Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente rel.
dott. Susanna Zavaglia Consigliere
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1799/2024 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) ivi residente via Stelvio 26, con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Cristiano Basile.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) ivi residente via Ferraris 6 int.1, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Rosa Mauro e dell'avv. Laura Quattrin.
- appellata – appellante incidentale-
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 652/2024 del 20-25 giugno 2024 del
Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. Parte_1
652/2024 del 20-25 giugno 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 613/2022 del 9-27 giugno 2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da il 13 Pt_1 Controparte_1
ottobre 1985, ha posto a carico di l'obbligo di versare, con Parte_1
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, alla a titolo di assegno CP_1
divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di 450,00 Euro,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha posto a carico del Pt_1
l'obbligo di versare alla un contributo mensile di 150,00 Euro per il CP_1
mantenimento della figlia , per la durata massima di un anno, e un contributo Per_1
mensile di 500,00 Euro per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, dichiarando non dovuto alcun contributo per il figlio economicamente autosufficiente, il tutto Per_3
con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza e fatto salvo quanto già
versato in forza della sentenza di separazione e dell'ordinanza presidenziale;
ha pag. 2/20 interamente compensato le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurando le statuizioni con le quali era stato riconosciuto assegno divorzile in favore della ed erano state poste a suo carico le spese straordinarie per il figlio CP_1
nella misura del 75%, invece che in quella del 50%. Per_2
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione Controparte_1
del La a proposto appello incidentale, chiedendo che la sentenza Pt_1 CP_1
impugnata venisse riformata con riconoscimento, in suo favore, di assegno divorzile di
1.500,00 Euro mensili o, comunque, di importo superiore a quello determinato dal
Giudice di prime cure e con riconoscimento di contributo per il mantenimento dei figli e di 1.400,00 Euro e per il figlio di 250,00 Euro, ferma Per_1 Per_2 Per_3
restando la statuizione che aveva posto a carico del le spese straordinarie Pt_1
nella misura del 75%.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13
marzo 2025.
3. – Osserva preliminarmente la Corte che il presente giudizio di appello si svolge nelle forme del rito camerale, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 15, non essendo soggetto alle disposizioni processuali introdotte dalla riforma c. d. “Cartabia”, posto che il giudizio di primo grado è stato iniziato in data antecedente al 28 febbraio 2023.
pag. 3/20 4- - Venendosi, quindi, al merito della controversia, appare opportuno ripercorrere, tenuto conto delle censure rivolte dalle parti alla decisione del Tribunale di Rimini, le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure alle determinazioni adottate.
Il Tribunale ha, invero, rilevato:
-che il era socio e amministratore, insieme al fratello, della società “Il Forno di Pt_1
BOROMEI GIANCARLO e LUCA S.N.C.”, che esercitava attività di produzione e vendita di pane e prodotti di pasticceria e che lo stesso era proprietario dell'immobile dove viveva, gravato da mutuo, nonché al 50% del locale ove esercitava l'attività imprenditoriale e di un appartamento ereditato dalla madre;
-che dalle ultime dichiarazioni fiscali emergevano redditi netti di circa € 31.000,00 per l'anno di imposta 2022, di € 23.981,00 per il 2021 e di € 925,00 per il 2020;
-che la avorava dal 1985 nel panificio dell'ex marito, dapprima come coadiuvante di CP_1
impresa familiare e, dal 2017, in seguito alla separazione dei coniugi, come dipendente part
time, con uno stipendio netto di circa € 950,00 al mese (v. CUD depositati);
-che la stessa era socia al 50%, insieme al fratello, della MADANA S.N.C. di BB
AR & C., che svolgeva attività di gestione di una pensione turistica a Rivazzurra di
Rimini, concessa in affitto di azienda per il canone annuale di € 32.000 (v. contratto sub doc. 23
fasc. resistente) e che, nell'anno 2021, aveva contratto un mutuo per la somma di € 130.000 (v.
doc. 26 fasc. resistente);
-che la in seguito agli accordi di separazione, era diventata proprietaria esclusiva della CP_1
ex casa familiare, ove viveva con i figli;
- che la stessa era proprietaria, altresì, di due appartamenti concessi in locazione, da cui ricava redditi soggetti a imposta cedolare secca al 10%;
pag. 4/20 -che dalle dichiarazioni dei redditi depositate emergevano redditi netti di circa € 25.830,00 per l'anno di imposta 2019, di circa € 23.000,00 per il 2018 e di circa € 15.797,00 per il 2017;
-che le dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi erano state depositate tardivamente insieme alle repliche;
-che la resistente aveva chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili,
deducendo la sproporzione tra i propri redditi e quelli effettivi del maggiori di Pt_1
quelli dichiarati, in quanto quest'ultimo risultava titolare di un'attività imprenditoriale ben avviata e molto redditizia, grazie alla quale, in costanza di matrimonio, aveva garantito alla famiglia un alto tenore di vita;
-che la veva, invece, dichiarato di essersi dedicata per tutta la durata del matrimonio CP_1
all'attività del marito, di cui tuttora era dipendente, lavorando per più ore rispetto a quelle dichiarate e compromettendo la propria situazione pensionistica;
-che, in tal modo, aveva rinunciato alla propria attività di impresa, operante nel settore turistico,
che aveva concesso in affitto di azienda e che era ormai foriera solo di costi, a stento coperti dai canoni incassati;
-che il aveva contestato tale ricostruzione, evidenziando, per contro, la florida Pt_1
situazione economica della controparte, la quale percepiva, oltre allo stipendio, anche canoni di locazione degli immobili dei quali era proprietaria e di affitto dell'azienda alberghiera, ed aveva negato, peraltro, che la ex moglie avesse contribuito a fondare l'azienda del Forno Pt_1
che era nata nel 1978 su iniziativa sua, del fratello e della madre;
-che la aveva scelto di lavorare nell'impresa suddetta, quale collaboratrice CP_1
nell'impresa di famiglia, lasciando volontariamente la gestione della pensione turistica per ragioni di convenienza economica;
pag. 5/20 -che il ricorrente, da ultimo, in sede di ricorso, aveva lamentato le difficoltà economiche subite dalla propria impresa a causa della pandemia da Covid-19 e delle note restrizioni alle attività di ristorazione che si rifornivano abitualmente dal Forno BOROMEI;
-che, alla luce dell'istruttoria documentale e orale svolta in giudizio, doveva evidenziarsi che effettivamente la odierna resistente risultava lavorare, fin dal 1985, nel panificio gestito dalla società del marito, in costanza di matrimonio a titolo di collaboratrice nell'impresa familiare e a partire dal 2017 come dipendente part time, peraltro lavorando anche per più ore rispetto a quelle ufficiali e così verosimilmente trascurando la propria situazione previdenziale (v.
testimonianza della cognata di “si è vero, io lavoro nel forno dal Pt_1 Tes_1
1992-1993 poco prima di sposarmi. All'inizio andavamo al forno tutti molto presto poi dopo la
nascita dei figli sia io che andavamo a lavorare verso le 9.00. Si rimaneva a CP_1
lavorare fino alle 13,00. Da quando non c'è più mia suocera lavoriamo anche di pomeriggio a
giorni alterni (…) Mia suocera è morta all'incirca 2 anni fa, ma da circa 4 / 5 anni orsono
facciamo i pomeriggi”; testimonianza di fratello della resistente: “in quegli Tes_2
anni avevamo la gestione di questo piccolo albergo fiorente tant'è vero che in quel periodo
volevamo acquistarne un altro ma mia sorella sentito anche il marito decise di lasciare
l'attività di famiglia per seguirlo. Fummo quindi costretti ad affittare l'attività perché lei seguì
il marito, io le disse di pensarci bene ma lei disse che le aveva promesso che a lei ci Parte_1
avrebbe pensato lui, mi precisò che il marito le aveva detto che non aveva senso prendere una
persona e che quindi era meglio che lei lavorasse in nero nell'attività del marito…Io incontravo
a pranzo quasi tutte le domeniche mia sorella e suo marito e questo discorso del nero veniva
messo in discussione durante questi pranzi. Io suggerii a mia sorella di farsi un fondo pensione
ma mio cognato presente disse che non serviva perché tanto a lei ci avrebbe pensato lui (…)
pag. 6/20 dopo che la suocera non è andata più nel pomeriggio al forno, mia sorella insieme alla cognata
lavorava fino a qualche tempo fa nel pomeriggio. Mia sorella mi riferiva di non essere in
regola…so che lei lavorava e non era interamente pagata per le ore che faceva, per gli altri
non lo so”);
-che la veva raggiunto sessant'anni, percepiva redditi da lavoro modesti ed era affetta CP_1
da patologie che rendevano più gravoso lo svolgimento delle mansioni (v. certificati medici in atti);
-che le restanti entrate risultavano gravate da oneri significativi (IMU e spese per gli immobili,
sia concessi in locazione sia destinati all'attività alberghiera, finanziamenti accesi dalla società
MADANA S.n.c. per far fronte a debiti pregressi), sicché la sua situazione effettiva risultava deteriore rispetto ai emergenti risultanti dalle dichiarazioni;
-che il per contro, gestiva un'attività imprenditoriale florida, che aveva superato le Pt_1
difficoltà transitorie legate alla pandemia da Covid-19 e grazie alla quale aveva mantenuto per anni una famiglia con tre figli, garantendole un tenore di vita alto, con vacanze in località come
Zanzibar, Kenya, Maldive, Madagascar (v. interrogatorio formale del “l'ultima non Pt_1
è vera, cioè l'ultima vacanza fatta insieme è stata a Zanzibar. comunque CP_1
percepiva un affitto tutti gli anni da metà albergo con il fratello e due appartamenti di sua
proprietà”; dalla testimonianza di “sulle vacanze confermo, le somme non le Tes_2
conosco, vi sono poi da aggiungere le vacanze in montagna della durata di una settimana
ciascuna per 4 anni consecutivi a Corvara e al Sestriere alle quali ho partecipato anch'io
personalmente”);
-che i redditi dichiarati dall'odierno ricorrente apparivano, perciò, non del tutto attendibili,
anche considerando gli impegni che lui stesso aveva assunto in sede di separazione consensuale pag. 7/20 (€ 1.500,00 mensili per i tre figli oltre al 75% delle spese straordinarie), cui doveva aggiungersi la rata del mutuo;
-che, dunque, alla luce della situazione delle parti così accertata e facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno divorzile, nel caso di specie doveva essere valorizzata la funzione compensativa di tale emolumento, essendo provato il contributo fornito dalla moglie all'attività economica del marito in un matrimonio di lunga durata (oltre trent'anni);
-che sussisteva, quindi, il diritto della al riconoscimento dell'assegno divorzile, che, CP_1
alla luce delle attuali condizioni delle parti, doveva essere quantificato nella somma di € 450,00
mensili (che avrebbe dovuto eventualmente essere rivista dopo che l'avente diritto sarebbe andata in pensione), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
-che, venendosi alle questioni concernenti il mantenimento dei figli, il in sede di Pt_1
ricorso, aveva rappresentato che la figlia , pur essendo ormai adulta, non si era mai Per_1
attivata per il reperimento di un'occupazione, rimanendo colpevolmente inerte, mentre dal 2019, era inserito nel mondo del lavoro e aveva raggiunto l'autosufficienza Per_3
economica;
-che il ricorrente aveva chiesto di continuare a versare un contributo al mantenimento di €
500,00 mensili solo per all'epoca minorenne;
Per_2
-che, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente aveva riferito che il figlio Per_2
era in procinto di trasferirsi in Australia, dove avrebbe intrapreso un'attività lavorativa;
-che la resistente, per parte sua, aveva rappresentato che la figlia , fino a quel momento, Per_1
non era riuscita a rendersi autonoma a causa di una condizione di forte sofferenza psicologica dovuta ad un trauma subito in passato (la stessa, quando lavorava come animatrice, era stata pag. 8/20 accusata e poi condannata in sede penale, a suo dire ingiustamente, per un grave infortunio occorso a una bambina, e in seguito non si era mai ripresa, rinunciando alla vita sociale);
-che, quanto a la madre aveva evidenziato che questi lavorava con uno stipendio di Per_3
circa € 1.000,00 mensili, ma che lo stesso non si era ancora reso del tutto autonomo dai genitori;
-che, in corso di causa, la aveva dato atto del licenziamento di per CP_1 Per_3
giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'attività) e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva contestato che avesse raggiunto l'autosufficienza economica, Per_2
rappresentando che quest'ultimo sarebbe andato in Australia solo per alcuni mesi e grazie al suo contributo;
-che la resistente aveva, quindi, chiesto che il padre continuasse a versare un contributo di €
250,00 per e di € 1.000,00 complessivi per e importo elevato a € Per_3 Per_1 Per_2
1.400,00 in sede di precisazione delle conclusioni, oltre al 75% delle spese straordinarie per i tre figli;
-che occorreva sottolineare che, quanto al figlio il ricorrente non aveva mai Per_2
modificato le proprie conclusioni, continuando a chiedere, con il foglio di precisazione delle conclusioni, “che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio non ancora Pt_1 Per_2
autosufficiente, corrispondendo alla Sig.ra un assegno perequativo mensile pari ad CP_1
€.500,00 (euro cinquecento) a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, oltre
alla metà delle spese straordinarie tali da intendersi le spese mediche non mutuabili impreviste
e le attività scolastiche ed extrascolastiche previamente concordate fra i genitori”;
-che la domanda, svolta in sede di comparsa conclusionale, di considerare il ragazzo ormai autosufficiente e di non prevedere alcun contributo per il suo mantenimento, doveva essere considerata tardiva e, pertanto, inammissibile, posto che la funzione di tale atto difensivo era pag. 9/20 solo quella di illustrare le domande già svolte, senza possibilità di modificarle o di allegare fatti nuovi;
-che, del resto, le affermazioni della difesa del ricorrente, secondo cui attualmente Per_2
ventunenne, si sarebbe trasferito in Australia, iniziando una propria attività lavorativa,
apparivano generiche e prive di qualunque riscontro probatorio, non essendo stato specificato né
che genere di occupazione stesse svolgendo il figlio all'estero, né se egli avesse terminato gli studi e se la sua situazione fosse stabile o solo temporanea;
-che doveva, dunque, continuare a prevedersi che il padre contribuisse al mantenimento del figlio con il versamento alla madre di un importo di € 500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, come previsto in separazione consensuale, non essendo stata prospettata alcuna valida ragione né per modificare la misura del concorso alle spese straordinarie (come richiesto dal né per aumentare l'importo del contributo ordinario (come richiesto dalla Pt_1
CP_1
-che, quanto ai due figli maggiori, occorreva osservare che, secondo giurisprudenza consolidata,
al raggiungimento della maggiore età dei figli, non cessava automaticamente l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori;
tale obbligo, tuttavia, non poteva protrarsi illimitatamente nel tempo, venendo meno qualora il figlio ingiustificatamente rifiutasse un'occasione di lavoro e di guadagno o fosse colpevolmente inerte nel conseguimento di un titolo di studio o di una possibile occupazione remunerativa (Cass. Civ. n. 27377/2013; Cass. Civ., n. 21752/2020);
- che si era chiarito, in particolare, che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessava non solo quando il genitore onerato desse prova che il figlio avesse raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provasse che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne avesse tratto profitto,
pag. 10/20 sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. n. 1858/2016; Cass. n. 5088/2018);
-che, nel caso di specie, doveva evidenziarsi che il figlio attualmente trentunenne, Per_3
lavorava da anni e, anche se la resistente aveva documentato che, nel dicembre 2021, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dall'impiego presso la Walter SI S.r.l. (doc. 37),
doveva presumersi che egli avesse ormai acquisito una consolidata capacità lavorativa, tale da consentirgli di trovare un'altra occupazione consona al suo titolo di studio e alle sue aspirazioni;
-che doveva essere considerato ormai autonomo dalla famiglia e, con decorrenza dalla Per_3
pubblicazione della presente sentenza, doveva essere eliminata anche la contribuzione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie che lo riguardavano (il contributo al mantenimento ordinario era già stato revocato in sede di ordinanza presidenziale);
-che quanto a , di quasi trentasette anni, le testimonianze assunte avevano confermato che Per_1
ella viveva da tempo una situazione di profondo disagio psicologico, che l'aveva portata a isolarsi senza studiare né lavorare aveva riferito: “so che sta sempre in casa Tes_3 Per_1
e che non incontra persone. Questo mi è stato riferito da con cui ogni tanto ci si CP_1
sente”; aveva dichiarato:“…RI ne ha parlato con me e mi ha Testimone_4 CP_1
confidato di essere molto preoccupata per dicendomi che non sapeva come fare per Per_1
poterla aiutare visto che questa ragazza è chiusa a riccio e soffre molto. Non ho parlato di
questa cosa né con né con . Io ho fornito a dei numeri di Per_1 Parte_1 CP_1
telefono di psicologi per aiutare ”; sul punto aveva risposto: “purtroppo è Per_1 Tes_2
vero, devo anche dire che sono andato a cercarla a casa suonando il campanello di casa,
sapevo che era in casa ma non mi apriva. Ho cercato anche di aiutarla trovandole un posto di
lavoro in un pub vicino a casa, ogni volta che la vedevo era sempre più bianca perché non
pag. 11/20 usciva. Lei quando andavo a trovarla mi salutava velocemente e poi ritornava di nuovo in
camera sua. Non ha nemmeno rinnovato la patente di guida…io ho insistito con mia sorella
perché la facesse vedere a qualcuno. Dissi a mia sorella di parlarne con il padre, tuttavia per
quanto mi consta non si è recata da nessuna parte e la situazione è solo peggiorata”). Per_1
-che, tuttavia, risultava, comunque, in grado di lavorare, come dimostrato dal fatto che Per_1
nell'estate del 2023 aveva lavorato come segretaria d'albergo, dopo aver frequentato un corso di formazione professionale pagato dal padre;
-che, alla luce di quanto evidenziato, doveva ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere la figlia dovesse essere confermato per un periodo non superiore a un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, nel corso del quale ella avrebbe dovuto attivarsi per trovare un'occupazione;
-che il contributo paterno al suo mantenimento per tale periodo avrebbe dovuto, quindi, essere rideterminato nella minor somma di € 150,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie;
-che le spese straordinarie, necessarie per e (per quest'ultima per non oltre un Per_2 Per_1
anno), sarebbero state regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo delle parti;
-che le spese di lite dovevano essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
5-Fatta la superiore premessa in fatto, avendo le parti rivolto censure di segno opposto alla statuizione in tema di assegno divorzile, occorre soffermarsi sui principi espressi sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di pag. 12/20 divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
pag. 13/20 dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023,
n. 5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L' assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È
il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacri ficasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella pag. 14/20 a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970
(Cassazione civile sez. I - 19/02/2024, n. 4328).
6- Esposti i principi di diritto che disciplinano la materia, risultano senz'altro fondati i motivi di appello con i quali ha censurato la statuizione della Parte_1
sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto di al Controparte_1
conseguimento di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge.
E' pacifico, invero, che la durante la convivenza matrimoniale, abbia CP_1
lavorato, quale collaboratrice familiare, nella impresa del marito (FORNO BOROMEI
SNC), per circa quattro ore al giorno (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), dedicandosi, poi, ai figli, come emerge dalla testimonianza di , cognata dell'appellante Tes_1
principale. Da tale deposizione si desume, altresì, che, solo dopo la separazione, (vale a dire dopo che la era stata assunta come dipendente), l'odierna appellante CP_1
incidentale abbia cominciato a lavorare anche di pomeriggio. Tale ultima circostanza,
tuttavia, in quanto successiva alla separazione, risulta irrilevante ai fini che qui interessano.
pag. 15/20 Le generiche dichiarazioni del testimone , fratello della appellante Tes_2
incidentale, non permettono di affermare che abbia Controparte_1
cessato di operare nel settore dell'imprenditoria alberghiera, per dedicarsi all'impresa commerciale del marito, tanto è vero che la stessa continua ad esercitare attività
economica a mezzo della società “MADANA SNC di RI AR IS &
C”.
La d'altra parte, è titolare di un consistente patrimonio immobiliare, che le CP_1
permette la percezione di ulteriori redditi, oltre a quelli derivanti dalla attività lavorativa svolta quale dipendente dell'Impresa del e, comunque, potenzialità Pt_1
reddituali le derivano dall'esercizio di impresa alberghiera in forma societaria. La
circostanza che la società facente capo alla ossa contare su finanziamenti, sia CP_1
pure per estinguere debiti pregressi, induce, invero, al convincimento che detta società
non versi in situazione di difficoltà economica e che sia in futuro in grado di generare utili.
Il fatto che la si sia dedicata all'accudimento dei figli, riducendo la sua CP_1
presenza nell'impresa del marito (vedi deposizione di ), non consente, Tes_1
nel caso in esame, di riconoscere alla appellante incidentale il diritto alla percezione di assegno divorzile con funzione compensativa.
grazie al ruolo assunto nell'organizzazione familiare e Controparte_1
all'impegno assunto nella conduzione della vita familiare, ha certamente permesso all'ex coniuge di dedicarsi a tempo pieno alla propria impresa, così da accrescerne gli utili e, comunque, le potenzialità reddituali. Va, però, sottolineato che, in sede di separazione, il a ceduto alla ex coniuge, in sede di separazione, la quota di Pt_1
pag. 16/20 ½ della villa di famiglia, con annesso garage, del valore, non contestato, oscillante tra
412.500 e 457.00,00 Euro. Ne discende che il rafforzamento delle potenzialità reddituali dell'impresa del conseguente al maggior impegno della nella Pt_1 CP_1
conduzione della vita familiare, sia stato già compensato in virtù di tale trasferimento di quota di immobile di consistente valore.
Del resto, la in costanza di convivenza matrimoniale, ha acquisito un CP_1
consistente patrimonio immobiliare, dal quale trae attualmente redditi costituiti da canoni di locazione. La circostanza ora rilevata induce, in assenza di elementi di segno contrario, al convincimento che l'odierna appellante incidentale, durante il matrimonio,
abbia potuto disporre di adeguata liquidità.
Nel caso che ci occupa, non potrebbe, comunque, riconoscersi all'assegno divorzile funzione assistenziale, essendo la itolare di reddito da lavoro dipendente e di CP_1
redditi che le derivano dal suo patrimonio immobiliare. La stessa, peraltro, è
proprietaria della casa di abitazione e di diversi immobili.
In parziale accoglimento dell'appello di va, quindi, riformata Parte_2
la sentenza impugnata, dovendo essere rigettata la domanda di CP_1
mirante al riconoscimento di assegno divorzile.
[...]
A quanto evidenziato consegue il rigetto dell'impugnazione incidentale di
[...]
, proposto avverso la statuizione con la quale il primo Giudice ha CP_1
deliberato sulla sua domanda di riconoscimento di assegno divorzile, avendo l'appellante incidentale contestato la decisione con riferimento all'entità dell'assegno attribuitole dal Tribunale.
pag. 17/20 7-Va disatteso, poi, il motivo dell'appello di , investente la Parte_1
statuizione con la quale il Tribunale ha disposto che quest'ultimo dovesse contribuire alle spese straordinarie del figlio nella misura del 75%. Per_2
L'appellante principale, nell'atto di impugnazione, non ha colto le ragioni che il Giudice
di prime cure ha posto a fondamento della decisione adottata sul tema, rappresentate dalla mancanza di significative sopravvenienze rispetto alla situazione economica delle parti esistente al momento della separazione.
8- E' inammissibile, infine, l'appello incidentale proposto dalla avverso la CP_1
statuizione in tema di mantenimento dei figli, posto che quest'ultima non ha rivolto specifiche censure alla decisione della quale si tratta, omettendo di confrontarsi con le ragioni che il Giudice di prime cure ha posto a sostegno della statuizione della quale si tratta.
9- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone al Giudice di appello di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella specie, la parziale soccombenza di induce alla Parte_1
compensazione per 1/3 delle spese di entrambi i gradi.
, prevalentemente soccombente, deve essere, pertanto, Controparte_1
condannata al pagamento della parte rimanente, liquidata, ai sensi del DM 147/2022,
avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, quanto al primo grado, in
5.077,43 Euro per compenso di avvocato (1.134,00 Euro per la fase di studio, 802,00
Euro per la fase introduttiva, 1.204,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e
1.936,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e spese vive per 90,43 Euro, e, quanto al presente giudizio di pag. 18/20 appello, in 2.314,67 Euro per compenso di avvocato ( 686,00 Euro per la fase di studio,
472,67, Euro per la fase introduttiva e 1.156,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e 98,00 Euro per spese vive.
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_1
II- In parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 652/2024 del 20-25 giugno 2024 del Tribunale di Rimini, rigetta la domanda di mirante al riconoscimento di assegno divorzile;
Controparte_1
II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per 1/3 le spese di entrambi i gradi e condanna a rimborsare a la Controparte_1 Parte_1
parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 90,43 Euro per spese vive e in 5.077,43
Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in 98,00 Euro per spese vive e in 2.314,67 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
II-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , Controparte_1
pag. 19/20 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025
Il Presidente estensore
Rosario Lionello Rossino
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