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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 344 / 2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
TRA
- , nata in [...] il [...], ivi residente, in proprio e Parte_1 nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale di , nato in Persona_1
Brasile il 18.02.2006, ivi residente;
1 - , nata in [...] il [...], ivi residente, quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale della minore , nata in [...] il [...], Persona_2 ivi residente, tutti rappresentati e difesi dall'avv. COSTANTINI Alfiero, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato, costituito;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 27/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta della comune avo Per_3
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]ed emigrato in Brasile,
[...] senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del
Brasile, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 11.1.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 21.11.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , costituitosi, non ha contestato la domanda rilevando la grande Controparte_1 difficoltà nella gestione amministrativa determinata dall'elevato numero delle istanze presentate al consolato di competenza. In seguito, con atto del 10.12.2024 ha dichiarato che << il Tribunale di
Bologna, con ordinanza del 26 novembre 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della
Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea>>. Pertanto, ha chiesto la sospensione del processo ex art 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
2 1.5 – Preliminarmente, si osserva che la richiesta di sospensione del processo, così come invocata dall'Amministrazione resistente, risulta inammissibile oltreché infondata per dei mancanza dei presupposti di legge. Allo stato, inoltre, essendo intervenuta pubblicazione della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2025 a mezzo della quale venivano dichiarate inammissibili ovvero infondate le questioni di legittimità costituzionale in forza del quale si chiesta la sospensione, l'istanza va disattesa per difetto di interesse.
I.6 – Con nota depositata in data 11.11.2025 è stata acquisita la procura al difensore rilasciata del sig. divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo del ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Nella presente controversia, per effetto delle successive generazioni all'avo dei sesso maschile, viene prospettata la linea di discendenza materna, in virtù della normativa vigente (L.
n. 91/1992) nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, che prevede: “Art. 1. É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini.”
II.
8- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
3 II.
9-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.10- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo , cittadino italiano, mai Persona_3 divenuto cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e di cittadinanza del Brasile.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) in data 18.09.1915 il Sig. TA contraeva matrimonio con la sig.ra Per_3
(all. 3); Controparte_3
Per_ 2) dalla loro unione nascevano TA il 28.05.1920 (all. 4) e TA il Per_4
03.10.1925 (all. 5);
3) in data 25.09.1948 la Sig.ra ZI TA contraeva matrimonio con il Sig.
[...]
(all. 6) e dalla loro unione nasceva in data 21.01.1950 la sig.ra Persona_6
(all. 7); Persona_7
4) in data 26.07.1975 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_7
4 (all. 8) ed in costanza del predetto matrimonio nasceva in Parte_3 data 17.09.1983 la Sig.ra ; Parte_2
5) in data 31.03.2006 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2
(all. 10), dal quale divorziava in data 14.10.2011; Persona_8
6) dall'unione tra la Sig.ra ed il Sig. , Parte_2 Parte_4 nasceva in data 01.09.2011 (all. 11); Persona_2
7) in data 04.01.1945 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_9 Pt_5
(all. 12);
[...]
8) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 25.09.1945 il sig. CP_4
(all. 13);
[...]
9) in data 02.04.1976 il Sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_4 [...]
(all. 14) e dalla loro unione nasceva in data 23.03.1977 la sig.ra Persona_10
(all. 15); Parte_1
1) in data 09.12.2004 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1
(all. 16) ed in costanza del predetto nasceva in data 18.02.2006 il Parte_6 minore (all. 17). Persona_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente Persona_3 stabiliti in Brasile, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
5 ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_3
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 27/12/2023, così provvede:
ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1) , nata in [...] il [...], ivi residente;
Parte_1
2) , nato in [...] il [...], ivi residente;
Persona_1
3) , nata in [...] il [...], ivi residente;
Parte_2
4) , nata in [...] il [...], Persona_2
sono tutti cittadini italiani;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
6 nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 05/12/2025
Il Giudice
Tiberio UC
7
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del G.O.P., il dott. Tiberio
RUCCI; lette le note difensive e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
preso atto del decreto n. 223 Tab. emesso il 25.11.2025 dal Presidente del Tribunale di Bari con cui, avendo adottato il piano straordinario del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 117/2025, ha disposto che i procedimenti in materia di cittadinanza già pendenti possono essere decisi dai GOP;
visto che il decreto n. 223/2025 Tab. è di particolare urgenza e, pertanto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
TRA
- , nata in [...] il [...], ivi residente, in proprio e Parte_1 nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale di , nato in Persona_1
Brasile il 18.02.2006, ivi residente;
1 - , nata in [...] il [...], ivi residente, quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale della minore , nata in [...] il [...], Persona_2 ivi residente, tutti rappresentati e difesi dall'avv. COSTANTINI Alfiero, giusta procura in atti.
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato, costituito;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 27/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta della comune avo Per_3
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]ed emigrato in Brasile,
[...] senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino del
Brasile, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2- Con decreto, emesso in data 11.1.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti e l'istruttoria è stata dichiara conclusa all'udienza del 21.11.2025, svolta con modalità ex art. 127 bis c.p.c. in videoconferenza, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente.
I.
3-Il , costituitosi, non ha contestato la domanda rilevando la grande Controparte_1 difficoltà nella gestione amministrativa determinata dall'elevato numero delle istanze presentate al consolato di competenza. In seguito, con atto del 10.12.2024 ha dichiarato che << il Tribunale di
Bologna, con ordinanza del 26 novembre 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della
Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea>>. Pertanto, ha chiesto la sospensione del processo ex art 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
2 1.5 – Preliminarmente, si osserva che la richiesta di sospensione del processo, così come invocata dall'Amministrazione resistente, risulta inammissibile oltreché infondata per dei mancanza dei presupposti di legge. Allo stato, inoltre, essendo intervenuta pubblicazione della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2025 a mezzo della quale venivano dichiarate inammissibili ovvero infondate le questioni di legittimità costituzionale in forza del quale si chiesta la sospensione, l'istanza va disattesa per difetto di interesse.
I.6 – Con nota depositata in data 11.11.2025 è stata acquisita la procura al difensore rilasciata del sig. divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo del ricorrente aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
3- Su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del
9.02.1983, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
55, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
II.
4-Ciò posto, l'art. 1 del DPR 362/1997 prevede che l'istanza per l'acquisto la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
II.
5-Precisa, altresì, l'art. 3 che per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
II.
6-Tanto precisato, deve preliminarmente osservarsi che sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad adire direttamente l'autorità giudiziaria, per le seguenti ragioni.
II.
7- Nella presente controversia, per effetto delle successive generazioni all'avo dei sesso maschile, viene prospettata la linea di discendenza materna, in virtù della normativa vigente (L.
n. 91/1992) nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, che prevede: “Art. 1. É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini.”
II.
8- Deve, altresì, osservarsi che l'Amministrazione anziché provvedere ad istruire le pratiche, rendeva noto che i tempi di attesa per la definizione del procedimento, stante l'elevato numero di domanda, si aggiravano intorno ai dieci anni “la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di cittadini di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani
e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile…”.
3 II.
9-Alla luce, pertanto, della dichiarata impossibilità per l'Amministrazione di provvedere sulla domanda, nel termine massimo previsto dall'art. 3 del DPR 362/1977, in attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 e 113 Cost., deve essere assicurata la possibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento del bene della vita in sede giurisdizionale.
II.10- Si veda sul punto Tribunale di Roma 17.04.2018 “Il silenzio della P.A. rispetto alla domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis equivale a diniego del riconoscimento del diritto, giustificando il ricorso dell'interessato alla tutela giurisdizionale a tal fine”.
III.
1-Nel merito deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
III.
2-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
III.
3-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo , cittadino italiano, mai Persona_3 divenuto cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e di cittadinanza del Brasile.
III.
4-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) in data 18.09.1915 il Sig. TA contraeva matrimonio con la sig.ra Per_3
(all. 3); Controparte_3
Per_ 2) dalla loro unione nascevano TA il 28.05.1920 (all. 4) e TA il Per_4
03.10.1925 (all. 5);
3) in data 25.09.1948 la Sig.ra ZI TA contraeva matrimonio con il Sig.
[...]
(all. 6) e dalla loro unione nasceva in data 21.01.1950 la sig.ra Persona_6
(all. 7); Persona_7
4) in data 26.07.1975 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_7
4 (all. 8) ed in costanza del predetto matrimonio nasceva in Parte_3 data 17.09.1983 la Sig.ra ; Parte_2
5) in data 31.03.2006 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_2
(all. 10), dal quale divorziava in data 14.10.2011; Persona_8
6) dall'unione tra la Sig.ra ed il Sig. , Parte_2 Parte_4 nasceva in data 01.09.2011 (all. 11); Persona_2
7) in data 04.01.1945 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_9 Pt_5
(all. 12);
[...]
8) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 25.09.1945 il sig. CP_4
(all. 13);
[...]
9) in data 02.04.1976 il Sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_4 [...]
(all. 14) e dalla loro unione nasceva in data 23.03.1977 la sig.ra Persona_10
(all. 15); Parte_1
1) in data 09.12.2004 la Sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1
(all. 16) ed in costanza del predetto nasceva in data 18.02.2006 il Parte_6 minore (all. 17). Persona_1
III.
5-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo si siano successivamente Persona_3 stabiliti in Brasile, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
III.
6-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992,
l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
III.7-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA Contr STRANIERA, SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
5 ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912
N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
III.
8-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dalla comune avo , cittadino italiano e non avendo, per altro verso, Persona_3
l'Amministrazione allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso, ancora dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 27/12/2023, così provvede:
ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1) , nata in [...] il [...], ivi residente;
Parte_1
2) , nato in [...] il [...], ivi residente;
Persona_1
3) , nata in [...] il [...], ivi residente;
Parte_2
4) , nata in [...] il [...], Persona_2
sono tutti cittadini italiani;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
6 nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari 05/12/2025
Il Giudice
Tiberio UC
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