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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
- dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 19.07.2025, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Siderno (RC), alla via Amendola n.76, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Audino, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Rimini (RN), alla via Monte Titano n.113/A, presso lo studio dell'Avv. Karl Friedrich
Pandolfini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio premettendo: - di aver intrapreso dall'anno 2015 CP_1
al 2020 un rapporto di convivenza more uxorio con il resistente durate il quale è nato, in data 13.08.2020, il figlio - che il minore è stato riconosciuto Persona_1
dall'Inps “minore invalido con disturbo del neurosviluppo con maggiore compromissione del linguaggio”; - che il padre si è sempre disinteressato alle esigenze del figlio. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto: “preliminarmente, in sede di provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 cpc adottare decreto provvisoriamente esecutivo con cui si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore 13/08/2020, nato in [...]_1
(RN), C.F. alla madre , nata in [...] il C.F._1 Parte_1
09/06/1985, C.F. , con mantenimento della residenza anagrafica C.F._2
e collocazione presso la stessa in Siderno, via delle Magnolie 28, 89048 (RC); in via principale, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore Persona_1
13/08/2020, nato in [...], C.F. alla madre C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._2
mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la stessa in Siderno, via delle
Magnolie 28, 89048 (RC); disciplinare il diritto di visita del padre, là ove dallo stesso venga richiesto, con le modalità ed i tempi ritenuti adeguati ma comunque in modalità protetta e con il supporto di figure professionali adeguate, anche vista la diagnosi di disturbo del minore;
porre
a carico del padre un contributo al mantenimento mensile del figlio in misura non inferiore ad euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria o comunque in altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletamento della trattazione della presente causa, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio da parte della madre;
disporre che la sig.ra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, benefici per intero dell'assegno versato dal sig. , nato a [...]F._2 CP_1
- 2 - Niscemi (CL) il 27/03/1984, C.F. , residente in [...]C.F._3
Monte Colombo, (RN), via Panoramica Loc. Croce n. 25, 47854 in favore del figlio minore;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con decreto del 13.03.2025, il Giudice delegato ha rigettato l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., ritenendo la non sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile o motivi per i quali la convocazione delle parti avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, il quale, riconoscendo dei limiti oggettivi all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ha concluso chiedendo al Tribunale di “disporre i provvedimenti ritenuti più opportuni riguardo alla potestà genitoriale su Persona_1
offrendo sin d'ora un contributo economico a favore del minore indicato in € 200,00 mensili
(sempre che la sig.ra non intenda rinunciarvi)”. Parte_1
Alla prima udienza innanzi al Giudice delegato non sono comparse le parti personalmente e i loro procuratori, rappresentando una convergenza sul regime di affidamento, hanno congiuntamente chiesto un rinvio al fine di formalizzare un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
Per_1
Le parti, tramite le note di trattazione scritta con termine per note fino al
07.07.2025, hanno allegato di aver raggiunto un accordo sull'affidamento del minore e sulle statuizioni accessorie, chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni rassegnate congiuntamente.
Il Giudice delegato, dunque, ha trattenuto la causa in decisione senza termini, riservandosi di riferire al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che non ha fatto pervenire osservazioni.
§ 2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
- 3 - Giova ricordare che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio
è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs. 154/2013), “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
Ciò posto, nel caso in esame, il regime di affidamento condiviso, alla luce dei dati emergenti dagli atti, risulta pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 e successive conformi, in ordine alla violazione degli obblighi di assistenza e cura valorizzabile dal giudice di merito per la decisione in ordine al regime di affidamento), tenuto conto di quanto ammesso dal padre in ordine alle sue mancanze come genitore e tenuto conto della distanza geografica tra quest'ultimo, residente in [...], e il minore che risiede invece, insieme alla madre,
- 4 - in Siderno (RC). In altri termini, in assenza di un rapporto effettivo tra il padre e il figlio, l'affido condiviso non si tradurrebbe nella partecipazione reale ed effettiva alle decisioni nell'interesse del minore, per cui sarebbe contrario all'interesse del minore.
Deve essere, pertanto, attribuito a l'affidamento esclusivo del Parte_1
minore, con facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore, in via esclusiva, e deve essere prevista la collocazione abitativa del minore presso la madre, dove lo stesso ha uno stabile equilibrio di vita.
§ 2.2 Quanto alle ulteriori statuizioni, le parti hanno raggiunto l'accordo versato in atti in data 04.07.2025, accordo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N.
7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo l'accordo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre a base della pronuncia.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
13.08.2020, alla madre con collocazione abitativa presso Parte_1
la stessa e facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore, in via esclusiva;
- 5 - b. dispone che il padre incontrerà il figlio e lo terrà con sé secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
c. dispone che e provvederanno al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio in base ai termini dell'accordo raggiunto dalle parti;
d. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
- dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 19.07.2025, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Siderno (RC), alla via Amendola n.76, presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Audino, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Rimini (RN), alla via Monte Titano n.113/A, presso lo studio dell'Avv. Karl Friedrich
Pandolfini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 11.03.2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio premettendo: - di aver intrapreso dall'anno 2015 CP_1
al 2020 un rapporto di convivenza more uxorio con il resistente durate il quale è nato, in data 13.08.2020, il figlio - che il minore è stato riconosciuto Persona_1
dall'Inps “minore invalido con disturbo del neurosviluppo con maggiore compromissione del linguaggio”; - che il padre si è sempre disinteressato alle esigenze del figlio. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto: “preliminarmente, in sede di provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 cpc adottare decreto provvisoriamente esecutivo con cui si dispone l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore 13/08/2020, nato in [...]_1
(RN), C.F. alla madre , nata in [...] il C.F._1 Parte_1
09/06/1985, C.F. , con mantenimento della residenza anagrafica C.F._2
e collocazione presso la stessa in Siderno, via delle Magnolie 28, 89048 (RC); in via principale, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore Persona_1
13/08/2020, nato in [...], C.F. alla madre C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._2
mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la stessa in Siderno, via delle
Magnolie 28, 89048 (RC); disciplinare il diritto di visita del padre, là ove dallo stesso venga richiesto, con le modalità ed i tempi ritenuti adeguati ma comunque in modalità protetta e con il supporto di figure professionali adeguate, anche vista la diagnosi di disturbo del minore;
porre
a carico del padre un contributo al mantenimento mensile del figlio in misura non inferiore ad euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria o comunque in altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletamento della trattazione della presente causa, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio da parte della madre;
disporre che la sig.ra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, benefici per intero dell'assegno versato dal sig. , nato a [...]F._2 CP_1
- 2 - Niscemi (CL) il 27/03/1984, C.F. , residente in [...]C.F._3
Monte Colombo, (RN), via Panoramica Loc. Croce n. 25, 47854 in favore del figlio minore;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con decreto del 13.03.2025, il Giudice delegato ha rigettato l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., ritenendo la non sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile o motivi per i quali la convocazione delle parti avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, il quale, riconoscendo dei limiti oggettivi all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ha concluso chiedendo al Tribunale di “disporre i provvedimenti ritenuti più opportuni riguardo alla potestà genitoriale su Persona_1
offrendo sin d'ora un contributo economico a favore del minore indicato in € 200,00 mensili
(sempre che la sig.ra non intenda rinunciarvi)”. Parte_1
Alla prima udienza innanzi al Giudice delegato non sono comparse le parti personalmente e i loro procuratori, rappresentando una convergenza sul regime di affidamento, hanno congiuntamente chiesto un rinvio al fine di formalizzare un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
Per_1
Le parti, tramite le note di trattazione scritta con termine per note fino al
07.07.2025, hanno allegato di aver raggiunto un accordo sull'affidamento del minore e sulle statuizioni accessorie, chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni rassegnate congiuntamente.
Il Giudice delegato, dunque, ha trattenuto la causa in decisione senza termini, riservandosi di riferire al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che non ha fatto pervenire osservazioni.
§ 2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
- 3 - Giova ricordare che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio
è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs. 154/2013), “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
Ciò posto, nel caso in esame, il regime di affidamento condiviso, alla luce dei dati emergenti dagli atti, risulta pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 e successive conformi, in ordine alla violazione degli obblighi di assistenza e cura valorizzabile dal giudice di merito per la decisione in ordine al regime di affidamento), tenuto conto di quanto ammesso dal padre in ordine alle sue mancanze come genitore e tenuto conto della distanza geografica tra quest'ultimo, residente in [...], e il minore che risiede invece, insieme alla madre,
- 4 - in Siderno (RC). In altri termini, in assenza di un rapporto effettivo tra il padre e il figlio, l'affido condiviso non si tradurrebbe nella partecipazione reale ed effettiva alle decisioni nell'interesse del minore, per cui sarebbe contrario all'interesse del minore.
Deve essere, pertanto, attribuito a l'affidamento esclusivo del Parte_1
minore, con facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore, in via esclusiva, e deve essere prevista la collocazione abitativa del minore presso la madre, dove lo stesso ha uno stabile equilibrio di vita.
§ 2.2 Quanto alle ulteriori statuizioni, le parti hanno raggiunto l'accordo versato in atti in data 04.07.2025, accordo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N.
7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo l'accordo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre a base della pronuncia.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
13.08.2020, alla madre con collocazione abitativa presso Parte_1
la stessa e facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore, in via esclusiva;
- 5 - b. dispone che il padre incontrerà il figlio e lo terrà con sé secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
c. dispone che e provvederanno al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio in base ai termini dell'accordo raggiunto dalle parti;
d. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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