Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6520/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza odierna è stata fissata con modalità cartolare per emette- re, nel contraddittorio delle parti, i provvedimenti consequenziali all'istanza di ri- nuncia alla domanda formulata dalla parte attrice;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Civile – in composizione mo- nocratica e nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6520/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
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n.13 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti,
- Attore -
e
Comune di Santa Maria Capua Vetere (P.IVA:00 136270618), in persona del
Sindaco pt, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Anna Maria Cesarano, presso il cui studio elettivamente domicilia in S.
Maria C.V. alla Via Albana –Palazzo Lucarelli, in virtù di procura in atti,
- Conve- nuto –
Agenzia delle Entrate di Riscossione di Caserta (C.F. 1375688100), in persona del direttore p.t. con sede in Caserta alla Via Lamberti, fabbricato A/4,
- Convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note di udienza.
Per il convenuto ente: come da comparsa di costituzione e risposta e note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Ai fini dello svolgimento del processo, va evidenziato che, nel corso del giudizio,
l'attore chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite (cfr. istanza depositata nel fascicolo telematico nonché note relative all'odierna udienza).
A fondamento dell'istanza con cui è stata chiesta la cessazione della materia del contendere, l'attore ha dedotto quanto segue ”…il Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere all'udienza del 13/02/2025 riteneva superfluo la proposizione della querela di falso innanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, in quan- to con sentenza n. 339/2025 emessa il 13/02/2025, accoglieva il ricorso ritenendo che “Dalla documentazione versata in atti questo Giudice ritiene come non vali- damente perfezionato l'iter notificatorio relativo al verbale n. 8949/18V elevato dalla P.M. di S. Maria C.V.. Infatti, dalla relata di notifica emerge che, benchè il
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destinatario fosse una persona fisica (IO PA), l'atto sarebbe stato con- segnato ad una persona giuridica (quale?), con relativa sottoscrizione che non corrisponde a quella dell'odierno ricorrente. Inoltre, dalla relata, emerge che
l'atto sarebbe stato consegnato a persona giuridica in data 19.12.2011, anche se poi dal timbro postale emerge la di-versa data del 19.12.2018. Ebbene, alla luce di tutte le innanzi menzionate incongruenze, questo Giudi-ce ritiene come non per- fezionato l'iter notificatorio del verbale posto, poi, alla base della cartella quivi impugnata”.
A fronte di ciò, il convenuto ente non si è opposto alla declaratoria di cessata ma- teria del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'attore al pagamento, in proprio favore, delle spese di lite (cfr. note relative all'odierna udienza).
Ciò posto, va evidenziato che la cessazione della materia del contendere è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ri- collega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sa- rebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
A tale riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del con- tendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conse- guibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Cass. civ., sez. III, n. 2567/07).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravve- nuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazio- ne di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia de- terminato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto dell'interesse ad agire, lo dichiara (Cass. n. 16150 dell'8.7.2010).
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Orbene, nel caso in esame, seppur la cessazione della materia del contendere è sta- ta dichiarata dalla parte attrice, la parte convenuta nelle note di udienza non si è opposta.
Tra l'altro, i fatti prospettati a fondamento della richiesta di declaratoria di cessa- zione della materia del contendere (sopra richiamati) inducono a ritenere che sia venuto meno, allo stato, l'interesse all'emissione di una pronuncia, interesse che aveva indotto originariamente parte attrice ad instaurare il presente giudizio.
Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese di lite va detto che le stesse vanno compensate integralmente tra le parti, in ragione del fatto che il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio è dovuto all'emissione di una pronuncia (sentenza del giudice di pace) con la quale è stato accertato il mancato perfezionamento del procedimento di no- tificazione dell'atto posto a fondamento della querela di falso (proprio per le ra- gioni che parte attrice intendeva provare nel presente giudizio), circostanza che non poteva essere conosciuta dall'attore al momento dell'introduzione del giudizio di querela di falso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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