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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 818/2023
Oggi 13.02.2025, alle ore 10,01, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
nessuno; Parte_1
'avv. PAVANELLO P.ERMANNO; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pavanello conclude come da note conclusive autorizzate sia nel merito che in via istruttoria e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata.
Al termine della discussione orale l'avv. Pavanello rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,45 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2023
tra
(c.f. e P. Iva Parte_1 C.F._1
) in persona del titolare , rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 Parte_1
Michela Ferrati del Foro di Rovigo e con domicilio eletto presso lo studio di questa ultima in Rovigo
(RO) Piazza Merlin n. 32, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE OPPONENTE
e
(Cod. Fisc. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Ermanno Pavanello del Foro di
Rovigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito Lendinara (RO) in Via
U. Saba, 2 ( , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.02.2025 allegato alla presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, in data 21.03.2023, a mezzo pec l'impresa
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 2 di 10 140/2023 – R.G. n. 287/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 08.02.2023, su ricorso della società mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 34.050,26, così come risultante da fatture allegate in sede monitoria, oltre agli interessi come da domanda, compensi, spese generali, oneri fiscali, previdenziali ed esborsi.
In particolare, l'opponente ha dedotto:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incertezza assoluta della persona del creditore, poiché nella richiesta di emissione di d.i. si legge “CHIEDE che l'On.le Tribunale di Rovigo, ritenuta la propria competenza nonché la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla in persona del titolare Parte_2 Parte_1 con sede in 37040 - BONAVIGO (VR) Via Cinquecase, 6 (P.IVA – Cod. Fisc. P.IVA_3
– P.E.C.: di pagare alla soc. CodiceFiscale_2 Email_1 con sede in Porto Viro (RO) la somma di €. Controparte_3
34.050,26”; tuttavia, il Tribunale ha emesso un decreto ingiuntivo a favore di
[...]
v. doc. 7) società anch'essa corrente in Porto Viro via Mantovana Controparte_1
86;
- di non essere tenuta al pagamento del prezzo della compravendita delle piantine orticole di zucchine a causa dell'esistenza di vizi incidenti sulla qualità e sull'idoneità del prodotto
(piantine di zucchine) alla specifica funzione cui era destinato, avendone avuto completa ed effettiva cognizione nel corso del tempo, in ragione dei tempi colturali e degli accertamenti compiuti dal proprio tecnico in esito ai quali sarebbe emerso che la morìa delle piantine di zucchine era dovuta ad un'infezione da virosi che avrebbe comportato la perdita non solo del prodotto ma anche dell'intera produzione;
- che dev'essere chiamata a rispondere degli ingenti danni subiti dall'opponente sia CP_1
in termini di danno emergente che di lucro cessante, segnatamente: per provvedere al trapianto di n. 208.000 di piantine di zucchino è stato necessario:
i. costo di trapianto: impiego di n. 15 dipendenti per n. 5 giorni lavorativi con un costo pari ad €. 4.500,00;
ii. costi di irrigazione €. 750,00;
iii. costi di rimozione: impiego n. 15 dipendenti per n. 5 giorni lavorativi con un costo pari ad €. 4.500,00;
- con riferimento al lucro cessante dato che ogni pianta di zucchino produce circa 3.5 kg di prodotto per pagina 3 di 10 208.000 ciò significa una resa di 728.000 kg e che nel periodo di riferimento il prezzo dello zucchino era di €. 2.5/kg, si sarebbe verificato un danno di 1.820.000,00 di fatturato con un guadagno netto di €.
910.000,00, di conseguenza il danno subito da è pari a €. 919.750,00 a cui dovrà sommarsi la Pt_1
perdita della commessa con la GDO (doc. 9).
Per tali motivi, l'opponente ha concluso così: “- in via preliminare: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza assoluta sulla persona del creditore;
- nel merito: accertato che il prodotto venduto da era affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso dichiarare che nulla è CP_1
dovuto alla convenuta opposta e per conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 287/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo, porlo nel nulla e dichiararlo di nessun effetto;
- in via riconvenzionale: accertato per effetto del prodotto viziato venduto dalla convenuta
[...]
ha subito un danno per come indicato in atto alla lettera B condannarla al Parte_1 pagamento di quell'importo o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia eventualmente compensandolo con il credito che dovesse venire accertato a favore della convenuta opposta”.
Si è costituita ritualmente la società opposta, rilevando che:
- il mandato difensivo è stato conferito dal sig. in qualità di amministratore unico Parte_3
della soc. (v. fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
iscritto al n. 287/2023 R.G. e prodotto in tale sede v. All. 1);
- la partita IVA della società ricorrente – erroneamente denominata s.r.l. nel corpo del ricorso monitorio – è della società a cui favore il Controparte_1
Giudice ha correttamente emesso il decreto ingiuntivo (la partita IVA è riscontrabile non solo nei documenti fiscali allegati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche nella visura camerale della soc. epositata da parte opponente sub doc. Controparte_1
7);
- il contratto di fornitura delle piantine di zucchine, i documenti di trasporto e le fatture emesse, recano la denominazione e non Controparte_1
; Controparte_4
- si è trattato di un mero errore materiale che, comunque, non ha impedito all'opponente di individuare il soggetto che ha effettivamente promosso il procedimento e, conseguentemente, di instaurare validamente il contraddittorio;
- secondo quanto afferma la stessa parte opponente, la conoscenza effettiva dell'esistenza dei pagina 4 di 10 lamentati vizi delle piantine di zucchino oggetto della compravendita intervenuta inter partes, sarebbe stata acquisita da il 29.8.2022 (è quanto riferisce il P.A. Pt_1 Persona_1
nella dichiarazione di cui al doc. 8 di parte opponente che reca la data del 22.3.2022 – da leggersi 22.3.2023 – essendo evidentemente frutto di un errore materiale non potendo la data di redazione della c.d. “relazione tecnica” essere precedente la consegna delle piantine di zucchine che è avvenuta il 20.8.2022);
- dal 29.8.2022, quindi, decorreva il termine di gg. 8 per la tempestiva denuncia dei “presunti vizi” delle piantine che è avvenuta, invece, per la prima volta con la pec datata 11.1.2023 (v. doc. 5 di parte opponente) inviata dall'avv. Ferrati all'unità operativa “Parma Vivai” di
Lemignano di Collecchio (PR) all'indirizzo digitale del quale è Email_2
titolare (come risulta dalla visura camerale prodotta Controparte_1 dall'opponente sub doc. 7);
- nessun significato di “denuncia” o “contestazione” può attribuirsi alla foto di cui al doc. 6 di parte opponente non essendo accompagnata da alcuna descrizione di eventuali vizi delle piantine;
- la Perizia p.a. descrive le caratteristiche delle piantine, senza spiegare la causa Persona_1
della produzione delle necrosi, degli ingiallimenti ed imbrunimenti che il perito ha riscontrato;
- il lamentato ammaloramento delle piantine sarebbe imputabile alla errata conservazione delle stesse per il tempo che ha preceduto la loro messa a dimora;
- la domanda riconvenzionale non è fondata da alcun riscontro probatorio;
Per tali motivi, l'opposto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare di merito concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare, perché infondata e pretestuosa, l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2023 – R.G. n. 287/2023 emesso dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Rovigo, Dr. Giulio Borella, in data 8.2.2023 su ricorso della soc.
rigettare in toto, perché infondata e pretestuosa, la domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta dall'opponente e condannarla a rifondere all'opposta i compensi e le spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per aver attuato una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione di opposizione al
pagina 5 di 10 d.i”.
In data 26.07.2023, l'Avv. Michela Ferrati ha rinunciato al mandato e nessun altro difensore si è costituito in luogo della stessa.
Le parti sono comparse all'udienza del 06.09.2023 sicché il giudice con ordinanza dell'08.11.2023 ha sciolto la riserva assunta, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e assegnando alle parti termini ex art. 183, sesto comma c.p.c..
Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 05.12.2024 e poi differito al 13.02.2025 e qui decisa.
*****
1. Occorre preliminarmente osservare che la rinuncia al mandato da parte del difensore, ovvero la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore;
tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio del difensore.
2. La Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di errore materiale del ricorso per decreto ingiuntivo, in ordine ai dati relativi al credito, il creditore opposto può legittimamente operarne la correzione con la comparsa di risposta nel procedimento di opposizione, senza che occorra a tale scopo la proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi in presenza di una mera «emendatio libelli» (Cass. III, n.
11345/1990).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l'incertezza assoluta sulla persona del creditore, in quanto: (i) il mandato difensivo conferito allo scrivente procuratore dal sig. , in qualità di Parte_3
amministratore unico della soc. ( v. All.
1 - nel fascicolo del ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo iscritto al n. 287/2023 R.G. prodotto sub All. 2); (ii) la partita IVA della società ricorrente – erroneamente denominata s.r.l. nel corpo del ricorso monitorio – è della società
(iii) il decreto ingiuntivo infatti è stato correttamente Controparte_1
emesso nei confronti della società ; (iv) il contratto di Controparte_1
fornitura delle piantine di zucchine, i documenti di trasporto e le fatture emesse, recano la denominazione e non Controparte_1 Controparte_4
(cfr. docc. 6 e 7 richiamati nell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
[...]
E' quindi evidente che si è trattato di un mero errore materiale che, comunque, non ha impedito pagina 6 di 10 all'opponente di instaurare validamente il contraddittorio (v. Cass. civ. sez. II, 27/04/2016, n.8430).
3. Va innanzitutto, inoltre, rilevato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, secondo l'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato - come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo.
Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, osservarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza pagina 7 di 10 necessità di relativa prova.
4. Richiamate tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie de qua, occorre rilevare che è pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di compravendita inter partes, oltreché l'intervenuta consegna all'opponente delle piantine , in relazione alle quali Parte_4
è stata proposta l'azione in via monitoria da parte di Controparte_1
Quanto agli asseriti vizi delle piantine di zucchine poste a fondamento dell'opposizione recante la domanda di risoluzione spiegata dall'attrice, occorre osservare che "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. SU n. 11748 del 03/05/2019).
Orbene, l'opponente non ha fornito la prova dell'esistenza di tali vizi e della riconducibilità degli stessi a tenuto conto, per un verso, della circostanza che la Controparte_1
Perizia p.a. (v. doc. 8 di parte opponente), in quanto consulenza tecnica di parte, non Persona_1
può che essere considerata “una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio”
(cfr. Cass. n. 16552 del 06/08/2015), per altro verso, detta perizia descrive le caratteristiche delle piantine, senza spiegare la causa della produzione delle necrosi, degli ingiallimenti ed imbrunimenti che ha riscontrato ( “Quasi tutte le piante presentavano vaste necrosi, ingiallimenti e imbrunimenti sulle foglie e sui gambi. (…), sicuramente la causa è riconducibile ai sintomi descritti in precedenza”).
Le foto di cui al doc. 6 di parte opponente non essendo accompagnate da alcuna descrizione di eventuali vizi delle piantine o da alcuna contestazione, non possono essere considerate a titolo di
“denuncia dei vizi”.
Anche la domanda riconvenzionale è priva di alcun riscontro documentale, infatti, non vi è prova che:
i) tutte le piantine di zucchine fossero ammalorate e che siano state trapiantate tutte;
ii) dette piantine non abbiano prodotto alcun frutto da commercializzare;
iii) il prezzo di vendita delle zucchine alla produzione fosse quello indicato da controparte (€. 2,5/kg.).
Ne deriva che anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
5. In conclusione, i motivi di opposizione risultano infondati e devono pertanto essere rigettati con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Non può essere riconosciuto all'opponente il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c., che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa, posto che la condanna al pagina 8 di 10 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto convenuto appare adeguatamente satisfattiva di ogni pregiudizio dallo stesso subito per effetto dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla parte soccombente nei suoi confronti.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza
(con la precisazione che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca - Corte di cassazione n. 14813 del 2020) e, pertanto, devono essere poste a carico di parte opponente in favore Controparte_1
Orbene, occorre rammentare che “In tema di compensi spettanti al difensore, a carico del proprio cliente, al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile)” ( Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29182).
Ne deriva che il valore della causa, a seguito della domanda riconvenzionale da parte opponente, risulta essere aumentato fino ad € 919.750,00.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 520.000 a € 1.000.000), secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, mentre secondo i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa e l'assenza di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 140/2023 – R.G. n.
287/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 8.2.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
pagina 9 di 10 - condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell'opposto che si Controparte_1
liquidano in euro 18.420 oltre rimb. forfet. cpa e Iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rovigo, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 818/2023
Oggi 13.02.2025, alle ore 10,01, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
nessuno; Parte_1
'avv. PAVANELLO P.ERMANNO; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pavanello conclude come da note conclusive autorizzate sia nel merito che in via istruttoria e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata.
Al termine della discussione orale l'avv. Pavanello rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,45 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2023
tra
(c.f. e P. Iva Parte_1 C.F._1
) in persona del titolare , rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 Parte_1
Michela Ferrati del Foro di Rovigo e con domicilio eletto presso lo studio di questa ultima in Rovigo
(RO) Piazza Merlin n. 32, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE OPPONENTE
e
(Cod. Fisc. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Ermanno Pavanello del Foro di
Rovigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito Lendinara (RO) in Via
U. Saba, 2 ( , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.02.2025 allegato alla presente sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, in data 21.03.2023, a mezzo pec l'impresa
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
pagina 2 di 10 140/2023 – R.G. n. 287/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 08.02.2023, su ricorso della società mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 34.050,26, così come risultante da fatture allegate in sede monitoria, oltre agli interessi come da domanda, compensi, spese generali, oneri fiscali, previdenziali ed esborsi.
In particolare, l'opponente ha dedotto:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incertezza assoluta della persona del creditore, poiché nella richiesta di emissione di d.i. si legge “CHIEDE che l'On.le Tribunale di Rovigo, ritenuta la propria competenza nonché la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla in persona del titolare Parte_2 Parte_1 con sede in 37040 - BONAVIGO (VR) Via Cinquecase, 6 (P.IVA – Cod. Fisc. P.IVA_3
– P.E.C.: di pagare alla soc. CodiceFiscale_2 Email_1 con sede in Porto Viro (RO) la somma di €. Controparte_3
34.050,26”; tuttavia, il Tribunale ha emesso un decreto ingiuntivo a favore di
[...]
v. doc. 7) società anch'essa corrente in Porto Viro via Mantovana Controparte_1
86;
- di non essere tenuta al pagamento del prezzo della compravendita delle piantine orticole di zucchine a causa dell'esistenza di vizi incidenti sulla qualità e sull'idoneità del prodotto
(piantine di zucchine) alla specifica funzione cui era destinato, avendone avuto completa ed effettiva cognizione nel corso del tempo, in ragione dei tempi colturali e degli accertamenti compiuti dal proprio tecnico in esito ai quali sarebbe emerso che la morìa delle piantine di zucchine era dovuta ad un'infezione da virosi che avrebbe comportato la perdita non solo del prodotto ma anche dell'intera produzione;
- che dev'essere chiamata a rispondere degli ingenti danni subiti dall'opponente sia CP_1
in termini di danno emergente che di lucro cessante, segnatamente: per provvedere al trapianto di n. 208.000 di piantine di zucchino è stato necessario:
i. costo di trapianto: impiego di n. 15 dipendenti per n. 5 giorni lavorativi con un costo pari ad €. 4.500,00;
ii. costi di irrigazione €. 750,00;
iii. costi di rimozione: impiego n. 15 dipendenti per n. 5 giorni lavorativi con un costo pari ad €. 4.500,00;
- con riferimento al lucro cessante dato che ogni pianta di zucchino produce circa 3.5 kg di prodotto per pagina 3 di 10 208.000 ciò significa una resa di 728.000 kg e che nel periodo di riferimento il prezzo dello zucchino era di €. 2.5/kg, si sarebbe verificato un danno di 1.820.000,00 di fatturato con un guadagno netto di €.
910.000,00, di conseguenza il danno subito da è pari a €. 919.750,00 a cui dovrà sommarsi la Pt_1
perdita della commessa con la GDO (doc. 9).
Per tali motivi, l'opponente ha concluso così: “- in via preliminare: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza assoluta sulla persona del creditore;
- nel merito: accertato che il prodotto venduto da era affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso dichiarare che nulla è CP_1
dovuto alla convenuta opposta e per conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 287/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo, porlo nel nulla e dichiararlo di nessun effetto;
- in via riconvenzionale: accertato per effetto del prodotto viziato venduto dalla convenuta
[...]
ha subito un danno per come indicato in atto alla lettera B condannarla al Parte_1 pagamento di quell'importo o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia eventualmente compensandolo con il credito che dovesse venire accertato a favore della convenuta opposta”.
Si è costituita ritualmente la società opposta, rilevando che:
- il mandato difensivo è stato conferito dal sig. in qualità di amministratore unico Parte_3
della soc. (v. fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
iscritto al n. 287/2023 R.G. e prodotto in tale sede v. All. 1);
- la partita IVA della società ricorrente – erroneamente denominata s.r.l. nel corpo del ricorso monitorio – è della società a cui favore il Controparte_1
Giudice ha correttamente emesso il decreto ingiuntivo (la partita IVA è riscontrabile non solo nei documenti fiscali allegati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche nella visura camerale della soc. epositata da parte opponente sub doc. Controparte_1
7);
- il contratto di fornitura delle piantine di zucchine, i documenti di trasporto e le fatture emesse, recano la denominazione e non Controparte_1
; Controparte_4
- si è trattato di un mero errore materiale che, comunque, non ha impedito all'opponente di individuare il soggetto che ha effettivamente promosso il procedimento e, conseguentemente, di instaurare validamente il contraddittorio;
- secondo quanto afferma la stessa parte opponente, la conoscenza effettiva dell'esistenza dei pagina 4 di 10 lamentati vizi delle piantine di zucchino oggetto della compravendita intervenuta inter partes, sarebbe stata acquisita da il 29.8.2022 (è quanto riferisce il P.A. Pt_1 Persona_1
nella dichiarazione di cui al doc. 8 di parte opponente che reca la data del 22.3.2022 – da leggersi 22.3.2023 – essendo evidentemente frutto di un errore materiale non potendo la data di redazione della c.d. “relazione tecnica” essere precedente la consegna delle piantine di zucchine che è avvenuta il 20.8.2022);
- dal 29.8.2022, quindi, decorreva il termine di gg. 8 per la tempestiva denuncia dei “presunti vizi” delle piantine che è avvenuta, invece, per la prima volta con la pec datata 11.1.2023 (v. doc. 5 di parte opponente) inviata dall'avv. Ferrati all'unità operativa “Parma Vivai” di
Lemignano di Collecchio (PR) all'indirizzo digitale del quale è Email_2
titolare (come risulta dalla visura camerale prodotta Controparte_1 dall'opponente sub doc. 7);
- nessun significato di “denuncia” o “contestazione” può attribuirsi alla foto di cui al doc. 6 di parte opponente non essendo accompagnata da alcuna descrizione di eventuali vizi delle piantine;
- la Perizia p.a. descrive le caratteristiche delle piantine, senza spiegare la causa Persona_1
della produzione delle necrosi, degli ingiallimenti ed imbrunimenti che il perito ha riscontrato;
- il lamentato ammaloramento delle piantine sarebbe imputabile alla errata conservazione delle stesse per il tempo che ha preceduto la loro messa a dimora;
- la domanda riconvenzionale non è fondata da alcun riscontro probatorio;
Per tali motivi, l'opposto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare di merito concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare, perché infondata e pretestuosa, l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2023 – R.G. n. 287/2023 emesso dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Rovigo, Dr. Giulio Borella, in data 8.2.2023 su ricorso della soc.
rigettare in toto, perché infondata e pretestuosa, la domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta dall'opponente e condannarla a rifondere all'opposta i compensi e le spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per aver attuato una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione di opposizione al
pagina 5 di 10 d.i”.
In data 26.07.2023, l'Avv. Michela Ferrati ha rinunciato al mandato e nessun altro difensore si è costituito in luogo della stessa.
Le parti sono comparse all'udienza del 06.09.2023 sicché il giudice con ordinanza dell'08.11.2023 ha sciolto la riserva assunta, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e assegnando alle parti termini ex art. 183, sesto comma c.p.c..
Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 05.12.2024 e poi differito al 13.02.2025 e qui decisa.
*****
1. Occorre preliminarmente osservare che la rinuncia al mandato da parte del difensore, ovvero la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore;
tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio del difensore.
2. La Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di errore materiale del ricorso per decreto ingiuntivo, in ordine ai dati relativi al credito, il creditore opposto può legittimamente operarne la correzione con la comparsa di risposta nel procedimento di opposizione, senza che occorra a tale scopo la proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi in presenza di una mera «emendatio libelli» (Cass. III, n.
11345/1990).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l'incertezza assoluta sulla persona del creditore, in quanto: (i) il mandato difensivo conferito allo scrivente procuratore dal sig. , in qualità di Parte_3
amministratore unico della soc. ( v. All.
1 - nel fascicolo del ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo iscritto al n. 287/2023 R.G. prodotto sub All. 2); (ii) la partita IVA della società ricorrente – erroneamente denominata s.r.l. nel corpo del ricorso monitorio – è della società
(iii) il decreto ingiuntivo infatti è stato correttamente Controparte_1
emesso nei confronti della società ; (iv) il contratto di Controparte_1
fornitura delle piantine di zucchine, i documenti di trasporto e le fatture emesse, recano la denominazione e non Controparte_1 Controparte_4
(cfr. docc. 6 e 7 richiamati nell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
[...]
E' quindi evidente che si è trattato di un mero errore materiale che, comunque, non ha impedito pagina 6 di 10 all'opponente di instaurare validamente il contraddittorio (v. Cass. civ. sez. II, 27/04/2016, n.8430).
3. Va innanzitutto, inoltre, rilevato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, secondo l'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato - come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo.
Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, osservarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza pagina 7 di 10 necessità di relativa prova.
4. Richiamate tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie de qua, occorre rilevare che è pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di compravendita inter partes, oltreché l'intervenuta consegna all'opponente delle piantine , in relazione alle quali Parte_4
è stata proposta l'azione in via monitoria da parte di Controparte_1
Quanto agli asseriti vizi delle piantine di zucchine poste a fondamento dell'opposizione recante la domanda di risoluzione spiegata dall'attrice, occorre osservare che "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. SU n. 11748 del 03/05/2019).
Orbene, l'opponente non ha fornito la prova dell'esistenza di tali vizi e della riconducibilità degli stessi a tenuto conto, per un verso, della circostanza che la Controparte_1
Perizia p.a. (v. doc. 8 di parte opponente), in quanto consulenza tecnica di parte, non Persona_1
può che essere considerata “una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio”
(cfr. Cass. n. 16552 del 06/08/2015), per altro verso, detta perizia descrive le caratteristiche delle piantine, senza spiegare la causa della produzione delle necrosi, degli ingiallimenti ed imbrunimenti che ha riscontrato ( “Quasi tutte le piante presentavano vaste necrosi, ingiallimenti e imbrunimenti sulle foglie e sui gambi. (…), sicuramente la causa è riconducibile ai sintomi descritti in precedenza”).
Le foto di cui al doc. 6 di parte opponente non essendo accompagnate da alcuna descrizione di eventuali vizi delle piantine o da alcuna contestazione, non possono essere considerate a titolo di
“denuncia dei vizi”.
Anche la domanda riconvenzionale è priva di alcun riscontro documentale, infatti, non vi è prova che:
i) tutte le piantine di zucchine fossero ammalorate e che siano state trapiantate tutte;
ii) dette piantine non abbiano prodotto alcun frutto da commercializzare;
iii) il prezzo di vendita delle zucchine alla produzione fosse quello indicato da controparte (€. 2,5/kg.).
Ne deriva che anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
5. In conclusione, i motivi di opposizione risultano infondati e devono pertanto essere rigettati con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Non può essere riconosciuto all'opponente il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c., che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa, posto che la condanna al pagina 8 di 10 pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto convenuto appare adeguatamente satisfattiva di ogni pregiudizio dallo stesso subito per effetto dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla parte soccombente nei suoi confronti.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza
(con la precisazione che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca - Corte di cassazione n. 14813 del 2020) e, pertanto, devono essere poste a carico di parte opponente in favore Controparte_1
Orbene, occorre rammentare che “In tema di compensi spettanti al difensore, a carico del proprio cliente, al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile)” ( Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29182).
Ne deriva che il valore della causa, a seguito della domanda riconvenzionale da parte opponente, risulta essere aumentato fino ad € 919.750,00.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 520.000 a € 1.000.000), secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, mentre secondo i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa e l'assenza di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 140/2023 – R.G. n.
287/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 8.2.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
pagina 9 di 10 - condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell'opposto che si Controparte_1
liquidano in euro 18.420 oltre rimb. forfet. cpa e Iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rovigo, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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