Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da
RA Di SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro n. 22/2024 pubbl. il 15/01/2024 RG n. 1469/2023 passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AR BI NG, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 23 giugno 2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, n. 22 del 15 gennaio 2024, nella parte in cui è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023, e per l’effetto è stato condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire, per il periodo di cui al punto 1, la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione in data 20 marzo 2024, non è stata appellata dal Ministero e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla parte ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di breve relazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Brescia, nella quale si rende noto che “l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 25/02/2026, Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro in favore della parte ricorrente” .
2.2. Con breve memoria depositata il 2 aprile 2026, la difesa di parte ricorrente ha confermato che dopo l’introduzione del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha provveduto nel febbraio 2026 ad accreditare al ricorrente l’importo riconosciuto nella sentenza azionata; ha quindi chiesto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo peraltro per la rifusione delle spese di lite e del contributo unificato.
2.3. All’udienza camerale del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso qui in esame. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
AR BI NG, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BI NG | UR PE |
IL SEGRETARIO