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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Margherita Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (P. IV ) corrente in Milano alla via Bisceglie Parte_1 P.IVA_1
n. 74, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. , Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti (C. F. Parte_3
), (C. F. e (C. F. C.F._1 Parte_4 C.F._2 Parte_5
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano corso C.F._3
XXII Marzo n. 5 – indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE pagina 1 di 17 CONTRO
- (P. IV , corrente in Koniginstrasse n. 28 Controparte_1 P.IVA_2
Munchen D, in persona degli amministratori e procuratori e , Controparte_2 Controparte_3 difesa e rappresentata giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro GIORGETTI (C. F.
), del foro di Milano, presso il cui studio legale in Milano via Fontana n. 28 è C.F._4
elettivamente domiciliata, e
- P. IV corrente in Via F Filzi Controparte_4 P.IVA_3
n. 29 in Milano, in persona del legale rappresentante difesa e rappresentata, giusta CP_5 procura in atti, dall'Avv. Alessandro GIORGETTI (C. F. ) del foro di C.F._4
Milano, presso il cui studio legale in Milano via Fontana n. 28 è elettivamente domiciliata;
l'Avv. GIORGETTI ha dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche e comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al fax n.: 02.8905485 Email_4
APPELLATE
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 5178/2024 del Tribunale di Milano depositata in cancellaria in data 17.05.2024 e per
l'effetto: in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1
con ogni conseguenziale provvedimento di Controparte_6
legge; in via preliminare:
pagina 2 di 17 - accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1667 c.p.c. la inammissibilità dell'azione promossa da
e per Controparte_1 Controparte_7 intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- in accoglimento dei proposti motivi di appello, accertare l'incidenza causale sull'evento dannoso di plurime condotte di grave negligenza imputabili a soggetti diversi, dichiarandole di per sé idonee a causare l'evento e, per l'effetto:
- dichiarare infondata ogni e qualsiasi domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'appellante Parte_1
in via istruttoria:
- si reiterano le istanze istruttorie di 1° grado che qui si hanno per integralmente trascritte, indicando come teste di tutti i capitoli di prova il sig. come in atti Testimone_1
anagrafato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
per e Controparte_1 Controparte_8
appellate piaccia alla Ecc.ma Corte di appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, così giudicare: nel merito:
- accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e infondatezza sia in fatto che in diritto di tutti i motivi di impugnazione, con conseguente rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata n. 5178/2024 del Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio e condanna al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c. pari al doppio dell'onere delle spese di difesa della presente causa.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prove per testi sui capitoli di prova articolati che qui si hanno per integralmente trascritti;
indica a testimoni i signori: , , Testimone_2 Tes_3
, il legale rappresentante di Testimone_1 Tes_4 Testimone_5 Parte_6
[...] Testimone_6
pagina 3 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 5178/2024 del 17.05.2024 e in pari data pubblicata, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- accoglie la domanda avanzata da e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_8 [...]
al pagamento in favore delle parti attrici, ciascuna pro Parte_1
quota al 50%, della somma di euro 36.633,44 oltre interessi di legge ed ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda (6.06.2022) al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle parti attrici, che si liquidano in complessivi euro 8.161,00, di cui euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per competenza, oltre contributo forfettario del 15% IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione e Controparte_1 [...]
nelle rispettive qualità di coassicuratrici nella misura del 50% ciascuna Controparte_8
della società convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_7 [...]
quale impresa responsabile per il buon funzionamento del sistema di Parte_1
allarme installato e gestito presso i locali della società assicurata. Premesso l'avvenuto indennizzo, pro quota del 50%, dell'assicurata per i danni alla stessa derivati dal furto perpetratosi Parte_7
in danno della predetta società in data 14.08.2020 ad opera di ignoti – i quali, introdottisi nel magazzino della società assicurata, luogo di custodia di capi di pellicce e pellami, avevano asportato diversi capi di pellame custoditi da – e conseguentemente, essendosi le predette Parte_7
compagnie assicuratrici surrogate ex artt. 1916, 1201 e 1203 c.c. e rese cessionarie di tutti i diritti risarcitori della società assicurata, anche relativi a terzi, facevano valere la responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale di nella causazione dell'evento di danno Parte_1
assicurato nella qualità di impresa responsabile per l'istallazione e il corretto funzionamento del sistema di allarme istallato presso i locali oggetto dell'evento furtivo. Pertanto chiedevano la condanna pagina 4 di 17 della predetta società al risarcimento del danno, nella misura del Parte_1
50% per ciascuna di esse, conseguentemente loro derivato a seguito delle inadempienze contrattuali ascrivibili alla società convenuta in relazione a vizi e difformità dei sensori del sistema di allarme installato presso i locali di custodia dei capi di pellame sottratti, quantificato in domanda per l'importo di euro 36.622,44 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi di legge ed ex art. 1284 c.c., dalla domanda al saldo effettivo, con riserva di separata azione giudiziaria per la liquidazione e il pagamento degli ulteriori maggiori danni, sino alla definitiva concorrenza dell'indennizzo complessivamente corrisposto al soggetto assicurato per l'evento in oggetto.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda Parte_1
proposta dalle compagnie assicuratrici attrici.
In primis eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle società assicuratrici attrici assumendo che tra la società assicurata e la titolare dei beni oggetto di sottrazione e dalla prima custoditi era intercorso atto transattivo che, avendo data definitiva liquidazione del danno oggetto di indennizzo in relazione al furto occorso in data 14.08.2020, ed estinto conseguentemente il precedente rapporto, escludeva la legittimazione attiva delle compagnie di coassicurazione in relazione alle presunte responsabilità della società convenuta derivanti dal contratto di fornitura e installazione dei sensori di allarme.
In secondo luogo, eccepiva la decadenza dalle garanzie invocate dalla parte attrice, adducendo la mancata denuncia dei vizi dei sensori in oggetto, nonché la prescrizione della garanzia ex art. 1667 c.c. fatta valere dalle società di coassicurazione con la domanda giudiziale in esame.
Contestando l'inadempimento contrattuale ascrittole, assumeva che l'attivazione della funzione anti- mask non era compresa negli obblighi contrattuali non essendone stata pattuita la relativa attivazione.
Contestava infine la quantificazione del danno operata dalle compagnie assicuratrici attrici.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le istanze di ammissione di prove dichiarative articolate dalle parti, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, in accoglimento della domanda proposta, condannava al pagamento in favore delle compagnie Parte_1
assicuratrici attrici, quali coassicuratrici della assicurata custode di capi di pellame Parte_7
e pellicce oggetto di furto, della somma di euro 36.622,44 oltre interessi di legge ed ex art. 1284 comma 4 c.c., ciascuna nella quota del 50%, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 5 di 17 A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado, premesso che Parte_7
ebbe a stipulare con e Controparte_1 Controparte_8
in coassicurazione al 50%, la polizza Globale ALPR/20/F/185 con
[...] Parte_8 decorrenza dall'1.03.2020 ed in scadenza il 1.03.2021, contro il rischio furto di pellicce e/o pellami di sua proprietà o di terzi ma dalla stessa detenuti in custodia, richiamato l'istituto della surroga assicurativa disciplinato dall'art. 1916 c.c. – secondo cui l'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo è surrogato sino alla sua concorrenza, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'evento di danno assicurato – riteneva sussistente la legittimazione delle compagnie assicuratrici attrici a proporre la domanda in esame.
Al riguardo riteneva del tutto irrilevante l'atto transattivo intervenuto tra la società assicurata e la società proprietaria dei capi dati in custodia a oggetto di Controparte_9 Parte_7
furto, asseritamente ad effetti novativi, incidendo la transazione e la surroga su piani diversi. Per effetto della surroga le coassicuratrici sono subentrate nei diritti risarcitori di natura contrattuale di spettanza della propria assicurata in forza del contratto di fornitura e installazione dei sensori volumetrici con funzione anti-mask. Invece la transazione intercorsa tra e Parte_7 Controparte_9
aveva definito il rapporto di dare-avere tra le predette società, relativo ai diritti risarcitori derivanti dal contratto di deposito tra le predette società intercorso, il cui piano resta distinto da quello della surroga.
Nel merito rilevava l'emersione, dai fatti e dalle modalità del furto, non oggetto di contestazione, della responsabilità contrattuale per inadempimento della società convenuta in relazione al contratto di fornitura e installazione dei sensori esterni a tripla tecnologia con funzione anti-mask, atteso che proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask ha permesso agli autori del furto di procedere all'oscuramento dei sensori a presidio dell'area interessata dal furto senza che ciò fosse rilevato dai sistemi di sicurezza ed allarme, sì da poter procedere successivamente all'accesso al locale ove erano custoditi i capi di pelliccia e consumarne la sottrazione. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, che ha negato che oggetto del contratto di fornitura era l'attivazione della funzione anti- mask, l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che la prova della previsione di detta funzione nell'oggetto del contratto era data da quanto affermato dal legale rappresentante della società convenuta, il quale, affermando che i sensori, dotati di detta funzione, erano stati collegati e del tutto funzionanti, ha ammesso che ne era compresa la funzione anti-mask.
Pertanto, riteneva che proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask dei sensori ha consentito la perpetrazione del furto, non incidendo sul piano causale dello stesso l'asserita negligenza dei pagina 6 di 17 soggetti intervenuti dopo l'attivazione del sistema di allarme a seguito delle prime intrusioni del mancato controllo dei sensori disattivati.
Infine, sulla base del materiale documentale in atti, riteneva congruo e corrispondente al valore dei capi assicurati l'importo determinato in via transattiva e corrisposto alla società assicurata.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava l'insussistenza del nesso causale tra la mancata attivazione della funzione anti-mascheramento e la verificazione del furto, origine del danno.
Al riguardo adduceva la circostanza che la funzione anti-mascheramento non era compresa nel contratto di fornitura e installazione dei sensori, comportando la stessa l'attivazione di una funzione aggiuntiva non prevista nel contratto. Né poteva rivestire valenza confessoria quanto dichiarato dal dott. in ordine alla attivazione e collegamento dei sensori, avendo lo stesso appreso solo Pt_2
successivamente e de relato ogni circostanza relative al contratto in oggetto, avendo assunto la qualità di legale rappresentante in epoca successiva alla installazione dei sensori in oggetto.
Ciò posto, atteso il corretto funzionamento dei sensori, che avevano rilevato l'abusiva introduzione dei malfattori e permesso l'intervento dei soggetti addetti alle verifiche e controlli, assumeva che il verificarsi del furto era da attribuire principalmente alla condotta negligente tenuta dagli addetti ai controlli, i quali, all'attivazione del segnale di allarme, avevano omesso di verificare la funzionalità dei sensori, mancando di rilevarne l'avvenuto mascheramento, il cui tempestivo accertamento avrebbe permesso l'adozione di contromisure idonee ad evitare il furto successivamente verificatosi.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva delle compagnie assicuratrici, richiamando al riguardo gli argomenti articolati nel primo grado di giudizio.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non riteneva maturata la decadenza dalla garanzia e la prescrizione.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla quantificazione dei danni.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto di ogni domanda.
- Si costituivano in giudizio le compagnie coassicuratrici e Controparte_1
le quali contestavano ogni profilo dell'atto di Controparte_8
gravame e, ritenendo corretto il costrutto della sentenza di primo grado, chiedevano l'interale rigetto dell'appello proposto con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
pagina 7 di 17 Al riguardo invocavano la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 30.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 5.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando pienamente conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Tanto premesso, appare necessario premettere alcuni rilievi d'ordine giuridico in ordine all'istituto della surroga e della cessione del credito, incidenti sulla legittimazione delle società assicuratrici, oggetto del secondo motivo di appello, che, in ragione del carattere preliminare della questione, va immediatamente esaminato.
***
La surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto al risarcimento del danneggiato, che, come chiarito dal Supremo Consesso di giustizia, si realizza al momento della comunicazione al terzo responsabile della ammissione del danneggiato all'indennizzo con correlata manifestazione della volontà di avvalersi della surroga (Cass.
Civ. Sez. Un. 29.04.2015 n. 8620; similmente già Cass. Civ. Sez. III, 24.11.2005 n. 24806). La successione particolare dell'assicuratore all'assicurato operante nel rapporto di surroga è integrale e omnicomprensiva e comporta la sostituzione dell'assicuratore all'assicurato nei diritti che quest'ultimo, quale danneggiato, vanti nei confronti del terzo responsabile, sicché, per effetto della surroga, il surrogante acquista il diritto di credito, le garanzie del credito, ed ogni altro accessorio maturato, e resta esposto alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato surrogato.
Ratio dell'istituto è evitare da un lato l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore con il risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiante, dall'altro l'arricchimento del responsabile del danno, il quale, se non operasse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal pagina 8 di 17 danneggiato, ed infine consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e conseguentemente i premi applicabili.
Il trasferimento a titolo particolare dei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli istituti processuali che la legge prevede a tutela del diritto trasferito.
Ne consegue la surroga dell'assicuratore nella garanzia a presidio dell'integrità del diritto di credito, e, nel caso di specie, nelle garanzie previste dal dettato degli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di vizi.
***
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, sussiste la legittimazione delle coassicuratrici ad agire, in surroga alla società assicurata, nei confronti di Parte_1 per ottenere il ristoro per l'indennizzo corrisposto all'assicurata
[...] Parte_7
a seguito del furto verificatosi presso il locale di custodia dei capi di pelliccia della società
affidati in custodia all'assicurata CP_9 Parte_7
Secondo il dettato dell'art. 1916 c.c., le compagnie coassicuratrici, avendo liquidato pro quota al 50%
l'indennizzo complessivo per il furto del 14.08.2020, accettato ed incassato dall'assicurata, si sono surrogate nei diritti risarcitori dell'assicurata, di natura contrattuale, nascenti dal contratto di fornitura/installazione dei sensori oggetto di causa, verso la terza responsabile Parte_1
alla quale risultano comunicati l'intervenuto pagamento dell'indennizzo e la
[...]
volontà di esercitare la surroga, come documentato in atti.
Su tali basi le compagnie coassicuratrici e Controparte_1 [...] ono legittimate ad agire, in sostituzione dell'assicurata, nei confronti di Controparte_8
che, quale terza responsabile in relazione all'evento assicurato, Parte_1
è tenuta, in ragione del contratto di fornitura/installazione del sistema di allarme a presidio dell'area oggetto di furto, alle garanzie per vizi di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.
Va inoltre rilevato che l'assicurata obbligata, in qualità di custode dei capi di Parte_7 pelliccia oggetto di furto, a risarcire la società in forza del contratto di custodia tra le CP_9
stesse intercorso in relazione ai capi trafugati, ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale derivante dal contratto di deposito e custodia intercorso con , corrispondendo il ristoro per il CP_9
danno subito a seguito del furto dei capi di pelliccia, determinato in via transattiva in complessivi euro
30.000,00, surrogandosi conseguentemente, come da atto di quietanza e contestuale surroga legale e pagina 9 di 17 volontaria ex art. 1201 e 1203 c.c., nei diritti risarcitori verso la terza responsabile Parte_1
[...]
Su tali basi correttamente le società coassicuratrici hanno agito in rivalsa nei confronti della terza responsabile ed odierna appellante per ripetere quanto Parte_1
corrisposto alla danneggiata in relazione all'evento coperto da assicurazione, facendo valere, in relazione al contratto stipulato dalla con per Parte_7 Parte_1
la fornitura/installazione dei sensori di sicurezza a presidio dei locali di custodia, la garanzia per vizi.
Conseguentemente, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto sussistente la legittimazione delle compagnie coassicuratrici all'esercizio della domanda per cui è causa nei confronti di quale responsabile dell'evento furtivo verificatosi ed oggetto Parte_1
di assicurazione.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado nessuna rilevanza riveste l'intervenuta transazione in ordine all'indennizzo dovuto e corrisposto dalle coassicuratrici alla assicurata in relazione al danno da questa subito, incidendo l'atto transattivo, intercorso tra
[...]
e , su di un piano autonomo e diverso da quello relativo alla surroga, Parte_7 CP_9
attenendo al diverso autonomo rapporto contrattuale intercorrente tra la quale Controparte_9
proprietaria dei capi di pellame trafugati, e la quale società avente in custodia i Parte_7
capi oggetto di furto, del tutto distinto dal rapporto assicurativo intercorrente tra le compagnie coassicuratrici e l'assicurata avente ad oggetto l'indennizzo dell'assicurata per i Parte_7
danni derivanti dal furto del materiale in custodia, quale evento assicurato.
Pertanto, è di tutta evidenza la diversità del rapporto inciso dal contratto di assicurazione in relazione al quale le società coassicuratrici hanno proceduto ad indennizzare il sinistro occorso, il cui indennizzo è stato rapportato a quanto l'assicurata è stata chiamata a corrispondere in relazione al furto subito, che nella specie è dato dalla somma indennizzata in relazione alla sottrazione dei capi di pellame custoditi alle proprietarie dei beni custoditi dalla assicurata.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
***
Venendo all'esame del primo motivo di appello occorre procedere alla ricostruzione di fatti di causa.
A tal riguardo va rilevato che dal quadro documentale emerge chiaramente che i sensori di cui è causa erano dotati della funzione anti-mascheramento, sicché la richiesta di attivazione-collegamento di tale dispositivo era evidentemente compresa nell'ordine di fornitura ed istallazione, come peraltro pagina 10 di 17 obiettivamente confermato dallo scambio di mail intercorso tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante della società convenuta odierna appellante. Dal tenore della predetta corrispondenza emerge che il legale rappresentante della società appellante, a precisa domanda del perito assicurativo in ordine allo stato funzionale dei sensori, ha espressamente confermato che al momento del furto i sensori in oggetto, previsti dal contratto e comprensivi della funzione anti-mascheramento, erano stati collegati ed erano regolarmente funzionanti. Infatti, all'e-mail inviato dal perito assicurativo al dott.
, legale rappresentante della società – del seguente Pt_2 Parte_1
tenore: vorrei che lei mi precisasse se, al momento del furto, tali dispositivi erano collegati e funzionanti>> – il dott. dott. rispondeva Pt_2
e funzionanti>>.
La sequenza dialogica esaminata dà piena conferma non soltanto della previsione contrattuale della funzione anti-mascheramento di cui i sensori, forniti ed istallati, erano dotati ma più in particolare del necessario collegamento e messa in opera degli stessi con attivazione della relativa fondamentale funzione anti-smascheramento, costituente l'elemento funzionale essenziale dei predetti sensori, e ciò proprio in ragione delle caratteristiche tecniche e della funzione alla quale erano tecnicamente e contrattualmente deputati.
Dal tenore delle innanzi esaminate e-mail intercorse tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante legale della società appellante, appare del tutto ininfluente la circostanza, addotta da parte appellante, che il dott. , all'epoca dell'istallazione dei sensori volumetrici, non rivestiva ancora il ruolo di Pt_2
legale rappresentante della società, atteso che, in ragione della qualifica successivamente assunta e continuativamente rivestita ed in essere al momento di verificazione del sinistro, era nelle condizioni di verificare gli esatti obblighi contrattuali in essere.
Il meccanismo di rilevamento di possibili tentativi di oscuramento del sensore era funzionale all'assolvimento della funzione primaria assolta da quella tipologia di sensori, non avendo senso l'installazione di un sistema dotato di tale specifica tecnologia se lo stesso non fosse messo nelle condizioni di poter assolvere allo scopo.
Pertanto, deve ritenersi accertato che l'attivazione della funzione anti-mask era obbligazione richiesta dal contratto di fornitura ed era essenziale e connaturata alla stessa funzionalità del meccanismo antintrusione installato, sicché era tenuta alla prestazione di Parte_1
pagina 11 di 17 fornitura ed installazione dei sensori esterni SC , ed alla conseguente necessaria CP_10
attivazione della funzione anti-mascheramento.
Per altro verso non emergono emergenze fattuali o documentali dalle quali poter oggettivamente desumere che la funzione principale, connotante per caratteristiche tecniche e prestazionali i sensori oggetto di contratto, fosse stata esclusa all'atto della istallazione, dovendo al riguardo necessariamente risultare, in ragione della immanenza della predetta funzione al meccanismo in oggetto, che le parti avessero espressamente escluso l'attivazione della funzione anti-mascheramento.
***
Venendo all'altro profilo del primo motivo di gravame, attinente all'incidenza causale del vizio fatto valere in giudizio in ordine alla causazione dell'evento furtivo, occorre rilevare che in relazione alla verificazione dell'evento furtivo, proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask ha inciso in modo assolutamente determinante nella perpetrazione del furto e dunque nel verificarsi dell'evento assicurato.
Sulla base della ricostruzione dei fatti, il furto ha potuto avere luogo nelle modalità operative accertate, essenziali alla consumazione dello stesso, proprio grazie alla neutralizzazione, mediante oscuramento, del sensore a presidio dell'area adiacente al locale nel quale erano costuditi i capi di pellame oggetto di sottrazione, atteso che grazie alla disattivazione del predetto sensore, è stato possibile per gli autori del furto procedere, senza essere intercettati dai sistemi di rilevazione, alla apertura del varco nella recinzione, accedere all'area in oggetto, introdursi nel locale di custodia, procedere alla sottrazione dei capi di pellame e guadagnare la fuga. Se i sensori fossero stati funzionanti avrebbero immediatamente rilevato l'effrazione e l'introduzione abusiva, lanciando immediatamente il segnale di allarme, che, procurando il pronto intervento degli addetti al controllo dell'area, non avrebbe permesso l'esecuzione delle articolate operazioni di accesso all'area, quali l'apertura del varco nella recinzione, e il successivo l'accesso al locale di custodia, necessarie alla perpetrazione del furto.
Ne consegue che la mancata attivazione della funzione anti-oscuramento dei sensori, peraltro specificamente richiesta dalla compagnia assicurativa, ha costituito la causa principale e determinante nella causazione dell'evento assicurato.
***
Venendo all'esame del terzo motivo di appello, relativo alla asserita maturata decadenza e prescrizione della garanzia per vizi fatta valere dall'appellante, mette conto rilevare come il legale rappresentante della società convenuta ha preso regolarmente parte alle operazioni peritali, svolte in sede assicurativa,
pagina 12 di 17 che hanno portato alla rilevazione della mancata attuazione della funzione anti-mascheramento, presenziando ai relativi rilievi, in esito ai quali sono stati palesati i vizi e le difformità riscontrate ai sensori, non risultando attivata la pur prevista necessaria funzione anti-mask.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non riconoscibili, tali dovendosi qualificare quelli non rilevabili al tempo della consegna e fino al loro manifestarsi in quanto non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 comma 3 c.c. decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore dimostrare che il committente ne fosse già in precedenza a conoscenza (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, 19.08.2009 n. 18402).
Da tale momento decorre anche il termine, di natura decadenziale, di denuncia dei vizi all'appaltatore.
Ad impedire la decadenza dalla garanzia alla quale è tenuto l'appaltatore non è necessaria la denunzia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi, essendo sufficiente una sintetica indicazione delle difformità (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 25.05.2011 n. 11520).
La denuncia non è necessaria nel caso di riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, che non deve rivestire le forme di una confessione, potendo implicitamente manifestarsi mediante la contestazione dei vizi o negando di doverne rispondere, fatto che ne sottende la sussistenza ed il preliminare riconoscimento.
Nel caso di specie, i vizi in oggetto rivestono natura di vizi occulti, atteso che il relativo difetto funzionale non era altrimenti riscontrabile e riconoscibile in assenza di una specifica verifica tecnica che sola poteva accertare la mancata attivazione della fondamentale funzione anti-mask di cui i sensori in oggetto erano dotati – nel quale si cristallizza, come innanzi rilevato, il vizio funzionale lamentato, che sul piano eziologico-funzionale ha reso possibile il furto – e pertanto, fino all'avvenuto accertamento, in esito all'esame svolto dal perito assicurativo dopo il verificarsi del furto, il vizio in oggetto non era altrimenti conoscibile dalla società committente.
È inoltre accertata, e non oggetto di contestazione, la presenza del legale rappresentante della società convenuta all'atto del sopralluogo effettuato dal perito assicurativo in esito al quale, alla presenza di tutti gli intervenuti – e segnatamente del perito assicurativo e del relativo Testimone_2
tecnico fiduciario di legale rappresentante di di Tes_4 Testimone_5 Parte_7
quale broker di e, per la convenuta Controparte_11 Parte_7 Parte_1
del legale rappresentante e del responsabile tecnico
[...] Parte_2 Tes_1
pagina 13 di 17 Alessandro – è stata accertata la mancata attivazione della funzione anti-mask, di cui i sensori in oggetto erano dotati, costituente funzione fondamentale del sistema, integrante il vizio lamentato. Il tenore delle esaminate e-mail intercorse tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante della
[...]
dalle quali emerge chiaramente che i sensori erano dotati della Parte_1
funzione anti-mask ed erano collegati e funzionanti, dà oggettiva conferma che la funzione anti- mascheramento doveva essere stata attivata, e pertanto la relativa accertata mancata attivazione da parte della società fornitrice, integra grave vizio funzionale del sensore. In tale contesto la società convenuta ne ha ammesso la sussistenza, atteso che il proprio legale rappresentante e il Parte_2
proprio responsabile tecnico presenti alle operazioni di verifica e sopraluogo Testimone_1
ne hanno preso atto senza formulare alcuna contestazione in ordine alla mancata attivazione della funzione anti-mask di cui i sensori erano dotati.
Pertanto, su tali basi, il vizio in tale contesto palesato ed accertato deve ritenersi implicitamente riconosciuto.
A ciò si aggiunge il dato che la società convenuta, negando di doverne rispondere sulla base dell'assunto che la predetta funzione anti-mask non costituiva specifica previsione contrattuale, ha di fatto implicitamente riconosciuto, sotto il profilo fattuale, l'esistenza del vizio, il che rende superflua la denuncia.
Peraltro, il contenuto del verbale di sopralluogo del 22.10.2020 (cod. 06) non è stato oggetto di contestazione, né nei contenuti né in ordine a quanto accertato in sede di sopraluogo, da
[...]
la quale in sede di costituzione – come è dato rilevare dalla relativa Parte_1
comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio – ha chiaramente ammesso la convocazione e partecipazione al sopralluogo del dr. , proprio rappresentante legale, del proprio responsabile Pt_2
tecnico , nonché il fatto della mancata attivazione della funzione anti-mask, il Testimone_1
che rende del tutto irrilevante la circostanza, dedotta con l'atto di gravame ma non puntualmente eccepita nel corso del primo grado di giudizio, della mancata sottoscrizione del predetto verbale.
Il tacito riconoscimento del vizio in oggetto da parte della società tenuta alla relativa garanzia ne rende superflua la denuncia.
Su tali basi non può ritenersi consumata la eccepita decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667
c.c.
Del pari l'azione di garanzia non risulta prescritta.
pagina 14 di 17 Come appena evidenziato, nel caso di opera affetta da vizi occulti o non conoscibili in quanto non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. decorre dal giorno della scoperta, la quale è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza effettiva degli stessi (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 19.08.2009 n. 18402; Cass. Civ. Sez. III
22.11.2013 n. 26233).
Nel caso di specie, come appena evidenziato, solo in esito al sopralluogo ed alle verifiche in loco svolte dal perito assicurativo al verificarsi del furto è stata rilevata la mancata attivazione della funzione anti- mascheramento, nel che si cristallizza il vizio lamentato, e pertanto solo da tale momento è iniziato a decorrere il termine prescrizionale che, in ragione della data di proposizione della relativa azione, non appare decorso.
Segue l'infondatezza delle eccezioni in argomento.
***
Del pari infondato risulta il quarto motivo di appello.
Al riguardo vale rilevare che la liquidazione del danno è stata operata sulla base dell'accertamento del numero dei capi di pellame trafugati e del relativo valore, rilevabile dalla documentazione prodotta in atti.
Sulla base delle note di carico del registro di trasporto della pellicceria depositate e delle note di carico del magazzino dell'assicurata dei buoni di consegna e dalle fatture, nonché dei Parte_7
contratti di servizio e custodia intercorsi tra le pelliccerie clienti allegati alla relazione peritale e la alla quale la pellicceria nel periodo ricompreso tra il 14.02.2020 Parte_7 CP_9
ed il 27.07.2020 affidò in custodia n. 324 capi di pelliccia, è stato accertato il valore complessivo dei 34 capi di pelliccia trafugati, valutato per ciascun capo sulla base del relativo stato d'uso, e determinato nell'importo complessivo di euro 43.200,00, come rilevabile dal documento 06 in atti, non oggetto di contestazione.
Medesimi rilievi valgono in relazione all'entità dei danni riguardanti il muro di recinzione, valutati in perizia in euro 846,00 quale costo per le opere di ripristino e riparazione al netto del degrado di uso.
Pertanto, la liquidazione dell'indennizzo in euro 30.000,00 di cui all'atto di transazione intercorso tra l' e in relazione alla liquidazione del danno derivato dalla CP_9 Parte_7
sottrazione dei capi dati in custodia, riconosciuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, è ampiamente compreso nel valore di stima dei capi trafugati, accertato in euro 43.200,00, risultando alquanto inferiore ad esso.
pagina 15 di 17 Del pari risultano documentati i costi sostenuti dalle compagnie coassicuratrici appellate per l'espletamento della perizia resasi necessaria per accertare le circostanze dell'evento di danno, il quantitativo ed il valore dei beni indennizzati, pari al complessivo importo di euro 5.776,44.
Ne consegue che i relativi costi, costituendo onere necessario conseguente al sinistro, rientrano tra i danni che è tenuta a risarcire come correttamente ritenuto Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Per le ragioni innanzi esposte l'appello proposto va integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1
delle appellate e Controparte_1 Controparte_8
delle spese del presente giudizio di appello che, in considerazione del valore della causa
[...]
(ricompresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, per entrambe le appellate, nell'unico importo di complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed IV come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'onorario dovuto per la presenza di più parti rappresentate è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399; conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni delle appellate unitariamente difese, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
***
In ragione delle questioni sottese dalla controversia ed oggetto del gravame proposto, non rilevano i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellante invocata dalle appellate.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma Parte_1
del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_8
avverso la sentenza n. 5178/2024 pubblicata in data 17.05.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore delle Parte_1
appellate e Controparte_1 Controparte_8
delle spese di lite del presente giudizio di appello, spese che liquida, per entrambe,
[...] nell'unico importo di complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IV (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Margherita Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (P. IV ) corrente in Milano alla via Bisceglie Parte_1 P.IVA_1
n. 74, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. , Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti (C. F. Parte_3
), (C. F. e (C. F. C.F._1 Parte_4 C.F._2 Parte_5
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano corso C.F._3
XXII Marzo n. 5 – indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
Email_3
APPELLANTE pagina 1 di 17 CONTRO
- (P. IV , corrente in Koniginstrasse n. 28 Controparte_1 P.IVA_2
Munchen D, in persona degli amministratori e procuratori e , Controparte_2 Controparte_3 difesa e rappresentata giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro GIORGETTI (C. F.
), del foro di Milano, presso il cui studio legale in Milano via Fontana n. 28 è C.F._4
elettivamente domiciliata, e
- P. IV corrente in Via F Filzi Controparte_4 P.IVA_3
n. 29 in Milano, in persona del legale rappresentante difesa e rappresentata, giusta CP_5 procura in atti, dall'Avv. Alessandro GIORGETTI (C. F. ) del foro di C.F._4
Milano, presso il cui studio legale in Milano via Fontana n. 28 è elettivamente domiciliata;
l'Avv. GIORGETTI ha dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche e comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al fax n.: 02.8905485 Email_4
APPELLATE
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 5178/2024 del Tribunale di Milano depositata in cancellaria in data 17.05.2024 e per
l'effetto: in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1
con ogni conseguenziale provvedimento di Controparte_6
legge; in via preliminare:
pagina 2 di 17 - accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1667 c.p.c. la inammissibilità dell'azione promossa da
e per Controparte_1 Controparte_7 intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione.
Nel merito:
- in accoglimento dei proposti motivi di appello, accertare l'incidenza causale sull'evento dannoso di plurime condotte di grave negligenza imputabili a soggetti diversi, dichiarandole di per sé idonee a causare l'evento e, per l'effetto:
- dichiarare infondata ogni e qualsiasi domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'appellante Parte_1
in via istruttoria:
- si reiterano le istanze istruttorie di 1° grado che qui si hanno per integralmente trascritte, indicando come teste di tutti i capitoli di prova il sig. come in atti Testimone_1
anagrafato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
per e Controparte_1 Controparte_8
appellate piaccia alla Ecc.ma Corte di appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, così giudicare: nel merito:
- accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e infondatezza sia in fatto che in diritto di tutti i motivi di impugnazione, con conseguente rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata n. 5178/2024 del Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio e condanna al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c. pari al doppio dell'onere delle spese di difesa della presente causa.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prove per testi sui capitoli di prova articolati che qui si hanno per integralmente trascritti;
indica a testimoni i signori: , , Testimone_2 Tes_3
, il legale rappresentante di Testimone_1 Tes_4 Testimone_5 Parte_6
[...] Testimone_6
pagina 3 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 5178/2024 del 17.05.2024 e in pari data pubblicata, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- accoglie la domanda avanzata da e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_8 [...]
al pagamento in favore delle parti attrici, ciascuna pro Parte_1
quota al 50%, della somma di euro 36.633,44 oltre interessi di legge ed ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla domanda (6.06.2022) al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle parti attrici, che si liquidano in complessivi euro 8.161,00, di cui euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per competenza, oltre contributo forfettario del 15% IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione e Controparte_1 [...]
nelle rispettive qualità di coassicuratrici nella misura del 50% ciascuna Controparte_8
della società convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_7 [...]
quale impresa responsabile per il buon funzionamento del sistema di Parte_1
allarme installato e gestito presso i locali della società assicurata. Premesso l'avvenuto indennizzo, pro quota del 50%, dell'assicurata per i danni alla stessa derivati dal furto perpetratosi Parte_7
in danno della predetta società in data 14.08.2020 ad opera di ignoti – i quali, introdottisi nel magazzino della società assicurata, luogo di custodia di capi di pellicce e pellami, avevano asportato diversi capi di pellame custoditi da – e conseguentemente, essendosi le predette Parte_7
compagnie assicuratrici surrogate ex artt. 1916, 1201 e 1203 c.c. e rese cessionarie di tutti i diritti risarcitori della società assicurata, anche relativi a terzi, facevano valere la responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale di nella causazione dell'evento di danno Parte_1
assicurato nella qualità di impresa responsabile per l'istallazione e il corretto funzionamento del sistema di allarme istallato presso i locali oggetto dell'evento furtivo. Pertanto chiedevano la condanna pagina 4 di 17 della predetta società al risarcimento del danno, nella misura del Parte_1
50% per ciascuna di esse, conseguentemente loro derivato a seguito delle inadempienze contrattuali ascrivibili alla società convenuta in relazione a vizi e difformità dei sensori del sistema di allarme installato presso i locali di custodia dei capi di pellame sottratti, quantificato in domanda per l'importo di euro 36.622,44 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi di legge ed ex art. 1284 c.c., dalla domanda al saldo effettivo, con riserva di separata azione giudiziaria per la liquidazione e il pagamento degli ulteriori maggiori danni, sino alla definitiva concorrenza dell'indennizzo complessivamente corrisposto al soggetto assicurato per l'evento in oggetto.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda Parte_1
proposta dalle compagnie assicuratrici attrici.
In primis eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle società assicuratrici attrici assumendo che tra la società assicurata e la titolare dei beni oggetto di sottrazione e dalla prima custoditi era intercorso atto transattivo che, avendo data definitiva liquidazione del danno oggetto di indennizzo in relazione al furto occorso in data 14.08.2020, ed estinto conseguentemente il precedente rapporto, escludeva la legittimazione attiva delle compagnie di coassicurazione in relazione alle presunte responsabilità della società convenuta derivanti dal contratto di fornitura e installazione dei sensori di allarme.
In secondo luogo, eccepiva la decadenza dalle garanzie invocate dalla parte attrice, adducendo la mancata denuncia dei vizi dei sensori in oggetto, nonché la prescrizione della garanzia ex art. 1667 c.c. fatta valere dalle società di coassicurazione con la domanda giudiziale in esame.
Contestando l'inadempimento contrattuale ascrittole, assumeva che l'attivazione della funzione anti- mask non era compresa negli obblighi contrattuali non essendone stata pattuita la relativa attivazione.
Contestava infine la quantificazione del danno operata dalle compagnie assicuratrici attrici.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le istanze di ammissione di prove dichiarative articolate dalle parti, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, in accoglimento della domanda proposta, condannava al pagamento in favore delle compagnie Parte_1
assicuratrici attrici, quali coassicuratrici della assicurata custode di capi di pellame Parte_7
e pellicce oggetto di furto, della somma di euro 36.622,44 oltre interessi di legge ed ex art. 1284 comma 4 c.c., ciascuna nella quota del 50%, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 5 di 17 A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado, premesso che Parte_7
ebbe a stipulare con e Controparte_1 Controparte_8
in coassicurazione al 50%, la polizza Globale ALPR/20/F/185 con
[...] Parte_8 decorrenza dall'1.03.2020 ed in scadenza il 1.03.2021, contro il rischio furto di pellicce e/o pellami di sua proprietà o di terzi ma dalla stessa detenuti in custodia, richiamato l'istituto della surroga assicurativa disciplinato dall'art. 1916 c.c. – secondo cui l'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo è surrogato sino alla sua concorrenza, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'evento di danno assicurato – riteneva sussistente la legittimazione delle compagnie assicuratrici attrici a proporre la domanda in esame.
Al riguardo riteneva del tutto irrilevante l'atto transattivo intervenuto tra la società assicurata e la società proprietaria dei capi dati in custodia a oggetto di Controparte_9 Parte_7
furto, asseritamente ad effetti novativi, incidendo la transazione e la surroga su piani diversi. Per effetto della surroga le coassicuratrici sono subentrate nei diritti risarcitori di natura contrattuale di spettanza della propria assicurata in forza del contratto di fornitura e installazione dei sensori volumetrici con funzione anti-mask. Invece la transazione intercorsa tra e Parte_7 Controparte_9
aveva definito il rapporto di dare-avere tra le predette società, relativo ai diritti risarcitori derivanti dal contratto di deposito tra le predette società intercorso, il cui piano resta distinto da quello della surroga.
Nel merito rilevava l'emersione, dai fatti e dalle modalità del furto, non oggetto di contestazione, della responsabilità contrattuale per inadempimento della società convenuta in relazione al contratto di fornitura e installazione dei sensori esterni a tripla tecnologia con funzione anti-mask, atteso che proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask ha permesso agli autori del furto di procedere all'oscuramento dei sensori a presidio dell'area interessata dal furto senza che ciò fosse rilevato dai sistemi di sicurezza ed allarme, sì da poter procedere successivamente all'accesso al locale ove erano custoditi i capi di pelliccia e consumarne la sottrazione. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, che ha negato che oggetto del contratto di fornitura era l'attivazione della funzione anti- mask, l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che la prova della previsione di detta funzione nell'oggetto del contratto era data da quanto affermato dal legale rappresentante della società convenuta, il quale, affermando che i sensori, dotati di detta funzione, erano stati collegati e del tutto funzionanti, ha ammesso che ne era compresa la funzione anti-mask.
Pertanto, riteneva che proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask dei sensori ha consentito la perpetrazione del furto, non incidendo sul piano causale dello stesso l'asserita negligenza dei pagina 6 di 17 soggetti intervenuti dopo l'attivazione del sistema di allarme a seguito delle prime intrusioni del mancato controllo dei sensori disattivati.
Infine, sulla base del materiale documentale in atti, riteneva congruo e corrispondente al valore dei capi assicurati l'importo determinato in via transattiva e corrisposto alla società assicurata.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava l'insussistenza del nesso causale tra la mancata attivazione della funzione anti-mascheramento e la verificazione del furto, origine del danno.
Al riguardo adduceva la circostanza che la funzione anti-mascheramento non era compresa nel contratto di fornitura e installazione dei sensori, comportando la stessa l'attivazione di una funzione aggiuntiva non prevista nel contratto. Né poteva rivestire valenza confessoria quanto dichiarato dal dott. in ordine alla attivazione e collegamento dei sensori, avendo lo stesso appreso solo Pt_2
successivamente e de relato ogni circostanza relative al contratto in oggetto, avendo assunto la qualità di legale rappresentante in epoca successiva alla installazione dei sensori in oggetto.
Ciò posto, atteso il corretto funzionamento dei sensori, che avevano rilevato l'abusiva introduzione dei malfattori e permesso l'intervento dei soggetti addetti alle verifiche e controlli, assumeva che il verificarsi del furto era da attribuire principalmente alla condotta negligente tenuta dagli addetti ai controlli, i quali, all'attivazione del segnale di allarme, avevano omesso di verificare la funzionalità dei sensori, mancando di rilevarne l'avvenuto mascheramento, il cui tempestivo accertamento avrebbe permesso l'adozione di contromisure idonee ad evitare il furto successivamente verificatosi.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva delle compagnie assicuratrici, richiamando al riguardo gli argomenti articolati nel primo grado di giudizio.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non riteneva maturata la decadenza dalla garanzia e la prescrizione.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla quantificazione dei danni.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto di ogni domanda.
- Si costituivano in giudizio le compagnie coassicuratrici e Controparte_1
le quali contestavano ogni profilo dell'atto di Controparte_8
gravame e, ritenendo corretto il costrutto della sentenza di primo grado, chiedevano l'interale rigetto dell'appello proposto con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
pagina 7 di 17 Al riguardo invocavano la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 30.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 5.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando pienamente conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Tanto premesso, appare necessario premettere alcuni rilievi d'ordine giuridico in ordine all'istituto della surroga e della cessione del credito, incidenti sulla legittimazione delle società assicuratrici, oggetto del secondo motivo di appello, che, in ragione del carattere preliminare della questione, va immediatamente esaminato.
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La surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto al risarcimento del danneggiato, che, come chiarito dal Supremo Consesso di giustizia, si realizza al momento della comunicazione al terzo responsabile della ammissione del danneggiato all'indennizzo con correlata manifestazione della volontà di avvalersi della surroga (Cass.
Civ. Sez. Un. 29.04.2015 n. 8620; similmente già Cass. Civ. Sez. III, 24.11.2005 n. 24806). La successione particolare dell'assicuratore all'assicurato operante nel rapporto di surroga è integrale e omnicomprensiva e comporta la sostituzione dell'assicuratore all'assicurato nei diritti che quest'ultimo, quale danneggiato, vanti nei confronti del terzo responsabile, sicché, per effetto della surroga, il surrogante acquista il diritto di credito, le garanzie del credito, ed ogni altro accessorio maturato, e resta esposto alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato surrogato.
Ratio dell'istituto è evitare da un lato l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore con il risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiante, dall'altro l'arricchimento del responsabile del danno, il quale, se non operasse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal pagina 8 di 17 danneggiato, ed infine consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e conseguentemente i premi applicabili.
Il trasferimento a titolo particolare dei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli istituti processuali che la legge prevede a tutela del diritto trasferito.
Ne consegue la surroga dell'assicuratore nella garanzia a presidio dell'integrità del diritto di credito, e, nel caso di specie, nelle garanzie previste dal dettato degli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di vizi.
***
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, sussiste la legittimazione delle coassicuratrici ad agire, in surroga alla società assicurata, nei confronti di Parte_1 per ottenere il ristoro per l'indennizzo corrisposto all'assicurata
[...] Parte_7
a seguito del furto verificatosi presso il locale di custodia dei capi di pelliccia della società
affidati in custodia all'assicurata CP_9 Parte_7
Secondo il dettato dell'art. 1916 c.c., le compagnie coassicuratrici, avendo liquidato pro quota al 50%
l'indennizzo complessivo per il furto del 14.08.2020, accettato ed incassato dall'assicurata, si sono surrogate nei diritti risarcitori dell'assicurata, di natura contrattuale, nascenti dal contratto di fornitura/installazione dei sensori oggetto di causa, verso la terza responsabile Parte_1
alla quale risultano comunicati l'intervenuto pagamento dell'indennizzo e la
[...]
volontà di esercitare la surroga, come documentato in atti.
Su tali basi le compagnie coassicuratrici e Controparte_1 [...] ono legittimate ad agire, in sostituzione dell'assicurata, nei confronti di Controparte_8
che, quale terza responsabile in relazione all'evento assicurato, Parte_1
è tenuta, in ragione del contratto di fornitura/installazione del sistema di allarme a presidio dell'area oggetto di furto, alle garanzie per vizi di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.
Va inoltre rilevato che l'assicurata obbligata, in qualità di custode dei capi di Parte_7 pelliccia oggetto di furto, a risarcire la società in forza del contratto di custodia tra le CP_9
stesse intercorso in relazione ai capi trafugati, ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale derivante dal contratto di deposito e custodia intercorso con , corrispondendo il ristoro per il CP_9
danno subito a seguito del furto dei capi di pelliccia, determinato in via transattiva in complessivi euro
30.000,00, surrogandosi conseguentemente, come da atto di quietanza e contestuale surroga legale e pagina 9 di 17 volontaria ex art. 1201 e 1203 c.c., nei diritti risarcitori verso la terza responsabile Parte_1
[...]
Su tali basi correttamente le società coassicuratrici hanno agito in rivalsa nei confronti della terza responsabile ed odierna appellante per ripetere quanto Parte_1
corrisposto alla danneggiata in relazione all'evento coperto da assicurazione, facendo valere, in relazione al contratto stipulato dalla con per Parte_7 Parte_1
la fornitura/installazione dei sensori di sicurezza a presidio dei locali di custodia, la garanzia per vizi.
Conseguentemente, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto sussistente la legittimazione delle compagnie coassicuratrici all'esercizio della domanda per cui è causa nei confronti di quale responsabile dell'evento furtivo verificatosi ed oggetto Parte_1
di assicurazione.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado nessuna rilevanza riveste l'intervenuta transazione in ordine all'indennizzo dovuto e corrisposto dalle coassicuratrici alla assicurata in relazione al danno da questa subito, incidendo l'atto transattivo, intercorso tra
[...]
e , su di un piano autonomo e diverso da quello relativo alla surroga, Parte_7 CP_9
attenendo al diverso autonomo rapporto contrattuale intercorrente tra la quale Controparte_9
proprietaria dei capi di pellame trafugati, e la quale società avente in custodia i Parte_7
capi oggetto di furto, del tutto distinto dal rapporto assicurativo intercorrente tra le compagnie coassicuratrici e l'assicurata avente ad oggetto l'indennizzo dell'assicurata per i Parte_7
danni derivanti dal furto del materiale in custodia, quale evento assicurato.
Pertanto, è di tutta evidenza la diversità del rapporto inciso dal contratto di assicurazione in relazione al quale le società coassicuratrici hanno proceduto ad indennizzare il sinistro occorso, il cui indennizzo è stato rapportato a quanto l'assicurata è stata chiamata a corrispondere in relazione al furto subito, che nella specie è dato dalla somma indennizzata in relazione alla sottrazione dei capi di pellame custoditi alle proprietarie dei beni custoditi dalla assicurata.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
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Venendo all'esame del primo motivo di appello occorre procedere alla ricostruzione di fatti di causa.
A tal riguardo va rilevato che dal quadro documentale emerge chiaramente che i sensori di cui è causa erano dotati della funzione anti-mascheramento, sicché la richiesta di attivazione-collegamento di tale dispositivo era evidentemente compresa nell'ordine di fornitura ed istallazione, come peraltro pagina 10 di 17 obiettivamente confermato dallo scambio di mail intercorso tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante della società convenuta odierna appellante. Dal tenore della predetta corrispondenza emerge che il legale rappresentante della società appellante, a precisa domanda del perito assicurativo in ordine allo stato funzionale dei sensori, ha espressamente confermato che al momento del furto i sensori in oggetto, previsti dal contratto e comprensivi della funzione anti-mascheramento, erano stati collegati ed erano regolarmente funzionanti. Infatti, all'e-mail inviato dal perito assicurativo al dott.
, legale rappresentante della società – del seguente Pt_2 Parte_1
tenore: vorrei che lei mi precisasse se, al momento del furto, tali dispositivi erano collegati e funzionanti>> – il dott. dott. rispondeva Pt_2
e funzionanti>>.
La sequenza dialogica esaminata dà piena conferma non soltanto della previsione contrattuale della funzione anti-mascheramento di cui i sensori, forniti ed istallati, erano dotati ma più in particolare del necessario collegamento e messa in opera degli stessi con attivazione della relativa fondamentale funzione anti-smascheramento, costituente l'elemento funzionale essenziale dei predetti sensori, e ciò proprio in ragione delle caratteristiche tecniche e della funzione alla quale erano tecnicamente e contrattualmente deputati.
Dal tenore delle innanzi esaminate e-mail intercorse tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante legale della società appellante, appare del tutto ininfluente la circostanza, addotta da parte appellante, che il dott. , all'epoca dell'istallazione dei sensori volumetrici, non rivestiva ancora il ruolo di Pt_2
legale rappresentante della società, atteso che, in ragione della qualifica successivamente assunta e continuativamente rivestita ed in essere al momento di verificazione del sinistro, era nelle condizioni di verificare gli esatti obblighi contrattuali in essere.
Il meccanismo di rilevamento di possibili tentativi di oscuramento del sensore era funzionale all'assolvimento della funzione primaria assolta da quella tipologia di sensori, non avendo senso l'installazione di un sistema dotato di tale specifica tecnologia se lo stesso non fosse messo nelle condizioni di poter assolvere allo scopo.
Pertanto, deve ritenersi accertato che l'attivazione della funzione anti-mask era obbligazione richiesta dal contratto di fornitura ed era essenziale e connaturata alla stessa funzionalità del meccanismo antintrusione installato, sicché era tenuta alla prestazione di Parte_1
pagina 11 di 17 fornitura ed installazione dei sensori esterni SC , ed alla conseguente necessaria CP_10
attivazione della funzione anti-mascheramento.
Per altro verso non emergono emergenze fattuali o documentali dalle quali poter oggettivamente desumere che la funzione principale, connotante per caratteristiche tecniche e prestazionali i sensori oggetto di contratto, fosse stata esclusa all'atto della istallazione, dovendo al riguardo necessariamente risultare, in ragione della immanenza della predetta funzione al meccanismo in oggetto, che le parti avessero espressamente escluso l'attivazione della funzione anti-mascheramento.
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Venendo all'altro profilo del primo motivo di gravame, attinente all'incidenza causale del vizio fatto valere in giudizio in ordine alla causazione dell'evento furtivo, occorre rilevare che in relazione alla verificazione dell'evento furtivo, proprio la mancata attivazione della funzione anti-mask ha inciso in modo assolutamente determinante nella perpetrazione del furto e dunque nel verificarsi dell'evento assicurato.
Sulla base della ricostruzione dei fatti, il furto ha potuto avere luogo nelle modalità operative accertate, essenziali alla consumazione dello stesso, proprio grazie alla neutralizzazione, mediante oscuramento, del sensore a presidio dell'area adiacente al locale nel quale erano costuditi i capi di pellame oggetto di sottrazione, atteso che grazie alla disattivazione del predetto sensore, è stato possibile per gli autori del furto procedere, senza essere intercettati dai sistemi di rilevazione, alla apertura del varco nella recinzione, accedere all'area in oggetto, introdursi nel locale di custodia, procedere alla sottrazione dei capi di pellame e guadagnare la fuga. Se i sensori fossero stati funzionanti avrebbero immediatamente rilevato l'effrazione e l'introduzione abusiva, lanciando immediatamente il segnale di allarme, che, procurando il pronto intervento degli addetti al controllo dell'area, non avrebbe permesso l'esecuzione delle articolate operazioni di accesso all'area, quali l'apertura del varco nella recinzione, e il successivo l'accesso al locale di custodia, necessarie alla perpetrazione del furto.
Ne consegue che la mancata attivazione della funzione anti-oscuramento dei sensori, peraltro specificamente richiesta dalla compagnia assicurativa, ha costituito la causa principale e determinante nella causazione dell'evento assicurato.
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Venendo all'esame del terzo motivo di appello, relativo alla asserita maturata decadenza e prescrizione della garanzia per vizi fatta valere dall'appellante, mette conto rilevare come il legale rappresentante della società convenuta ha preso regolarmente parte alle operazioni peritali, svolte in sede assicurativa,
pagina 12 di 17 che hanno portato alla rilevazione della mancata attuazione della funzione anti-mascheramento, presenziando ai relativi rilievi, in esito ai quali sono stati palesati i vizi e le difformità riscontrate ai sensori, non risultando attivata la pur prevista necessaria funzione anti-mask.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non riconoscibili, tali dovendosi qualificare quelli non rilevabili al tempo della consegna e fino al loro manifestarsi in quanto non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 comma 3 c.c. decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore dimostrare che il committente ne fosse già in precedenza a conoscenza (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, 19.08.2009 n. 18402).
Da tale momento decorre anche il termine, di natura decadenziale, di denuncia dei vizi all'appaltatore.
Ad impedire la decadenza dalla garanzia alla quale è tenuto l'appaltatore non è necessaria la denunzia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi, essendo sufficiente una sintetica indicazione delle difformità (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 25.05.2011 n. 11520).
La denuncia non è necessaria nel caso di riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, che non deve rivestire le forme di una confessione, potendo implicitamente manifestarsi mediante la contestazione dei vizi o negando di doverne rispondere, fatto che ne sottende la sussistenza ed il preliminare riconoscimento.
Nel caso di specie, i vizi in oggetto rivestono natura di vizi occulti, atteso che il relativo difetto funzionale non era altrimenti riscontrabile e riconoscibile in assenza di una specifica verifica tecnica che sola poteva accertare la mancata attivazione della fondamentale funzione anti-mask di cui i sensori in oggetto erano dotati – nel quale si cristallizza, come innanzi rilevato, il vizio funzionale lamentato, che sul piano eziologico-funzionale ha reso possibile il furto – e pertanto, fino all'avvenuto accertamento, in esito all'esame svolto dal perito assicurativo dopo il verificarsi del furto, il vizio in oggetto non era altrimenti conoscibile dalla società committente.
È inoltre accertata, e non oggetto di contestazione, la presenza del legale rappresentante della società convenuta all'atto del sopralluogo effettuato dal perito assicurativo in esito al quale, alla presenza di tutti gli intervenuti – e segnatamente del perito assicurativo e del relativo Testimone_2
tecnico fiduciario di legale rappresentante di di Tes_4 Testimone_5 Parte_7
quale broker di e, per la convenuta Controparte_11 Parte_7 Parte_1
del legale rappresentante e del responsabile tecnico
[...] Parte_2 Tes_1
pagina 13 di 17 Alessandro – è stata accertata la mancata attivazione della funzione anti-mask, di cui i sensori in oggetto erano dotati, costituente funzione fondamentale del sistema, integrante il vizio lamentato. Il tenore delle esaminate e-mail intercorse tra il perito assicurativo ed il legale rappresentante della
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dalle quali emerge chiaramente che i sensori erano dotati della Parte_1
funzione anti-mask ed erano collegati e funzionanti, dà oggettiva conferma che la funzione anti- mascheramento doveva essere stata attivata, e pertanto la relativa accertata mancata attivazione da parte della società fornitrice, integra grave vizio funzionale del sensore. In tale contesto la società convenuta ne ha ammesso la sussistenza, atteso che il proprio legale rappresentante e il Parte_2
proprio responsabile tecnico presenti alle operazioni di verifica e sopraluogo Testimone_1
ne hanno preso atto senza formulare alcuna contestazione in ordine alla mancata attivazione della funzione anti-mask di cui i sensori erano dotati.
Pertanto, su tali basi, il vizio in tale contesto palesato ed accertato deve ritenersi implicitamente riconosciuto.
A ciò si aggiunge il dato che la società convenuta, negando di doverne rispondere sulla base dell'assunto che la predetta funzione anti-mask non costituiva specifica previsione contrattuale, ha di fatto implicitamente riconosciuto, sotto il profilo fattuale, l'esistenza del vizio, il che rende superflua la denuncia.
Peraltro, il contenuto del verbale di sopralluogo del 22.10.2020 (cod. 06) non è stato oggetto di contestazione, né nei contenuti né in ordine a quanto accertato in sede di sopraluogo, da
[...]
la quale in sede di costituzione – come è dato rilevare dalla relativa Parte_1
comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio – ha chiaramente ammesso la convocazione e partecipazione al sopralluogo del dr. , proprio rappresentante legale, del proprio responsabile Pt_2
tecnico , nonché il fatto della mancata attivazione della funzione anti-mask, il Testimone_1
che rende del tutto irrilevante la circostanza, dedotta con l'atto di gravame ma non puntualmente eccepita nel corso del primo grado di giudizio, della mancata sottoscrizione del predetto verbale.
Il tacito riconoscimento del vizio in oggetto da parte della società tenuta alla relativa garanzia ne rende superflua la denuncia.
Su tali basi non può ritenersi consumata la eccepita decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667
c.c.
Del pari l'azione di garanzia non risulta prescritta.
pagina 14 di 17 Come appena evidenziato, nel caso di opera affetta da vizi occulti o non conoscibili in quanto non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. decorre dal giorno della scoperta, la quale è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza effettiva degli stessi (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 19.08.2009 n. 18402; Cass. Civ. Sez. III
22.11.2013 n. 26233).
Nel caso di specie, come appena evidenziato, solo in esito al sopralluogo ed alle verifiche in loco svolte dal perito assicurativo al verificarsi del furto è stata rilevata la mancata attivazione della funzione anti- mascheramento, nel che si cristallizza il vizio lamentato, e pertanto solo da tale momento è iniziato a decorrere il termine prescrizionale che, in ragione della data di proposizione della relativa azione, non appare decorso.
Segue l'infondatezza delle eccezioni in argomento.
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Del pari infondato risulta il quarto motivo di appello.
Al riguardo vale rilevare che la liquidazione del danno è stata operata sulla base dell'accertamento del numero dei capi di pellame trafugati e del relativo valore, rilevabile dalla documentazione prodotta in atti.
Sulla base delle note di carico del registro di trasporto della pellicceria depositate e delle note di carico del magazzino dell'assicurata dei buoni di consegna e dalle fatture, nonché dei Parte_7
contratti di servizio e custodia intercorsi tra le pelliccerie clienti allegati alla relazione peritale e la alla quale la pellicceria nel periodo ricompreso tra il 14.02.2020 Parte_7 CP_9
ed il 27.07.2020 affidò in custodia n. 324 capi di pelliccia, è stato accertato il valore complessivo dei 34 capi di pelliccia trafugati, valutato per ciascun capo sulla base del relativo stato d'uso, e determinato nell'importo complessivo di euro 43.200,00, come rilevabile dal documento 06 in atti, non oggetto di contestazione.
Medesimi rilievi valgono in relazione all'entità dei danni riguardanti il muro di recinzione, valutati in perizia in euro 846,00 quale costo per le opere di ripristino e riparazione al netto del degrado di uso.
Pertanto, la liquidazione dell'indennizzo in euro 30.000,00 di cui all'atto di transazione intercorso tra l' e in relazione alla liquidazione del danno derivato dalla CP_9 Parte_7
sottrazione dei capi dati in custodia, riconosciuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, è ampiamente compreso nel valore di stima dei capi trafugati, accertato in euro 43.200,00, risultando alquanto inferiore ad esso.
pagina 15 di 17 Del pari risultano documentati i costi sostenuti dalle compagnie coassicuratrici appellate per l'espletamento della perizia resasi necessaria per accertare le circostanze dell'evento di danno, il quantitativo ed il valore dei beni indennizzati, pari al complessivo importo di euro 5.776,44.
Ne consegue che i relativi costi, costituendo onere necessario conseguente al sinistro, rientrano tra i danni che è tenuta a risarcire come correttamente ritenuto Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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Per le ragioni innanzi esposte l'appello proposto va integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1
delle appellate e Controparte_1 Controparte_8
delle spese del presente giudizio di appello che, in considerazione del valore della causa
[...]
(ricompresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, per entrambe le appellate, nell'unico importo di complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed IV come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'onorario dovuto per la presenza di più parti rappresentate è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399; conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni delle appellate unitariamente difese, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
***
In ragione delle questioni sottese dalla controversia ed oggetto del gravame proposto, non rilevano i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellante invocata dalle appellate.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma Parte_1
del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_8
avverso la sentenza n. 5178/2024 pubblicata in data 17.05.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore delle Parte_1
appellate e Controparte_1 Controparte_8
delle spese di lite del presente giudizio di appello, spese che liquida, per entrambe,
[...] nell'unico importo di complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IV (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
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