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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8799 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine successivo di trenta giorni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27375/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dall'Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Viale
Angelico n. 70 giusta delega a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 16.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 36632 del 2023 per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di invalidità per l'assegno art.13
L.118/1971, per l'esenzione parziale ticket e per il collocamento mirato e che il consulente tecnico nominato all'uopo non ne riscontrava la sussistenza, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale CP_2
e chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno ed il riconoscimento dell'invalidità pari al 74% o in subordine al 67% e/o al 46%.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il ricorrente non ha i Persona_2
requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/1971, ma possiede i requisiti e le condizioni ai fini del collocamento mirato art. 1 ex L. 482/68 e D.Lgs. n. 509/88 e dell'esenzione dal ticket, per essere invalido civile nella misura del 70% a far data dal gennaio 2025.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie anzidette dal mese di gennaio 2025.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario e successiva al deposito del ricorso giudiziale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27375/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie ai fini del collocamento Parte_1
mirato art. 1 ex L. 482/68 e D.Lgs. n. 509/88 e dell'esenzione dal ticket
(invalidità civile nella misura del 70%) a far data dal gennaio 2025;
-compensa tra le parti le spese di lite dei due procedimenti;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine successivo di trenta giorni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27375/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dall'Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Viale
Angelico n. 70 giusta delega a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 16.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 36632 del 2023 per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di invalidità per l'assegno art.13
L.118/1971, per l'esenzione parziale ticket e per il collocamento mirato e che il consulente tecnico nominato all'uopo non ne riscontrava la sussistenza, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale CP_2
e chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno ed il riconoscimento dell'invalidità pari al 74% o in subordine al 67% e/o al 46%.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il ricorrente non ha i Persona_2
requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/1971, ma possiede i requisiti e le condizioni ai fini del collocamento mirato art. 1 ex L. 482/68 e D.Lgs. n. 509/88 e dell'esenzione dal ticket, per essere invalido civile nella misura del 70% a far data dal gennaio 2025.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie anzidette dal mese di gennaio 2025.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario e successiva al deposito del ricorso giudiziale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27375/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie ai fini del collocamento Parte_1
mirato art. 1 ex L. 482/68 e D.Lgs. n. 509/88 e dell'esenzione dal ticket
(invalidità civile nella misura del 70%) a far data dal gennaio 2025;
-compensa tra le parti le spese di lite dei due procedimenti;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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