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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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- 1. Quando si può fare causa al condominio e impugnare la delibera?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1433 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1433/2023, introdotta da:
(CF: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Sonia SALVIONI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2 in 28040 Borgo Ticino (NO) via Sempione n. 24/B RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:
1-Affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la propria Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla loro istruzione, educazione e salute, esercitando separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione.
2- Collocamento abituale e prioritario dei figli presso la residenza della madre ed in ragione di ciò assegnare l'abitazione famigliare alla signora , con ogni arredo e corredo esistente, concedendo al signor mesi Pt_1 CP_1 quattro per trasferirsi altrove.
3-Riconoscere al padre, genitore non collocatario, di tenere con sé i figli minori nei fine settimana in alternanza settimanale con la madre, dalle ore 15 del venerdì alla domenica sera alle ore 21, nonché un giorno alla settimana, da individuarsi concordemente, dalle ore 15 sino alle ore 21.30 e liberamente in altre occasioni previo avviso alla madre di almeno un giorno e compatibilmente con gli impegni dei minori, oltre ad ogni festività in alternanza annuale con la madre e per eguale periodo di tempo, oltre due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, comunicando e concordando la scelta del periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Pag. 1
4-Disporre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori nella Controparte_1 misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre Istat o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, previa documentazione giustificativa, oltre ad ogni altra spesa che sia condivisa tra i genitori, nonché disponendo il versamento a favore della signora dell'importo Pt_1 di cui all'Assegno Unico, ora percepito dal signor disponendo che sia presentata la domanda all'INPS a CP_1 suo favore, rendendosi disponibile ad ogni necessario incombente a tal fine. All'esito, nella prosecuzione del giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda rigettata: Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, confermando le condizioni di cui alle conclusioni chieste in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo le dovute trascrizioni di legge. Disporre quanto necessario per il rilascio/rinnovo dei documenti personali, nonché dei passaporti con iscrizione dei figli minori sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori.
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.6.2023 adiva il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione giudiziale da , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Arona (NO) in data 22/05/2005, con trascrizione nel Registro del Comune di Arona Anno 2005, Parte II, n.
5. Dall'unione nascevano i figli (n. il 19/06/2006 a Borgomanero) e (n. il 30/04/2008 Per_1 Per_2
a Borgomanero). Rappresentava la ricorrente che la figlia frequenta un corso di addestratrice di cani, svolgeva Per_1 attività di volontariato e svolgeva attività lavorativa saltuaria presso la piscina Arona Active di Arona, con retribuzione di circa € 200,00 mensili. inoltre, aveva un problema di sovrappeso, Per_1 motivo per il quale era stata seguita sia dall'Istituto Auxologico di Piancavallo che da una psicologa. Il figlio minore, , frequenta l'Istituto Agrario Bonfantini. Lo stesso soffre di un disturbo Per_2 specifico dell'apprendimento (DSA), motivo per cui è seguito dall' Parte_2
Circa la propria condizione reddituale, la ricorrente precisava di aver lavorato, sino alla nascita di come operaia, e di aver poi interrotto l'attività lavorativa per circa dieci anni, per dedicarsi Per_1 alla cura dei figli. Attualmente, la stessa lavora con contratto a tempo determinato presso la piscina Arona Active e come addetta alle pulizie. Complessivamente percepisce un reddito complessivo di 1.280,00 €. Circa il marito, la ricorrente riferiva che lo stesso ha lavorato come Controparte_1 rappresentante di materiali idraulici sino al 2018; dal 2018 al 2023 ha percepito la NASPI e dall'1.3.2023 lavora dipendente a tempo pieno per una ditta di Gallarate. La casa familiare è in locazione, con contratto intestato ad entrambi i coniugi, con canoni mensili di € 360,00.
Pag. 2 La ricorrente, dunque, evidenziava come la convivenza con il marito sia divenuta intollerabile e ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 24.10.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1 proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente. ha dichiarato: “io vivo a Borgo Ticino, con i miei figli. Mio marito è ancora in casa. Lavoro ad Parte_1
Arona in una palestra/piscina, faccio assistenza spogliatoio e pulizie mattutine. Tra i due lavori guadagno circa euro 1.200 al mese. Non ho finanziamenti. La casa dove viviamo è in affitto;
l'affitto è di euro 360,00, lo pago io;
mio marito collaborava un poco di più prima di ricevere l'atto, io pagavo l'affitto e lui le bollette;
adesso no, perché dice che deve far vedere che se ci separiamo non ce la faccio da sola. So che mio marito ha un contratto, lavora come imbianchino ed idraulico, ma non so quanto guadagna. Il papà con i figli cerca di stare dietro, non posso dire niente. Attualmente la situazione è un po' pesante perché litighiamo spesso”. Il Giudice ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre, alla quale assegna la casa familiare. Il sig. dovrà, pertanto, rilasciare la casa CP_1 familiare, asportando i propri effetti personali, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, a cura della ricorrente, del presente provvedimento;
3. dispone che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 21.30, nonché un giorno alla settimana da individuarsi compatibilmente con gli impegni dei figli, dall'uscita del lavoro del padre sino alle 21.30;
- considerata l'età della prole, il padre potrà, inoltre, tenere i figli con sé in tempi diversi ed ulteriori rispetto al palinsesto minimo stabilito, anche sulla base di accordi direttamente assunti con i figli, purchè con preavviso di almeno un giorno alla signora . Pt_1
Il padre, inoltre, potrà tenere i figli con sé nel corso delle vacanze natalizie un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza con il coniuge, nonché per metà delle vacanze pasquali in maniera tale che un anno il padre trascorra con i figli il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane in un periodo da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, nei periodi in cui avrà con sé i minori, l'eventuale luogo di villeggiatura, una utenza telefonica presso cui essere rintracciabile. Ciascun genitore, nel periodo in cui avrà il collocamento dei minori, dovrà comunicare all'altro l'eventuale stato di malattia del figlio;
4. dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative)”. In via istruttoria è stata ordinato all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili relativi a parte resistente. Previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2024.
*
Pag. 3
2. Sul compendio istruttorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. In particolare, nel caso di specie giova evidenziare che, seppur le dichiarazioni dei redditi di parte resistente disponibili, siano precedenti allo svolgimento di attività lavorativa dello stesso, il quale al tempo percepiva solo la NASPI, il ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ciononostante non ha CP_1 contestato quanto richiesto e ricostruito da parte ricorrente, così come i provvedimenti temporanei ed urgenti, regolarmente notificatigli. L'audizione del figlio minore -peraltro neppure richiesta- appare superflua, avuto riguardo alle richieste formulate da parte ricorrente che non pregiudicano in alcun modo il diritto alla bigenitorialità del minore. Si tratta quindi di un adempimento che il Tribunale non reputa doversi compiere, alla luce anche di quanto sarà evidenziato infra, attesi gli inutili pregiudizi che l'ascolto produrrebbe per la prole (Cass. 1474/21).
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Pag. 4 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Il regime di affidamento del Minore Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi siano ragioni per derogare all'affidamento condiviso, in quanto le capacità genitoriali di entrambi non sono contestate. Il minore dovrà essere collocato prevalentemente presso la madre. Deve essere regolamentato il diritto di visita del figlio minore, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, in modo che sia garantito a un equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Per_2
Nulla, invece, deve essere disposto circa l'affidamento ed il regime di visita di avuto riguardo Per_1 al raggiungimento della maggiore età della stessa.
5. L'assegnazione della casa familiare Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in Borgo Ticino, via Sempione n. 34/B, concesso in locazione ai coniugi, dev'essere assegnato – con quanto l'arreda e ogni pertinenza – a affinché vi abiti con la prole. Parte_1
Ivi sarà collocata la residenza anagrafica dei figli.
6. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli della coppia deve osservarsi quanto segue.
Pag. 5 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività di lavorativa a tempo determinato, con una retribuzione mensile complessiva, per entrambi i lavori, di circa 1.280,00 € mensili. Seppur non si abbiano dati certi in ordine alle condizioni patrimoniali del resistente, il CP_1 risulta essere stabilmente occupato;
lo stesso, poi, non ha fornito alcun supporto documentale in ordine alle proprie capacità economiche. In ogni caso, considerato l'età dello stesso e l'assenza di deduzioni contrarie sul punto, lo stesso risulta comunque dotato di capacità lavorativa. Ancora, deve osservarsi che anche la figlia maggiorenne non appare dotata di autonomia economica, sicché deve essere disposto un mantenimento anche nei suoi confronti. Tanto rilevato e tenuto altresì conto dell'età e delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si ritiene congruo che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino. Avuto riguardo all'affidamento condiviso, in mancanza di accordo tra le parti, deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente di attribuzione esclusiva dell'assegno unico, che dovrà essere percepito da entrambi i genitori al 50%.
7. Ulteriori domande La domanda relativa al “rilascio/rinnovo dei documenti personali, nonché dei passaporti con iscrizione dei figli minori sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori” deve ritenersi inammissibile. Non è, infatti, emerso alcun diniego da parte del resistente in ordine al rilascio o al rinnovo dei documenti di identità del figlio minorenne.
8. Spese di lite La necessità della pronuncia sullo status, la mancata opposizione del resistente e la parziale soccombenza in ordine alla richiesta di determinazioni sui documenti dei minori determinano la compensazione delle spese di lite.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegna la casa familiare.
Pag. 6 4) Dispone che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minorenne secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 21.30, nonché un giorno alla settimana da individuarsi compatibilmente con gli impegni dei figli, dall'uscita del lavoro del padre sino alle 21.30;
- considerata l'età della prole, il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sé in tempi diversi ed ulteriori rispetto al palinsesto minimo stabilito, anche sulla base di accordi direttamente assunti con i figli, purchè con preavviso di almeno un giorno alla signora Pt_1
Il padre, inoltre, potrà tenere il figlio con sé nel corso delle vacanze natalizie un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza con il coniuge, nonché per metà delle vacanze pasquali in maniera tale che un anno il padre trascorra con i figli il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio minore per due settimane in un periodo da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, nei periodi in cui avrà con sé il minore, l'eventuale luogo di villeggiatura, una utenza telefonica presso cui essere rintracciabile. Ciascun genitore, nel periodo in cui avrà il collocamento del minore, dovrà comunicare all'altro l'eventuale stato di malattia del figlio;
5) Dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
6) Dispone che l'assegno unico e universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. 7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1433/2023, introdotta da:
(CF: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Sonia SALVIONI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2 in 28040 Borgo Ticino (NO) via Sempione n. 24/B RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:
1-Affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la propria Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla loro istruzione, educazione e salute, esercitando separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione.
2- Collocamento abituale e prioritario dei figli presso la residenza della madre ed in ragione di ciò assegnare l'abitazione famigliare alla signora , con ogni arredo e corredo esistente, concedendo al signor mesi Pt_1 CP_1 quattro per trasferirsi altrove.
3-Riconoscere al padre, genitore non collocatario, di tenere con sé i figli minori nei fine settimana in alternanza settimanale con la madre, dalle ore 15 del venerdì alla domenica sera alle ore 21, nonché un giorno alla settimana, da individuarsi concordemente, dalle ore 15 sino alle ore 21.30 e liberamente in altre occasioni previo avviso alla madre di almeno un giorno e compatibilmente con gli impegni dei minori, oltre ad ogni festività in alternanza annuale con la madre e per eguale periodo di tempo, oltre due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, comunicando e concordando la scelta del periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Pag. 1
4-Disporre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori nella Controparte_1 misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre Istat o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, previa documentazione giustificativa, oltre ad ogni altra spesa che sia condivisa tra i genitori, nonché disponendo il versamento a favore della signora dell'importo Pt_1 di cui all'Assegno Unico, ora percepito dal signor disponendo che sia presentata la domanda all'INPS a CP_1 suo favore, rendendosi disponibile ad ogni necessario incombente a tal fine. All'esito, nella prosecuzione del giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda rigettata: Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, confermando le condizioni di cui alle conclusioni chieste in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo le dovute trascrizioni di legge. Disporre quanto necessario per il rilascio/rinnovo dei documenti personali, nonché dei passaporti con iscrizione dei figli minori sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori.
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.6.2023 adiva il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione giudiziale da , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Arona (NO) in data 22/05/2005, con trascrizione nel Registro del Comune di Arona Anno 2005, Parte II, n.
5. Dall'unione nascevano i figli (n. il 19/06/2006 a Borgomanero) e (n. il 30/04/2008 Per_1 Per_2
a Borgomanero). Rappresentava la ricorrente che la figlia frequenta un corso di addestratrice di cani, svolgeva Per_1 attività di volontariato e svolgeva attività lavorativa saltuaria presso la piscina Arona Active di Arona, con retribuzione di circa € 200,00 mensili. inoltre, aveva un problema di sovrappeso, Per_1 motivo per il quale era stata seguita sia dall'Istituto Auxologico di Piancavallo che da una psicologa. Il figlio minore, , frequenta l'Istituto Agrario Bonfantini. Lo stesso soffre di un disturbo Per_2 specifico dell'apprendimento (DSA), motivo per cui è seguito dall' Parte_2
Circa la propria condizione reddituale, la ricorrente precisava di aver lavorato, sino alla nascita di come operaia, e di aver poi interrotto l'attività lavorativa per circa dieci anni, per dedicarsi Per_1 alla cura dei figli. Attualmente, la stessa lavora con contratto a tempo determinato presso la piscina Arona Active e come addetta alle pulizie. Complessivamente percepisce un reddito complessivo di 1.280,00 €. Circa il marito, la ricorrente riferiva che lo stesso ha lavorato come Controparte_1 rappresentante di materiali idraulici sino al 2018; dal 2018 al 2023 ha percepito la NASPI e dall'1.3.2023 lavora dipendente a tempo pieno per una ditta di Gallarate. La casa familiare è in locazione, con contratto intestato ad entrambi i coniugi, con canoni mensili di € 360,00.
Pag. 2 La ricorrente, dunque, evidenziava come la convivenza con il marito sia divenuta intollerabile e ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 24.10.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1 proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente. ha dichiarato: “io vivo a Borgo Ticino, con i miei figli. Mio marito è ancora in casa. Lavoro ad Parte_1
Arona in una palestra/piscina, faccio assistenza spogliatoio e pulizie mattutine. Tra i due lavori guadagno circa euro 1.200 al mese. Non ho finanziamenti. La casa dove viviamo è in affitto;
l'affitto è di euro 360,00, lo pago io;
mio marito collaborava un poco di più prima di ricevere l'atto, io pagavo l'affitto e lui le bollette;
adesso no, perché dice che deve far vedere che se ci separiamo non ce la faccio da sola. So che mio marito ha un contratto, lavora come imbianchino ed idraulico, ma non so quanto guadagna. Il papà con i figli cerca di stare dietro, non posso dire niente. Attualmente la situazione è un po' pesante perché litighiamo spesso”. Il Giudice ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre, alla quale assegna la casa familiare. Il sig. dovrà, pertanto, rilasciare la casa CP_1 familiare, asportando i propri effetti personali, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, a cura della ricorrente, del presente provvedimento;
3. dispone che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 21.30, nonché un giorno alla settimana da individuarsi compatibilmente con gli impegni dei figli, dall'uscita del lavoro del padre sino alle 21.30;
- considerata l'età della prole, il padre potrà, inoltre, tenere i figli con sé in tempi diversi ed ulteriori rispetto al palinsesto minimo stabilito, anche sulla base di accordi direttamente assunti con i figli, purchè con preavviso di almeno un giorno alla signora . Pt_1
Il padre, inoltre, potrà tenere i figli con sé nel corso delle vacanze natalizie un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza con il coniuge, nonché per metà delle vacanze pasquali in maniera tale che un anno il padre trascorra con i figli il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per due settimane in un periodo da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, nei periodi in cui avrà con sé i minori, l'eventuale luogo di villeggiatura, una utenza telefonica presso cui essere rintracciabile. Ciascun genitore, nel periodo in cui avrà il collocamento dei minori, dovrà comunicare all'altro l'eventuale stato di malattia del figlio;
4. dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative)”. In via istruttoria è stata ordinato all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili relativi a parte resistente. Previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2024.
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2. Sul compendio istruttorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. In particolare, nel caso di specie giova evidenziare che, seppur le dichiarazioni dei redditi di parte resistente disponibili, siano precedenti allo svolgimento di attività lavorativa dello stesso, il quale al tempo percepiva solo la NASPI, il ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ciononostante non ha CP_1 contestato quanto richiesto e ricostruito da parte ricorrente, così come i provvedimenti temporanei ed urgenti, regolarmente notificatigli. L'audizione del figlio minore -peraltro neppure richiesta- appare superflua, avuto riguardo alle richieste formulate da parte ricorrente che non pregiudicano in alcun modo il diritto alla bigenitorialità del minore. Si tratta quindi di un adempimento che il Tribunale non reputa doversi compiere, alla luce anche di quanto sarà evidenziato infra, attesi gli inutili pregiudizi che l'ascolto produrrebbe per la prole (Cass. 1474/21).
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Pag. 4 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Il regime di affidamento del Minore Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi siano ragioni per derogare all'affidamento condiviso, in quanto le capacità genitoriali di entrambi non sono contestate. Il minore dovrà essere collocato prevalentemente presso la madre. Deve essere regolamentato il diritto di visita del figlio minore, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, in modo che sia garantito a un equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Per_2
Nulla, invece, deve essere disposto circa l'affidamento ed il regime di visita di avuto riguardo Per_1 al raggiungimento della maggiore età della stessa.
5. L'assegnazione della casa familiare Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in Borgo Ticino, via Sempione n. 34/B, concesso in locazione ai coniugi, dev'essere assegnato – con quanto l'arreda e ogni pertinenza – a affinché vi abiti con la prole. Parte_1
Ivi sarà collocata la residenza anagrafica dei figli.
6. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli della coppia deve osservarsi quanto segue.
Pag. 5 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività di lavorativa a tempo determinato, con una retribuzione mensile complessiva, per entrambi i lavori, di circa 1.280,00 € mensili. Seppur non si abbiano dati certi in ordine alle condizioni patrimoniali del resistente, il CP_1 risulta essere stabilmente occupato;
lo stesso, poi, non ha fornito alcun supporto documentale in ordine alle proprie capacità economiche. In ogni caso, considerato l'età dello stesso e l'assenza di deduzioni contrarie sul punto, lo stesso risulta comunque dotato di capacità lavorativa. Ancora, deve osservarsi che anche la figlia maggiorenne non appare dotata di autonomia economica, sicché deve essere disposto un mantenimento anche nei suoi confronti. Tanto rilevato e tenuto altresì conto dell'età e delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si ritiene congruo che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino. Avuto riguardo all'affidamento condiviso, in mancanza di accordo tra le parti, deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente di attribuzione esclusiva dell'assegno unico, che dovrà essere percepito da entrambi i genitori al 50%.
7. Ulteriori domande La domanda relativa al “rilascio/rinnovo dei documenti personali, nonché dei passaporti con iscrizione dei figli minori sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori” deve ritenersi inammissibile. Non è, infatti, emerso alcun diniego da parte del resistente in ordine al rilascio o al rinnovo dei documenti di identità del figlio minorenne.
8. Spese di lite La necessità della pronuncia sullo status, la mancata opposizione del resistente e la parziale soccombenza in ordine alla richiesta di determinazioni sui documenti dei minori determinano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegna la casa familiare.
Pag. 6 4) Dispone che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minorenne secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 21.30, nonché un giorno alla settimana da individuarsi compatibilmente con gli impegni dei figli, dall'uscita del lavoro del padre sino alle 21.30;
- considerata l'età della prole, il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sé in tempi diversi ed ulteriori rispetto al palinsesto minimo stabilito, anche sulla base di accordi direttamente assunti con i figli, purchè con preavviso di almeno un giorno alla signora Pt_1
Il padre, inoltre, potrà tenere il figlio con sé nel corso delle vacanze natalizie un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza con il coniuge, nonché per metà delle vacanze pasquali in maniera tale che un anno il padre trascorra con i figli il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Tutti gli ulteriori ponti e festività verranno trascorsi un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio minore per due settimane in un periodo da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, nei periodi in cui avrà con sé il minore, l'eventuale luogo di villeggiatura, una utenza telefonica presso cui essere rintracciabile. Ciascun genitore, nel periodo in cui avrà il collocamento del minore, dovrà comunicare all'altro l'eventuale stato di malattia del figlio;
5) Dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
6) Dispone che l'assegno unico e universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. 7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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