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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3015 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
, (C/F - P/I: ), con sede in Acri (CS) alla C/da Mucone n. 207, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avv. Annamaria Gaccione (C/F: ), presso il cui Studio sito in C.F._1
Bisignano, alla Via C/so Italia n. 29, elettivamente domicilia
Opponente
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente alla c.da Caprella n. 2, codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. Gullo n° 81, presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Vincenzo Azzinnaro (Codice Fiscale ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 difende in forza di procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento espressamente estesa alla fase di opposizione
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2023 emesso dal Tribunale di
Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, in data 30/5/2023 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., , premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze Controparte_1 della società dal 10/11/93 al 1/12/2020, si affermava creditore della somma Parte_1 di euro 28.137,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, offrendo quale prova scritta del credito la certificazione unica 2021 emessa da parte datoriale. Chiedeva, quindi, emettersi ingiunzione di pagamento della predetta somma, oltre accessori di legge e competenze del procedimento monitorio.
Accolto il ricorso monitorio, avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2023, ha proposto tempestiva opposizione il debitore ingiunto che, con ricorso del 25.7.2023, ne ha chiesto la revoca assumendo di aver integralmente corrisposto il tfr a mezzo di anticipi in busta paga nel corso del rapporto di lavoro, provvedendo di poi al versamento del saldo residuo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, secondo prassi aziendale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, contestando l'effettiva ricezione delle somme indicate in busta paga, evidenziando che tale documenti non comprovano il pagamento della somma;
sosteneva che le somme erogate dovevano essere imputate a retribuzione del mese corrente e non anche a TFR. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna della società opponente al pagamento della minor somma che si accerti come dovuta.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, ammessa ed espletata la chiesta prova orale, all'esito della quale è stato disposto rinvio per discussione, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Occorre richiamare il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460»
(Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007). Si fa, inoltre, richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.. Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale;
a tanto consegue che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto, sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass.,
SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Operata questa premessa, si osserva che pacifica oltre che documentata è la sussistenza inter partes di rapporto di lavoro subordinato dal 10/11/1993 al 31.12.2020.
Orbene, come noto, per i lavoratori dipendenti del settore provato, il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento che per l'appunto segna l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di erogare il t.f.r. accantonato che ha natura di retribuzione differita (cfr. Corte costituzionale n. 159/2019).
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa,
è con la cessazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato che segna anche il momento di esigibilità dell'emolumento in questione. Ulteriormente, trattandosi di indennità di fine rapporto, essa non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo annualmente riconosciuta nel suo importo progressivamente maturato, fermo restando che il lavoratore può fruire dell'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto per i lavoratori privati dall'art. 2120, comma 8, c.c..
Orbene, parte opposta – attrice in senso sostanziale – ha dato prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato (sussistenza di rapporto di lavoro subordinazione e sua cessazione giuridica) a mezzo dell'allegata documentazione che, per l'appunto, comprova tali elementi che risultano peraltro anche pacifici tra le parti.
A fronte di ciò, l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione a mezzo di adempimento effettuato mediante il pagamento della somma oggetto di ingiunzione in epoca precedente alla proposizione del ricorso monitorio.
Orbene, premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi eccepisce la estinzione del credito ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della eccezione, nella specie è possibile affermare che l'opponente, a mezzo della documentazione in atti (buste paga e copia di distinta di bonifico) abbia dato prova del pagamento del trattamento di fine rapporto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per come accennato, il lavoratore, dedotta la cessazione del rapporto di lavoro in data 31.12.2020, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, offrendo quale prova scritta del credito azionato la certificazione unica 2021 emessa dalla società datoriale da cui si evince che alla data del 23.1.2021 di emissione della certificazione unica, il TFR maturato e rimasto in azienda ammontava ad euro 28.317,42 (somma oggetto di ingiunzione di pagamento).
Occorre rilevare, al contempo, che nella medesima sezione della CU 2021 è indicata l'erogazione di anticipazione nell'anno (2020) pari ad euro 9.137,07 – punto 801 – mentre al punto 802 è indicato l'importo di euro 25.835,52 a titolo di acconti ed erogazioni erogati in anni precedenti;
oltre alle ritenute (punti 804 e 806) al punto 809 e al successivo punto 810 sono indicati gli importi del tfr maturato fino al 31.12.2000 e dopo il 1.1.2001.
Orbene, sulla base di tale documentazione il tfr complessivo (euro 28.317,42 maturato dal 1.1.2001 più euro 6.655,17 quale importo maturato fino al 31.12.2000 per complessivi euro 34.972,59) corrisponde all'importo delle somme che risultano indicate in busta paga come anticipazioni (euro 9.137,07 ed euro
25.835,52 per complessivi euro 34.972,59). Precisato che parte opposta ha chiesto il tfr maturato dall'1.1.2001 (euro 28.317,42), la società ingiunta ha eccepito di aver corrisposto l'emolumento retributivo per cui è causa a mezzo di pagamenti rateali effettuati nel corso del rapporto di lavoro e di pagamento finale della somma residua all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine a tale ultimo pagamento, si osserva che la società ha prodotto busta paga ove è indicato il credito a titolo di TFR, quantificato in euro 9.137,07 al lordo delle ritenute di legge ed il pagamento della somma al netto (euro 7.120,99) in data 20.1.2021 è comprovato dall'allegata documentazione
(distinta di bonifico;
cfr. allegato n. 2 al ricorso in opposizione) oltre che ammesso dall'opposto.
Invero, in sede di interrogatorio formale, l'opposto ha confessato di aver ricevuto la somma di euro
7.120,99 a titolo di TFR;
peraltro, tale pagamento – per come detto – è comprovato dalla distinta di bonifico in atti da cui si evince il pagamento della predetta somma corrispondente all'importo netto di cui alla busta paga emessa per la 15^ mensilità 2020 (ove è indicato l'importo a titolo di tfr, euro
9.137,07 al lordo, corrispondente ad euro 7.120,99 al netto delle ritenute di legge).
Ulteriormente, l'opposto ha confessato in giudizio di aver ricevuto la somma di euro 3.753,00; si tratta di somma, peraltro, la cui erogazione in favore del lavoratore è comprovata dalla documentazione allegata, vale a dire dalla busta paga emessa per la 15^ mensilità 2015 (anticipazione tfr/importo lordo euro 4.836,76/importo netto euro 3.753,00) e dalla distinta di bonifico del 19.2.2025 che comprova il pagamento della somma al netto a titolo di “anticipazione TFR”).
Infine, l'opposto ha ammesso, nel corso del deferito interrogatorio formale, di aver ricevuto in data
16/01/2012 il versamento mediante bonifico bancario della somma di € 2.700,00 a titolo di TFR, insieme alla mensilità di Dicembre 2011 per un totale di bonifico pari ad € 3.332,00 avendo confessato tale circostanza.
Conclusivamente sul punto, i predetti pagamenti a titolo di anticipazione di tfr nel corso del rapporto di lavoro sono ampiamente comprovati dalla documentazione allegata agli atti nonché dalla confessione resa dall'opposto in sede di interrogatorio formale.
In parte qua, pertanto, l'opposizione è certamente fondata, avendo parte opposta azionato un credito che, tuttavia, era stato parzialmente estinto per pagamento in data antecedente alla proposizione della domanda monitoria. Invero, è comprovato che nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore ha ricevuto più anticipazioni di tfr e a tale rilievo consegue che dalla somma richiesta (euro 28.317,42 al lordo) devono essere detratte le somme di euro 2.700,00, 4.836,76 e 9.137,07, residuando un credito di euro 11.643,59.
Nel resto, il contrasto tra le parti verte sull'avvenuto effettivo pagamento degli ulteriori acconti a titolo di tfr che la società sostiene di aver corrisposto in contanti nel corso del rapporto di lavoro e che la controparte nega di aver ricevuto.
Sul punto, valgano le seguenti osservazioni.
Parte opponente produce buste paga che, invero, indicano somma a titolo di anticipazione TFR.
Sostiene, fondamente, il lavoratore odierno opposto che la busta paga in sé non comprova l'avvenuto pagamento delle voci retributive in essa annotate.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento e da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicchè, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Inoltre, deve rilevarsi che ai prospetti paga rilasciati dal datore di lavoro, in quanto rientranti nella nozione di “scritture contabili” è applicabile l'art. 2709 c.c. ai sensi del quale contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore>. Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che prassi aziendale fanno fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni> (cfr. Cass. 8950/1991). Nei confronti del datore di lavoro i prospetti paga hanno valore confessorio dei dati in essi annotati, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, con la conseguenza che –sempre se i dati assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità- essi hanno piena efficacia di prova legale vincolante per il giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass. 12769/2003).
Tanto premesso, la società opponente sostiene che il TFR, come da prassi aziendale, è stato corrisposto a mezzo di acconti erogati nel corso del rapporto di lavoro e, segnatamente, che nell'anno 2005, con la busta paga di Luglio 2005, è stata corrisposta la somma di € 4.000,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga (cfr. all. 3); - nell'anno 2008, con la busta paga di
Maggio 2008, è stata corrisposta la somma di € 3.800,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga (cfr. all. 4); nell'anno 2010, con la busta paga di “15a Mens. 2010”,
è stata corrisposta la somma di € 2.400,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (cfr. all. 5); - nell'anno 2011, con la busta Controparte_1 paga di “15a mens. 2011”, è stata corrisposta la somma di € 2.700,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (la cui somma è Controparte_1 stata bonificata insieme alla mensilità di Dicembre 2011 in data 16/01/2012 per un totale di bonifico pari ad € 3.332,00 - cfr. all. 6); - nell'anno 2015, con la busta paga di “15a Mens. 2015”, è stata corrisposta la somma di € 4.836,78 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (la cui somma è stata bonificata in data Controparte_1
19/02/2015 per un totale di bonifico a lui spettante pari ad € 3.753,00 - cfr. all. 7).
Il convenuto nega di aver ricevuto pagamenti per TFR mediante anticipi nelle suddette buste paga, evidenziando l'assenza di prova dell'effettivo incasso da parte sua oltre che l'assenza di imputazione della somma ad estinzione di debito per TFR.
Per come detto, in sede di interrogatorio formale, il lavoratore ha confessato la ricezione, a titolo di anticipazioni sul tfr, delle somme relativamente alle quali la società ha prodotto la distinta di bonifico, negando al contempo la ricezione delle somme in contanti.
Orbene, in ordine al profilo afferente l'imputazione, se ne rileva l'infondatezza siccome nelle buste paga in esame è espressamente compiuta l'imputazione della somma – indicandosi quale causale
; al contempo, con la sola eccezione delle buste paga di cui ai doc. 6 e 7 (15^ mensilità 2011 e 2015) prodotte unitamente alla distinta di bonifico, non vi è prova di pagamento della somma annotata a titolo di .
Invero, dalla disamina delle buste paga in atti si evince le stesse non sono state sottoscritte per quietanza. Ciò posto, si premette che l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato (art. 5), di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete tuttavia al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. In altra non dissimile fattispecie, la Corte (v. Cass. 13 giugno 1987 n. 5227) ha, altresì, osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sè solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione. Come affermato dalla S.C. con sentenza n. 1150/94, da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, neppure allorquando questi ultimi rispondano ai requisiti di normale documentazione liberatoria (riscontro nei libri paga o registri equipollenti e quietanze). Dal ché l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza, può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. In caso diverso, quindi, per quanto si è visto, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguiti (cfr. Cass. Sent. n. 1150/94).
A tale orientamento consolidato, è stata anche da ultimo data continuità da più recente Cass. n.
27749/2020 che – in parte motiva – ha fatto espresso richiamo ai plurimi propri precedenti, (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994) -, secondo cui, posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.);
Tanto premesso, nel caso di specie, in relazione alle buste paga relative a luglio 2005, maggio 2008 e
15^ mensilità del 2010 in atti (doc. 3, 4 e 5), prive di sottoscrizione per quietanza, grava sul datore di lavoro l'onere di offrire prova della corresponsione della somma indicata nelle stesse (stante la negazione del lavoratore e posto che è infondato l'assunto che la firma apposta sulle buste paga integri quietanza liberatoria).
Orbene, è stata ammessa la prova richiesta dalla società vertente sulla circostanza dell'erogazione delle somme indicate in buste paga a titolo di anticipazione del tfr a mezzo di contanti.
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga
è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020).
Invero, sono in atti le buste paga relative alle anticipazioni del tfr ed è noto che specie in un recente passato per prassi diffusa il pagamento delle somme in busta paga avveniva in contanti (circostanza peraltro ammessa dall'opposto in sede di interrogatorio formale).
Orbene, avuto riguardo agli esiti della prova testimoniale, può ritenersi raggiunta la prova in ordine al pagamento nell'agosto del 2005 della somma in contanti di euro 4.115,00 per come riferito dal teste
, presente al momento del pagamento;
è in atti busta paga emessa per il mese di luglio Testimone_1
2005 in cui è indicata, tra le altre voci retributive, la somma lorda di euro 4.000,00 quale anticipazione del tfr e il teste ha riferito di aver personalmente assistito al momento della consegna della somma di euro 4.115,00 (pari alla somma netta di cui alla busta paga di luglio 2005) in favore dell'opposto che, ricevute le banconote, le ha contate anche davanti a lui.
Non essendovi motivi per dubitare della credibilità e della attendibilità del teste avuto riguardo all'assenza di incongruenze e alla linearità della sua deposizione, può ritenersi comprovato che il lavoratore ha ricevuto nell'agosto del 2005 la somma a titolo di anticipazione del tfr per euro 4.000,00 al lordo;
nel resto, al contrario, cioè con riguardo agli altri pagamenti in contanti, il medesimo teste ha reso deposizione imprecisa siccome pur riferendo di consegna nelle mani del lavoratore di un “bel gruzzolo” di banconote, non è stato in grado di ricordare la somma consegnata, evidentemente non contata innanzi a lui.
Parimenti imprecisa la deposizione resa dall'altro teste ( ) per il quale la difesa Testimone_2 dell'opposto ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare siccome socio della società ricorrente dal 2013. Sul punto, l'eccezione si rivela anzitutto infondata siccome l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi;
in ogni caso, si rileva che, avendo il giudice proceduto all'escussione del teste pur a fronte della sollevata eccezione, la difesa dell'opposto avrebbe dovuto nuovamente proporre l'eccezione mentre nel caso di specie la difesa del resistente -senza nulla eccepire una volta terminata l'audizione del teste- ha chiesto rinvio per discussione.
Si richiamano, sul punto, i principi posti da Cass., sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023: Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
Ritenuta, pertanto, la piena utilizzabilità della deposizione del teste in questione, si rileva che la stessa non ha offerto alcun utile apporto, essendosi limitato lo stesso a riferire della prassi consolidata in azienda di pagare in contanti i dipendenti;
di aver assistito personalmente alla consegna al di CP_1 denaro in contanti aggiungendo, tuttavia, di non poter dire l'importo preciso pur ricordando la consegna di “un bel gruzzolo di banconote” ma di non essere a conoscenza della causale del pagamento.
Pertanto, all'esito della prova testimoniale, può ritenersi raggiunta la prova del solo pagamento in contanti avvenuto nell'agosto 2005, quando il ha ricevuto, unitamente alla retribuzione di CP_1 luglio 2005, di somma a titolo di anticipazione del tfr. Pertanto, in assenza di prova certa degli ulteriori pagamenti in contanti indicati dalla società, residua un credito per tfr in favore del pari ad CP_1 euro 7.643,59 oltre accessori.
A tanto consegue che, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento della predetta residua somma a titolo di TFR.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accertamento in questa sede di somma di gran lunga inferiore a quella per la quale il lavoratore ha proposto domanda monitoria, nonché valutandosi come contrario a buona fede e correttezza il comportamento processuale dello stesso che, pur avendo ricevuto consistenti acconti nel corso del rapporto di lavoro (poi confessati a fronte della prova dei bonifici) non ha esitato a richiedere il pagamento della somma intera, nonostante i pagamenti parziali ricevuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento parziale dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna la società ricorrente al pagamento della somma di euro 7.643,59 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, il 2 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3015 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
, (C/F - P/I: ), con sede in Acri (CS) alla C/da Mucone n. 207, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avv. Annamaria Gaccione (C/F: ), presso il cui Studio sito in C.F._1
Bisignano, alla Via C/so Italia n. 29, elettivamente domicilia
Opponente
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente alla c.da Caprella n. 2, codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. Gullo n° 81, presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Vincenzo Azzinnaro (Codice Fiscale ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 difende in forza di procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento espressamente estesa alla fase di opposizione
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2023 emesso dal Tribunale di
Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, in data 30/5/2023 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., , premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze Controparte_1 della società dal 10/11/93 al 1/12/2020, si affermava creditore della somma Parte_1 di euro 28.137,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, offrendo quale prova scritta del credito la certificazione unica 2021 emessa da parte datoriale. Chiedeva, quindi, emettersi ingiunzione di pagamento della predetta somma, oltre accessori di legge e competenze del procedimento monitorio.
Accolto il ricorso monitorio, avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2023, ha proposto tempestiva opposizione il debitore ingiunto che, con ricorso del 25.7.2023, ne ha chiesto la revoca assumendo di aver integralmente corrisposto il tfr a mezzo di anticipi in busta paga nel corso del rapporto di lavoro, provvedendo di poi al versamento del saldo residuo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, secondo prassi aziendale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, contestando l'effettiva ricezione delle somme indicate in busta paga, evidenziando che tale documenti non comprovano il pagamento della somma;
sosteneva che le somme erogate dovevano essere imputate a retribuzione del mese corrente e non anche a TFR. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna della società opponente al pagamento della minor somma che si accerti come dovuta.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, ammessa ed espletata la chiesta prova orale, all'esito della quale è stato disposto rinvio per discussione, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Occorre richiamare il consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460»
(Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007). Si fa, inoltre, richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.. Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale;
a tanto consegue che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto, sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass.,
SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Operata questa premessa, si osserva che pacifica oltre che documentata è la sussistenza inter partes di rapporto di lavoro subordinato dal 10/11/1993 al 31.12.2020.
Orbene, come noto, per i lavoratori dipendenti del settore provato, il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento che per l'appunto segna l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di erogare il t.f.r. accantonato che ha natura di retribuzione differita (cfr. Corte costituzionale n. 159/2019).
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa,
è con la cessazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato che segna anche il momento di esigibilità dell'emolumento in questione. Ulteriormente, trattandosi di indennità di fine rapporto, essa non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo annualmente riconosciuta nel suo importo progressivamente maturato, fermo restando che il lavoratore può fruire dell'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto per i lavoratori privati dall'art. 2120, comma 8, c.c..
Orbene, parte opposta – attrice in senso sostanziale – ha dato prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato (sussistenza di rapporto di lavoro subordinazione e sua cessazione giuridica) a mezzo dell'allegata documentazione che, per l'appunto, comprova tali elementi che risultano peraltro anche pacifici tra le parti.
A fronte di ciò, l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione a mezzo di adempimento effettuato mediante il pagamento della somma oggetto di ingiunzione in epoca precedente alla proposizione del ricorso monitorio.
Orbene, premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi eccepisce la estinzione del credito ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della eccezione, nella specie è possibile affermare che l'opponente, a mezzo della documentazione in atti (buste paga e copia di distinta di bonifico) abbia dato prova del pagamento del trattamento di fine rapporto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per come accennato, il lavoratore, dedotta la cessazione del rapporto di lavoro in data 31.12.2020, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, offrendo quale prova scritta del credito azionato la certificazione unica 2021 emessa dalla società datoriale da cui si evince che alla data del 23.1.2021 di emissione della certificazione unica, il TFR maturato e rimasto in azienda ammontava ad euro 28.317,42 (somma oggetto di ingiunzione di pagamento).
Occorre rilevare, al contempo, che nella medesima sezione della CU 2021 è indicata l'erogazione di anticipazione nell'anno (2020) pari ad euro 9.137,07 – punto 801 – mentre al punto 802 è indicato l'importo di euro 25.835,52 a titolo di acconti ed erogazioni erogati in anni precedenti;
oltre alle ritenute (punti 804 e 806) al punto 809 e al successivo punto 810 sono indicati gli importi del tfr maturato fino al 31.12.2000 e dopo il 1.1.2001.
Orbene, sulla base di tale documentazione il tfr complessivo (euro 28.317,42 maturato dal 1.1.2001 più euro 6.655,17 quale importo maturato fino al 31.12.2000 per complessivi euro 34.972,59) corrisponde all'importo delle somme che risultano indicate in busta paga come anticipazioni (euro 9.137,07 ed euro
25.835,52 per complessivi euro 34.972,59). Precisato che parte opposta ha chiesto il tfr maturato dall'1.1.2001 (euro 28.317,42), la società ingiunta ha eccepito di aver corrisposto l'emolumento retributivo per cui è causa a mezzo di pagamenti rateali effettuati nel corso del rapporto di lavoro e di pagamento finale della somma residua all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine a tale ultimo pagamento, si osserva che la società ha prodotto busta paga ove è indicato il credito a titolo di TFR, quantificato in euro 9.137,07 al lordo delle ritenute di legge ed il pagamento della somma al netto (euro 7.120,99) in data 20.1.2021 è comprovato dall'allegata documentazione
(distinta di bonifico;
cfr. allegato n. 2 al ricorso in opposizione) oltre che ammesso dall'opposto.
Invero, in sede di interrogatorio formale, l'opposto ha confessato di aver ricevuto la somma di euro
7.120,99 a titolo di TFR;
peraltro, tale pagamento – per come detto – è comprovato dalla distinta di bonifico in atti da cui si evince il pagamento della predetta somma corrispondente all'importo netto di cui alla busta paga emessa per la 15^ mensilità 2020 (ove è indicato l'importo a titolo di tfr, euro
9.137,07 al lordo, corrispondente ad euro 7.120,99 al netto delle ritenute di legge).
Ulteriormente, l'opposto ha confessato in giudizio di aver ricevuto la somma di euro 3.753,00; si tratta di somma, peraltro, la cui erogazione in favore del lavoratore è comprovata dalla documentazione allegata, vale a dire dalla busta paga emessa per la 15^ mensilità 2015 (anticipazione tfr/importo lordo euro 4.836,76/importo netto euro 3.753,00) e dalla distinta di bonifico del 19.2.2025 che comprova il pagamento della somma al netto a titolo di “anticipazione TFR”).
Infine, l'opposto ha ammesso, nel corso del deferito interrogatorio formale, di aver ricevuto in data
16/01/2012 il versamento mediante bonifico bancario della somma di € 2.700,00 a titolo di TFR, insieme alla mensilità di Dicembre 2011 per un totale di bonifico pari ad € 3.332,00 avendo confessato tale circostanza.
Conclusivamente sul punto, i predetti pagamenti a titolo di anticipazione di tfr nel corso del rapporto di lavoro sono ampiamente comprovati dalla documentazione allegata agli atti nonché dalla confessione resa dall'opposto in sede di interrogatorio formale.
In parte qua, pertanto, l'opposizione è certamente fondata, avendo parte opposta azionato un credito che, tuttavia, era stato parzialmente estinto per pagamento in data antecedente alla proposizione della domanda monitoria. Invero, è comprovato che nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore ha ricevuto più anticipazioni di tfr e a tale rilievo consegue che dalla somma richiesta (euro 28.317,42 al lordo) devono essere detratte le somme di euro 2.700,00, 4.836,76 e 9.137,07, residuando un credito di euro 11.643,59.
Nel resto, il contrasto tra le parti verte sull'avvenuto effettivo pagamento degli ulteriori acconti a titolo di tfr che la società sostiene di aver corrisposto in contanti nel corso del rapporto di lavoro e che la controparte nega di aver ricevuto.
Sul punto, valgano le seguenti osservazioni.
Parte opponente produce buste paga che, invero, indicano somma a titolo di anticipazione TFR.
Sostiene, fondamente, il lavoratore odierno opposto che la busta paga in sé non comprova l'avvenuto pagamento delle voci retributive in essa annotate.
Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento e da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicchè, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questa emergenti.
Inoltre, deve rilevarsi che ai prospetti paga rilasciati dal datore di lavoro, in quanto rientranti nella nozione di “scritture contabili” è applicabile l'art. 2709 c.c. ai sensi del quale contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore>. Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che prassi aziendale fanno fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni> (cfr. Cass. 8950/1991). Nei confronti del datore di lavoro i prospetti paga hanno valore confessorio dei dati in essi annotati, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, con la conseguenza che –sempre se i dati assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità- essi hanno piena efficacia di prova legale vincolante per il giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass. 12769/2003).
Tanto premesso, la società opponente sostiene che il TFR, come da prassi aziendale, è stato corrisposto a mezzo di acconti erogati nel corso del rapporto di lavoro e, segnatamente, che nell'anno 2005, con la busta paga di Luglio 2005, è stata corrisposta la somma di € 4.000,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga (cfr. all. 3); - nell'anno 2008, con la busta paga di
Maggio 2008, è stata corrisposta la somma di € 3.800,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga (cfr. all. 4); nell'anno 2010, con la busta paga di “15a Mens. 2010”,
è stata corrisposta la somma di € 2.400,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (cfr. all. 5); - nell'anno 2011, con la busta Controparte_1 paga di “15a mens. 2011”, è stata corrisposta la somma di € 2.700,00 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (la cui somma è Controparte_1 stata bonificata insieme alla mensilità di Dicembre 2011 in data 16/01/2012 per un totale di bonifico pari ad € 3.332,00 - cfr. all. 6); - nell'anno 2015, con la busta paga di “15a Mens. 2015”, è stata corrisposta la somma di € 4.836,78 al lordo delle trattenute di legge, per come si evince dalla copia della busta paga sottoscritta dal Sig. (la cui somma è stata bonificata in data Controparte_1
19/02/2015 per un totale di bonifico a lui spettante pari ad € 3.753,00 - cfr. all. 7).
Il convenuto nega di aver ricevuto pagamenti per TFR mediante anticipi nelle suddette buste paga, evidenziando l'assenza di prova dell'effettivo incasso da parte sua oltre che l'assenza di imputazione della somma ad estinzione di debito per TFR.
Per come detto, in sede di interrogatorio formale, il lavoratore ha confessato la ricezione, a titolo di anticipazioni sul tfr, delle somme relativamente alle quali la società ha prodotto la distinta di bonifico, negando al contempo la ricezione delle somme in contanti.
Orbene, in ordine al profilo afferente l'imputazione, se ne rileva l'infondatezza siccome nelle buste paga in esame è espressamente compiuta l'imputazione della somma – indicandosi quale causale
; al contempo, con la sola eccezione delle buste paga di cui ai doc. 6 e 7 (15^ mensilità 2011 e 2015) prodotte unitamente alla distinta di bonifico, non vi è prova di pagamento della somma annotata a titolo di .
Invero, dalla disamina delle buste paga in atti si evince le stesse non sono state sottoscritte per quietanza. Ciò posto, si premette che l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato (art. 5), di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete tuttavia al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. In altra non dissimile fattispecie, la Corte (v. Cass. 13 giugno 1987 n. 5227) ha, altresì, osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sè solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione. Come affermato dalla S.C. con sentenza n. 1150/94, da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, neppure allorquando questi ultimi rispondano ai requisiti di normale documentazione liberatoria (riscontro nei libri paga o registri equipollenti e quietanze). Dal ché l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza, può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. In caso diverso, quindi, per quanto si è visto, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguiti (cfr. Cass. Sent. n. 1150/94).
A tale orientamento consolidato, è stata anche da ultimo data continuità da più recente Cass. n.
27749/2020 che – in parte motiva – ha fatto espresso richiamo ai plurimi propri precedenti, (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994) -, secondo cui, posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.);
Tanto premesso, nel caso di specie, in relazione alle buste paga relative a luglio 2005, maggio 2008 e
15^ mensilità del 2010 in atti (doc. 3, 4 e 5), prive di sottoscrizione per quietanza, grava sul datore di lavoro l'onere di offrire prova della corresponsione della somma indicata nelle stesse (stante la negazione del lavoratore e posto che è infondato l'assunto che la firma apposta sulle buste paga integri quietanza liberatoria).
Orbene, è stata ammessa la prova richiesta dalla società vertente sulla circostanza dell'erogazione delle somme indicate in buste paga a titolo di anticipazione del tfr a mezzo di contanti.
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga
è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020).
Invero, sono in atti le buste paga relative alle anticipazioni del tfr ed è noto che specie in un recente passato per prassi diffusa il pagamento delle somme in busta paga avveniva in contanti (circostanza peraltro ammessa dall'opposto in sede di interrogatorio formale).
Orbene, avuto riguardo agli esiti della prova testimoniale, può ritenersi raggiunta la prova in ordine al pagamento nell'agosto del 2005 della somma in contanti di euro 4.115,00 per come riferito dal teste
, presente al momento del pagamento;
è in atti busta paga emessa per il mese di luglio Testimone_1
2005 in cui è indicata, tra le altre voci retributive, la somma lorda di euro 4.000,00 quale anticipazione del tfr e il teste ha riferito di aver personalmente assistito al momento della consegna della somma di euro 4.115,00 (pari alla somma netta di cui alla busta paga di luglio 2005) in favore dell'opposto che, ricevute le banconote, le ha contate anche davanti a lui.
Non essendovi motivi per dubitare della credibilità e della attendibilità del teste avuto riguardo all'assenza di incongruenze e alla linearità della sua deposizione, può ritenersi comprovato che il lavoratore ha ricevuto nell'agosto del 2005 la somma a titolo di anticipazione del tfr per euro 4.000,00 al lordo;
nel resto, al contrario, cioè con riguardo agli altri pagamenti in contanti, il medesimo teste ha reso deposizione imprecisa siccome pur riferendo di consegna nelle mani del lavoratore di un “bel gruzzolo” di banconote, non è stato in grado di ricordare la somma consegnata, evidentemente non contata innanzi a lui.
Parimenti imprecisa la deposizione resa dall'altro teste ( ) per il quale la difesa Testimone_2 dell'opposto ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare siccome socio della società ricorrente dal 2013. Sul punto, l'eccezione si rivela anzitutto infondata siccome l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi;
in ogni caso, si rileva che, avendo il giudice proceduto all'escussione del teste pur a fronte della sollevata eccezione, la difesa dell'opposto avrebbe dovuto nuovamente proporre l'eccezione mentre nel caso di specie la difesa del resistente -senza nulla eccepire una volta terminata l'audizione del teste- ha chiesto rinvio per discussione.
Si richiamano, sul punto, i principi posti da Cass., sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023: Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
Ritenuta, pertanto, la piena utilizzabilità della deposizione del teste in questione, si rileva che la stessa non ha offerto alcun utile apporto, essendosi limitato lo stesso a riferire della prassi consolidata in azienda di pagare in contanti i dipendenti;
di aver assistito personalmente alla consegna al di CP_1 denaro in contanti aggiungendo, tuttavia, di non poter dire l'importo preciso pur ricordando la consegna di “un bel gruzzolo di banconote” ma di non essere a conoscenza della causale del pagamento.
Pertanto, all'esito della prova testimoniale, può ritenersi raggiunta la prova del solo pagamento in contanti avvenuto nell'agosto 2005, quando il ha ricevuto, unitamente alla retribuzione di CP_1 luglio 2005, di somma a titolo di anticipazione del tfr. Pertanto, in assenza di prova certa degli ulteriori pagamenti in contanti indicati dalla società, residua un credito per tfr in favore del pari ad CP_1 euro 7.643,59 oltre accessori.
A tanto consegue che, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento della predetta residua somma a titolo di TFR.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accertamento in questa sede di somma di gran lunga inferiore a quella per la quale il lavoratore ha proposto domanda monitoria, nonché valutandosi come contrario a buona fede e correttezza il comportamento processuale dello stesso che, pur avendo ricevuto consistenti acconti nel corso del rapporto di lavoro (poi confessati a fronte della prova dei bonifici) non ha esitato a richiedere il pagamento della somma intera, nonostante i pagamenti parziali ricevuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento parziale dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna la società ricorrente al pagamento della somma di euro 7.643,59 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, il 2 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Fedora Cavalcanti