TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
PA, nella causa civile iscritta al n. 2751 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
con l'avv. Alfonso Niccoli Parte_1
- Opponente -
e
, con l'avv. Nedo Corti - Opposta - Controparte_1
avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11 settembre 2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto
L' , previa impugnativa del decreto ingiuntivo n. 764 /2023 (in R.G. 2175 /2023) Parte_1
emesso dal Tribunale di Cosenza il 30/06/2023, ha convenuto in giudizio , Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito, in via principale, la revoca del monitorio per l'avvenuto pagamento del dovuto ovvero per la nullità della prior obbligatio e, in ogni caso,
l'inammissibilità degli accessori ed interessi pretesi (moratori ed anatocistici).
Ha resistito l'opposta che, nel ribadire la sua legittimazione come creditore, ha chiesto la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto (capitale residuo ed interessi, danno patito ex art. 6 comma 2 Dl.vo 231/2002), decurtati ex art. 1194 cc i pagamenti parziali e non estintivi dell'intero.
La causa, istruita (solo) documentalmente ed in diritto, era avviata a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue. In via preliminare, intanto, può disattivarsi il circuito delle eccezioni mosse dall'opponente e riguardanti la carente legittimazione dell'opposta e l'inefficacia dell'atto di cessione speso da quest'ultima per il recupero del credito acquisito.
Dagli atti, già incisivamente presenti nella fase sommaria, si evince sia la fonte negoziale del rapporto con l' (si vedano le svariate aggiudicazioni per la datio di farmaci, vaccini ed emoderivati), che la consistenza di un atto di cessione del credito a favore dell'opposta (da parte di giusta riferimento notarile a corredo, con specifica notula a CP_2
repertorio).
L'opponente eccepisce l'inefficacia dell'atto di cessione del credito vantato dall'opposta, rilevando che, giammai, l avrebbe manifestato l'accettazione all'atto di cessione (ciò, secondo l'opponente, ai sensi degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923).
La contestazione di parte opponente sul punto, appare solo una mera eccezione, tenuto conto delle assorbenti argomentazioni sulla validità e sull'efficacia del rapporto di cessione maturato dall'opposta.
E difatti, così come dedotto da , ai rapporti di credito nei confronti delle CP_1 Pt_2
non si applica la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del
[...]
18/11/1923 (che prevede l'accettazione espressa della PA ai fini dell'efficacia delle cessioni), poichè tali norme si applicano solo nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020).
Peraltro, il rapporto (professionale) specifico con le avente natura di servizio Pubblico su diritti indisponibili, appare indirizzarsi in un alveo di concretezza e di fruibilità oggettiva delle merci assicurate (a seguito di contratto di aggiudicazione) alla Collettività, sicchè, all'aspetto formale di una volontà (dell ) diretta ad accettare le prestazioni Parte_1
di consegna beni essenziali per la salute, andrà privilegiato quello sostanziale della effettiva traditio delle merci, salvo che una tale voluntas della PA periferica vada ad inficiare i singoli atti di consegna che, in ogni caso, non intaccano la validità della cessione a monte.
In ogni caso, non è dato ravvisare, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del d.lgs.231-2002, e successivamente alla notifica dell'atto di cessione, alcun formale atto dismissivo o di rifiuto dell nei previsti e perentori 45 giorni, onde non pare potersi dubitare dell'efficacia della cessione spesa dall'opposta.
Venendo al merito della vicenda e premesso che, come noto, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda, non solo l'esistenza del monitorio stesso, ma concerne l'accertamento dei fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto di credito preteso (secondo l'assioma portante in cui, il creditore opposto e il debitore opponente assumono la veste sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto), nel nostro, rispetto alla pretesa fotografata nel monitorio, sono stati registrati (e non contestati) dei pagamenti da parte del debitore.
L'assunto, in punto di incasellamento dogmatico del titolo e degli effetti processuali, atteso l'adempimento parziale e se pur se avvenuto in un momento posteriore rispetto ai termini essenziali o pattuiti, determina- di per sè- la caducazione del monitorio (giusta art. 653 cpc).
La disamina, piuttosto, si incentra sull'applicabilità del Dl.vo 231 / 2022 e sul criterio di imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore e che, secondo il creditore, sono espressione plastica dell'art. 1194 cc. (“Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”).
Sul primo punto, come noto, ad ogni contratto conclusosi dopo 1'8.8.2002, è applicabile il
D.vo 231/2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti e visto che sia il decreto legislativo che la direttiva n. 2000/35/CE, considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica
o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine
"prezzo", impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario. Pertanto, al caso che occupa si applica il Dl.vo 231/2002, traendo (esso rapporto) origine da un contratto intercorso tra una ed una struttura privata, la quale concretizza una ipotesi Parte_1
di effettuazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo (Cass. civ. Sez. III Sent.,
02/07/2019, n. 17665; Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2016, n. 20391; Trib. Catanzaro,
18/01/2013; Trib. Padova, Sez. II, 23/02/2011; così anche la giurisprudenza amministrativa:
Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720; Trib. Salerno, Sez. II, 07/02/2013: "Le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la
Pubblica amministrazione, ivi comprese le amministrazioni sanitarie sia pure costituite in forma di azienda a norma degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992" ) .
Sul punto, l' ha agitato la postulazione dell'art. 70 RD 2440 /1923 (a sua volta, evocante il divieto il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. secondo cui: sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (Cass. Civ. 268/2006; Cass. Civ.
2209/2007).
E però, così come da indirizzo anche (che ha aderito alla prefata Giurisprudenza di legittimità) di quest'Ufficio, (Sentenza n. 1023/2024 del 07-05-2024)” :"... allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n.
2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso”.
Il punctum dolens, nel nostro caso e venendo alla seconda questione dibattuta (imputabilità dei pagamenti effettuati), è che Il pagamento delle fatture da parte dell' , sarebbe dovuto avvenire nel termine di 60 giorni e che, trattandosi di fatture emesse dopo la notificazione all' della cessione del credito, siffatto pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in favore della cessionaria, divenuta titolare del credito .
E' pacifico, però, che gli interessi cui al D.lvo 231/2002, si applichino nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda
(Cass. 17665 /2019). Parte_1 Ricapitolando: la disciplina del DL.vo 231 / 2002 non può che applicarsi alla specie e laddove, il creditore- prodotta ogni documentazione sulla nascita del rapporto obbligatorio, sulla sua legittimazione, sull'effettiva spendita del diritto a procedere per il recupero di un credito mai riscosso a seguito di una regolare e valida cessione – agisce per un ristoro ex lege che, a contrariis, non è stato oggetto di specifica controprova da parte dell' (pattuizione di diverso contenuto, rispetto alla norma generale).
Più incisivamente, a parere del Tribunale, se la buona fede presunta in capo al debitore (pur con le note difficoltà amministrativo- burocratiche derivanti dal cronico incaglio della spesa sanitaria), evidenzia il pagamento delle fatture emesse dal creditore e fonte del rapporto obbligatorio, il ritardo perdurante e non giustificato secondo parametri di diligenza adempitiva, non potendo essere addossato al creditore, si risolve in una compensazione di tipo economico attraverso la previsione Legislativa cui al Dl.vo 231/2002.
Al creditore, quindi, spetterà quel quantum di ristoro ex lege (Dl.vo 2002 n. 231, artt. 5 e 6) consistente :
1) negli interessi di mora, maturati e maturandi, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture inevase;
2) nell'indennizzo di € 40,00 per fattura non pagata nei termini di legge (cd risarcimento delle spese di recupero”);
3) negli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02.
Le spese di lite sono poste a carico del debitore (decurtate opportunamente per i pagamenti parziali) e sono liquidate (minimo tariffario) come da dispositivo.
Tali i motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2751 / 2023 del R.G.A.C così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo 764 /2023 (in RG 2175 /2023) emesso dal Tribunale di
Cosenza il 30/06/2023;
- Condanna l' al pagamento (ex Dl.vo 2002 n. 231) : Parte_1
a) degli interessi di mora, maturati e maturandi, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture inevase;
b) dell'indennizzo di € 40,00 per fattura non pagata nei termini di legge (cd risarcimento delle spese di recupero”);
c) degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02.
- Condanna al pagamento delle spese di lite, per come detto in parte motiva ed CP_3
a favore di e ne liquida l'importo in € 10000 / 00 (omnia). Controparte_1
Deciso in Cosenza il 7 ottobre 2025 il Giudice
Maurizio PA
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
PA, nella causa civile iscritta al n. 2751 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
con l'avv. Alfonso Niccoli Parte_1
- Opponente -
e
, con l'avv. Nedo Corti - Opposta - Controparte_1
avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11 settembre 2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto
L' , previa impugnativa del decreto ingiuntivo n. 764 /2023 (in R.G. 2175 /2023) Parte_1
emesso dal Tribunale di Cosenza il 30/06/2023, ha convenuto in giudizio , Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito, in via principale, la revoca del monitorio per l'avvenuto pagamento del dovuto ovvero per la nullità della prior obbligatio e, in ogni caso,
l'inammissibilità degli accessori ed interessi pretesi (moratori ed anatocistici).
Ha resistito l'opposta che, nel ribadire la sua legittimazione come creditore, ha chiesto la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto (capitale residuo ed interessi, danno patito ex art. 6 comma 2 Dl.vo 231/2002), decurtati ex art. 1194 cc i pagamenti parziali e non estintivi dell'intero.
La causa, istruita (solo) documentalmente ed in diritto, era avviata a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue. In via preliminare, intanto, può disattivarsi il circuito delle eccezioni mosse dall'opponente e riguardanti la carente legittimazione dell'opposta e l'inefficacia dell'atto di cessione speso da quest'ultima per il recupero del credito acquisito.
Dagli atti, già incisivamente presenti nella fase sommaria, si evince sia la fonte negoziale del rapporto con l' (si vedano le svariate aggiudicazioni per la datio di farmaci, vaccini ed emoderivati), che la consistenza di un atto di cessione del credito a favore dell'opposta (da parte di giusta riferimento notarile a corredo, con specifica notula a CP_2
repertorio).
L'opponente eccepisce l'inefficacia dell'atto di cessione del credito vantato dall'opposta, rilevando che, giammai, l avrebbe manifestato l'accettazione all'atto di cessione (ciò, secondo l'opponente, ai sensi degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923).
La contestazione di parte opponente sul punto, appare solo una mera eccezione, tenuto conto delle assorbenti argomentazioni sulla validità e sull'efficacia del rapporto di cessione maturato dall'opposta.
E difatti, così come dedotto da , ai rapporti di credito nei confronti delle CP_1 Pt_2
non si applica la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del
[...]
18/11/1923 (che prevede l'accettazione espressa della PA ai fini dell'efficacia delle cessioni), poichè tali norme si applicano solo nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020).
Peraltro, il rapporto (professionale) specifico con le avente natura di servizio Pubblico su diritti indisponibili, appare indirizzarsi in un alveo di concretezza e di fruibilità oggettiva delle merci assicurate (a seguito di contratto di aggiudicazione) alla Collettività, sicchè, all'aspetto formale di una volontà (dell ) diretta ad accettare le prestazioni Parte_1
di consegna beni essenziali per la salute, andrà privilegiato quello sostanziale della effettiva traditio delle merci, salvo che una tale voluntas della PA periferica vada ad inficiare i singoli atti di consegna che, in ogni caso, non intaccano la validità della cessione a monte.
In ogni caso, non è dato ravvisare, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del d.lgs.231-2002, e successivamente alla notifica dell'atto di cessione, alcun formale atto dismissivo o di rifiuto dell nei previsti e perentori 45 giorni, onde non pare potersi dubitare dell'efficacia della cessione spesa dall'opposta.
Venendo al merito della vicenda e premesso che, come noto, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda, non solo l'esistenza del monitorio stesso, ma concerne l'accertamento dei fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto di credito preteso (secondo l'assioma portante in cui, il creditore opposto e il debitore opponente assumono la veste sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto), nel nostro, rispetto alla pretesa fotografata nel monitorio, sono stati registrati (e non contestati) dei pagamenti da parte del debitore.
L'assunto, in punto di incasellamento dogmatico del titolo e degli effetti processuali, atteso l'adempimento parziale e se pur se avvenuto in un momento posteriore rispetto ai termini essenziali o pattuiti, determina- di per sè- la caducazione del monitorio (giusta art. 653 cpc).
La disamina, piuttosto, si incentra sull'applicabilità del Dl.vo 231 / 2022 e sul criterio di imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore e che, secondo il creditore, sono espressione plastica dell'art. 1194 cc. (“Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”).
Sul primo punto, come noto, ad ogni contratto conclusosi dopo 1'8.8.2002, è applicabile il
D.vo 231/2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti e visto che sia il decreto legislativo che la direttiva n. 2000/35/CE, considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica
o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine
"prezzo", impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario. Pertanto, al caso che occupa si applica il Dl.vo 231/2002, traendo (esso rapporto) origine da un contratto intercorso tra una ed una struttura privata, la quale concretizza una ipotesi Parte_1
di effettuazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo (Cass. civ. Sez. III Sent.,
02/07/2019, n. 17665; Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2016, n. 20391; Trib. Catanzaro,
18/01/2013; Trib. Padova, Sez. II, 23/02/2011; così anche la giurisprudenza amministrativa:
Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2010, n. 469; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n. 720; Trib. Salerno, Sez. II, 07/02/2013: "Le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti conclusi con la
Pubblica amministrazione, ivi comprese le amministrazioni sanitarie sia pure costituite in forma di azienda a norma degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992" ) .
Sul punto, l' ha agitato la postulazione dell'art. 70 RD 2440 /1923 (a sua volta, evocante il divieto il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. secondo cui: sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (Cass. Civ. 268/2006; Cass. Civ.
2209/2007).
E però, così come da indirizzo anche (che ha aderito alla prefata Giurisprudenza di legittimità) di quest'Ufficio, (Sentenza n. 1023/2024 del 07-05-2024)” :"... allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n.
2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso”.
Il punctum dolens, nel nostro caso e venendo alla seconda questione dibattuta (imputabilità dei pagamenti effettuati), è che Il pagamento delle fatture da parte dell' , sarebbe dovuto avvenire nel termine di 60 giorni e che, trattandosi di fatture emesse dopo la notificazione all' della cessione del credito, siffatto pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in favore della cessionaria, divenuta titolare del credito .
E' pacifico, però, che gli interessi cui al D.lvo 231/2002, si applichino nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda
(Cass. 17665 /2019). Parte_1 Ricapitolando: la disciplina del DL.vo 231 / 2002 non può che applicarsi alla specie e laddove, il creditore- prodotta ogni documentazione sulla nascita del rapporto obbligatorio, sulla sua legittimazione, sull'effettiva spendita del diritto a procedere per il recupero di un credito mai riscosso a seguito di una regolare e valida cessione – agisce per un ristoro ex lege che, a contrariis, non è stato oggetto di specifica controprova da parte dell' (pattuizione di diverso contenuto, rispetto alla norma generale).
Più incisivamente, a parere del Tribunale, se la buona fede presunta in capo al debitore (pur con le note difficoltà amministrativo- burocratiche derivanti dal cronico incaglio della spesa sanitaria), evidenzia il pagamento delle fatture emesse dal creditore e fonte del rapporto obbligatorio, il ritardo perdurante e non giustificato secondo parametri di diligenza adempitiva, non potendo essere addossato al creditore, si risolve in una compensazione di tipo economico attraverso la previsione Legislativa cui al Dl.vo 231/2002.
Al creditore, quindi, spetterà quel quantum di ristoro ex lege (Dl.vo 2002 n. 231, artt. 5 e 6) consistente :
1) negli interessi di mora, maturati e maturandi, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture inevase;
2) nell'indennizzo di € 40,00 per fattura non pagata nei termini di legge (cd risarcimento delle spese di recupero”);
3) negli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02.
Le spese di lite sono poste a carico del debitore (decurtate opportunamente per i pagamenti parziali) e sono liquidate (minimo tariffario) come da dispositivo.
Tali i motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2751 / 2023 del R.G.A.C così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo 764 /2023 (in RG 2175 /2023) emesso dal Tribunale di
Cosenza il 30/06/2023;
- Condanna l' al pagamento (ex Dl.vo 2002 n. 231) : Parte_1
a) degli interessi di mora, maturati e maturandi, tempo per tempo vigenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture inevase;
b) dell'indennizzo di € 40,00 per fattura non pagata nei termini di legge (cd risarcimento delle spese di recupero”);
c) degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02.
- Condanna al pagamento delle spese di lite, per come detto in parte motiva ed CP_3
a favore di e ne liquida l'importo in € 10000 / 00 (omnia). Controparte_1
Deciso in Cosenza il 7 ottobre 2025 il Giudice
Maurizio PA