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il termine di 70 giorni scadeva , quanto meno, il 20 ottobre 2024 e la pubblicità non è stata effettuata, tanto che il 22.10.2024 il professionista delegato ha comunicato al GE di non avere ancora ricevuto le somme necessarie ad effettuare il richiesto adempimento.
Non appare condivisibile l'interpretazione dell'ordinanza del 30.8.2024, data dalla il Pt_1
GE , per regolamentare i tempi della procedura, non si limita a prescrivere un termine entro il quale debba essere indicata la data di celebrazione della nuova asta, un simile termine non sarebbe affatto utile a determinare e circoscrivere i tempi della procedura.
Quando il giudice dell'esecuzione ha indicato il termine di 4 mesi , si è riferito alla data in cui doveva essere tenuta l'asta, altrimenti, utilizzando lo stesso parametro logico applicato dalla reclamante, non avrebbe senso lasciare al professionista delegato un così lungo lasso di tempo solo per indicare una data, che potrebbe essere molto più lontana, vanificando l'intento del GE di contingentare i tempi delle operazioni delegate.
Non appare rilevante neanche il rilievo circa la lunghezza della proroga accordata al professionista delegato che sarebbe incompatibile con una vendita da effettuarsi entro 4 mesi pagina 2 di 3 dall'ordinanza: nella proroga concessa, il professionista, laddove il bene fosse stato venduto, avrebbe dovuto anche redigere il progetto di distribuzione e provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, pertanto il termine appare assolutamente congruo con l'interpretazione del provvedimento, adottata dal Collegio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo va rigettato e, non essendo costituito il resistente, non vi è pronuncia sulle spese.
Sussistono i presupposti per la condanna della reclamante al pagamento del doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla , nulla sulle Parte_1
spese del giudizio di reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice est Il Presidente dott.ssa Maria Acagnino dott. Roberto Cordio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. – Roberto CORDIO Presidente dott. - Maria ACAGNINO Giudice est. dott. – Sergio CENTARO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto, avverso l'ordinanza del 7.1.2025, emessa dal Giudice di questo
Tribunale, con cui è stata dichiarata estinta l'esecuzione iscritta al n. 756/2019
DA in persona del Direttore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania via Umberto 354 presso lo studio dell'avv. Santi Pierpaolo
Giacona che la rappresenta e difende per procura in atti
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente, la proponeva Parte_3
reclamo avverso l'ordinanza del 7.1.2025, emessa dal Giudice di questo Tribunale, con cui è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva n. 756/2019, per il mancato tempestivo pagina 1 di 3 versamento del fondo spese, necessario per provvedere alla pubblicità sul Portale delle Vendite telematiche, nel termine assegnato dal GE.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con ordinanza del 30.8.2024, il GE ha autorizzato ulteriori due tentativi di vendita, essendo rimasti infruttuosi i precedenti tre tentativi, delegati con ordinanza di vendita del 6.4.2022.
Nella detto provvedimento, il GE assegnava al creditore procedente ovvero ad altro intervenuto munito di titolo esecutivo, termine di trenta giorni dalla richiesta del professionista delegato, per versare un fondo spese e fissava in 4 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per esperire il primo dei due tentativi di vendita autorizzati.
Deve , inoltre, rilevarsi che, nell'ordinanza di vendita, il GE aveva fissato in 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, il termine per la pubblicità sul PVP.
Ora, solo il 24.10.2024, il creditore procedente, odierno reclamante, ha versato il fondo spese, indispensabile per effettuare la pubblicità.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il termine di 70 giorni scadeva , quanto meno, il 20 ottobre 2024 e la pubblicità non è stata effettuata, tanto che il 22.10.2024 il professionista delegato ha comunicato al GE di non avere ancora ricevuto le somme necessarie ad effettuare il richiesto adempimento.
Non appare condivisibile l'interpretazione dell'ordinanza del 30.8.2024, data dalla il Pt_1
GE , per regolamentare i tempi della procedura, non si limita a prescrivere un termine entro il quale debba essere indicata la data di celebrazione della nuova asta, un simile termine non sarebbe affatto utile a determinare e circoscrivere i tempi della procedura.
Quando il giudice dell'esecuzione ha indicato il termine di 4 mesi , si è riferito alla data in cui doveva essere tenuta l'asta, altrimenti, utilizzando lo stesso parametro logico applicato dalla reclamante, non avrebbe senso lasciare al professionista delegato un così lungo lasso di tempo solo per indicare una data, che potrebbe essere molto più lontana, vanificando l'intento del GE di contingentare i tempi delle operazioni delegate.
Non appare rilevante neanche il rilievo circa la lunghezza della proroga accordata al professionista delegato che sarebbe incompatibile con una vendita da effettuarsi entro 4 mesi pagina 2 di 3 dall'ordinanza: nella proroga concessa, il professionista, laddove il bene fosse stato venduto, avrebbe dovuto anche redigere il progetto di distribuzione e provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, pertanto il termine appare assolutamente congruo con l'interpretazione del provvedimento, adottata dal Collegio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo va rigettato e, non essendo costituito il resistente, non vi è pronuncia sulle spese.
Sussistono i presupposti per la condanna della reclamante al pagamento del doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla , nulla sulle Parte_1
spese del giudizio di reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice est Il Presidente dott.ssa Maria Acagnino dott. Roberto Cordio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3