Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3811/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FULGINITI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NUZZACHI ANTONIA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale pagina 1 di 32
Così come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 25.02.2025 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“- rigettare la domanda di addebito della separazione formulata da controparte perché infondata in fatto ed in diritto;
- pronunciare la separazione personale tra i sig.ri e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di OM, Parte II Serie A anno 2007 n. 177 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con tutte le ulteriori incombenze di legge alle seguenti
CONDIZIONI
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, anche genitore collocatario;
- assegnare la casa coniugale, nella sua integrità, alla sig.ra in qualità di genitore affidatario Pt_1
esclusivo e collocatario;
- disporre le modalità di visita tra il padre ed i figli che si ritengono più opportune nell'interesse dei minori previo intervento dei Servizi Sociali competenti territorialmente;
- porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori l'importo mensile complessivo di € 400,00, o altra diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del protocollo della Corte d'Appello di Milano del
14.11.17;
- disporre che l'assegno unico verrà erogato integralmente a favore della sig.ra Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione: (i) degli estratti conto bancari e/o postali a CP_1
lui intestati degli ultimi tre anni, (ii) del saldo del fondo pensionistico integrativo (iii) di tutta la documentazione relativa ad eventuali finanziamenti contratti negli ultimi tre anni (iv) di tutta la documentazione relativa all'eredità ricevuta in seguito al decesso della madre;
- In caso di esito negativo disporre accertamento della Guardia di Finanza nei confronti del sig.
. CP_1
Parte ricorrente chiede all'Ill.mo Giudice di voler ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del resistente. pagina 2 di 32 1. Sul venir meno dell'affectio coniugalis.
1) Vero che il rapporto matrimoniale tra la sig.ra ed il sig. subiva una grave crisi nel Pt_1 CP_1
2018?
2) Vero che il sig. , nel 2018, alla dichiarata volontà di separarsi manifestata dalla sig.ra CP_1 reagiva con violenza verbale nei confronti di quest'ultima? Pt_1
3) Vero che il rapporto matrimoniale tra il sig. e la sig.ra subiva altra crisi nel 2021? CP_1 Pt_1
4) Vero che il sig. , nel 2021, alla dichiarata volontà di separarsi manifestata dalla sig.ra CP_1 reagiva con violenza verbale nei confronti di quest'ultima? Pt_1
5) Vero che il sig. , nel 2021, alla dichiarata volontà di separarsi manifestata dalla sig.ra CP_1
reagiva con violenza tirando un pugno alla parete come risulta da documentazione fotografica Pt_1
(cfr. Doc. 13)?
6) Vero che nonostante la dichiarata volontà di separarsi da parte della sig.ra il sig. Pt_1 CP_1
avanzava nei confronti della moglie richieste di natura sessuale, proferendo nei suoi confronti frasi quali “Da solo non ci riesco” “e' anni che me la dai”?
7) Vero che la sig.ra si trasferiva nella stanza del figlio a dormire in ragione delle ripetute Pt_1
richieste sessuali formulate dal sig. ? CP_1
8) Vero che il sig. nell'aprile del 2022, al rientro da un viaggio a Napoli, si trasferiva CP_1 volontariamente al piano terra dell'abitazione coniugale?
2. Sulle condizioni economiche del sig. . CP_1
9) Vero che il sig. è titolare dal 2006 di un fondi pensionistico integrativo presso Faschim? CP_1
10) Vero che il sig. ha tra la fine del 2022 ed i primi mesi del 2023 contratto un CP_1
finanziamento?
11) Vero che il sig. alla morte della mamma ha ricevuto in eredità una somma di denaro? CP_1
12) Vero che il sig. ha ricevuto dalla sig.ra euro 1.500,00 a titolo di CP_1 Controparte_2
contributo alle spese per il geom. come risulta dal doc. 8? CP_3
13) Vero che la sig.ra ha versato a favore del geom. euro 1.000,00 al momento Pt_1 CP_3 dell'incarico?
3. Sulle modalità di visita e sul contributo economico a favore dei minori.
Sul rapporto tra il padre ed i figli, nel richiamare integralmente le argomentazioni, eccezioni formulate nei precedenti atti, la scrivente difesa ritiene dirimente ciò che emergerà dalla relazione dei
Servizi Sociali incaricati.
In merito al contributo economico a favore dei minori, invece, la difesa della ricorrente formula il seguente capitolo di prova.
pagina 3 di 32 14) Vero che il sig. da ottobre 2022 ha omesso il versamento della propria quota di spese CP_1
straordinarie a favore dei figli?
4. Sulla casa coniugale.
15) Vero che la prima casa coniugale è stata venduta nel 2019 dopo che la sig.ra ha aperto Pt_1
l'attività di pizzeria - ludoteca?
16) Vero che la scelta di intestare l'attuale casa coniugale al sig. è stata una scelta CP_1
condivisa tra i coniugi?
17) Vero che la scelta di acquistare una casa con giardino era desiderio del sig. ? CP_1
18) Vero che il corrispettivo derivante dalla vendita della prima casa coniugale è stato depositato dal sig. su un conto corrente acceso presso la banca Credit IC unicamente a lui intestato? CP_1
***
Si chiede che venga disposto l'interrogatorio formale del IG. sulle circostanze Controparte_1
sopra indicate.
Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si richiede di essere ammessi a prova contraria.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle seguenti circostanze:
19) Vero che il sig. aiutava nelle ripetizioni di geometria? Tes_1 Pt_2
20) Vero che il sig. frequentava la casa coniugale alla presenza del sig. ? Tes_1 CP_1
21) Vero che il sig. aiutava la famiglia del sig. nel trasloco di mobili?”. CP_1 Tes_1
Parte resistente:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OM (Na) in data 08.08.2007 n. 177 parte II anno 2007 Serie, con addebito di responsabilità in capo alla IG.ra in considerazione dei comportamenti da questa tenuti contrari ai doveri nascenti dal Pt_1
matrimonio, come meglio indicati in atti, tra i quali, l'abbandono del letto coniugale andando a dormire nella camera con il figlio minore, dell'abbandono di un lavoro stabile senza alcuna considerazione del disappunto del IG. circa tale arbitraria scelta che non teneva conto in CP_1
alcun modo delle esigenze familiari e dell'esposizione debitoria della famiglia costituita principalmente dall'acquisto di un immobile più importante rispetto al precedente, impegno di spesa che si è dovuto accollare il solo IG. proprio in virtù del rilascio del lavoro stabile da parte CP_1
della ricorrente, nonchè di quanto dichiarato dai testimoni all'udienza del 6.02.24 (cap. 23-53-56) e dagli assistenti sociali Medio Olona con relazione del 10.05.2023 ove, in seguito a visita domiciliare hanno evidenziato la convivenza stabile di un uomo;
pagina 4 di 32 2. Assegnare il piano rialzato/primo della casa coniugale sita in Fagnano Olona Via luigi Cadorna 37, alla IG.ra unitamente ai figli e ed il piano sottostante, con le relative Pt_1 Per_1 Pt_2
pertinenze poste al piano terreno, al IG. essendo l'immobile divisibile ed avendo già CP_1
contatori separati per i singoli piani;
3. Affidare i minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_2
prevalente presso la residenza della madre, sita in Fagnano Olona alla Via Luigi Cadorna n. 37 piano rialzato/primo; i genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione (relative, in particolare, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli minori), mentre per quelle di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata disgiuntamente. Modalità di visita del padre: disporre che la regolamentazione dei rapporti padre/figli sia demandata ai SS per due anni;
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma complessiva di € 250,00 (ovvero 125,00 CP_1 Pt_1
per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile secondo gli indici Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie, limitatamente alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nonché le spese scolastiche di inizio anno, in considerazione del fatto che il IG. paga integralmente il CP_1 mutuo dell'immobile in cui vive la IG.ra unitamente ai minori, per un importo pari ad € 700,00 Pt_1
oltre all'affitto del proprio immobile, ed al mantenimento dei minori. Disporre che l'indennità dell'Inps erogata mensilmente a favore del figlio minore pari a 230,00 euro mensili venga trattenuto Per_1
integralmente dalla IG.ra mentre l'assegno unico venga suddiviso al 50% in favore del IG. Pt_1
ed il 50% in favore della IG.ra CP_1 Pt_1
5. In virtù dell'assegnazione del piano rialzato dell'immobile sito in Fagnano Olona alla Via Luigi
Cadorna n. 37 alla ricorrente, nonché delle precarie condizioni economiche del resistente e della presenza stabile nel suddetto immobile di altra persona convivente con la IG.ra ed i figli del Pt_1
resistente, la IG.ra sia tenuta nel caso di eventuali spese straordinarie per l'immobile a farle Pt_1
valutate preventivamente al IG. al fine di comprenderne la reale necessità e la congruità CP_1
della spesa, con diritto dello stesso di far eseguire alcuni preventivi in relazione ai lavori da effettuarsi. Qualora la spesa straordinaria si sia resa necessaria a causa dell'incuria e/o della mancata manutenzione ordinaria e/o da danno che con la buona diligenza avrebbe potuto essere evitato, ne risponderà unicamente la IG.ra Pt_1
6. Dichiararsi che i coniugi sono economicamente indipendenti godendo ciascuno di reddito proprio e, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
pagina 5 di 32 7. Il relativo mobilio presente nell'immobile coniugale non potrà in alcun modo essere ceduto o dismesso dalla IG.ra e rimarrà di esclusiva proprietà del IG. . Pt_1 CP_1
In ogni caso: Con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15% spese generali della
IG.ra in considerazione del comportamento processuale delle parti, della mancata Pt_1
dichiarazione di controparte della convivenza stabile con altra persona, nonostante l'espressa richiesta del Giudice, ed alla evidente dichiarazione dei Servizi Sociali e dei testimoni, alla mancata produzione documentale economica ( estratti conto bancari, dell'assegno mensile dell'Inps a favore del figlio buste paga, proventi derivanti dalla vendita dell'attività commerciale, proventi del conto Per_1
corrente comune con la madre della IG.ra ecc) prodotte solo parzialmente da controparte, Pt_1
neppure in seguito ad esplicita richiesta del Giudice, essendosi pertanto resa inadempiente la ricorrente al dovere di lealtà e probità ai sensi dell'art. 88 e ss. Cpc nonché nei confronti dello Stato avendo dichiarato redditi inferiori a quelli reali ed avendo così usufruito a differenza del resistente dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dell'erario e dei cittadini.
In via istruttoria:
Tutto ciò premesso, si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la IG.ra nel mese di gennaio 2019, presentava le dimissioni da un rapporto di Pt_1
lavoro a tempo indeterminato?
2) Vero che il IG. rammostrava la propria contrarietà che la IG.ra presentasse le CP_1 Pt_1
dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
3) Vero che il IG. aveva dichiarato di non essere concorde con la IG.ra sulla scelta CP_1 Pt_1
di aprire un'attività commerciale?
4) Vero che la IG.ra aveva deciso di aprire un'attività imprenditoriale sita in Solbiate Olona Via Pt_1
Montegrappa, preventivamente individuata, senza alcun coinvolgimento e/o condivisione con il IG.
? CP_1
5) Vero che la IG.ra nel febbraio 2019 decideva di procedere ugualmente nel proprio intento di Pt_1
dare le dimissioni ed aprire un'attività commerciale?
6) Vero che in data 31.01.2019 veniva costituita dalla IG.ra la società Pt_1 Controparte_4
? (Cfr. Doc. 1)
[...]
7) Vero che il compenso per l'atto notarile veniva corrisposto dal conto corrente comune del IG.
e presente in Banco Posta, per l'importo di € 1.394,71? (Doc. 83) CP_1 Pt_1
8) Vero che in data 25 febbraio 2019, la IG.ra acquistava, con atto sottoscritto avanti al Notaio Pt_1
di Busto Arsizio, un contratto di cessione d'azienda relativa alla pizzeria sita in Persona_2
Solbiate Olona Via Montegrappa 41? (Cfr. Doc.2)
pagina 6 di 32 9) Vero che il prezzo l'acquisto dell'azienda, stipulato il 25 febbraio 2019, prevedeva il pagamento, da parte della IG.ra di un corrispettivo pari ad € 63.000,00 ? Pt_1
10) Vero che prima del rogito notarile avvenuto il 25.02.2019 erano già stati effettuati versamenti, dalla IG.ra per l'acquisto dell'azienda per un importo pari ad € 12.500,00? (Cfr. Doc. 2) Pt_1
11) Vero che in data 21.02.2019 veniva effettuato un bonifico, su ordine della IG.ra Parte_1 dal conto cointestato con il IG. per un importo di € 9.000,00 in favore della società intestata CP_1
alla IG.ra come da documento che si rammostra al teste? (Doc. 84) Pt_1
12) Vero che il bonifico di € 9.000,00 effettuato da veniva devoluto in favore della Parte_1
società intestata alla IG.ra ovvero ( Doc. 84) Pt_1 Controparte_4
13) Vero che venivano eseguiti dalla IG.ra prima dell'apertura al pubblico del locale Pt_1
commerciale, sito in Solbiate Olona Via Montegrappa 4 dei lavori di ristrutturazione?
14) Vero che la IG.ra effettuava degli ordinativi di marmo per l'attività commerciale sita in Pt_1
Solbiate Olona Via Montegrappa 4?
15) Vero che la IG.ra corrispondeva, per il tramite del conto corrente in comune con il IG. Pt_1
, l'importo di € 749,27 quale saldo prezzo marmi, come da documento che si rammostra? CP_1
(Doc. 85)
16) Vero che in data 23.07.2019 veniva apportato alla società un apporto di Controparte_4 capitale pari ad € 10.000,00 dal IG. , a fronte di un impegno da parte dei soci di Parte_3
cedere una quota di capitale pari al 10% al IG. , come da documento che si Parte_3
rammostra al teste? (Doc. 88)
17) Vero che la IG.ra a decorrere da febbraio 2019, dopo aver aperto una pizzeria era fuori Pt_1
casa tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e poi dalle ore 17:30 sino alle 22:00?
18) Vero che la IG.ra era presente presso la pizzeria in Solbiate Olona dalle ore 7:00 a.m. e Pt_1
rientrava alle ore 1.00/2:00 della notte?
19) Vero che la IG.ra qualora nel locale commerciale sito in Solbiate Olona vi erano Pt_1
organizzati degli eventi (compleanni o altri eventi) non faceva ritorno a casa per l'intera giornata?
20) Vero che l'esercizio commerciale sito in Solbiate Olona Via Montegrappa n. 41 chiudeva al pubblico alle ore 22:00?
21) Vero che la IG.ra rientrava a casa alle ore 1:00/2.00 notte nonostante l'attività lavorativa Pt_1
chiudesse alle ore 22.00 intrattenendosi quindi sul posto di lavoro oltre l'orario necessario?
22) Vero che la IG.ra si intratteneva dopo la chiusura serale dell'attività commerciale sita in Pt_1
Solbiate Olona con un suo dipendente?
pagina 7 di 32 23) Vero che la IG.ra era solita intrattenersi dopo la chiusura serale dell'attività commerciale Pt_1
sita in Solbiate Olona con un suo dipendente sino alle 2:00 della notte?
24) Vero che il IG. allorchè la IG.ra era al lavoro, si occupava dei minori CP_1 Pt_1
preparando i pasti, accompagnandoli a scuola o riportando a casa i minori?
25) Vero che il IG. ha partecipato attivamente alla vita dei propri figli, occupandosi delle CP_1
loro esigenze di vita quotidiane?
26) Vero che allorchè la IG.ra a decorrere da febbraio 2019, aveva aperto una pizzeria, ad Pt_1
occuparsi dei minori, era il IG. ? CP_1
27) Vero che il IG. , allorchè la IG.ra non era a casa, si occupava della preparazione CP_1 Pt_1
dei pasti per i figli, di accudirli, di metterli a letto?
28) Vero che il IG. si occupava della preparazione della cena e di mettere a letto i figli CP_1
quando la moglie era al lavoro?
29) Vero che il IG. , tranne per il mese di agosto 2022, ha sempre portato con sé i figli in CP_1
vacanza?
30) Vero che il IG. , ha portato con sé i minori nel mese di agosto, in Campania? CP_1
31) Vero che nel mese di agosto 2019 e 2020 il IG. portava i minori in Campania a CP_1
trascorrere le ferie?
32) Vero che il sig. , compatibilmente con i turni di lavoro, si è sempre occupato di andare a CP_1
prendere i figli a scuola?
33) Vero che il venir meno dell'unione affettiva e materiale da parte della IG.ra nei confronti Pt_1
del IG. ha determinato come conseguenza un cambiamento nel rapporto tra il padre ed i CP_1
figli?
34) Vero che a partire da maggio 2022 i figli e on rispondono né ai messaggi nè alle Pt_2 Per_1
chiamate del IG. ? CP_1
35) Vero che a decorrere da maggio 2022 i figli e cercano di evitare qualsiasi tipo di Pt_2 Per_1
incontro con il padre?
36) Vero che il padre, nonostante il deposito del ricorso per separazione giudiziale depositato in tribunale dalla IG.ra ha cercato qualsiasi modalità e qualsiasi mezzo per mantenere il rapporto Pt_1
con i figli ed altresì cecare di supportarli in un momento delicato della loro vita? Persona_3
37) Vero che la IG.ra nel mese di maggio 2022 decideva di andare a dormire nella camera del Pt_1
figlio minore abbandonando in tal modo il letto coniugale?
38) Vero che il rendimento scolastico di ell'anno scolastico 2022/2023 è calato? Per_1
pagina 8 di 32 39) Vero che nell'anno scolastico 2022/2023 ha avuto comportamenti violenti nei confronti di Per_1
altri compagni?
40) Vero che la IG.ra ha consigliato a di farsi giustizia da sé contro i compagni, Pt_1 Per_1
nell'anno scolastico 2022/2023?
41) Vero che nell'ultimo anno di convivenza e pertanto in costanza di matrimonio la IG.ra ha Pt_1
avuto un interesse nei confronti di altri uomini?
42) Vero che la IG.ra durante il matrimonio, le aveva riferito di aver intrattenuto una relazione Pt_1
extraconiugale?
43) Vero che la IG.ra le aveva riferito di aver intrattenuto una relazione con un dipendente Pt_1
della pizzeria sita in Solbiate Olona?
44) Vero che la IG.ra unitamente con i propri figli, e con il IG. era solita uscire per Pt_1 Tes_1
andare a mangiare una pizza e/o un gelato?
45) Vero che la IG.ra unitamente al IG. ed ai figli minori si era recata al parco delle Pt_1 Tes_1
Cornelle?
46) Vero che la IG.ra unitamente al IG. ed ai figli minori si erano recati a Gardaland e Pt_1 Tes_1
facendo ritorno alle otto di sera con l'auto di ? Tes_1
47) Vero che la IG.ra nel mese di agosto 2022, nella casa sita in Fagnano Olona Via Luigi Pt_1
Cadorna 37, veniva vista in compagnia di altro uomo diverso dal IG. ? CP_1
48) Vero nel mese di agosto 2022, il IG. si era recato a trovare l'anziano padre in CP_1
Campania?
49) Vero che nel mese di agosto 2022 nella casa sita in Fagnano Olona Via Luigi Cadorna n. 37 veniva visto un uomo che fumava, unitamente alla IG,ra una sigaretta a lume di candela? Pt_1
50) Vero che nel mese di agosto 2022 nel giardino della casa del IG. , veniva visto un uomo CP_1
che lavava un'autovettura Alfa Romeo Giulietta bianca?
51) Vero che nel mese di agosto 2022 allorchè il IG. non era in casa, la IG.ra CP_1 Pt_1
riceveva nella propria abitazione un uomo, il IG. CP_5
52) Vero che il IG. nel mese di agosto 2022, lavava un'autovettura Alfa Romeo CP_5
Giulietta di colore bianco, nel giardino dell'abitazione ove vive la IG.ra Pt_1
53) Vero che il IG. si intratteneva, allorchè non era presente in casa il IG. , CP_5 CP_1
a cenare unitamente alla IG.ra Pt_1
54) Vero che dopo soli pochi giorni da quando il IG. , in seguito al provvedimento CP_1
Presidenziale ha dovuto rilasciare l'immobile coniugale, il IG. si è trasferito a vivere CP_5
stabilmente con la IG.ra ed i minori? Pt_1
pagina 9 di 32 55) Vero che il IG. vive da ottobre 2022, nell'immobile di proprietà del IG. CP_5 CP_1
sito in Fagnano Olona Via Luigi Cadorna 37, unitamente ai figli del IG. ed alla IG.ra CP_1
Pt_1
56) Vero che il IG. a far data dal mese di ottobre 2022 tutte le sere e tutte le mattine CP_5
esce dall'abitazione ove vive la IG,ra Pt_1
57) Vero che la madre del IG. la IG.ra , il 26.12.2022, il 01.01.2023 ed alcune CP_5 Pt_4
domeniche si era recata presso l'abitazione sita in Fagnano Olona Via Luigi Cadorna 37 per festeggiare unitamente al figlio il IG. ed alla IG.ra ed ai di lei figli minori? CP_5 Pt_1
58) Vero che è possibile recuperare il piano seminterrato dell'immobile sito a Fagnano Olona in Via
Cadorna n. 39 oggi censito come locale deposito affinchè venga trasformato in un locale abitabile?
59) Vero che al fine del recupero del piano seminterrato dell'immobile sito in Fagnano Olona Via
Cadorna n. 37 risultano da eseguire pochissime opere per l'adeguamento ai fini igienico-sanitari?;
60) Vero che per il cambio d'uso si deve presentare Pratica edilizia per sistemazione catastale e scia di agibilità
61) Vero che il piano seminterrato ed il primo piano facenti parte del complesso immobiliare sito a
Fagnano Olona Via Cadorna 37 sono divisibili?
62) Vero che il piano seminterrato ed il primo piano facenti parte del complesso immobiliare sito a
Fagnano Olona Via Cadorna 37 sono comunicanti internamente per il tramite di una porta
63) Vero che la porta interna che collega il piano seminterrato ed il primo piano, facenti parte del complesso immobiliare sito a Fagnano Olona Via Cadorna 37 può essere chiuso definitivamente per evitarne il passaggio?
64) Vero che con atto del Notaio in dta 16.03.2023, la IG.ra ha ceduto Persona_4 Parte_1
al IG. , l'azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria d'asporto e Controparte_6
ristorazione sita in Comune di Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio n. 48/C all'importo di €
25.000,00?
65) Vero che in data 16.03.3023, il IG. IG. ha acquistato l'attività di Controparte_6
pizzeria d'asporto e ristorazione sita in Comune di Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio 48/C dalla società all'importo di € 25.000,00? Controparte_4
Si chiede che venga ammessa prova testimoniale, sui capitoli sopra indicati i seguenti testimoni:
- IG. residente in [...]; Testimone_2
- Geom. con studio in Fagnano Olona Via Roma 29 Controparte_7
- IG.ra residente in [...] Testimone_3
- IG.ra Via S. Anna 1 Controparte_8
pagina 10 di 32 - IG.ra Via XX settembre 10 Controparte_9
- IG.ra Via Luigi Cadorna 39 Controparte_10
- IG. Via Luigi Cadorna 39 Controparte_11
- IG. Via Luigi Cadorna 29 Controparte_12
- IG. Via Sant'Antonio n. 85 OM (Na) Controparte_13
- IG. Via Sant'Antonio 87 OM (Na) Controparte_14
- IG. Via Rampa Pigno n. 22 AP (Na) Controparte_15
- Dott.ssa presso studio in Busto Arsizio Via A. Da Brescia 1 CP_16
- Responsabile della Nostra Famiglia a Vedano Olona
- Preside scuola media Orlandi di Cassano Magnago
- IG. residente in [...] Controparte_6
Si chiede che ammessa prova testimoniale ed interrogatorio formale il IG. sui Controparte_17
seguenti capitoli di prova:
66) Vero che in occasione della cessione di azienda sita in Busto Arsizio VialeGiovanni Boccaccio n.
48/C stipulata avanti al Notaio ha comunicato di Persona_5
acquistare la pizzeria di proprietà della società Regine di Cuori snc di all'importo di Parte_1
€ 15.000?
67) Vero che in occasione del pagamento del prezzo della cessione di azienda sita in Busto Arsizio
Viale Giovanni Boccaccio 48/C, da lei oggi condotta, è stato versato un importo pari ad € 25.000,00?
68) Vero che l'acquisto della pizzeria d'asporto e ristorazione sita in Comune di Busto Arsizio Viale
Giovanni Boccaccio n. 48/C ha versato in favore della IG.ra l'importo complessivo di € Pt_1
25.000,00?
69) Vero che l'audio che le viene fatto ascoltare (cfr Doc. 89) è una conversazione intercorsa nel locale sito in Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio 48/C tra lei ed il IG. alla fine del CP_1
mese di aprile 2023?
In considerazione delle varie attività economiche acquistate e vendute dalla IG.ra si chiede Pt_1
all'Ill.mo Giudice di voler disporre un accertamento da parte della Guardia di Finanza sulle attività gestite dalla IG.ra a decorrere da gennaio 2019 e sui proventi realizzati, oltre a ordinare ex art. Pt_1
210 alla stessa la produzione in giudizio:
- degli estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali di cui è stata titolare in proprio nonché quale titolare e/o socia delle varie attività sia quella sita in Solbiate Olona Via Via Montegrappa 41 e poi in Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio 48/C;
pagina 11 di 32 - degli incentivi e/o finanziamenti ricevuti al fine dell'apertura delle attività commerciali in proprio e di ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.
- I mastrini /scontrini fiscali nonché le fatture di acquisti e vendite dell'attività sita in Busto Arsizio
Viale Giovanni Boccaccio 48/C ceduta nel marzo 2023;
- fatture di acquisto dei beni mobili di arredamento, delle attrezzature e di ogni altro documento ritenuto utile al fine di valutare il reale valore dell'attività, relative all'attività commerciale sita in
Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio n. 48/C, nonché il Lul dei dipendenti relativamente sia al locale sito in Solbiate Olona e sia in Busto Arsizio.
Si chiede di poter richiedere alla Preside della scuola media Orlandi di Cassano Magnago, frequentata dal figlio minore i Cassano Magnago, una relazione circa il comportamento ed il Per_1
rendimento scolastico tenuto dal minore nell'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 al fine di comprendere se sia stata o meno la presenza del resistente a causare al minore dei disagi.
Si chiede inoltre che venga eseguita una relazione circa il comportamento ed il rendimento scolastico tenuto dalla figlia minore del IG. nell'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 al fine di CP_1
comprendere se l'allontanamento del padre voluto dalla IG.ra abbia avuto un esito positivo o Pt_1
negativo.
In relazione alla richiesta di controparte di verifica della situazione patrimoniale in capo al IG.
, che si ribadisce essere un operaio regolarmente assunto, si chiede all'Ill.mo Giudice, in CP_1
considerazione delle varie attività economiche gestite dalla IG.ra e della reale consistenza, Pt_1
anche ai fini della violazione delle normative in materia di gratuito patrocinio cui la ricorrente ha fatto ricorso, di voler disporre sin d'ora un accertamento da parte della Guardia di Finanza sulle attività gestite dalla IG.ra a decorrere da gennaio 2019 e sui proventi realizzati, oltre a Pt_1
ordinare ex art. 210 alla stessa la produzione in giudizio:
-degli estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali di cui è stata titolare in proprio nonché quale titolare e/o socia delle varie attività sia quella sita in Solbiate Olona Via Via Montegrappa 41 e poi in
Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio 48/C;
- degli incentivi e/o finanziamenti ricevuti al fine dell'apertura delle attività commerciali in proprio e di ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.
- I mastrini /scontrini fiscali nonché le fatture di acquisti e vendite dell'attività sita in Busto Arsizio
Viale Giovanni Boccaccio 48/C ceduta nel marzo 2023;
- fatture di acquisto dei beni mobili di arredamento, delle attrezzature e di ogni altro documento ritenuto utile al fine di valutare il reale valore dell'attività, relative all'attività commerciale sita in pagina 12 di 32 Busto Arsizio Viale Giovanni Boccaccio n. 48/C, nonché il Lul dei dipendenti relativamente sia al locale sito in Solbiate Olona e sia in Busto Arsizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in OM in data 08.08.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 177, P.II, serie A, anno 2007), optando per il regime della separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Fagnano
Olona, via Luigi Cadorna n. 37, di esclusiva proprietà del IG. . CP_1
Dall'unione nascevano i figli il 12.09.2009, e il 18.02.2011. Pt_2 Per_1
Con ricorso depositato in data 29.08.2022 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo in capo al IG. di corrisponderle l'importo CP_1 di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento di e Pt_2 Per_1
In data 21.09.2022 si costituiva il IG. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito alla moglie, e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 05.10.2022 venivano sentiti i minori, che dichiaravano di “voler vivere con la madre e di non voler vedere il padre, perché alza le mani ed è violento nei loro confronti”.
Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava l'udienza dell'8.02.2023, nominando quale
Giudice Istruttore il Dottor Radici, e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“2) Assegna la casa familiare, con quanto l'arreda, al ricorrente che l'abiterà con i figli;
3) Il padre lascerà l'abitazione entro 7 giorni da oggi, asportando i soli effetti personali;
4) Il padre potrà vedere i figli nell'ambito di incontri in spazio neutro predisposti dai Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona, i quali sono altresì delegati ad indicare quando gli incontri potranno essere liberalizzati, prevedendo tempi di visita a favore del padre;
5) Il padre verserà a decorrere dal presente mese ed entro il giorno 10 di ogni mese € 175,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito in misura integrale dalla madre”.
pagina 13 di 32 Con ordinanza dell'08.02.2023, in accoglimento dell'istanza di parte resistente, il Giudice Istruttore rideterminava l'importo dovuto dal a titolo di contributo paterno per i figli in complessivi € CP_1
250,00.
All'esito dell'udienza del 24.05.2023, letta la relazione dei SS, preso atto del “fermo rifiuto” dei minori ad incontrare il padre, anche in Spazio Neutro, e della disponibilità manifestata dalle parti, si incaricavano i SS di avviare un percorso di sostegno psicologico per i due minori al fine di poter rielaborare i vissuti difficoltosi relativi alla relazione con il padre e alla separazione dei due genitori e un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per i genitori in preparazione di un percorso di coordinazione o di mediazione familiare.
I minori venivano nuovamente sentiti dal Giudice il 28.5.2024.
Con ordinanza del 30.05.2024 si disponeva la revoca dell'assegnazione alla IG.ra del piano Pt_1 terra dell'abitazione, onde consentirne la concessione in locazione a terzi.
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.02.2025 e assegnava termine alle parti sino al 31.01.2025 per il deposito delle buste paga relative al 2023 e 2024, CU2024 e dichiarazione dei redditi 2024, e/c relativi al 2023, 2024, oltre al contratto di lavoro della ricorrente e l'eventuale contratto di locazione del resistente.
Il 25.2.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) e addebito CP_18
In primo luogo, alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di addebito formulata dal resistente.
In particolare, il indicava plurimi motivi di addebito alla moglie, cioè la decisione di CP_1 quest'ultima di intraprendere un'attività imprenditoriale nonostante la contrarietà espressa dal CP_1
e l'incompatibilità degli orari con le esigenze familiari, l'abbandono del letto coniugale, la mancata trasparenza economica della moglie (peraltro tale motivo non veniva allegato né nella comparsa di costituzione né nella memoria integrativa) e l'infedeltà della Pt_1
Solo detto ultimo motivo e limitatamente alla relazione con un uomo che lavorava nella pizzeria della ricorrente risulta fondato (peraltro la fondatezza dell'addebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà rende superfluo l'esame delle ulteriori ragioni dedotte dal resistente a pagina 14 di 32 fondamento della domanda di addebito, nonché delle ulteriori relazioni extraconiugali allegate dal resistente).
Sin dalla comparsa di costituzione del 21.09.2022 il chiedeva addebitarsi la separazione alla CP_1 in ragione della asserita violazione da parte di quest'ultima dei doveri di fedeltà coniugale di cui Pt_1 all'art. 143 c.c.
Nello specifico, il resistente riportava che, a seguito dell'apertura della pizzeria d'asporto, “Nonostante
l'orario di chiusura della pizzeria fosse previsto alle 22:00, la IG.ra era però solita tornare a Pt_1
casa alle ore 24:00/1:00 dichiarando al marito che doveva intrattenersi per effettuare le pulizie e preparazioni base per il giorno successivo, nonostante il pizzaiolo terminasse il proprio lavoro intorno alle 21:30! A volte poi riferiva di intrattenersi nel locale a vedere un film, dopo la chiusura, insieme al ragazzo che si occupava di portare le pizze a domicilio, avendo necessità di rilassarsi! Ma non solo, la
IG.ra prese l'abitudine di portare con sé a casa il suo dipendente, tant'è che in più occasioni il Pt_1
marito rientrando dal lavoro trovò lo stesso nella propria abitazione. In alcuni casi poi la IG.ra Pt_1
ed il dipendente organizzavano insieme ai minori, escludendo però il IG. , gite a Gardaland, CP_1
al Parco delle Cornelle ecc.
Il IG. aveva espresso la propria contrarietà a tale intromissione nella propria sfera privata CP_1
(moglie e figli) alla moglie ma anche in tale circostanza la IG.ra non aveva in alcun modo dato Pt_1
alcun peso alle richieste del marito.
In un'occasione poi il IG. rientrando a casa dal lavoro, vide, vicino alla borsa della moglie, CP_1 un pacchetto con all'interno un profumo con una poesia, “Come ricordo la prima volta la prima volta da innamorato, quel sapore non l'ho mai provato, tu sei qualcosa che c'è mai stato...ti ho sognato
..afrodite..tu sei qualcosa che non c'è mai stato!” (Doc. 3)
Il IG. il giorno successivo mostrò il biglietto alla moglie, che lo stesso attribuì senza alcun CP_1 dubbio al dipendente della pizzeria, chiedendole spiegazioni ma con scarsi risultati”.
Dette condotte venivano collocate prima del 2021 e, in particolare, prima che la ricorrente comunicasse al resistente, a febbraio 2021, la propria volontà di separarsi.
Al fine di provare le relazioni extraconiugali della ricorrente il allegava la registrazione di CP_1
una conversazione avuta con la (v. doc. 79 di parte resistente) dalla quale si poteva riscontrare Pt_1
l'assenza di contestazione da parte della ricorrente rispetto a talune delle condotte sopra menzionate delle quali il marito la “accusava”. In particolare, dalla conversazione in atti si può pacificamente ritenere provato che la ricorrente si trattenesse per diverse ore dopo la chiusura al pubblico presso la pizzeria, che la stessa frequentasse anche in presenza dei figli “un suo amico”, che il profumo e la annessa dedica, la cui foto veniva allegata (al doc.3) alla comparsa del resistente fosse un regalo da pagina 15 di 32 parte del IG. e che un uomo (di seguito identificato come il IG. attuale compagno della Pt_5 CP_5
abbia frequentato la casa coniugale da agosto 2022. Pt_1
La però, negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale con altri uomini, asserendo “Io Pt_1 solo una cosa non ho avuto il coraggio di fare e te l'ho anche spiegata che comunque ti ho sempre rispettato come persona e come lavoratore (…) Ti ho già spiegato, ti ho già detto e ti continuerò a dire
è un amico perché io voglio che sia un amico perché non sono in grado in mente non sono in cuore fisicamente ho tanti altri cazzi da pensare non comincerei un'altra relazione…” (v. pagg. 9 e 13 della trascrizione della registrazione riportate nella memoria del 24.04.2023 di parte resistente).
Nella memoria integrativa, inoltre, la prendeva posizione sulla vicenda del profumo (“La sig.ra Pt_1
disconosce il documento n. 3 prodotto da controparte. Oltre a non avere un contenuto Pt_1
compromettente, riportando solo la frase di una canzone, non è riconducibile in alcun modo alla ricorrente. Non è identificato e/o identificabile né l'autore né il destinatario”), ma non contestava di essere solita trattenersi in pizzeria ben oltre l'orario di chiusura con il proprio dipendente né le gite con quest'ultimo ed i figli. In relazione alle gite, però, specificava che era il a non voler andare CP_1
con il resto della famiglia.
Infine, la teste di parte resistente , all'udienza del 6.2.2024 dichiarava: “ Controparte_9 Parte_1
mi aveva detto che si era invaghita di un dipendente della pizzeria, non ho voluto sapere niente. Non so se fosse qualcosa di astratto, desiderio di attenzioni o qualcosa in più”.
Così ricostruito il fatto, si osserva, in punto di diritto, che, in relazione ai presupposti necessari affinché si possano ritenere violati i doveri di cui all'art.143 c.c., la giurisprudenza di legittimità “ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”1 .
Non vi è dubbio che le condotte tenute dalla ricorrente siano compatibili con tali requisiti, iscrivendosi nel solco di quelle condotte idonee a creare plausibili sospetti di infedeltà.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, per indirizzo oramai consolidato della Corte di Legittimità, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la pagina 16 di 32 responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018)”.
Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018)” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.
10489 del 18/04/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente non provava l'anteriorità della crisi familiare rispetto alle condotte sopra descritte, né l'esistenza di elementi idonei a recidere il nesso di causalità tra le stesse e la intollerabilità della convivenza. In particolare, quanto al profilo temporale, la IG.ra riportava di Pt_1 aver comunicato per la prima volta l'intenzione di chiedere la separazione nel febbraio 2021, mentre le condotte idonee a rendere plausibili la violazione del dovere di fedeltà sono antecedenti a tale data, dal momento che sono pacificamente collocate a seguito della apertura dell'attività commerciale di pizzeria d'asporto sita in Busto Arsizio in Via Boccaccio, avvenuta nel 2020. Per quanto riguarda il nesso di causalità, invece, la ricorrente nella ricostruzione offerta si limitava a riportare genericamente che la pagina 17 di 32 convivenza era intollerabile “per effetto del venir meno dell'affectio coniugalis”, riconducibile ad una
“condizione di disaffezione e distacco spirituale” da parte della Pt_1
La preesistenza della crisi, però, non veniva dimostrata, nonostante lo svolgimento della prova orale sui capitoli formulati dalla parte. La a sostegno della propria ricostruzione, domandava solo Pt_1
l'interrogatorio formale del resistente ma quest'ultimo, durante l'interpello, negava che già nel 2018 vi fosse una crisi, mentre collocava tale rottura nel 2021.
2) Affido, collocamento dei figli minori e frequentazione padre/figli
Nel ricorso introduttivo la ricorrente formulava domanda di affido esclusivo dei figli minori e collocamento degli stessi presso di sé, ponendo a fondamento della richiesta sia il disinteresse mostrato dal nei confronti dei figli sia una generica esigenza di tutela dei medesimi, che avrebbero CP_1
“più volte rappresentato che la causa dei loro disagi è riconducibile all'inesistente rapporto con il padre” (pag. 5).
Il resistente contestava tale ricostruzione, si opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre (non sussistono, quindi, questioni sul prevalente collocamento dei minori presso la ricorrente).
La scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'idoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”2, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava di essersi occupata anche in costanza di matrimonio in via esclusiva dell'educazione e dei bisogni dei figli minori, “ma ancora più dopo il trasferimento al piano terra (il ) ha manifestato totale disinteresse nei confronti dei figli” (pag. 5 del ricorso). CP_1
pagina 18 di 32 Tali circostanze venivano contestate dal resistente, il quale, sin dalla prospettazione offerta dalla memoria di costituzione, rivendicava il suo ruolo di genitore “molto presente nella vita dei propri figli”, riconducendo l'allontanamento dei minori da sé alla vicenda separativa con la Pt_1
In sede di colloquio con i Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona la IG.ra sebbene Pt_1
riferisse che “il signor all'interno del nucleo familiare si sarebbe sempre dedicato al lavoro, CP_1
garantendo così che in famiglia e ai due figli non mancasse nulla ma, allo stesso tempo, avesse una grossa difficoltà nella gestione dei ragazzi e nel presenziare nelle situazioni familiari complesse (…)
Anche nella routine familiare, nel racconto della signora era lei a ricordare al marito, di giorno Pt_1
in giorno, gli orari dei figli perché lui non li rammentava e non sapeva, dunque, cosa dovesse fare nei momenti in cui non si trovava al lavoro”, ammetteva che “era l'uomo, infatti, lavorando su turni, ad occuparsi della gestione dei bambini mentre lei lavorava o era occupata in altro” (v. pag. 4 della relazione del 10.05.2023).
Prima della crisi coniugale, quindi, entrambi i coniugi si occupavano dei minori.
Dopo l'introduzione del giudizio, i minori iniziavano a rifiutare gli incontri con il padre.
All'udienza del 05.10.2022 riferivano al Presidente di “voler vivere con la madre e di non voler vedere il padre, perché alza le mani ed è violento nei loro confronti”. Si disponeva, quindi, che gli incontri padre/figli avvenissero in SN alla presenza degli operatori e si incaricavano i SS territorialmente competenti di effettuare colloqui singoli con i genitori ed i minori.
Da tali colloqui emergevano le forti difficoltà dei minori “nell'accedere al paterno, vedendolo in contrapposizione con quello materno, nel quale si sentirebbero maggiormente identificati”. Al fine di sostenere il nella relazione con i figli si disponeva, in conformità alle indicazioni dei SS, per i CP_1
minori l'avvio di un percorso di sostegno psicologico e per le parti l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità individuale in preparazione di un percorso di coordinazione o mediazione familiare
(relazione depositata a maggio 2023).
Il resistente si attivava positivamente intraprendendo dapprima un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e successivamente mostrandosi propositivo rispetto all'avvio della mediazione familiare.
Ciononostante, all'esito di due anni di processo, il resistente riusciva ad incontrare i minori in Spazio
Neutro una sola volta, in ragione dei comportamenti oppositivi degli stessi.
Nel corso dell'audizione del 28.5.2024 entrambi i minori confermavano di non volere incontrare il padre.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'affido esclusivo richiesto dalla ricorrente. Infatti, il cd. affido esclusivo è un regime di affidamento residuale, destinato a trovare applicazione solo ove risulti positivamente accertata in capo ad un genitore la manifesta carenza ed pagina 19 di 32 inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo dei minori.
Sebbene le condotte violente che i minori imputano al padre siano astrattamente idonee a sostenere un regime di affido esclusivo, le stesse non sono state adeguatamente provate dalla ricostruzione offerta dalla ricorrente, né sono aliunde emerse dal monitoraggio dei SS. Al contrario, come ben evidenziato dai SS, le dichiarazioni rese dai minori, alla luce del loro forte coinvolgimento nelle dinamiche separative e dal conflitto di lealtà che li vede apertamente schierati dal lato materno, appaiono spesso contradittorie, esagerate e incongrue, tanto da ritenere opportuna una valutazione dei minori in NPI.
L'unico episodio provato e ben contestualizzato si colloca nel 2022: durante una gita al lago, vi era stato un litigio fra il e perché quest'ultima si era nascosta e il padre, quando la CP_1 Pt_2
ritrovava, la strattonava. Non venivano riportati altri episodi precisi.
E infatti, in corso di istruttoria, la proposta di un supporto psicologico per i minori si giustificava in ragione del forte ingaggioo dei ragazzi nel conflitto familiare, con una totale immedesimazione degli stessi nella posizione materna. In particolare, “a colloquio congiunto con il fratello, la minore Pt_2 portava istanze che con il tempo ha fatto proprie ma ascrivibili alla madre o alla famiglia materna (…)
La minore ha riportato numerosi e confusi episodi a sostegno della sua decisione di non vedere più il padre. Ad esempio, citando confusamente di quando l'uomo, a suo dire, avrebbe “rubato i soldi del lavoro della mamma” che la stessa conservava in una cassetta in casa. Alla scoperta dell'ammanco di denaro la signora si sarebbe sentita male e sarebbe corsa al piano di sotto, dove in quel Pt_1 Pt_2
momento viveva il padre, per accusarlo di essere il responsabile del furto e del malessere della donna.
Ha citato inoltre diversi episodi di presunti maltrattamenti ai suoi danni o ai danni della madre senza tuttavia contestualizzarli o fornendone descrizioni solo parziali o emotivamente incongrue rispetto alla reale portata dell'evento” (v. pag. 7 della relazione dei SS di maggio 2023). Ed ancora “ si Pt_2 dice convinta che l'unico interesse del padre sia quello di riappropriarsi della casa familiare. La stessa immagina che, qualora gli incontri con lo stesso iniziassero ad andare bene, con il tempo si trasformerebbero in spazi di visita sempre più lunghi, giornate e pernotti a settimane alterne fino ad una regolamentazione del diritto di visita al 50% e, con “la scusa” della buona relazione con i figli lo stesso chiederà l'assegnazione della casa familiare e il collocamento prevalente. Appare evidente come questo pensiero di non possa essere indipendente e non frutto di un coinvolgimento Pt_2
inappropriato in dinamiche che dovrebbero essere appannaggio esclusivo degli adulti. Per sua stessa ammissione la signora condivide con i figli ogni aspetto della propria vita, faticando a Pt_1
comprendere che ci sono argomenti da cui i figli andrebbero assolutamente preservati. Dinnanzi alla madre, appare molto a disagio, guardandola con occhi sgranati ogni qualvolta la donna parla Pt_2
pagina 20 di 32 del signor . La stessa sembra in apprensione per le emozioni della donna, evidentemente CP_1
preoccupata delle reazioni della madre rispetto a quanto da lei detto circa il padre. Sarà necessario un lungo lavoro con il nucleo per scardinare tali dinamiche inconsce ma gravemente disfunzionali” (pag.
8).
Rispetto a si osservava che “Mentre è apparsa prendere le parti della madre e agire Per_1 Pt_2
attivamente contro il padre, si è visto schierato senza oggettive recriminazioni dirette da poter Per_1
fare al padre, se non sottolineare alcune mancanze, che lui stesso definisce di poco conto, imputabili all'uomo o alla famiglia paterna. Risulterà necessario effettuare diversi colloqui individuali per permettere al minore di disancorarsi dalle rigide posizioni di madre e sorella e permettergli di portare il proprio pensiero critico nei riguardi dell'uomo” (pag. 9).
Le relazioni successive confermavano l'immersione dei minori “in un chiaro conflitto di lealtà” tra i genitori, che ne irrigidiva le posizioni, portandoli a negare ogni apertura nei confronti del padre.
Infatti, sebbene alla lettura della lettera scritta dal padre per lei, reagisse con forte emotività, e Pt_2
“a richiesta di spiegazioni, il fratello si sarebbe intromesso affermando, genuinamente, che Per_1 quelle lacrime di erano dovute al fatto che 'le manca'” (pag. 5 della relazione di gennaio Pt_2
2024), all'incontro successivo con i servizi, alla presenza della madre, si mostrava “sempre più Pt_2 oppositiva nei confronti degli operatori, arrivando ad essere a tratti anche maleducata e svalutante”
(pag. 5 della medesima relazione), mentre “si dissociava dal colloquio e sembrava Per_1 concentrarsi su altro nella propria testa” . Di fronte alle reazioni dei figli, la IG.ra “ha subito Pt_1
sottolineato come i riferimenti positivi portati dal signor risalissero a molti anni prima, CP_1 come a voler screditare nuovamente l'uomo e a sottolineare come nell'oggi non possa essere un padre presente”.
L'ambivalenza e la negazione della realtà, in particolare di emergevano nuovamente a seguito Pt_2 dell'incontro in Spazio Neutro con il padre. Infatti, nonostante gli operatori di SN abbiano riportato un esito positivo dell'incontro, in particolare riferendo che “ è riuscita a portare alcune sue Pt_2
fragilità al padre e il signor le ha accolte, scusandosi qualora le abbia arrecato dolore. È CP_1
stato un momento di profonda rielaborazione di quanto vissuto, sicuramente necessario per Pt_2
che, a differenza del fratello ha mostrato degli spazi di apertura nei confronti del padre. La ragazza infatti ha accettato i regali dell'uomo, gli ha posto diverse domande e si è lasciata andare anche ad alcuni sorrisi e risate”, la signora riferiva ai SS che “ avrebbe riportato un padre sordo Pt_1 Pt_2
alle sue istanze, capace solo di negare ciò che gli veniva imputato, mostrandosi esattamente come lei si aspettava”. stessa confermava di aver “avuto la prova che quello che pensavo era giusto: ho Pt_2
avuto la conferma che non è cambiato di una virgola, negava tutto e dava una giustificazione a tutto.
pagina 21 di 32 Io ho la mia conferma che lui mi ha mentito e io torno alla mia posizione di prima. Mi fa stare indifferente. Aveva da chiedermi solo scusa (…) io mi aspettavo che mio padre sparisse ma mi aspettavo anche che mi chiedesse scusa” (pag. 8 della relazione del 03.05.2024).
In ragione dell'elevato malessere riscontrato dai minori, in particolare in il quale manifestava Per_1
“un distacco patologico dalla realtà, arrivando, sorridendo, a rammaricarsi del fatto che il padre non sia morto”, si consigliava una valutazione dei minori presso il Servizio specialistico di Neuropsichiatria
Infantile” (pag 7 della relazione del 25.01.2024).
Non vi è dubbio che nell'interesse dei figli minori vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, che, nella definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa non in astratto, ma in concreto quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”3.
Sebbene le problematiche dei minori (ansia per e grave sovrappeso per imputate dalla Pt_2 Per_1
ricorrente alle condotte paterne, anche a fronte dell'allontanamento del , appaiano ancora CP_1
lontane da una risoluzione, le stesse sono state attenzionate da ambedue i genitori, i quali, con l'ausilio dei SS, sono stati in grado di offrire ai minori idonei strumenti di supporto, anche psicologico. Inoltre non risulta esservi un nesso causale fra dette specifiche problematiche e la condotta paterna.
Le criticità legate al perdurante rifiuto della figura paterna da parte dei minori, pertanto, non giustificano una contrazione della responsabilità genitoriale del . Infatti, seppure sia pacifico CP_1
che il versante scolastico dei minori sia stato seguito, anche in costanza di matrimonio, esclusivamente dalla non vi è dal lato paterno alcun ritardo od ostracismo tale da giustificare un affido esclusivo. Pt_1
Ancora, non risulta che il abbia mai ostacolato l'assunzione di decisioni nell'interesse dei CP_1
minori.
Del resto, è la stessa ricorrente in sede introduttiva a sottolineare che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”. Tali profili negativi non sono emersi o stati adeguatamente provati in corso di causa.
Pertanto deve essere disposto l'affido condiviso, demandando all'ente la regolamentazione della frequentazione di con il padre. Per_1 Pt_2
Infatti, all'esito di più di due anni di procedimento, nonostante i molteplici interventi di supporto sperimentati, non è stato ancora possibile superare le forti difficoltà manifestate dai minori nella 3 Cass., I sez., ord. n. 21425 del 06/07/2022 pagina 22 di 32 relazione con il padre, in buona parte non giustificate, di fatto rendendo inattuabili gli incontri padre/figli.
Deve, quindi, essere confermato l'incarico all'ente di regolamentare la frequentazione, onde consentire allo stesso di poter adottare gli aggiustamenti e le modifiche necessari a supportare il rapporto padre/figli, ampliando o restringendo le modalità di frequentazione a seconda dei riscontri in concreto ricevuti dagli interventi apprestati e coordinandosi con i professionisti che hanno in carico (e si Pt_2
auspica in futuro anche . Per_1
L'obiettivo è rendere possibili dapprima gli incontri in SN, per poi procedere ad una graduale liberalizzazione degli stessi (ove ne sussistano i presupposti), inserendo anche un ADM presso la casa paterna, fino ad arrivare, ove possibile, ad una frequentazione regolare, con almeno un pomeriggio infrasettimanale e week end alternati.
Allo stato, detto obiettivo è ancora lontano, non vi sono quindi alternative percorribili al coinvolgimento dei SS.
Quanto agli interventi avviati nel corso del presente giudizio, si reputa, invece, imprescindibile per il benessere dei minori la prosecuzione degli interventi predisposti dai Servizi Sociali a supporto del nucleo, in particolare, colloqui individuali degli operatori con i minori, non alla presenza della madre, e con i genitori, con introduzione di educativa domiciliare presso l'abitazione materna ove ritenuta necessaria dai SS.
Si invitano, inoltre, i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e a proseguire con il percorso psicologico (già spontaneamente intrapreso), prodromico all'avvio di un percorso di supporto congiunto alla bigenitorialità. Si evidenzia, da un lato, che detto percorso non può essere imposto dal
Giudice, dall'altro che appare quanto mai necessario per garantire il benessere dei minori, intrappolati nelle dinamiche conflittuali dei genitori.
Ambedue i genitori appaiono ancora bisognosi di una guida da parte degli operatori per meglio comprendere e supportare Per_1 Pt_2
Anche per la madre, che appare indubitabilmente adeguata rispetto alle esigenze dei minori, è stato necessario l'intervento dei SS affinché la stessa potesse mettersi gradualmente in discussione ed attivarsi per il benessere dei figli. Infatti, la IG.ra non sempre è stata in grado di cogliere Pt_1
autonomamente taluni segnali di disagio e di malessere dei minori. In particolare, la ricorrente al colloquio con i SS tenutosi dopo l'incontro in SN dei minori col padre, descriveva “come Per_1
'entrato tosto ed uscito tosto', preoccupata dalla mancanza di emotività di hiedendosi tuttavia Per_1
se non sia normale che non senta nulla per un uomo con il quale non avrebbe mai avuto un Per_1
rapporto (…). La donna dice di vedere i ragazzi sereni nel suo contesto e fatica a comprendere i danni pagina 23 di 32 che l'assenza della figura paterna a lungo termine potrebbe comportare” (v. pag. 7 relazione del
03.05.2024).
Grazie al percorso svolto, la sig.ra ha acquisito maggiore consapevolezza (si veda la relazione del Pt_1
3.2.2025).
Per quanto concerne il IG. , questi ha necessitato dell'ausilio degli operatori per comprendere CP_1
l'inopportunità di talune condotte, da ultimo la decisione di recarsi al piano inferiore della casa coniugale “senza alcuna comunicazione e condivisione preliminare con la signora causando nei Pt_1
figli “agitazione e scompiglio. La prima volta si trovava a casa da solo e racconta di essersi Per_1
molto spaventato non comprendendo da dove arrivassero le voci ed i rumori che sentiva, pensando all'incursione da parte di alcuni ladri. In un secondo momento, riconoscendo il padre, non sapendo le intenzioni dell'uomo avrebbe chiamato la madre impaurito che potesse accadere qualcosa. La seconda volta in casa vi erano entrambi i ragazzi che, vedendo sopraggiungere l'uomo, si barricavano in casa, impauriti che lo stesso potesse fare irruzione o far loro del male. Raccontano che il sig. CP_1
avrebbe iniziato a chiedere loro, attraverso la porta, insistenti spiegazioni circa il loro comportamento sedendosi fuori dalla porta di casa e con atteggiamento, a loro dire aggressivo” (v. pag. 3 della relazione del 10.10.2024).
Infine, è opportuna l'apertura di una vigilanza ex art. 337 c.c.
3) Assegnazione della casa coniugale
Nulla quaestio rispetto al collocamento prevalente dei minori presso la madre, chiesto da entrambe le parti e conforme all'interesse dei minori, e alla conseguente assegnazione del piano rialzato della casa familiare alla IG.ra Pt_1
Non vi è accordo, invece, per quanto concerne il piano sottostante, di cui entrambe le parti chiedono l'assegnazione.
Il , infatti, dal mese di aprile 2021 si trasferiva al piano terreno costituito dal box, lavanderia e CP_1
locale sgombero. Tuttavia, tale soluzione abitativa non veniva reputata compatibile con il superiore interesse morale dei minori e, pertanto, con provvedimento presidenziale del 05.10.2022, l'abitazione veniva provvisoriamente assegnata nella sua interezza alla ricorrente.
In ragione delle difficoltà economiche rappresentate da ambedue le parti, con ordinanza del
30.05.2024, si revocava l'assegnazione alla IG.ra del piano terra della casa familiare, onde Pt_1
consentirne la locazione da parte del padre, unico proprietario.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di parte resistente di assegnazione alla ricorrente del solo piano rialzato della casa familiare. Non deve, invece, essere assegnato il pagina 24 di 32 magazzino/deposito, in quanto questo seguirà la proprietà senza bisogno di alcuno specifico provvedimento sul punto.
Giova ricordare che la casa familiare, sita in Fagnano Olona, Via Luigi Cadorna 37, è di esclusiva proprietà del resistente, che ne sostiene integralmente il costo del mutuo, pari a circa € 620,00 mensili
(si vedano gli estratti conto allegati in data 30.01.2025 docc. n. 100 e 101).
Non godendo direttamente dell'immobile, il IG. sostiene spese locative pari a € 400,00 CP_1
mensili (v. doc. 46 di parte resistente).
In materia di assegnazione della casa familiare la valutazione che il giudice del merito è chiamato a svolgere deve riguardare prioritariamente la realizzazione del best interest del minore.
La preminenza dell'esigenza dei minori alla conservazione del proprio habitat domestico, inteso quale
“ambiente domestico costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed alla formazione della personalità della prole” (C. Cost. 30/07/2008 n. 308), rispetto al criterio della proprietà, giustifica l'assegnazione del primo piano della casa familiare alla ricorrente.
Tale esigenza non è, invece, estendibile al piano terra, mai utilizzato dalla ricorrente e dai minori e che, come dichiarato dalle parti all'udienza del 28.05.2024, “è vuoto salvo i beni del signor ”. CP_1
Detto piano risulta anche catastalmente distinto (doc. 3 di parte ricorrente), oltre che fisicamente separato e fornito di autonomo contatore.
Il resistente, inoltre, si impegnava ad utilizzarlo non personalmente, ma a concederlo in locazione a terzi come magazzino/deposito proprio al fine di non turbare i minori con incontri inaspettati.
Ritiene il Collegio che risponda all'interesse dell'intera famiglia mettere a frutto tale immobile, considerati i limitati redditi dei genitori dei minori.
Il malessere manifestato da e rispetto alla figura paterna, infatti, osta solamente al Pt_2 Per_1 godimento “diretto” del piano inferiore da parte del padre, non già ad un suo sfruttamento economico, dal quale, si ribadisce, l'intero nucleo familiare trarrebbe un sollievo economico, soprattutto alla luce dell'attuale inutilizzo del “magazzino/deposito”.
Neppure paiono fondati i timori espressi da parte ricorrente che “mettere un soggetto estraneo nell'abitazione, potrebbe compromettere la sicurezza dei ragazzi” in quanto dalle planimetrie e documentazione fotografica depositata dal , si evince la separazione tra lo spazio abitato dai CP_1
minori e quello del piano inferiore.
Ovviamente, come chiesto anche dalla ricorrente nella memoria di replica, del canone percepito dal resistente per la locazione del magazzino si deve tenere conto ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal per il mantenimento dei minori (sul punto, si veda il paragrafo CP_1
successivo).
pagina 25 di 32 4) Mantenimento dei minori
Da ultimo, l'odierno thema decidendum investe il quantum del contributo paterno per il mantenimento dei figli.
La IG.ra chiedeva che l'assegno venisse quantificato in complessivi € 400,00 con spese Pt_1 straordinarie al 50% ed integrale percezione dell'AU.
Il resistente domandava, invece, di versare complessivi € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la ripartizione dell'AU e delle spese straordinarie al 50%.
Ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo italiano non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla madre, delle modalità di mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori e dello svolgimento integrale delle attività di cura da parte della madre, ritiene il Tribunale che l'assegno a carico del padre debba essere confermato nella misura attualmente in vigore (€ 250 in tutto), oltre al
50% del canone - al netto delle imposte – percepito dal per il magazzino di cui al precedente CP_1
punto.
La ricorrente, alla data di instaurazione del presente giudizio e sino al 16.03.2023, era titolare di una pizzeria d'asporto sita in Busto Arsizio in Via Boccaccio (v. doc. 1 di parte resistente), precedentemente la IG.ra era, invece, titolare di una pizzeria/ludoteca sita in Solbiate Olona Via Pt_1
Montegrappa n. 41.
Per il 2020 la dichiarava un imponibile di € 7.069 (doc.
7- PF2021) e per il 2021 € 7.715 (doc.
9 - Pt_1
PF2022).
Dagli estratti conto della postepay della ricorrente (v. doc 23) relativi al periodo di attività in proprio risultano, inoltre, versamenti in contanti per un totale di € 9.845,00. Nello specifico, nel 2021 risultano a titolo di “ricarica da ufficio postale”: gennaio € 400,00, febbraio totali € 549,99, marzo 2021 totali €
690,00, aprile 2021 complessivi € 500,00, giugno 2021 € 200,00, agosto € 169,00, settembre € 100,00, ottobre totali € 664,5,00, novembre totali € 600,00, dicembre complessivi € 290,00; nel 2022: a gennaio € 600,00, a febbraio € 44,00, a marzo € 175,00, a maggio complessivi € 600,00, a giugno pagina 26 di 32 complessivi € 1.021,00, a luglio complessivi € 734,00, a settembre complessivi € 540,00, ad ottobre complessivi € 1.250,00, a novembre totali € 199,00 e a dicembre € 150,00.
Inoltre, per il 2022 dagli estratti conto presso ÉD IC (doc. 22) risultano, escludendo gli importi percepiti a titolo di AU e assegno di mantenimento per i figli, accrediti per € 6.820,00, dei quali
€ 3.100,00 a titolo di “regali” da familiari, € 3.720,00 quali versamenti in contanti (€ 600,00 ad aprile
2022, € 800,00 a luglio, € 390,00 a settembre, € 730,00 a novembre ed € 150,00 a dicembre) e €
1.050,00 da a titolo di “fine prestito infruttifero”. Persona_6
La ricorrente è, inoltre, contitolare con la sorella e la madre di un C/C presso Poste AN (doc. 27) dal quale emergono accrediti per € 6.500,00 nel 2019, € 46.420,00 nel 2020 ed € 14.998,00 nel 2022.
Dal deposito degli estratti conto dell'anno 2022 relativi alla società “Regine di Cuori” (v. doc. 26), poi, si evincono contributi da parte dell'Agenzia delle Entrate (stanziati in ragione dell'emergenza Covid-
19) per complessivi € 7.090,00.
Rispetto all'impresa di cui sopra, da ultimo, la ricorrente percepiva nel 2023 € 15.000,00 a titolo di
“cessione di ramo d'azienda” (v. doc. 18).
A far data dal 02.06.2023 e sino al 03.09.2023 (prorogato al 03.10.2023) invece, la ricorrente era impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno presso “LA SICILIANA DI
GUARRERA SALVATORE”, dal 16.04.2024 era assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno presso “Elma Servizi Fiduciari”, l'orario di lavoro veniva poi ridotto a 24 ore settimanali a partire dal 01.10.2024.
Dalle buste paga depositate si evince che per la prima delle due attività la ricorrente percepiva uno stipendio di circa € 1.100,00/1.200,00 (doc. 34). Negli estratti conto in atti non vi è traccia della retribuzione relativa a tale attività lavorativa.
Dalle buste paga relative alla seconda delle due attività risulta uno stipendio di circa € 1.200,00. Del pari, si osserva che la documentazione depositata è incompleta, non avendo la ricorrente prodotto la busta paga relativa al mese di dicembre e alla tredicesima mensilità.
All'udienza del 30.10.2024 la ricorrente dichiarava di guadagnare “€ 600 perché lavoro part time, fino a settembre incluso ero a tempo pieno, quindi guadagnavo € 1.200”, tuttavia dall'esame delle buste paga di ottobre e di novembre in atti non si riscontra una contrazione di stipendio (e di orario lavorativo) di tale portata (doc. 34, 35, 38).
Inoltre, la ricorrente percepisce dal 05.10.2022, in maniera integrale l'Assegno Unico per i figli, che dal
2024 ammonta a circa € 560,00 mensili.
Le parti hanno altresì dichiarato che ha un'indennità di frequenza, per i mesi scolastici, pari ad Per_1
€ 290,00. Detta somma viene percepita dalla ricorrente e dovrà continuare ad essere riscossa da pagina 27 di 32 quest'ultima, considerati la funzione di detta indennità ed il fatto che la madre è l'unica a gestire la quotidianità del minore.
Quanto alle spese, la non ha mutui né canoni di locazione, ma deve sostenere le spese per utenze Pt_1
e le spese ordinarie per l'abitazione. Ha allegato di avere stipulato in data 15.05.2020 un contratto di finanziamento in ragione del quale versa € 320,00 al mese e che ha scadenza prevista per il 25.05.2026
(v. doc. 31).
La ricorrente non ottemperava all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 20.05.2023 a mezzo della quale il Giudice istruttore chiedeva depositare entro il 12.07.2023 “per gli anni 2020, 20021,
2022 gli estratti conto analitici relativi ai rapporti bancari, postali, finanziari ed assicurativi di cui sia titolare sia personalmente sia quale cointestataria, ovvero quale semplice delegata o legale rappresentante, presso le banche ed istituti finanziari nonché gli estratti relativi alle carte di pagamento, carte di credito e carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese nelle quali il/i predetto/i abbia/abbiano eventuali partecipazioni (o di cui comunque sia amministratore/legale rappresentante), precisando che i documenti redatti in lingua e/o valuta estera dovranno essere accompagnati dalla traduzione
(semplice), con specifica del valore in euro (principio che vale anche per i documenti già allegati) nonché: buste paga del 2022 e del primo semestre 2023 (ovvero, in assenza di buste paga, autocertificazione dei compensi comunque percepiti) nota riepilogativa de - gli immobili ed i mobili registrati di cui i soggetti suddetti sono proprietari/comproprietari/usufruttuari ovvero di cui abbiano il godimento, a titolo oneroso o gratuito, con allegazione, quanto a questi ultimi, del relativo contratto oltre che dei contratti di concessione in uso a terzi, a titolo gratuito od oneroso;
- l'eventuale attività non regolarizzata svolta con specifica delle entrate medie mensili” sia con riferimento alla propria posizione sia rispetto a quella di soggetti conviventi. Infatti, nonostante tanto dalle relazioni dei SS tanto dall'escussione testi del 06.02.2024, teste si evincesse una stabile convivenza tra Testimone_4 la e il IG. il quale “faceva già avanti e indietro dalla casa quasi quotidianamente (…) va Pt_1 CP_5
e torna da quando è andato via il IG. . Torna alla sera”, la ricorrente non provvedeva, CP_1
neppure successivamente a tale udienza, ad integrare la documentazione economica prodotta con quella relativa al CP_5
Peraltro la ricorrente, pur negando che nel 2023 il convivesse con lei, ha riconosciuto che a CP_5
maggio 2024 aveva deciso di iniziare la convivenza. I redditi del nuovo compagno, anche dopo tale momento, non venivano chiariti.
Per quanto concerne parte resistente, dalla documentazione in atti risulta una retribuzione mensile, ricalcolata su dodici mensilità, pari a circa € 2,250,00 (documentazione depositata il 30.1.2025).
pagina 28 di 32 Quanto alle spese, allo stato attuale, il resistente sostiene spese abitative pari ad € 400,00 mensili per l'immobile che conduce in locazione (v. doc. 46). Inoltre, si fa integralmente carico del pagamento del mutuo, pari ad € 630,00, riferibile alla casa familiare, di proprietà del ed assegnata alla CP_1 Pt_1
Infine, si rileva che parte ricorrente chiedeva che il resistente fornisse chiarimenti sulle somme ricevute a titolo di eredità a seguito della morte della madre. Il nulla deduceva sul punto. CP_1
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, si evidenzia che il dettato dell'art. 337 ter c.c. impone di considerare, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, non solo le risorse economiche di entrambi i genitori, ma altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in ragione delle condizioni economiche delle parti, della soddisfazione dei bisogni abitativi dei minori da parte del solo padre, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assolti in via esclusiva dalla madre, delle attuali (inesistenti) modalità di frequentazione padre/figli e della conseguente assenza delle condizioni per l'inserimento di pernotti di e presso il Pt_2 Per_1
padre, l'assegno deve essere determinato nella misura sopraindicata, considerando le somme che la madre percepisce a titolo di AUU. Inoltre, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50%.
In relazione all'AUU si precisa che questo deve continuare ad essere percepito integralmente dalla essendo l'unico genitore che provvede al mantenimento diretto dei figli. Pt_1
Come di recente chiarito dalla Corte di Legittimità, l'AUU può essere attribuito dal Giudice al genitore collocatario anche in caso di affido condiviso: “L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.
Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento pagina 29 di 32 giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (Cass. n. 4672/2025).
5) Spese
Attesa la prevalente ma non totale soccombenza della ricorrente, quest'ultima deve sostenere un terzo delle spese di lite del resistente, mentre i rimanenti due terzi devono essere compensati.
pagina 30 di 32 La domanda di addebito formulata dal resistente, infatti, veniva accolta, così come la richiesta di assegnazione del piano inferiore della casa familiare e le statuizioni in punto di affido dei minori.
Veniva, invece, respinta la domanda del resistente di percezione del 50% dell'AUU, che, nel caso di specie, ha valore superiore all'assegno che versa il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in OM in data 08.08.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 177, P.II, serie A, anno 2007) con addebito alla ricorrente;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i minori e ad entrambi i genitori e dà mandato al Persona_7 Persona_8
Comune di residenza (allo stato Fagnano Olona) affinchè regolamenti il rapporto padre/figli e proceda agli adempimenti di cui in parte motiva;
4) dispone il prevalente collocamento dei minori presso la ricorrente ed assegna a quest'ultima il piano primo/rialzato della casa familiare, sita in Fagnano Olona, via Luigi Cadorna n. 37, foglio 3, part. 5340, sub 501;
5) dispone che i rapporti padre/figli siano regolamentati come in motivazione;
6) dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre;
7) dispone che, da febbraio 2023, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, l'importo di € 250 al mese, oltre rivalutazione annuale. Per il periodo antecedente devono essere confermati i provvedimenti presidenziali. Sempre a titolo di mantenimento indiretto dei minori, il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente il 50% dell'importo netto percepito a titolo di canone di locazione per il locale adibito a magazzino;
8) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
9) condanna al pagamento di un terzo delle spese processuali sostenute da Parte_1
, liquida detto terzo in € 2.500, oltre accessori di legge e rimborso Controparte_1
forfettario, e compensa i restanti due terzi;
10) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori , nata in [...]_7
12.09.2009, e , nato in data [...]; Persona_8
pagina 31 di 32 11) dispone che i SS del Comune di Fagnano Olona relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.10.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Fagnano Olona nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14 aprile
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. I, n. 8929 del 12/04/2013 2 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023