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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1615/2023 CC da:
CP_ (P.IVA ), di seguito solo con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Paolo Michele Gazza (C.F. ) del Foro di Genova, giusta C.F._1 procura in atti;
contro Contr (P.IVA ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_2 P.IVA_2
Fantini (C.F. ) del Foro di Vicenza e dell'avv. Riccardo Cusinato (C.F. C.F._2
) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1310/2023, pubblicata in data 06.07.2023 e notificata in data
11.07.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 5984/2021 dal Tribunale di Vicenza.
In punto: Fornitura beni mobili - responsabilità per vizi.
1 CONCLUSIONI
CP_ Per
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, previe le pronunce e le statuizioni meglio ritenute, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei proposti motivi di impugnazione, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, compresa la C.T.U., oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed IVA (22%)”;
per Cml:
“1) Rigettarsi l'appello siccome infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza di primo grado;
in ogni caso, accertato e dichiarato che i beni venduti da a e meglio CP_1 CP_2 individuati in narrativa erano affetti dai difetti dedotti, condannarsi l'appellante a risarcire alla convenuta ai sensi dell'art. 1494 c.c. la somma di € 6.005,27 o altra somma determinata dal Giudice, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dall'insorgenza del credito all'effettivo esborso;
2) Spese e competenze del presente grado di giudizio rifuse.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a provare per testi i seguenti capitoli di prova:
1) vero che la società NI OV RL con sede a MO (oggi in data 25.09.2020 Parte_1 eseguì presso il controllo ad ultrasuoni della lamiera contraddistinta dal n. 23L299 Controparte_2 appartenente alla colata n. S355K2 della commessa n. 1877.19 (si rammostrino i docc. 4, 5 e 9) fornita dalla di Milano con documento n. 2098 del 07/09/20 Controparte_1 che si mostra (doc. 3);
2) vero che gli strumenti ad ultrasuoni segnalarono una discontinuità nella parte interna della lamiera in questione, dal lato opposto alla saldatura (docc. 4 e 5);
3) vero che tale discontinuità comportava l'esito negativo del collaudo del manufatto oggetto di controllo, nella specie la paratia per una centrale idroelettrica;
4) vero che ha pagato ad NI OV RL la somma di euro 1.000,40 (820,00 + Iva) Controparte_2 di cui alle fatture n. 161 del 30.09.2020 per il predetto intervento di controllo del 25.09.2020 (si rammostri il doc. 17).
5) vero che per eliminare la discontinuità presente nella lamiera era necessario dapprima rimuovere il tassello sfoliato, poi eseguire un controllo con liquidi penetranti (PT 100%), quindi occorreva saldare
2 la lamiera fino a riformarla e poi ancora eseguire la molatura, la pulizia e infine effettuare un controllo ad ultrasuoni (UT 100%);
6) vero che aveva assunto l'obbligo contrattuale nei confronti di di CP_1 Controparte_2 sottoporre a controllo ad ultrasuoni anche i bordi della lamiera in questione (si rammostrino i docc. 1
e 2);
7) vero che ha sollecitato più volte a la riparazione della lamiera in Controparte_2 CP_1 oggetto prima di procedere in autonomia;
8) vero che la lamiera in questione era parte di un manufatto (paratia per centrale idroelettrica) che doveva essere consegnato al committente finale entro e non oltre il giorno 7.11.2020 e che diversamente sarebbe incorsa in una penale;
Controparte_2
9) vero che la riparazione della lamiera venne eseguita da fra i giorni 8 e 30 ottobre CP_2 CP_2
2020 mediante rimozione del tassello sfoliato, successivo preriscaldamento e riporto della saldatura fino alla forma indicata a progetto, molatura a zero del manufatto e pulizia finale;
10) vero che per l'esecuzione delle suddette operazioni ha impiegato due operai Controparte_2 specializzati di 5° livello super in turni di otto ore lavorative giornaliere ciascuno per complessive 162 ore di lavoro ed è vero che un operaio con tale qualifica costava nel novembre del 2020 a CP_2 euro 24,91 l'ora (si rammostrino i docc. 11 e 18);
[...]
11) vero che per eseguire la riformazione della lamiera sfogliata sono stati impiegati materiali per un costo complessivo di euro 480,00 oltre Iva;
12) vero che per completare la riparazione della lamiera in questione commissionava Controparte_2 ad NI OV RL in data 12.10.2020 un controllo con liquidi penetranti e poi in data 30.10.2020 e
05.11.2020 due controlli ad ultrasuoni (si rammostrino i docc. 11 e 12);
13) vero che per tali attività ha pagato ad NI OV RL la somma di euro Controparte_2
1.241,35 (1.017,50 + Iva) di cui alle fatture n. 204 del 30.11.2020 e n. 184 del 31.10.2020 che si rammostrano (docc. 15 e 16).
Si indicano a testimoni: NI OV e presso con sede legale a MO;
Tes_1 Parte_1
e presso con sede legale a Vicenza. Testimone_2 Testimone_3 CP_2 CP_2
Ancora in via istruttoria, qualora Codesta Corte ne ravvisi la necessità, si chiede venga disposta CTU tecnica allo scopo di verificare, sulla base della documentazione in atti, l'esistenza, la natura e l'entità del vizio lamentato dalla attrice, nonché per verificare il procedimento idoneo alla sua eliminazione e i relativi costi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3
Contr 1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data26.10.2021, onveniva innanzi il Tribunale di CP_ Vicenza ai fini di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento in suo favore, ai sensi dell'art. 1494 c.c., della somma di € 9.146,95, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. CP_ Esponeva che, con ordine n. 251 del 03.12.2019, si era rivolta a affinché le fornisse una partita di lamiere da treno a bordi naturali, di dimensioni e spessori variabili, da effettuarsi a più riprese;
che, in CP_ data 04.12.2019, aveva confermato l'ordine, concordando di sottoporre - previa spedizione - i pezzi di spessore compreso fra 25 e 50 millimetri ad un controllo ad ultrasuoni (“controllo VT + UT +
MT”) per accertarne la conformità all'uso a cui erano destinati.
Spiegava che, il 25.09.2020 - in sede di collaudo finale eseguito dopo le operazioni di taglio, lavorazione e saldatura -, veniva riscontrato come la lamiera identificata con dicitura “D_0214_29” presentasse dei difetti;
difatti, la NI OV S.r.l. - incaricata di analizzare il materiale prima della consegna al cliente finale - si era accorta che detta lamiera era “sfogliata” nella parte interna alla saldatura per una lunghezza di 05 metri. CP_ Precisava che lo stesso giorno aveva comunicato a il difetto rilevato, chiedendo un intervento urgente di verifica della fornitrice. CP_ Aggiungeva che, in data 30.09.2020, un agente di commercio di si era recato a prendere visione del materiale;
ne era seguita una comunicazione della venditrice in cui affermava che la lamiera (prima Contr della consegna) aveva superato i controlli ad ultrasuoni;
contestava le modalità di lavorazione di Contr eccepiva che non era stata dimostrata la riconducibilità del manufatto lavorato da l materiale CP_ fornito
Evidenziava che, dopo avere prontamente risposto ai rilievi di parte venditrice ed avendo inutilmente atteso un intervento ad opera della stessa, aveva provveduto in autonomia alla riparazione, stante la necessità di rispettare la scadenza di consegna al committente.
Chiariva che, nonostante la diffida ad adempiere, controparte non aveva pagato il costo della riparazione effettuata pari ad € 9.146,95, di cui € 6.480,00 (IVA esclusa) per manodopera ed € 1.017,50
(IVA esclusa) per il controllo agli ultrasuoni eseguito nuovamente dalla società OV.
Specificava che era stato esperito un tentativo di conciliazione in sede di negoziazione assistita, CP_ conclusasi senza che avesse dato riscontro all'invito. CP_ Concludeva che, non avendo collaborato per una definizione bonaria, aveva reso inevitabile l'instaurazione del giudizio.
4 2. All'esito della prima udienza, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta e concedeva a parte attrice i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
3. Con ordinanza del 20.08.2022, veniva disposta CTU a mezzo dell'ing. , incaricato Persona_1 di rispondere al quesito:
“Il c.t.u., letti gli atti ed esaminata la documentazione, eseguita ogni indagine ritenuta necessaria, accerti la sussistenza dei vizi del materiale fornito dalla convenuta (lamiere da treno a bordi naturali) indicati nell'atto di citazione e in caso di riscontro degli stessi, indichi gli interventi necessari per la loro eliminazione specificando se i costi indicati dall'attrice siano o meno congrui, quantificando in caso negativo gli importi corretti.”
3. bis In data 10.01.2023, veniva depositato l'elaborato peritale.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c, al 06.07.2023.
5. Con Sentenza N° 1310/2023, depositata il 06.07.2023, il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ha statuito:
“condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 complessiva somma di € 6.005,27, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore del procuratore dell'attore , dichiaratosi antistatario, liquidate d'ufficio in € Controparte_2
4.227,00 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege;
pone le spese di C.T.U. interamente a carico di Controparte_3 come liquidate con decreto del 3.02.2023, per un totale di € 970,42 oltre ad accessori di legge per compenso, ed € 64,00 per indennità di viaggio, condannando la stessa a rifondere all'attore quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso C.T.U”. CP_ 6. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 19.09.2023, ha proposto Appello avverso tale pronuncia, formulando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato il fatto che per il Giudice di prime cure sarebbe stata CP_ a fornire il materiale difettoso, quando - invece - non era stata affatto provata la riconducibilità a CP_ della lamiera oggetto di causa, con valorizzazione erronea - sotto il profilo dell'onere probatorio - della contumacia di quest'ultima.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la parte di decisione in cui il Tribunale ha ritenuto Contr provata l'esistenza e la gravità del vizio lamentato da ciò sulla base della CTU che avrebbe errato nel ricondurre la situazione ad un difetto originario della lamiera e non alla modalità di lavorazione del Contr materiale ad opera di
5 7. In data 16.01.2024, si è costituita in II Grado Cml contestando integralmente le deduzioni e le domande avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto, ed invocando la conferma della decisione appellata.
8. La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
14.04.2025.
9. L'impugnazione è infondata e va respinta.
A. Il primo motivo di gravame concerne la “non corretta” applicazione dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella pronuncia n. 2951/2016.
In proposito, sono senz'altro condivisibili tanto la distinzione fra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, quanto l'affermazione per cui la titolarità della posizione soggettiva - sia dal lato attivo che da quello passivo - attiene al merito della decisione, quindi alla fondatezza della domanda.
Ciò che non convince nella tesi difensiva dell'appellante è che il Giudice di prime cure, nell'affermare CP_ che “non costituendosi in giudizio, e rinunciando dunque ad allegare fatti impeditivi in tale senso, ha dimostrato di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle dell'attore”, avrebbe violato la menzionata pronuncia di legittimità.
A ben vedere, dalla motivazione della Suprema Corte si evince che “la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti”.
Dunque, la contumacia esprime un “silenzio” non soggetto a valutazione, che non vale a rendere “non contestati” i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori fra le parti.
In particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Contr Quindi, dovendo stabilire se sia stato correttamente valutato dal Tribunale di Vicenza che bbia CP_ fornito idonea prova che la lamiera difettosa sia stata proprio una di quelle fornite da si reputa che la ricostruzione della vicenda operata nella Sentenza appellata sia condivisibile, in quanto coerente con gli esiti del giudizio, alla luce di una pluralità di riscontri documentali.
6 B. Nel caso di specie, il citato Tribunale ha osservato come parte attrice abbia provveduto al deposito sia del report di controllo ad ultrasuoni redatto dalla NI OV RL, sia del rapporto delle operazioni di taglio, entrambi riportanti il medesimo codice del pezzo difettoso “D_0214_29”.
Alla denuncia del vizio del 25.09.2020, è stato allegato anche “DDT di consegna, ordine, certificato, CP_ nesting di taglio”, circostanza non contestata da
Nella medesima comunicazione, viene indicato che “il particolare in questione è stato ricavato dalla lamiera (23L299) indicata nel certificato nr. 7011 del 08/09/2020; appartenente alla colata
19K24732”.
Ebbene, il codice lamiera “23L299” è presente sia nel DDT del 07.09.2020, sia nel nesting di taglio;
inoltre, nell'ordine di fornitura del 03.12.2019, è stato previsto - quale circostanza parimenti non CP_ contestata da - che su ogni foglio di lamiera dovesse esserci la “targhetta di tracciabilità con numero di colata”. CP_ In relazione alla doglienza di circa la diversa “qualità” del materiale (“S355K2” \\ “S355J2G32”), Contr pare verosimile che si sia trattato di un mero refuso di ella compilazione dei dati nel software utilizzato per la programmazione del nesting di taglio, stante - all'opposto - la coincidenza di tutti gli altri dati.
Al riguardo, lo stesso CTU si è espresso nei seguenti termini circa la “qualità” del materiale: “si riscontra che è stato necessario aggiungere e ripristinare materiale S355K2 (medesimo di quello della struttura finita) per circa 8.000” (v. p. 2 dell'elaborato peritale).
Pertanto, l'odierna appellante - a differenza di quanto sostenuto - ha avuto la possibilità di verificare già in sede di contestazione del vizio la “rintracciabilità” della lamiera e la “riferibilità” della stessa al CP_ materiale compravenduto, al fine di appurare - poi - la natura del vizio, tenuto conto che (come emerso dagli atti di causa) non è solo soggetto “venditore” ma anche “produttore” della lamiera per cui
è lite. CP_ Alla luce di dette considerazioni, si deve reputare che non ha saputo dedurre aspetti tali da riuscire a prendere le distanze dalla ricostruzione - lineare e coerente - di in punto di Per_2 legittimazione passiva.
C. Anche il secondo motivo d'Appello sull'asserita nullità della CTU è privo di pregio, in quanto - correttamente - il Tribunale di Vicenza ha fondato la sua decisione, oltre che sul quadro probatorio ut supra decritto, in aderenza a quanto emerso dall'elaborato peritale.
Il CTU è giunto a delle conclusioni condivisibili, a prescindere dalla mancata verifica empirica e dall'indagine diretta sul materiale difettoso.
7 Difatti, il perito ha espressamente rilevato come - sebbene non abbia potuto visionare né l'opera finale Contr assemblata (destinata al committente di né la porzione di lamiera asportata dopo la riparazione del vizio - sia stato, comunque, agevolmente in grado di esprimere le sue valutazioni grazie ai c.d. Contr
“report di qualità” redatti da ed all'estratto delle tavole costruttive riguardanti il manufatto definitivo.
Essendo stato “sicuramente ben evidenziato e documentato” il vizio presente nella lamiera con copioso materiale fotografico, mediante il quale è stata cristallizzata con precisione e puntigliosa meticolosità la sequenza delle attività poste in essere per la riparazione della stessa, l'ing. ha affermato che Per_1
“tecnicamente, è impossibile generare (o amplificare) in via artificiosa un difetto simile”.
Tale assunto conferma quanto è emerso dal report della NI OV srl, specificatamente descritto da Contr
commento delle foto depositate in , secondo cui lo “sfogliamento” era visibile ictu oculi Per_2 sia sul lato della lamiera di spessore 30 mm alla profondità costante di 16 mm per la lunghezza di 5 metri, sia sul lato della lamiera largo 300 mm con una profondità rispetto al bordo da 6 mm fino a 23 mm.
Dalla perizia è - dunque - emerso che, date le caratteristiche intrinseche e strutturali del vizio, “la causa del difetto va ricercata nel processo di colata e successiva laminazione”; inoltre, l'esperto ha ritenuto “con certezza” che le lamiere erano “effettivamente affette dai vizi e difetti lamentati dalla attrice, vizi e difetti riconducibili a fatto e colpa esclusivi della venditrice ”. CP_1
CP_ D. In Appello, non ha fornito - in contrapposizione - riscontri sufficientemente incisivi per superare dette valutazioni tecniche, argomentando in maniera generica circa la necessità di un'analisi chimica del materiale e delle caratteristiche della lamiera nei primi 50 mm dal bordo naturale.
Al contrario, parte appellata ha rilevato come la saldatura della lamiera sia stata eseguita sul lato opposto rispetto a quello interessato dalla “sfogliatura”, a conferma che quest'ultima non poteva essere Contr un riverbero dello stress termico e meccanico causato dall'operazione eseguita da in linea con quanto - seppur sinteticamente - considerato dal CTU.
Tenuto conto - quindi - delle caratteristiche fisiche e dimensionali del vizio riscontrato, non sono emerse ragioni per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze della CTU oppure disattendere i sottostanti rilievi tecnici, dal momento che questa Corte non ha appurato esiti contraddittori od incongruenze logico-valutative.
10. Non resta che confermare la decisione impugnata.
11. Le spese del gravame vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione “5.200,00-26.000,00” in cui rientra il decisum, rispetto alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
8
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. CP_ Contr
2- CONDANNA a rifondere a e spese di II Grado, liquidate in € 3.966,00, oltre IVA -
c.p.a.- spese generali come per legge.
3- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 21.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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