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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7131/2014 R.G.
promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 38, presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Natoli n. 61, presso lo studio dell'avv. Franca Risica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 146, presso lo studio dell'avv.
Aurora Notarianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Carlo Botta n. 6, presso lo studio dell'avv. Luciano Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Visentin, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 E' presente per parte attrice Avv. Carcione, su delega dell'Avv. Freni, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Belfiore, anche su delega dell'Avv. Notarianni, per parte convenuta dott. , che precisa le conclusioni riportandosi CP_2 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Stilo, su delega Avv. Risica e Maira, per la che CP_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Luciano Giunta per la , che Controparte_3 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Carcione ribadisce le richieste istruttorie, con particolare riferimento al rinnovo e/o richiamo dei CTU.
Gli altri difensori si oppongono ed insistono affinchè la causa venga decisa.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7131/2014 R.G.
promossa da
2 (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 38, presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Natoli n. 61, presso lo studio dell'avv. Franca Risica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 146, presso lo studio dell'avv.
Aurora Notarianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Carlo Botta n. 6, presso lo studio dell'avv. Luciano Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Visentin, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio la e per Controparte_4 Controparte_2 sentirli condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza delle loro condotte colpose.
3 A sostegno della domanda l'attore allegava, in particolare:
- che nel 1995 a seguito di un incidente domestico lo stesso riportava una lesione del tendine del dito medio della mano sinistra;
- che a seguito di tempestivo intervento chirurgico recuperava la funzionalità della mano sinistra, residuando un mero danno estetico;
- che in data 23.01.2013 si sottoponeva a visita specialistica, eseguita dal
Dott. , il quale dopo aver riscontrato “deformità a collo di cigno CP_2
III dito mani sinistra”, evidenziava l'opportunità, per il paziente, di sottoporsi ad intervento chirurgico presso la Controparte_4
;
[...]
- che stante le rassicurazioni sulla semplicità dell'intervento, si sottoponeva, in data 08.02.2013, ad intervento chirurgico presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di deformità
a collo di cigno da pregressa lesione dell'apparato estensore IFD;
- che il giorno successivo all'intervento, l'arto era incapace di reazione e molto gonfio;
- che in data 27.03.2013 iniziava presso la struttura convenuta un protocollo riabilitativo al quale il paziente diligentemente si sottoponeva;
- che, tuttavia, a causa della mancata ripresa funzionale dell'arto, effettuava ulteriori esami diagnostici nonché visite specialistiche a seguito delle quali veniva diagnosticata la “lesione di Bouttonniere” che aveva comportato una grave limitazione funzionale dell'articolazione del dito.
Dopo aver evidenziato l'esistenza di rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'istituto ortopedico, per avere gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico della clinica e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 600.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
L'attore, prima di adire il Tribunale, provvedeva ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione,
4 conclusasi con esito negativo, poiché la struttura sanitaria riteneva non sussistere alcun profilo di responsabilità.
costituendosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, di Controparte_2 essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, onde essere da quest'ultima manlevato in caso di soccombenza.
Nel merito, contestava le pretese avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza della diagnosi e della modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico praticato nei confronti del paziente, risultando, invero, dalla documentazione allegata, come lo stesso fosse affetto da deformità cronicizzata dovuta a pregressa lesione del tendine estensore avvenuta nel 1993.
Invocava, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa deducendo l'operatività della polizza sottoscritta dal convenuto solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalla struttura sanitaria presso la quale il medico svolge la propria attività e, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza dello stesso.
Con comparsa di costituzione del 09.09.2016 si costituiva in giudizio la che, aderendo alle conclusioni del Controparte_4 sanitario convenuto, dichiarava di non avere alcuna copertura assicurativa all'epoca dei fatti, dovendo, pertanto, considerarsi la polizza stipulata dal operante in primo rischio. Nel merito, contestava le domande CP_2 avversarie chiedendone il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dal e la sussistenza Pt_1 del rapporto causale tra l'intervento subito ed i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dall'attore presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del paziente.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
5 La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di rinnovo della CTU versata in atti.
La documentazione valutata dai consulenti ed indicata nella parte iniziale dell'elaborato supporta le conclusioni cui i primi sono, poi, giunti.
Nel merito, vale rilevare quanto segue.
Rammenta, in primo luogo, il Tribunale l'orientamento espresso in sede di legittimità per il quale “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia
(o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. sez. III, 17/10/2019, n. 26303). Pertanto, il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo, invece, tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, né la relativa gravità. Nei giudizi risarcitori, in particolare, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Di tal ché, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, quale fatto estintivo del diritto (Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n. 2061). Ed ancora, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare
6 – secondo il criterio del “più probabile che non” – l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno
(aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia)
(Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939).
Al fine di ottenere ogni elemento utile con riguardo alla condotta contestata, veniva espletata apposita CTU medico legale nella quale, sulla scorta della ricostruzione degli eventi effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta agli atti, si legge testualmente che “Da tale documentazione emerge che il era affetto da deformità a collo di cigno del III dito della mano Pt_1 sinistra per pregressa lesione dell'apparato estensore dell'articolazione interfalangea distale e che per la correzione di tale deformità, dopo la prospettazione delle alternative terapeutiche: conservativa o chirurgica possibili, lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di tenoplastica correttiva secondo la tecnica di “Zancolli” presso la struttura convenuta…… Le condizioni del non presentavano risoluzione di problemi di particolare difficoltà Pt_1 tecnica, ma trattandosi di strutture anatomiche complesse e di piccole dimensioni già sottoposte a precedente trattamento, l'intervento eseguito avrebbe potuto comunque presentare qualche difficoltà…… nella cartella clinica esaminata sono presenti i consensi sul tipo di intervento con la relativa informativa sui rischi generici che lo stesso avrebbe potuto comportare atteso il quadro clinico presentato dal l'intervento chirurgico effettuato risultava Pt_1 idoneo ed adeguato per il trattamento della deformità riscontrata al III dito della mano sinistra e non erano praticabili altre tipologia di trattamento chirurgico ……
l'intervento chirurgico è stato eseguito con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, alla luce della corretta applicazione della scienza medica ed in conformità alle regole dell'arte, alle linee guida, alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica nazionale ed internazionale e ai protocolli in vigore all'epoca, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, e non sussistono profili di responsabilità professionale addebitabili al convenuto sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico….. all'atto chirurgico è residuata rigidità in flessione delle articolazioni interfalangea prossimale e distale del dito sottoposto a trattamento, con conseguente limitazione funzionale dello stesso. L'assistenza preoperatoria e post-operatoria è stata adeguata, ma quest'ultima è stata poi interrotta dal che non si è presentato ai controlli Pt_1
7 previsti non consentendo così l'apprezzamento della complicanza…. le attuali condizioni dell'attore obiettivate sono causalmente riconducibili ai trattamenti sanitari prestati dal convenuto senza che sia riscontrabile però alcuna colpa professionale per errata o negligente esecuzione dell'intervento chirurgico, trattandosi di complicanza che può verificarsi nonostante l'esecuzione a regola
d'arte dell'attività chirurgica…. l'interruzione del percorso terapeutico posto in essere dal - che come accennato non si è presentato ai prescritti controlli Pt_1
- ed il ritardo nella tempistica del trattamento riabilitativo possono di fatto aver condizionato la buona riuscita dell'intervento”.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia e congruamente motivato le conclusioni formulate. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo
Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, si rammenta come qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non sia tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
8 motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, in ragione degli esiti della consulenza tecnica di cui sopra, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e
30999/23), ai valori minimi (esclusa la fase istruttoria/trattazione in concreto mancante), per un importo pari a € 7.831,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA se dovute per legge (la richiesta risarcitoria di parte attrice era di Euro
600.000,00).
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
9 pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di tutte le controparti ( e Controparte_1 Controparte_2
) per un importo pari ad Euro 7.831,00 Controparte_3 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
- condanna parte attrice definitivamente al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
10
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7131/2014 R.G.
promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 38, presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Natoli n. 61, presso lo studio dell'avv. Franca Risica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 146, presso lo studio dell'avv.
Aurora Notarianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Carlo Botta n. 6, presso lo studio dell'avv. Luciano Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Visentin, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 E' presente per parte attrice Avv. Carcione, su delega dell'Avv. Freni, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Belfiore, anche su delega dell'Avv. Notarianni, per parte convenuta dott. , che precisa le conclusioni riportandosi CP_2 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Stilo, su delega Avv. Risica e Maira, per la che CP_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' presente Avv. Luciano Giunta per la , che Controparte_3 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Carcione ribadisce le richieste istruttorie, con particolare riferimento al rinnovo e/o richiamo dei CTU.
Gli altri difensori si oppongono ed insistono affinchè la causa venga decisa.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7131/2014 R.G.
promossa da
2 (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 38, presso lo studio dell'avv.
Giovambattista Freni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore - contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Natoli n. 61, presso lo studio dell'avv. Franca Risica, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 146, presso lo studio dell'avv.
Aurora Notarianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Carlo Botta n. 6, presso lo studio dell'avv. Luciano Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Visentin, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio la e per Controparte_4 Controparte_2 sentirli condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza delle loro condotte colpose.
3 A sostegno della domanda l'attore allegava, in particolare:
- che nel 1995 a seguito di un incidente domestico lo stesso riportava una lesione del tendine del dito medio della mano sinistra;
- che a seguito di tempestivo intervento chirurgico recuperava la funzionalità della mano sinistra, residuando un mero danno estetico;
- che in data 23.01.2013 si sottoponeva a visita specialistica, eseguita dal
Dott. , il quale dopo aver riscontrato “deformità a collo di cigno CP_2
III dito mani sinistra”, evidenziava l'opportunità, per il paziente, di sottoporsi ad intervento chirurgico presso la Controparte_4
;
[...]
- che stante le rassicurazioni sulla semplicità dell'intervento, si sottoponeva, in data 08.02.2013, ad intervento chirurgico presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di deformità
a collo di cigno da pregressa lesione dell'apparato estensore IFD;
- che il giorno successivo all'intervento, l'arto era incapace di reazione e molto gonfio;
- che in data 27.03.2013 iniziava presso la struttura convenuta un protocollo riabilitativo al quale il paziente diligentemente si sottoponeva;
- che, tuttavia, a causa della mancata ripresa funzionale dell'arto, effettuava ulteriori esami diagnostici nonché visite specialistiche a seguito delle quali veniva diagnosticata la “lesione di Bouttonniere” che aveva comportato una grave limitazione funzionale dell'articolazione del dito.
Dopo aver evidenziato l'esistenza di rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'istituto ortopedico, per avere gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico della clinica e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 600.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
L'attore, prima di adire il Tribunale, provvedeva ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione,
4 conclusasi con esito negativo, poiché la struttura sanitaria riteneva non sussistere alcun profilo di responsabilità.
costituendosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, di Controparte_2 essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, onde essere da quest'ultima manlevato in caso di soccombenza.
Nel merito, contestava le pretese avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza della diagnosi e della modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico praticato nei confronti del paziente, risultando, invero, dalla documentazione allegata, come lo stesso fosse affetto da deformità cronicizzata dovuta a pregressa lesione del tendine estensore avvenuta nel 1993.
Invocava, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa deducendo l'operatività della polizza sottoscritta dal convenuto solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalla struttura sanitaria presso la quale il medico svolge la propria attività e, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza dello stesso.
Con comparsa di costituzione del 09.09.2016 si costituiva in giudizio la che, aderendo alle conclusioni del Controparte_4 sanitario convenuto, dichiarava di non avere alcuna copertura assicurativa all'epoca dei fatti, dovendo, pertanto, considerarsi la polizza stipulata dal operante in primo rischio. Nel merito, contestava le domande CP_2 avversarie chiedendone il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dal e la sussistenza Pt_1 del rapporto causale tra l'intervento subito ed i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dall'attore presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del paziente.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
5 La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di rinnovo della CTU versata in atti.
La documentazione valutata dai consulenti ed indicata nella parte iniziale dell'elaborato supporta le conclusioni cui i primi sono, poi, giunti.
Nel merito, vale rilevare quanto segue.
Rammenta, in primo luogo, il Tribunale l'orientamento espresso in sede di legittimità per il quale “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia
(o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. sez. III, 17/10/2019, n. 26303). Pertanto, il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo, invece, tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, né la relativa gravità. Nei giudizi risarcitori, in particolare, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Di tal ché, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, quale fatto estintivo del diritto (Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n. 2061). Ed ancora, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare
6 – secondo il criterio del “più probabile che non” – l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno
(aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia)
(Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939).
Al fine di ottenere ogni elemento utile con riguardo alla condotta contestata, veniva espletata apposita CTU medico legale nella quale, sulla scorta della ricostruzione degli eventi effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta agli atti, si legge testualmente che “Da tale documentazione emerge che il era affetto da deformità a collo di cigno del III dito della mano Pt_1 sinistra per pregressa lesione dell'apparato estensore dell'articolazione interfalangea distale e che per la correzione di tale deformità, dopo la prospettazione delle alternative terapeutiche: conservativa o chirurgica possibili, lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di tenoplastica correttiva secondo la tecnica di “Zancolli” presso la struttura convenuta…… Le condizioni del non presentavano risoluzione di problemi di particolare difficoltà Pt_1 tecnica, ma trattandosi di strutture anatomiche complesse e di piccole dimensioni già sottoposte a precedente trattamento, l'intervento eseguito avrebbe potuto comunque presentare qualche difficoltà…… nella cartella clinica esaminata sono presenti i consensi sul tipo di intervento con la relativa informativa sui rischi generici che lo stesso avrebbe potuto comportare atteso il quadro clinico presentato dal l'intervento chirurgico effettuato risultava Pt_1 idoneo ed adeguato per il trattamento della deformità riscontrata al III dito della mano sinistra e non erano praticabili altre tipologia di trattamento chirurgico ……
l'intervento chirurgico è stato eseguito con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, alla luce della corretta applicazione della scienza medica ed in conformità alle regole dell'arte, alle linee guida, alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica nazionale ed internazionale e ai protocolli in vigore all'epoca, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, e non sussistono profili di responsabilità professionale addebitabili al convenuto sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico….. all'atto chirurgico è residuata rigidità in flessione delle articolazioni interfalangea prossimale e distale del dito sottoposto a trattamento, con conseguente limitazione funzionale dello stesso. L'assistenza preoperatoria e post-operatoria è stata adeguata, ma quest'ultima è stata poi interrotta dal che non si è presentato ai controlli Pt_1
7 previsti non consentendo così l'apprezzamento della complicanza…. le attuali condizioni dell'attore obiettivate sono causalmente riconducibili ai trattamenti sanitari prestati dal convenuto senza che sia riscontrabile però alcuna colpa professionale per errata o negligente esecuzione dell'intervento chirurgico, trattandosi di complicanza che può verificarsi nonostante l'esecuzione a regola
d'arte dell'attività chirurgica…. l'interruzione del percorso terapeutico posto in essere dal - che come accennato non si è presentato ai prescritti controlli Pt_1
- ed il ritardo nella tempistica del trattamento riabilitativo possono di fatto aver condizionato la buona riuscita dell'intervento”.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia e congruamente motivato le conclusioni formulate. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo
Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, si rammenta come qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non sia tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
8 motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, in ragione degli esiti della consulenza tecnica di cui sopra, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e
30999/23), ai valori minimi (esclusa la fase istruttoria/trattazione in concreto mancante), per un importo pari a € 7.831,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA se dovute per legge (la richiesta risarcitoria di parte attrice era di Euro
600.000,00).
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
9 pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di tutte le controparti ( e Controparte_1 Controparte_2
) per un importo pari ad Euro 7.831,00 Controparte_3 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
- condanna parte attrice definitivamente al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
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