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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5111/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonio Conza, in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti
OPPONENTE
CONTRO
, GIA' Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Olica, in forza di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, l' , Controparte_3
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2019,
emesso dal Tribunale di Nola in data 13.05.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 9.600,00, oltre interessi e spese, corrispondente all'ammontare delle rette universitarie, non versate dall'ingiunto, relativamente agli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018.
L'opponente eccepiva preliminarmente la vessatorietà della clausola relativa all'art. 4 del “Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari” nonché la mancata indicazione dell'importo della retta accademica nella domanda di immatricolazione, la mancanza della firma del Rettore nel
“Contratto con lo Studente” e, infine, la prescrizione delle rette accademiche. Si costituiva l , contestando Controparte_3
l'opposizione e insistendo per il rigetto della stessa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art.183, co. VI,
c.p.c. e, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Invero il motivo di opposizione relativo alla presunta vessatorietà della clausola relativa al rinnovo automatico annuale di iscrizione e del conseguente obbligo di pagare le tasse
Universitarie non coglie nel segno , atteso che l'applicazione di tale clausola contrattuale rappresenta una pratica diffusa negli atenei italiani, che non appare determinare uno squilibrio contrattuale di diritti ed obblighi a carico dello studente.
Tale modalità operativa va ritenuta legittima nella misura in cui riconosce allo studente la facoltà di recedere dal contratto mediante formale rinuncia agli studi;
fatta salva la regolarizzazione delle tasse universitarie relative al periodo di vigenza del rapporto contrattuale, come statuito nel contratto predisposto dall'Università odierna opposta.
Ne consegue che la valutazione di vessatorietà sussisterebbe nel caso di clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente - nel rispetto dei requisiti di forma prescritti (ad es. lettera raccomandata ar) - escludano lo scioglimento dal vincolo contrattuale, con conseguente permanenza dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici, rispetto alla comunicazione formale di recesso.
Sul punto appare opportuno osservare che la giurisprudenza di merito si
è orientata in tal senso “l'imposizione della forma della lettera raccomandata a/r richiesta da parte dello studente per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso in esame,
non comporta in alcun modo uno squilibrio contrattuale ai danni dello studente ma rappresenti una garanzia per lo stesso in ordine alla certezza legale della ricezione –
da parte dell'Ente Universitario – della propria manifestazione di volontà di rinunciare agli studi, la quale, peraltro, comporta l'interruzione della carriera
formativa. Oltre a ciò, l'Università, mediante la previsione del requisito di forma, h ala possibilità di risalire, in termini -si ribadisce- di certezza legale, alla paternità del
recesso e, conseguentemente, di provvedere agli oneri amministrativi (..) prescritti dalla legge a garanzia dello studente. Non può quindi ritenersi efficace, ai fini del recesso,
un'eventuale manifestazione di volontà realizzata “a voce”, mediante comunicazione telefonica.
Quanto al rinnovo automatico annuale di iscrizione del conseguente obbligo di pagare le tasse universitarie, si deve evidenziare che l'applicazione di tale clausola rappresenta
una pratica diffusa negli atenei italiani, non determinando uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente. Essa, di fatto, deve ritenersi lecita perché venga
riconosciuta allo studente la facoltà di recedere dal contrato mediante formale rinunci agli studi;
fatta salva la regolarizzazione dele tasse universitarie relative al periodo di
vigenza del rapporto contrattuale. Di conseguenza, la qualifica di vessatorietà può ascriversi a tutte quelle clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della
volontà di recedere da parte dello studente – nel rispetto dei requisiti di forma prescritti
– escludano lo svolgimento dal vincolo contrattuale, con conseguenza permanenza
dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici
(rispetto alla comunicazione formale di recesso” (Tribunale La Spezia Sent. n.
326/2025).
Nella fattispecie in esame, alla luce del quadro probatorio emerso, Pt_1
non ha in alcun modo manifestato la propria volontà di
[...]
rinunciare agli studi mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R.
Pertanto, non sussistendo a monte la formalizzazione della manifestazione di volontà di recedere non è possibile invocare l'illegittimità delle clausole relative al recesso;
l'inerzia ha determinato dunque il rinnovo automatico dell'iscrizione e dell'obbligo automatico annuale della retta universitaria. Ancor più chiaramente, il Tribunale di Roma con la sentenza n
4294/2024 ha evidenziato che: “Quanto poi alla validità delle clausole vessatorie deve osservarsi come non vi sia alcuna sottoscrizione cumulativa delle dette stesse.
Basta una veloce lettura dei documenti per rilevare immediatamente che l'art. 8 dello statuto è oggetto di specifica e doppia approvazione, tutt'altro che cumulativa. A Pag.
11 della domanda di immatricolazione si legge testualmente “A norma degli artt.
1341 e 1342 del codice civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente regolamento di cui agli art. 5,6,7,8,9 e 10 dichiarano espressamente di approvarlo.” Pertanto, un regolamento di Ateneo composto di 12
articoli il richiamo di soli 6 articoli non costituisce né può essere intese come richiamo cumulativo delle norme. Per quanto sopra non applicandosi al caso de quo la
normativa sul codice del consumo, come già sopra detto, l'approvazione delle clausole vessatorie è assoggettata alla normale disciplina codicistica della “doppia
sottoscrizione”. Il I° Comma dell'art. 1341 c.c. prevede, infatti, che le condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, siano efficaci nei confronti
dell'altro, ove, al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo le abbia conosciute o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle, adoperando l'ordinaria diligenza.
La doppia sottoscrizione deve essere interpretata, in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del
soggetto firmatario. In tal senso è importante il principio di diritto affermato nella Ordinanza
della Cassazione n. 3307/18, secondo cui “Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se
scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la
portata della clausola da lui firmata” (Cass. civile, sez. VI-3, Ord. 12/02/2018
n° 3307” (cfr. Tribunale di Roma 7 marzo 2024 n 4294).
Nel caso di specie in base al principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre la società opposta ha fornito prova della propria pretesa creditoria, producendo documenti idonei, anche in base al principio statuito dall'art. 116 c.p.c., ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda, parte opponente, invece, non è riuscita a fornire alcuna prova di eventuali elementi modificativi o estintivi della domanda stessa.
Va precisato, infatti, che secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte
Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001, n. 9662).
Inoltre, il disconoscimento della documentazione operato dall'opponente ex art. 214 c.p.c. non può essere ritenuto conforme ai dettami imposti dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale “Il disconoscimento della
propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita,
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente,
a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con
riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. sez. V, ordinanza n. 17313/2021).
Inoltre parte opponente ha provveduto a pagare parte delle rette per i primi anni accademici dando esecuzione parziale al contratto,
determinando l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti prodotti a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, Questo Tribunale deve inoltre rilevare che non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dall'opponente.
Orbene, trattandosi di rette universitarie il cui pagamento doveva essere eseguito di anno in anno, alle scadenze stabilite dall'art. 7 del
Regolamento di Ateneo, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla data di scadenza di ciascun anno, a nulla rilevando che la domanda d'immatricolazione sia stata sottoscritta in data 18.04.2011.
Da tale ultima data decorre, infatti, il termine prescrizionale relativo al pagamento della retta per il solo primo anno d'iscrizione.
Nel caso di specie, è stato richiesto il pagamento delle rette degli anni dall'a.a. 2014/2015 all'a.a. 2017/2018, in relazione al cui credito, alcun termine prescrizionale può considerarsi maturato.
Quanto agli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 di cui si chiede il pagamento delle rette, relativi ad anni d'iscrizione “fuori corso”, occorre rilevare che la regolamentazione contrattuale risulta contenuta nelle clausole 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, nell'allegato n. 3 alla domanda di immatricolazione, nell'art. 5 del
Contratto con lo Studente, sottoscritte dall'opponente.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiunto opposto.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. Le suddette ragioni ulteriori, nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5111/2019, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1119/2019 del Tribunale di Nola dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Nola, lì 09.10.2025
- -
Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5111/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonio Conza, in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti
OPPONENTE
CONTRO
, GIA' Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Olica, in forza di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, l' , Controparte_3
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2019,
emesso dal Tribunale di Nola in data 13.05.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 9.600,00, oltre interessi e spese, corrispondente all'ammontare delle rette universitarie, non versate dall'ingiunto, relativamente agli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018.
L'opponente eccepiva preliminarmente la vessatorietà della clausola relativa all'art. 4 del “Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari” nonché la mancata indicazione dell'importo della retta accademica nella domanda di immatricolazione, la mancanza della firma del Rettore nel
“Contratto con lo Studente” e, infine, la prescrizione delle rette accademiche. Si costituiva l , contestando Controparte_3
l'opposizione e insistendo per il rigetto della stessa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art.183, co. VI,
c.p.c. e, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Invero il motivo di opposizione relativo alla presunta vessatorietà della clausola relativa al rinnovo automatico annuale di iscrizione e del conseguente obbligo di pagare le tasse
Universitarie non coglie nel segno , atteso che l'applicazione di tale clausola contrattuale rappresenta una pratica diffusa negli atenei italiani, che non appare determinare uno squilibrio contrattuale di diritti ed obblighi a carico dello studente.
Tale modalità operativa va ritenuta legittima nella misura in cui riconosce allo studente la facoltà di recedere dal contratto mediante formale rinuncia agli studi;
fatta salva la regolarizzazione delle tasse universitarie relative al periodo di vigenza del rapporto contrattuale, come statuito nel contratto predisposto dall'Università odierna opposta.
Ne consegue che la valutazione di vessatorietà sussisterebbe nel caso di clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente - nel rispetto dei requisiti di forma prescritti (ad es. lettera raccomandata ar) - escludano lo scioglimento dal vincolo contrattuale, con conseguente permanenza dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici, rispetto alla comunicazione formale di recesso.
Sul punto appare opportuno osservare che la giurisprudenza di merito si
è orientata in tal senso “l'imposizione della forma della lettera raccomandata a/r richiesta da parte dello studente per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso in esame,
non comporta in alcun modo uno squilibrio contrattuale ai danni dello studente ma rappresenti una garanzia per lo stesso in ordine alla certezza legale della ricezione –
da parte dell'Ente Universitario – della propria manifestazione di volontà di rinunciare agli studi, la quale, peraltro, comporta l'interruzione della carriera
formativa. Oltre a ciò, l'Università, mediante la previsione del requisito di forma, h ala possibilità di risalire, in termini -si ribadisce- di certezza legale, alla paternità del
recesso e, conseguentemente, di provvedere agli oneri amministrativi (..) prescritti dalla legge a garanzia dello studente. Non può quindi ritenersi efficace, ai fini del recesso,
un'eventuale manifestazione di volontà realizzata “a voce”, mediante comunicazione telefonica.
Quanto al rinnovo automatico annuale di iscrizione del conseguente obbligo di pagare le tasse universitarie, si deve evidenziare che l'applicazione di tale clausola rappresenta
una pratica diffusa negli atenei italiani, non determinando uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente. Essa, di fatto, deve ritenersi lecita perché venga
riconosciuta allo studente la facoltà di recedere dal contrato mediante formale rinunci agli studi;
fatta salva la regolarizzazione dele tasse universitarie relative al periodo di
vigenza del rapporto contrattuale. Di conseguenza, la qualifica di vessatorietà può ascriversi a tutte quelle clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della
volontà di recedere da parte dello studente – nel rispetto dei requisiti di forma prescritti
– escludano lo svolgimento dal vincolo contrattuale, con conseguenza permanenza
dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici
(rispetto alla comunicazione formale di recesso” (Tribunale La Spezia Sent. n.
326/2025).
Nella fattispecie in esame, alla luce del quadro probatorio emerso, Pt_1
non ha in alcun modo manifestato la propria volontà di
[...]
rinunciare agli studi mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R.
Pertanto, non sussistendo a monte la formalizzazione della manifestazione di volontà di recedere non è possibile invocare l'illegittimità delle clausole relative al recesso;
l'inerzia ha determinato dunque il rinnovo automatico dell'iscrizione e dell'obbligo automatico annuale della retta universitaria. Ancor più chiaramente, il Tribunale di Roma con la sentenza n
4294/2024 ha evidenziato che: “Quanto poi alla validità delle clausole vessatorie deve osservarsi come non vi sia alcuna sottoscrizione cumulativa delle dette stesse.
Basta una veloce lettura dei documenti per rilevare immediatamente che l'art. 8 dello statuto è oggetto di specifica e doppia approvazione, tutt'altro che cumulativa. A Pag.
11 della domanda di immatricolazione si legge testualmente “A norma degli artt.
1341 e 1342 del codice civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente regolamento di cui agli art. 5,6,7,8,9 e 10 dichiarano espressamente di approvarlo.” Pertanto, un regolamento di Ateneo composto di 12
articoli il richiamo di soli 6 articoli non costituisce né può essere intese come richiamo cumulativo delle norme. Per quanto sopra non applicandosi al caso de quo la
normativa sul codice del consumo, come già sopra detto, l'approvazione delle clausole vessatorie è assoggettata alla normale disciplina codicistica della “doppia
sottoscrizione”. Il I° Comma dell'art. 1341 c.c. prevede, infatti, che le condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, siano efficaci nei confronti
dell'altro, ove, al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo le abbia conosciute o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle, adoperando l'ordinaria diligenza.
La doppia sottoscrizione deve essere interpretata, in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del
soggetto firmatario. In tal senso è importante il principio di diritto affermato nella Ordinanza
della Cassazione n. 3307/18, secondo cui “Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se
scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la
portata della clausola da lui firmata” (Cass. civile, sez. VI-3, Ord. 12/02/2018
n° 3307” (cfr. Tribunale di Roma 7 marzo 2024 n 4294).
Nel caso di specie in base al principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre la società opposta ha fornito prova della propria pretesa creditoria, producendo documenti idonei, anche in base al principio statuito dall'art. 116 c.p.c., ai fini della prova dei fatti costitutivi della domanda, parte opponente, invece, non è riuscita a fornire alcuna prova di eventuali elementi modificativi o estintivi della domanda stessa.
Va precisato, infatti, che secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte
Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001, n. 9662).
Inoltre, il disconoscimento della documentazione operato dall'opponente ex art. 214 c.p.c. non può essere ritenuto conforme ai dettami imposti dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale “Il disconoscimento della
propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita,
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al
profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente,
a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con
riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. sez. V, ordinanza n. 17313/2021).
Inoltre parte opponente ha provveduto a pagare parte delle rette per i primi anni accademici dando esecuzione parziale al contratto,
determinando l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti prodotti a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, Questo Tribunale deve inoltre rilevare che non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dall'opponente.
Orbene, trattandosi di rette universitarie il cui pagamento doveva essere eseguito di anno in anno, alle scadenze stabilite dall'art. 7 del
Regolamento di Ateneo, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla data di scadenza di ciascun anno, a nulla rilevando che la domanda d'immatricolazione sia stata sottoscritta in data 18.04.2011.
Da tale ultima data decorre, infatti, il termine prescrizionale relativo al pagamento della retta per il solo primo anno d'iscrizione.
Nel caso di specie, è stato richiesto il pagamento delle rette degli anni dall'a.a. 2014/2015 all'a.a. 2017/2018, in relazione al cui credito, alcun termine prescrizionale può considerarsi maturato.
Quanto agli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 di cui si chiede il pagamento delle rette, relativi ad anni d'iscrizione “fuori corso”, occorre rilevare che la regolamentazione contrattuale risulta contenuta nelle clausole 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, nell'allegato n. 3 alla domanda di immatricolazione, nell'art. 5 del
Contratto con lo Studente, sottoscritte dall'opponente.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiunto opposto.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. Le suddette ragioni ulteriori, nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5111/2019, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1119/2019 del Tribunale di Nola dichiarandolo esecutivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Nola, lì 09.10.2025
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Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura