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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2943/2023 Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 27 maggio
2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 352 ultimo comma cpc del testo ante riforma la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 2943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Calogero
Canta e Michele Melfa;
APPELLANTE
nei confronti di:
(C.F. Controparte_2
, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Mascali (CT) nella via Giarre-
Nunziata n. 18/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Russo;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato la Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza n. 509/2023, resa nel giudizio civile
[...] iscritto al n. RG 700/2021, pronunciata dal Giudice di Pace e pubblicata in data 28/04/2023, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa dall'Associazione appellata, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 606/2020 del 07.10.2020.
1 In particolare allegava parte appellante di aver ottenuto il decreto n. 606/2020 del
07.10.2020 con il quale il Giudice di Pace di Agrigento ingiungeva all
[...] di pagare in suo favore la somma di € 1.787,00, oltre Controparte_2 interessi legali dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 276,00, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto per l'utilizzo del teatro in occasione della rappresentazione dello spettacolo teatrale denominato Controparte_1
“Vivere una fiaba – Spettacolo in onore dei 50 anni di carriera del soprano , Parte_1 svoltasi nella serata del 30.12.2019.
Contestava l'appellante la decisione del giudice di pace per violazione ed errata valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado nonché per omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché contraddittorietà della motivazione stessa.
Evidenziava in particolare parte appellante la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure, pur prendendo atto della non contestazione dell'effettiva fruizione del per lo svolgimento dello spettacolo del soprano Controparte_1 Parte_1 aveva fondato la statuizione sulle allegazioni dell'opponente di non avere mai avuto alcun rapporto con la né di avere mai richiesto alla stessa l'utilizzo del . CP_1 Controparte_1
Evidenziava inoltre che il giudice non aveva più provveduto ad escutere il teste Tes_1 benchè ritualmente ammesso. Chiedeva dunque al Tribunale, in accoglimento dell'appello, di ritenere e dichiarare infondata l'opposizione promossa e, quindi, confermare il decreto di ingiunzione opposto (n. 606/2020 del 07.10.2020 del Giudice di Pace di Agrigento) per la somma di € 1.787,00, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
L'appellato si costituiva contestando le argomentazioni avverse e chiedendo il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza.
Dunque escusso il teste già ammesso in primo grado e ordinata l'esibizione Tes_1 all'Assessorato della Regione Sicilia del turismo della Controparte_3 documentazione trasmessa dall il Controparte_2 procedimento veniva posto in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti per come precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez.
III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, l'appello si rivela fondato e va interamente accolto.
Costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi ad allegare la circostanza
2 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Le ragioni addotte a sostegno della presente soluzione si rifanno ora al criterio della ripartizione del rischio relativo alla prestazione e alle difficoltà che incontrerebbe il creditore se gravasse su di lui l'onere di dimostrare il fatto negativo del mancato adempimento, ora al principio della presunzione della persistenza dell'obbligazione che il debitore deve vincere tramite la prova dell'avvenuto adempimento.
Ciò detto, va innanzitutto evidenziato che sebbene il giudice di pace abbia dato atto dell'incontestato svolgimento dello spettacolo, in data 30.12.2019, con ospite Parte_1 organizzato dall Controparte_4
, è giunto a conclusioni contraddittorie ponendo l'accento sull'assenza di una
[...] pattuizione tra l stessa e la alla luce delle CP_2 Controparte_1 dichiarazioni del teste che, nel corso del giudizio di primo grado, Testimone_2 avrebbe riferito di non aver mai richiesto alla i servizi di cui Controparte_1 alla fattura n. 6/2020 posta a supporto del D.I. opposto.
Invero, le superiori dichiarazioni sono smentite proprio dall'incontroverso dato fattuale dell'effettivo utilizzo del teatro Pirandello da parte dell per lo svolgimento dello CP_2 spettacolo;
ciò rende superfluo l'approfondimento di ogni questione relativa ai contatti intercorsi o meno tra le parti in fase di trattative.
Oltre all'incontestato utilizzo del teatro per lo spettacolo, è poi documentalmente provato che l ha tratto vantaggio dalla anzidetta rappresentazione teatrale ricevendo un CP_2 contributo regionale per lo svolgimento dello spettacolo in vari teatri, tra cui il teatro
Pirandello; difatti, dall'ordine di esibizione disposto nel corso del presente giudizio nei confronti dell è emerso Controparte_5 effettivamente che l'Assessorato ha approvato una serie di iniziative culturali sul territorio per l'anno 2019, tra cui il progetto presentato proprio dall Controparte_2
riconoscendole alla stessa un contributo pari a euro 75.840,00 quale sostegno per le
[...] spese di realizzazione dello spettacolo “Vivere una Fiaba – Spettacolo in onore dei 50 anni di carriera di . Tra le spese indicate dall vi è anche quella relativa Parte_1 CP_2 all'affitto del per l'importo di € 1860,00 (v. produzione di cui al deposito Controparte_1 telematico del 4.1.2025 pag 13).
Le evidenze processuali emerse sono corroborate anche la deposizione del sulla cui Tes_1 attendibilità e capacità non vi sono ragioni di dubitare poiché all'epoca dei fatti mero organizzatore di eventi e spettacoli senza nessun legame professionale con il teatro Pirandello: il teste ha riferito di aver fatto da tramite tra l e il direttore del teatro Controparte_2
Pirandello per lo svolgimento dello spettacolo nella data del 30 dicembre 2019 inviando all'associazione stessa il preventivo predisposto dal direttore del teatro che è stato regolarmente accettato.
3 E' dunque comprovata sia la messa a disposizione del teatro da parte dell'odierna appellante che l'importo pattuito a tal fine, pure oggetto del contributo erogato all
[...]
; di contro, invece l cui incombeva il relativo onere, non ha Controparte_6 CP_2 provato il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento dell'importo pattuito per la fruizione del teatro né, tantomeno, eventuali fatti impeditivi .
Ne deriva pertanto che, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'appellata, deve effettivamente concludersi per la persistenza dell'obbligazione.
In definitiva, pertanto, l'appello va accolto e in integrale riforma della sentenza di primo grado va confermato il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio (valore fino a € 5200,00), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore nei Controparte_1 confronti di così Controparte_2 provvede:
in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace n 509/2023, resa nel giudizio civile iscritto al n. r.g. 700 dell'anno 2021, pubblicata in data 28/04/2023, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 606/2020 del 07.10.2020 del Giudice di Pace di Agrigento e lo dichiara esecutivo;
CONDANNA la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellante per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2300,00 per compensi professionali (di cui € 750,00 per il primo grado) ed in € 250,00 per esborsi (di cui € 125,00 del giudizio di primo grado) oltre spese generali e accessori di legge.
Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 27 maggio
2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 352 ultimo comma cpc del testo ante riforma la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 2943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Calogero
Canta e Michele Melfa;
APPELLANTE
nei confronti di:
(C.F. Controparte_2
, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Mascali (CT) nella via Giarre-
Nunziata n. 18/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Russo;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato la Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza n. 509/2023, resa nel giudizio civile
[...] iscritto al n. RG 700/2021, pronunciata dal Giudice di Pace e pubblicata in data 28/04/2023, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa dall'Associazione appellata, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 606/2020 del 07.10.2020.
1 In particolare allegava parte appellante di aver ottenuto il decreto n. 606/2020 del
07.10.2020 con il quale il Giudice di Pace di Agrigento ingiungeva all
[...] di pagare in suo favore la somma di € 1.787,00, oltre Controparte_2 interessi legali dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 276,00, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto per l'utilizzo del teatro in occasione della rappresentazione dello spettacolo teatrale denominato Controparte_1
“Vivere una fiaba – Spettacolo in onore dei 50 anni di carriera del soprano , Parte_1 svoltasi nella serata del 30.12.2019.
Contestava l'appellante la decisione del giudice di pace per violazione ed errata valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado nonché per omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché contraddittorietà della motivazione stessa.
Evidenziava in particolare parte appellante la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure, pur prendendo atto della non contestazione dell'effettiva fruizione del per lo svolgimento dello spettacolo del soprano Controparte_1 Parte_1 aveva fondato la statuizione sulle allegazioni dell'opponente di non avere mai avuto alcun rapporto con la né di avere mai richiesto alla stessa l'utilizzo del . CP_1 Controparte_1
Evidenziava inoltre che il giudice non aveva più provveduto ad escutere il teste Tes_1 benchè ritualmente ammesso. Chiedeva dunque al Tribunale, in accoglimento dell'appello, di ritenere e dichiarare infondata l'opposizione promossa e, quindi, confermare il decreto di ingiunzione opposto (n. 606/2020 del 07.10.2020 del Giudice di Pace di Agrigento) per la somma di € 1.787,00, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
L'appellato si costituiva contestando le argomentazioni avverse e chiedendo il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza.
Dunque escusso il teste già ammesso in primo grado e ordinata l'esibizione Tes_1 all'Assessorato della Regione Sicilia del turismo della Controparte_3 documentazione trasmessa dall il Controparte_2 procedimento veniva posto in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti per come precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez.
III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, l'appello si rivela fondato e va interamente accolto.
Costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi ad allegare la circostanza
2 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Le ragioni addotte a sostegno della presente soluzione si rifanno ora al criterio della ripartizione del rischio relativo alla prestazione e alle difficoltà che incontrerebbe il creditore se gravasse su di lui l'onere di dimostrare il fatto negativo del mancato adempimento, ora al principio della presunzione della persistenza dell'obbligazione che il debitore deve vincere tramite la prova dell'avvenuto adempimento.
Ciò detto, va innanzitutto evidenziato che sebbene il giudice di pace abbia dato atto dell'incontestato svolgimento dello spettacolo, in data 30.12.2019, con ospite Parte_1 organizzato dall Controparte_4
, è giunto a conclusioni contraddittorie ponendo l'accento sull'assenza di una
[...] pattuizione tra l stessa e la alla luce delle CP_2 Controparte_1 dichiarazioni del teste che, nel corso del giudizio di primo grado, Testimone_2 avrebbe riferito di non aver mai richiesto alla i servizi di cui Controparte_1 alla fattura n. 6/2020 posta a supporto del D.I. opposto.
Invero, le superiori dichiarazioni sono smentite proprio dall'incontroverso dato fattuale dell'effettivo utilizzo del teatro Pirandello da parte dell per lo svolgimento dello CP_2 spettacolo;
ciò rende superfluo l'approfondimento di ogni questione relativa ai contatti intercorsi o meno tra le parti in fase di trattative.
Oltre all'incontestato utilizzo del teatro per lo spettacolo, è poi documentalmente provato che l ha tratto vantaggio dalla anzidetta rappresentazione teatrale ricevendo un CP_2 contributo regionale per lo svolgimento dello spettacolo in vari teatri, tra cui il teatro
Pirandello; difatti, dall'ordine di esibizione disposto nel corso del presente giudizio nei confronti dell è emerso Controparte_5 effettivamente che l'Assessorato ha approvato una serie di iniziative culturali sul territorio per l'anno 2019, tra cui il progetto presentato proprio dall Controparte_2
riconoscendole alla stessa un contributo pari a euro 75.840,00 quale sostegno per le
[...] spese di realizzazione dello spettacolo “Vivere una Fiaba – Spettacolo in onore dei 50 anni di carriera di . Tra le spese indicate dall vi è anche quella relativa Parte_1 CP_2 all'affitto del per l'importo di € 1860,00 (v. produzione di cui al deposito Controparte_1 telematico del 4.1.2025 pag 13).
Le evidenze processuali emerse sono corroborate anche la deposizione del sulla cui Tes_1 attendibilità e capacità non vi sono ragioni di dubitare poiché all'epoca dei fatti mero organizzatore di eventi e spettacoli senza nessun legame professionale con il teatro Pirandello: il teste ha riferito di aver fatto da tramite tra l e il direttore del teatro Controparte_2
Pirandello per lo svolgimento dello spettacolo nella data del 30 dicembre 2019 inviando all'associazione stessa il preventivo predisposto dal direttore del teatro che è stato regolarmente accettato.
3 E' dunque comprovata sia la messa a disposizione del teatro da parte dell'odierna appellante che l'importo pattuito a tal fine, pure oggetto del contributo erogato all
[...]
; di contro, invece l cui incombeva il relativo onere, non ha Controparte_6 CP_2 provato il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento dell'importo pattuito per la fruizione del teatro né, tantomeno, eventuali fatti impeditivi .
Ne deriva pertanto che, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'appellata, deve effettivamente concludersi per la persistenza dell'obbligazione.
In definitiva, pertanto, l'appello va accolto e in integrale riforma della sentenza di primo grado va confermato il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio (valore fino a € 5200,00), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore nei Controparte_1 confronti di così Controparte_2 provvede:
in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace n 509/2023, resa nel giudizio civile iscritto al n. r.g. 700 dell'anno 2021, pubblicata in data 28/04/2023, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 606/2020 del 07.10.2020 del Giudice di Pace di Agrigento e lo dichiara esecutivo;
CONDANNA la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellante per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2300,00 per compensi professionali (di cui € 750,00 per il primo grado) ed in € 250,00 per esborsi (di cui € 125,00 del giudizio di primo grado) oltre spese generali e accessori di legge.
Il Giudice
Silvia Capitano
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