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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZZ VALERIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia SP - P.IVA Resistente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202501082891 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna intimazione di pagamento per l'importo di € 752,34, emessa da Sorit spa rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, agente della riscossione di Società_1 spa che gestisce la Tassa sui Rifiuti. Il credito si riferisce ad Euro 164,85 dovuto per TARI 2022 di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato da Società_1 in data 5.12.2023 ed Euro 450,19 dovuto per TARI anni 2019, 2020 e 2021 di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato da Società_1 in data 16.5.2024, importi dovuti dalla Ricorrente quale occupante dell'immobile sito in Bertinoro in Indirizzo_1.
La Ricorrente reclama violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art 24 Cost., mancata individuazione del bene su cui scrivere fermo amministrativo, violazione del diritto al contraddittorio preventivo, violazione art
97 Cost del principio di chiarezza quale corollario del principio di buon andamento della P.A., violazione L.
241/1990 (artt. 2 e 3), violazione della L. 150/2000.
Contesta inoltre violazione e falsa applicazione della Convenzione dell'Aja relativa alla legge sui Trust e al loro riconoscimento del 1 luglio 1985 ratificata dall'Italia con legge del 16 ottobre 1989 n. 364 nonché, della legge di Jersey (Trust Jersey Law 11/1984 e suoi amendments ), violazione del Trust registrato all'Agenzia delle Entrate, violazione degli artt. 10, 42 della Costituzione, violazione dell'art 2740 c.c., volazione dello
Statuto del Contribuente, violazione della Lettera Circolare ACI/PRA n. 6180 del 4.6.2024, violazione della privacy.
La Ricorrente reclama errore identificativo per illegittima identità della persona fisica e attribuzione di qualità
e/o dati personali, inesistenza o nullità degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali alla intimazione impugnata per difetto di notificazione e imputazione giuridica, violazione degli artt. 2, 3, 22, 32, della
Costituzione, violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recepita con il Patto
Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici segnatamente all'art 16 della L. 881 del 25/10/1977 di ratifica di detto Patto internazionale, violazione e falsa applicazione dell'art 6 del codice civile.
Chiede previa sospensione dell'atto, il risarcimento danni per responsabilità personale del Sig. Soggetto_2
, in qualità di responsabile del procedimento e in via preliminare di merito: nella non creduta ipotesi, che individui una norma di legge che, giustifichi l'apparato amministrativo-governativo ad identificare e trascrivere la persona fisica e/o iscrivere oppure scrivere il nome della persona fisica come COGNOME e
PRENOME tutto in stampatello maiuscolo in contrasto dell'art. 6 del c.c., di promuovere in via incidentale una questione di legittimità costituzionale per violazione di tale norma di legge con gli artt. 2,3, 22, 32 Cost
e dell'art 16 della L. 881/1977 avente valore sub-costituzionale Chiede di annullare l'Intimazione
2025/1082891 del 19/06/2025 impugnata per mancata individuazione dei beni da colpire e violazione del diritto di difesa;
accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere con esecuzione forzata presso terzi /pensione INPS)/ fermo amministrativo (dell'autovettura DA ND targata Targa_1) e, dunque degli atti presupposti connessi e/o consequenziali perché tutti nulli e comunque annullabili per violazione della legge. Chiede di accertare e dichiarare la presumibile responsabilità del creditore ai sensi dell'art 28 della Cost. di procedere nell'azione fermo amministrativo sull'autovettura DA ND targata Targa_1 e/o di pignoramento della pensione INPS e conseguentemente condannare sulla base della responsabilità personale ex art 28 Cost. il creditore al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c.. . Chiede di accertare e dichiarare e conseguentemente condannare il creditore sulla base della sua responsabilità personale ex art 28 Cost. al pagamento del danno ritenuto equitativamente di giustizia in violazione degli artt. 24, 97, 28 della Costituzione ai sensi del c. 3 dell'art 96
c.p.c. ,con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano distrattari. La Sorit spa rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1 precisa di essere iscritta al n. 147 dell'albo dei concessionari per la riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 D.
Lgs. 446/1997 e svolge la propria attività per la società Società_1 spa che gestisce la TARI, Tassa sui Rifiuti e in tale veste ai sensi dell'art. 1, c.792, L. 160/2019, ha preso in carico i crediti attualmente in contestazione in seguito all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo di Società_1 SP notificato in data 5.12.2023 e all'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 16.5.2024 per raccomandata1 all'indirizzo di residenza della Ricorrente. Non avendo provveduto la debitrice a pagare quanto dovuto e Sorit SpA in data 8.7.2025 ha notificato all'indirizzo di residenza della Ricorrente l'intimazione di pagamento attualmente oggetto di impugnazione al fine di poter successivamente procedere con le azioni esecutive / cautelari ritenute più opportune. La Società della Riscossione si oppone a tutte le eccezioni e richieste di Controparte
e chiede di dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, nonché con condanna della ricorrente al risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, commi 1°, 3° e 4°, cpc, somma da determinarsi anche in via equitativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione degli atti impugnati dalla sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva che il presente ricorso risulta differente rispetto al precedente n 217 inoltrato dalla Ricorrente avverso Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo proposto contro l'Agenzia Entrate Riscossione. Nel presente Ricorso l'impugnazione
è
contro
SO SP la quale ha notificato intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 al fine di poter successivamente procedere con le azioni esecutive / cautelari ritenute più opportune e ad oggi SO
SP non ha intrapreso alcuna azione esecutiva e nemmeno iscritto alcun fermo amministrativo. Pertanto numerose eccezioni e richieste risultano inconferenti al presente giudizio in particolare quelli relativi all'autovettura.
Nel merito la Corte osserva che ai sensi dell'art. 1, c.642, L. 147/2013 “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio risulta emessa a seguito di avvisi di accertamento esecutivi notificati alla Ricorrente e non impugnati e quindi a seguito di un legittimo procedimento portato avanti dall'Agente della Riscossione. La Corte osserva inoltre che l'intimazione di pagamento è equiparabile all'atto di precetto nelle esecuzioni ordinarie ed è atto antecedente e preordinato all'esecuzione, e pertanto non deve, come contrariamente sostenuto dalla Ricorrente, indicare i beni che verranno colpiti nella successiva fase esecutiva della riscossione. Il contenuto dell'intimazione attualmente opposta è conforme alla previsione di Legge di cui art. 50, c. 3, DPR 602/1973 e provvedimento n. 439455 del 29.11.2022 Agenzia delle Entrate. L'atto contiene i seguenti dati: l'indicazione che SO SP è società iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997; che SO SP è legittimata a svolgere l'attività di riscossione dei crediti di Società_1 SP;
l'indicazione degli atti impositivi presupposti emessi e notificati da Società_1 SP;
l'indicazione dell'atto di presa in carico da parte di SO dei crediti dell'Amministrazione; l'intimazione di pagamento della somma di Euro 752,34 entro cinque giorni con avvertenza che in difetto la concessionaria avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata, nonché all'iscrizione di fermo amministrativo e/o ipoteca, ovvero acquisire notizie dai terzi circa l'esistenza di crediti della debitrice nei loro confronti;
l'elenco degli sportelli informativi di SO e relativi recapiti. Il procedimento di formazione dell'atto e lo stesso atto impugnato risultano conformi alla normativa vigente e privi di elementi in grado di inficiarne la validità. La
Ricorrente è stata messa in grado di comprendere le ragioni della pretesa creditoria (tenendo anche conto che gli atti presupposti le erano stati già notificati per cui alcuna menomazione del suo diritto di difesa o violazione del contraddittorio sono individuabili nella fattispecie. La Corte quindi conferma la legittimità e validità dell'atto e tutte le eccezioni proposte risultano non condivisibili o esorbitanti per cui vengono rigettate.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €. 600,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €.
600,00.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZZ VALERIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia SP - P.IVA Resistente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202501082891 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna intimazione di pagamento per l'importo di € 752,34, emessa da Sorit spa rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, agente della riscossione di Società_1 spa che gestisce la Tassa sui Rifiuti. Il credito si riferisce ad Euro 164,85 dovuto per TARI 2022 di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato da Società_1 in data 5.12.2023 ed Euro 450,19 dovuto per TARI anni 2019, 2020 e 2021 di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato da Società_1 in data 16.5.2024, importi dovuti dalla Ricorrente quale occupante dell'immobile sito in Bertinoro in Indirizzo_1.
La Ricorrente reclama violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art 24 Cost., mancata individuazione del bene su cui scrivere fermo amministrativo, violazione del diritto al contraddittorio preventivo, violazione art
97 Cost del principio di chiarezza quale corollario del principio di buon andamento della P.A., violazione L.
241/1990 (artt. 2 e 3), violazione della L. 150/2000.
Contesta inoltre violazione e falsa applicazione della Convenzione dell'Aja relativa alla legge sui Trust e al loro riconoscimento del 1 luglio 1985 ratificata dall'Italia con legge del 16 ottobre 1989 n. 364 nonché, della legge di Jersey (Trust Jersey Law 11/1984 e suoi amendments ), violazione del Trust registrato all'Agenzia delle Entrate, violazione degli artt. 10, 42 della Costituzione, violazione dell'art 2740 c.c., volazione dello
Statuto del Contribuente, violazione della Lettera Circolare ACI/PRA n. 6180 del 4.6.2024, violazione della privacy.
La Ricorrente reclama errore identificativo per illegittima identità della persona fisica e attribuzione di qualità
e/o dati personali, inesistenza o nullità degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali alla intimazione impugnata per difetto di notificazione e imputazione giuridica, violazione degli artt. 2, 3, 22, 32, della
Costituzione, violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recepita con il Patto
Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici segnatamente all'art 16 della L. 881 del 25/10/1977 di ratifica di detto Patto internazionale, violazione e falsa applicazione dell'art 6 del codice civile.
Chiede previa sospensione dell'atto, il risarcimento danni per responsabilità personale del Sig. Soggetto_2
, in qualità di responsabile del procedimento e in via preliminare di merito: nella non creduta ipotesi, che individui una norma di legge che, giustifichi l'apparato amministrativo-governativo ad identificare e trascrivere la persona fisica e/o iscrivere oppure scrivere il nome della persona fisica come COGNOME e
PRENOME tutto in stampatello maiuscolo in contrasto dell'art. 6 del c.c., di promuovere in via incidentale una questione di legittimità costituzionale per violazione di tale norma di legge con gli artt. 2,3, 22, 32 Cost
e dell'art 16 della L. 881/1977 avente valore sub-costituzionale Chiede di annullare l'Intimazione
2025/1082891 del 19/06/2025 impugnata per mancata individuazione dei beni da colpire e violazione del diritto di difesa;
accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere con esecuzione forzata presso terzi /pensione INPS)/ fermo amministrativo (dell'autovettura DA ND targata Targa_1) e, dunque degli atti presupposti connessi e/o consequenziali perché tutti nulli e comunque annullabili per violazione della legge. Chiede di accertare e dichiarare la presumibile responsabilità del creditore ai sensi dell'art 28 della Cost. di procedere nell'azione fermo amministrativo sull'autovettura DA ND targata Targa_1 e/o di pignoramento della pensione INPS e conseguentemente condannare sulla base della responsabilità personale ex art 28 Cost. il creditore al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c.. . Chiede di accertare e dichiarare e conseguentemente condannare il creditore sulla base della sua responsabilità personale ex art 28 Cost. al pagamento del danno ritenuto equitativamente di giustizia in violazione degli artt. 24, 97, 28 della Costituzione ai sensi del c. 3 dell'art 96
c.p.c. ,con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano distrattari. La Sorit spa rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1 precisa di essere iscritta al n. 147 dell'albo dei concessionari per la riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 D.
Lgs. 446/1997 e svolge la propria attività per la società Società_1 spa che gestisce la TARI, Tassa sui Rifiuti e in tale veste ai sensi dell'art. 1, c.792, L. 160/2019, ha preso in carico i crediti attualmente in contestazione in seguito all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo di Società_1 SP notificato in data 5.12.2023 e all'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 16.5.2024 per raccomandata1 all'indirizzo di residenza della Ricorrente. Non avendo provveduto la debitrice a pagare quanto dovuto e Sorit SpA in data 8.7.2025 ha notificato all'indirizzo di residenza della Ricorrente l'intimazione di pagamento attualmente oggetto di impugnazione al fine di poter successivamente procedere con le azioni esecutive / cautelari ritenute più opportune. La Società della Riscossione si oppone a tutte le eccezioni e richieste di Controparte
e chiede di dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, nonché con condanna della ricorrente al risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, commi 1°, 3° e 4°, cpc, somma da determinarsi anche in via equitativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione degli atti impugnati dalla sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva che il presente ricorso risulta differente rispetto al precedente n 217 inoltrato dalla Ricorrente avverso Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo proposto contro l'Agenzia Entrate Riscossione. Nel presente Ricorso l'impugnazione
è
contro
SO SP la quale ha notificato intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 al fine di poter successivamente procedere con le azioni esecutive / cautelari ritenute più opportune e ad oggi SO
SP non ha intrapreso alcuna azione esecutiva e nemmeno iscritto alcun fermo amministrativo. Pertanto numerose eccezioni e richieste risultano inconferenti al presente giudizio in particolare quelli relativi all'autovettura.
Nel merito la Corte osserva che ai sensi dell'art. 1, c.642, L. 147/2013 “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio risulta emessa a seguito di avvisi di accertamento esecutivi notificati alla Ricorrente e non impugnati e quindi a seguito di un legittimo procedimento portato avanti dall'Agente della Riscossione. La Corte osserva inoltre che l'intimazione di pagamento è equiparabile all'atto di precetto nelle esecuzioni ordinarie ed è atto antecedente e preordinato all'esecuzione, e pertanto non deve, come contrariamente sostenuto dalla Ricorrente, indicare i beni che verranno colpiti nella successiva fase esecutiva della riscossione. Il contenuto dell'intimazione attualmente opposta è conforme alla previsione di Legge di cui art. 50, c. 3, DPR 602/1973 e provvedimento n. 439455 del 29.11.2022 Agenzia delle Entrate. L'atto contiene i seguenti dati: l'indicazione che SO SP è società iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997; che SO SP è legittimata a svolgere l'attività di riscossione dei crediti di Società_1 SP;
l'indicazione degli atti impositivi presupposti emessi e notificati da Società_1 SP;
l'indicazione dell'atto di presa in carico da parte di SO dei crediti dell'Amministrazione; l'intimazione di pagamento della somma di Euro 752,34 entro cinque giorni con avvertenza che in difetto la concessionaria avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata, nonché all'iscrizione di fermo amministrativo e/o ipoteca, ovvero acquisire notizie dai terzi circa l'esistenza di crediti della debitrice nei loro confronti;
l'elenco degli sportelli informativi di SO e relativi recapiti. Il procedimento di formazione dell'atto e lo stesso atto impugnato risultano conformi alla normativa vigente e privi di elementi in grado di inficiarne la validità. La
Ricorrente è stata messa in grado di comprendere le ragioni della pretesa creditoria (tenendo anche conto che gli atti presupposti le erano stati già notificati per cui alcuna menomazione del suo diritto di difesa o violazione del contraddittorio sono individuabili nella fattispecie. La Corte quindi conferma la legittimità e validità dell'atto e tutte le eccezioni proposte risultano non condivisibili o esorbitanti per cui vengono rigettate.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €. 600,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €.
600,00.