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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Pinhal/SP (Brasile) il 27.06.1982, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a [...] A_ C.F._2
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 2.10.2014;
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
Pinhal/SP (Brasile) il 12.05.1986, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a PE C.F._4
Espírito Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 30.03.2020;
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._5
Grande do Sul (Brasile) il 01.10.1961;
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._6
Pinhal/SP (Brasile) il 14.05.1991;
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._7
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 28.01.1999;
(C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._8
Santo do Pinhal/SP (Brasile) l'8.08.2000;
(C.F. ), nato a [...] Parte_5 C.F._9
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 20.01.1988, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), Persona_3 C.F._10 nato a [...]ão da Boa Vista/SP (Brasile) l'11.02.2021, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovica Amenta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_3 in atti, non si è costituito.
Con provvedimento del 7.01.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da: -
[...]
(C.F. ), nato a [...]/SP il Controparte_1 C.F._1
27.06.1982, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore A_
(C.F. ), nato a [...]/SP, il
[...] C.F._2
02.10.2014;
- (C.F ), nato a [...]_2 C.F._3
Pinhal/SP il 12.05.1986, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore
(C.F. ), nato a [...] C.F._4
Pinhal/SP il 30.03.2020; - (C.F. ), nato a [...]_5 C.F._9 do Pinhal/SP il 20.01.1988, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a [...]ão da Boa Persona_3 C.F._10
Vista/SP il 11.02.2021;
rilevato che, per i tre ricorrenti minori d'età sopra indicati la procura alle liti è stata rilasciata solo da un genitore (anche ricorrente in proprio), non anche entrambi i genitori;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che , Controparte_1 [...]
e esercitino in via esclusiva CP_2 Parte_5 la responsabilità genitoriale sui figli minori;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile.”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. ***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 10 marzo 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 7.01.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine la parte ricorrente ha depositato le integrazioni richieste, in particolar modo la procura per i tre minori A_
, e conferita al
[...] PE Persona_3 difensore da entrambi i genitori, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_4 dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile ed invero: , ascendente Persona_5 degli odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio Persona_4 nel 1917 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo in tal modo la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca; la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché la madre aveva contratto matrimonio con cittadino non italiano prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (e, per l'effetto, secondo la normativa illo tempore in vigore, aveva perso la cittadinanza italiana).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Pinhal/SP (Brasile) il 27.06.1982, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a [...] A_ C.F._2
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 2.10.2014;
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
Pinhal/SP (Brasile) il 12.05.1986, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a PE C.F._4
Espírito Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 30.03.2020;
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._5
Grande do Sul (Brasile) il 01.10.1961;
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._6
Pinhal/SP (Brasile) il 14.05.1991;
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._7
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 28.01.1999;
(C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._8
Santo do Pinhal/SP (Brasile) l'8.08.2000;
(C.F. ), nato a [...] Parte_5 C.F._9
Santo do Pinhal/SP (Brasile) il 20.01.1988, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), Persona_3 C.F._10 nato a [...]ão da Boa Vista/SP (Brasile) l'11.02.2021, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovica Amenta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_3 in atti, non si è costituito.
Con provvedimento del 7.01.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da: -
[...]
(C.F. ), nato a [...]/SP il Controparte_1 C.F._1
27.06.1982, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore A_
(C.F. ), nato a [...]/SP, il
[...] C.F._2
02.10.2014;
- (C.F ), nato a [...]_2 C.F._3
Pinhal/SP il 12.05.1986, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore
(C.F. ), nato a [...] C.F._4
Pinhal/SP il 30.03.2020; - (C.F. ), nato a [...]_5 C.F._9 do Pinhal/SP il 20.01.1988, in proprio e come esercente la responsabilità sul minore (C.F. ), nato a [...]ão da Boa Persona_3 C.F._10
Vista/SP il 11.02.2021;
rilevato che, per i tre ricorrenti minori d'età sopra indicati la procura alle liti è stata rilasciata solo da un genitore (anche ricorrente in proprio), non anche entrambi i genitori;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che , Controparte_1 [...]
e esercitino in via esclusiva CP_2 Parte_5 la responsabilità genitoriale sui figli minori;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile.”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. ***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 10 marzo 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 7.01.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine la parte ricorrente ha depositato le integrazioni richieste, in particolar modo la procura per i tre minori A_
, e conferita al
[...] PE Persona_3 difensore da entrambi i genitori, il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_4 dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile ed invero: , ascendente Persona_5 degli odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio Persona_4 nel 1917 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo in tal modo la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca; la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché la madre aveva contratto matrimonio con cittadino non italiano prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (e, per l'effetto, secondo la normativa illo tempore in vigore, aveva perso la cittadinanza italiana).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi